COMMERCIALIZZAZIONE VINI (Reg. 479/08, 555/08, 607/09; Legge 82/06;
D.Lgs. 260/00; D.M. 5/10/98, 13/8/12) (vino18)
Soggetti
interessati:
Chiunque
intende detenere in cantina, stabilimenti, locali di produttori e commercianti
per vendere su territorio comunitario vino, vino nuovo ancora in fermentazione,
vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di
qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino
frizzante gassificato, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato,
ottenuto o meno con uve appassite, mosto di uve concentrato, mosto di uve
concentrato rettificato, vino ottenute da uve appassite, vino di uve
stramature, aceto di vino ottenuto da varietà di uve da vino autorizzate, salvo
prodotti imbottigliati prima del 1/9/1971 ed utilizzati solo per consumo
familiare del viticoltore, o produzione di aceto di vino o distillazione. In
deroga Stato membro può consentire uso di parola vino se parte di una
denominazione composta o se seguito da nome di frutta per commercializzare
prodotto ottenuto da fermentazione di frutta diversa dal vino, purché evitata
ogni confusione con prodotti vinici di cui sopra.
Iter
procedurale:
Istituito
presso MI.P.A.A.F. un Comitato tecnico come organismo di controllo nel settore
vitivinicolo
La vendita
vino deve avvenire:
a)
dotato delle seguenti caratteristiche: titolo
alcolometrico compreso tra 9% vol. e 15% vol., proveniente da uve con
gradazione minima naturale di 8,5°, con acidità totale superiore a 4,5 g./l..
Per vino DOP e IGP immesso sul mercato,
gradazione alcolometrica deve essere quella prevista dal disciplinare,
proveniente comunque da uve con gradazione minima di almeno 9,5°. Vini atti a
divenire vini da tavola che non raggiungono 9% vol. destinati a vini spumanti,
acetifici, distilleria
Uve non aventi tali caratteristiche
debbono essere vinificate a parte e denaturate per distillazione.
Vietata detenzione a scopo di commercio
di mosti e vini:
·
non rispondenti alle caratteristiche stabilite;
·
che hanno subito trattamenti od aggiunte non
consentite;
·
provenienti da varietà di viti non iscritte nel
Registro nazionale;
·
che all’analisi organolettica o chimica o
microscopica risultano alterati per malattia o avariati e difettosi per odori e
sapori anormali, in modo da essere considerati inutilizzabili al consumo umano;
·
contenenti sostanze nocive, quali bromo
organico, cloro organico (Escluse piccole quantità residuali da uso di
pesticidi nel vigneto), fluoro, alcool metilico in quantità superiore a 0,25
millilitri per vini rossi e 0,20 millilitri per vini bianchi ogni 100
millilitri di alcool totale (In annate sfavorevoli MI.P.A.A.F. può consentire
con decreto, per determinate zone e vitigni, detenzione di mosti e vini rossi
aventi tenore di alcool metilico superiore a
0,30 millilitri), residui di ferrocianuro di potassio o suoi derivati;
·
contenenti: acidità volatile espressa in gr. di
acido acetico, superiore a limiti previsti da CE; cloruro (espresso in cloruro
di sodio) oltre 1 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini liquorosi, mosti di uve
mutizzati con alcool per i quali limite di 2 gr./litro); solfato (Espresso in
solfato neutro di potassio) oltre 20 gr./litro (Escluso vino Marsala, vini
liquorosi, mosti di uva mutizzati con alcool per i quali limite di gr./litro);
acido citrico in quantità superiore a 1 gr./litro. MI.P.A.A.F. può, con
decreto, individuare altre sostanze di cui “accertata pericolosità per salute
umana” di cui è vietata presenza totale o superiore ai limiti fissati nei mosti
e vini venduti o somministrati;
·
i cui componenti od i loro rapporti non
rientrano nei limiti stabiliti da MI.P.A.A.F.
