APPOSTAMENTI DI CACCIA (Legge 157/92; L.R. 7/95 art. 31-32, 20/10, 7/12; D.G.R.M. 25/7/11; Reg. Marche
12/1/96) (caccia25)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende esercitare la caccia mediante:
-
appostamenti fissi, cioè
costruiti in legno "o altro materiale (esclusa muratura) con preparazione
del sito" destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione
venatoria, comprese le tine, le zattere, le
imbarcazioni ancorate nelle paludi, stagni, margini di specchi di acqua
naturali od artificiali e quelle ubicate al largo di laghi, fiumi, purché:
saldamente ancorate al fondale; destinate ad esercizio venatorio agli
acquatici; raggiungibili con mezzi a trazione umana “utilizzabile anche per
recupero della selvaggina abbattuta o ferita”. Appostamenti di
avifauna acquatica collocati su terraferma debbono avere stabile
occupazione del sito con copertura di acqua permanente durante intero anno del
suolo, salvo casi di forza maggiore, pena revoca autorizzazione. Appostamento
fisso viene meno “a seguito di mancato utilizzo per almeno 2 stagioni
venatorie”, con rimozione di questo a carico dei soggetti autorizzati. Non considerato appostamento fisso, appostamento per esercizio
venatorio ad ungulati, colombacci, senza richiami vivi o con richiami non appartenenti
a specie di fauna selvatica. Per colombacci acquatici
appostamento fisso costituito da un capanno principale e da capanni secondari
posti a distanza massima di 75 m. da capanno principale per colombacci
(100 m. per acquatici in prossimità dei laghi, stagni, prati allagati). In base a L.R. 7/12, come
modificata da L.R. 27/12, appostamenti fissi vigenti alla data di 20/4/2012 possono essere
costituiti da capanno principale e capanni sussidiari posti nel raggio di 200
m.;
-
appostamenti temporanei, non
comportano eccessive modificazioni del sito, da utilizzare per non più di 1
giornata di caccia, compresa sosta dietro un riparo naturale anche a
distanza inferiore a 200 m. da
appostamento fisso. Occupazione del sito ed installazione di appostamenti
temporanei non effettuati prima di 12
ore da orario caccia. Vietato
entro tale periodo “segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in
cui si allestirà appostamento temporaneo”
Iter
procedurale:
Cacciatore che
opta per forma di caccia vagante non può essere
titolare di appostamento fisso con uso di richiami vivi di specie cacciabili
(salvo cacciatori con oltre 65 anni)
Interessati
richiedono autorizzazione per caccia da appostamento fisso a Regione,
specificando tipo di costruzione, specie da cacciare, distanza da eventuali
immobili ed altri appostamenti fissi ed allegano:
a)
consenso scritto del
proprietario o conduttore del fondo, con indicazione dei termini temporali, nel
caso di modifiche ed occupazione stabile del suolo;
b)
planimetria catastale terreno
in scala 1:2000 e cartografia in scala 1:10.000 in cui evidenziare zona
appostamento;
c)
versamento tassa concessione
regionale per rilascio e rinnovo di autorizzazione. Nel caso di
appostamento per caccia ai colombacci, palmipedi e trampolieri, tassa
dovuta per ciascuno dei capanni autorizzati.
Priorità nella
concessione dell'autorizzazione:
-
quanti disponevano
autorizzazione nella stagione venatoria 1989/90;
-
quanti hanno beneficiato di
trasferimento autorizzazione negli anni successivi a stagione venatoria
1989/90;
-
cacciatori con età superiore a
60 anni;
-
portatori di handicap fisici;
-
proprietari e conduttori di
fondi richiedenti;
-
familiari in linea diretta di
titolari degli appostamenti fissi deceduti o che hanno cessato attività;
-
quanti hanno optato per tale
forma di caccia;
-
quanti "per sopravvenuto
impedimento fisico" non esercitano più caccia in forma vagante.
A parità di
condizioni, priorità al soggetto più anziano.
Regione
rilascia autorizzazione specificando:
a)
divieto appostamento fisso
ricavato da immobili adibiti ad abitazione o posti di lavoro o collocati nel
raggio di 100 m. da questi (150 m. se si spara in direzione di questi);
b)
divieto appostamento fisso a
meno di 200 m. da confine oasi di protezione, zone ripopolamento e cattura,
centri pubblici di riproduzione selvaggina, zone di ricerca e sperimentazione faunistica, parchi, riserve naturali;
c)
divieto nuovi appostamenti
fissi per colombacci ed acquatici a meno di 300 m. da appostamenti fissi
esistenti (Distanza misurata tra capanni principali) per colombacci e piccola
selvaggina. Per appostamenti
temporanei distanza minima di 100 m. da altro appostamento
temporaneo, 200 m. da appostamento fisso, 300 m. da impianto di caccia per
colombacci o fauna acquatica;
d)
possibilità di recupero di
selvaggina ferita da parte titolare o persona autorizzata, anche mediante uso
del cane, entro raggio di 200 m. da capanno principale (300 m. da capanno
principale per acquatici);
e)
in caso di appostamento
temporaneo ubicati a distanza di almeno:
f)
divieto caccia in forma
vagante entro:
salvo consenso del titolare;
g)
numero massimo (Titolare + 3
cacciatori che hanno scelto tale forma di caccia) di persone nell'appostamento
fisso, munite di armi proprie e di richiami appartenenti a specie cacciabili. Limite non valido per appostamenti per caccia ai colombacci o per
caccia senza richiami vivi o con richiami vivi ma non appartenenti a specie
cacciabili;
h)
periodo utilizzo (1 Ottobre - 15 Novembre; dopo tale
periodo caccia prosegue da 1 solo capanno e da parte solo di coloro che hanno
optato per caccia da appostamento fisso con richiami vivi) per caccia da
appostamenti fissi a colombacci.
Titolare
autorizzazione non può chiederne altre nella Regione. Autorizzazione “nelle
more dell’approvazione del piano faunistico venatorio
provinciale” ha validità annuale.
Nel periodo di autorizzazione non è consentito variare
più di 2 volte sito di appostamento, né inviare richiesta per più di 2 volte di
variazione sezione di caccia (da inviare comunque
entro 30 Giugno).
Appostamenti
fissi da caccia autorizzati da Regione non soggetti a prescrizioni normative in
materia urbanistica, paesaggistica, di assetto del
territorio, né al rilascio di titoli abilitativi previsti da normative vigenti,
purché abbiano seguenti dimensioni:
-
appostamento fisso a
selvaggina minuta di norma collocato a terra, inferiore a 9 mq.;
-
appostamento fisso per
colombacci costituito da capanno principale collocato a terra o su alberi o
traliccio artificiale, inferiore a 9 mq. per ogni capanno principale o
secondario, funzionante nel periodo 1
Ottobre – 15 Novembre 2012 con relativa tabellazione
-
appostamento fisso per
palmipedi e trampolieri, costituito da capanno principale collocato in
prossimità di acqua, argini di specchio di acqua o prato soggetto ad
allagamento, inferiore a 20 mq. Eventuali capanni secondari inferiori a 5 mq./ciascuno
Tali vincoli
non applicati in base a L.R.
20/10 ad appostamenti autorizzati nelle
ultime 5 stagioni venatorie.
Regione
autorizza titolare appostamento fisso, a seguito di caso fortuito o per cause
di forza maggiore, ad impiantare appostamento fisso in altre zone “con diritto
di ripristinarlo nel luogo precedentemente autorizzato
al venir meno di impedimento”
Regione può
emanare disposizioni in merito dimensioni capanni, materiali di costruzione più
idonei considerato contesto paesaggistico di
installazione
Appostamenti
temporanei, oltre a sostare dietro riparo naturale, realizzati solo con
materiale artificiale e comunque loro installazione
non effettuata prima di 12 ore da orario
di caccia (Escluse aziende faunistico venatorie
ed aziende agrituristico venatorie) e non segnalato in qualunque modo
Vietata sia caccia “da appostamento, sotto qualsiasi forma, a
beccaccino”, sia “la posta per beccaccia”.
Accesso ad
appostamento fisso con armi e/o richiami propri della specie di fauna
cacciabile ammesso solo a persone autorizzate da titolare, abbiano esercitato opzione per questa specifica forma di caccia (salvo
cacciatori con oltre 65 anni).
Obbligo per
cacciatore di raggiungere appostamento con arma scarica ed in custodia
Ammesso per cause di forza maggiore trasferimento appostamento
fisso in luogo diverso, purché autorizzato da Provincia.
Titolare
autorizzazione appone specifiche tabelle esenti da tasse, poste al limite
distanza di rispetto, in modo da risultare visibili
l’una dall’altra, e provvede, previo accordo con proprietario o conduttore del
fondo, a mantenere e migliorare habitat naturale a tutela flora e fauna per
almeno 100 m. da appostamento fisso.
Apposizione
tabella a distanza inferiore a quella prescritta (200 m. da capanno principale,
300 m. in caso di caccia agli acquatici) determina corrispondente riduzione
distanza di rispetto.
Nel caso di utilizzo di richiami vivi, appartenenti a specie
cacciabili, sia in appostamenti fissi sia temporanei, occorre che questi:
a)
appartengono solo a seguenti
specie animali: allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, storno, merlo, passera, passera mattugia,
pavoncello, colombaccio. Vietato usare richiami vivi
di altre
specie;
b)
appartengono ad animali
provenienti da allevamenti autorizzati dalla Regione e muniti di anello
inamovibile di identificazione rilasciato da Regione, anche avvalendosi di
Associazioni, Enti, Istituti ornitologici riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale. Vietato uso uccelli catturati e feriti come richiami vivi, se
non muniti di anello fornito da Regione“apposto sul
tarso di ogni singolo esemplare”;
c)
non superano 10 unità per ogni
specie, comunque non oltre 40 globali per appostamenti fissi (10 complessivi
per appostamenti temporanei). Se appostamento
utilizzato contemporaneamente da più cacciatori, numero massimo è raddoppiato. Nel caso di caccia a storno, consentiti 10 richiami vivi per ogni
cacciatore. Chiunque disponga di richiami vivi
appartenenti a specie diverse da quelle consentite od in numero superiore ai
suddetti limiti deve denunciarli a Regione “al fine di legittimarne detenzione
e possesso”. Per prelievo da appostamento fisso o temporaneo, “numero di
richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero”;
d)
siano detenuti in gabbia di
legno o plastica, aventi seguenti dimensioni:
Sostituzione
di un animale vivo da richiamo può avvenire solo a seguito di fuga accidentale
o previa consegna a Regione del richiamo vivo o morto, munito di anello.
Negli
appostamenti fissi o temporanei è vietato uso di specchi o altri materiali
abbaglianti e gli spostamenti consentiti solo "con fucile smontato o
chiuso in apposita custodia".
Sanzioni:
Chiunque
avendo fatta altra scelta esercita caccia in appostamento fisso: multa da 200 a
1.200 €
Chiunque
esercita caccia da appostamento fisso senza autorizzazione, o esercita la
caccia con richiami fuori degli appostamenti autorizzati: multa da 100 a 600 € + confisca richiami.
Chiunque usa
richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici: multa
da 100 a 600 €
Chiunque effettua posta a beccaccia e caccia da appostamento fisso,
sotto qualsiasi forma, a beccaccino: multa da 100 a 600 €
Chiunque usa
come richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per ali o richiami
acustici di tipo meccanico, elettromagnetico, elettromeccanico (Esclusa
civetta), con o senza amplificazione del suono (salvo autorizzazione per
appostamento fisso con richiamo vivo che nel caso di colombacci vale per periodo 1 Ottobre
– 15 Novembre): multa da 150 a 600 €
Chiunque
esercita caccia con richiami non autorizzati: multa da 150 a 900 €. In caso di
recidiva: multa da 250 a 1.500 € + sospensione per 1 anno licenza porto fucile da caccia