·
che sottoposti alla prova preliminare di
fermentazione secondo i metodi ufficiali non risultano fermentescibili (Esclusi
mosti di uva mutizzati con alcool, vini liquorosi, vini aromatizzati).
Prodotti non idonei subito denaturati con 5-10 gr. di litio per q.le di prodotto ed avviati
alla distillazione senza beneficiare di alcun aiuto;
b)
nel caso di vini DOP e IGP, solo dopo analisi
chimico-fisiche ed esami organolettici da parte Camera di Commercio. In caso di
parere negativo, interessato può ricorrere a Commissione Nazionale di Appello
istituita presso Comitato Nazionale Vini, il cui giudizio è definitivo;
c)
per vini DOP: solo imbottigliati in recipienti di vetro,
terraglia, ceramica, porcellana e legno, senza alcun vincolo colorimetrico.
Ammessi particolari tipi di bottiglie
per certi vini DOP ed uso esclusivo di bottiglie di vetro per spumanti (anche
non DOP/IGP). Capacità recipienti non superiore a 1,5 litri per varie categorie
di vini; 6 litri per vini DOCG (fatto salvo capacità superiori se previsti nei
disciplinari); 60 litri per vini DOC Disciplinari produzione possono limitare
capacità utilizzabili o non vietare a fini promozionali e non commerciali diverse
capacità, purché in etichetta riportata dicitura “prodotto non posto in
commercio” o “prodotto per soli fini promozionali non posto in commercio” (Tali
recipienti esclusi da contrassegno, fermo restando obbligo di riportare in
etichetta numero del lotto di partita certificata ed effettuare comunicazione
ad Organismo controllo). Per vini DOC ammesso uso di recipienti da 6 a 60 litri
in acciaio inox ed altri materiali idonei, mentre per vini DOC designabili con
menzioni geografiche aggiuntive, menzioni tradizionali, menzioni vigne (Escluso
“vino novello”), ammesso uso di recipienti da 2 a 6 litri in altri materiali
idonei, purché previsto da disciplinari.
Per vini spumanti, vini spumanti di qualità (compresi quelli di tipo
aromatico) DOP/IGP: bottiglia di vetro di capacità superiore a 0,2 litri,
munita di dispositivo di chiusura, formato da tappo a forma di fungo, in
sughero o altro materiale idoneo, trattenuto da fermaglio, coperto
eventualmente da capsula e rivestito da lamina che ricopre interamente o
parzialmente collo di bottiglia (Qualunque altro tipo di chiusura adatto per
bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 litri).
Per vini DOP non contemplati sopra: utilizzo di vari dispositivi di chiusura
ammessi da vigente normativa. Disposizioni su chiusura applicabili salvo che
disciplinari di produzione non prevedono norme più restrittive, compreso uso di
“tappo uso bocca” di sughero o altri materiali tradizionali, assimilabile a
“tappo a T”
Per altri prodotti vitivinicoli elencati in Reg. CE 1234/07 o 1601/11
aventi titolo alcolometrico inferiore a 1,2% vol.: ammesse deroghe per uso
bottiglie e chiusura, purché non vi sia confusione in consumatore su vera
natura del prodotto.
Nelle chiusure di “vino frizzante” o di mosto di uva parzialmente
fermentato recante DOP/IGP ammesso uso di tappo a fungo, purché capsula non
superi altezza di 7 cm. (salvo diversa disposizione in disciplinare) ed in
etichetta riportato termine frizzante (Altezza 5 mm. e colore ben visibile).
Nel caso di mosto di uve parzialmente fermentato non a DOP/IGP escluso
tappo a fungo, ma consentito sistema di ancoraggio di altri sistemi di
chiusura.
D.M. 4/8/08 per vini DOP non contenuti indicazioni di sottozona o
menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” uso di contenitori alternativi al
vetro, quali “otre in materiale plastico pluristrato di polietilene racchiuso
in un involucro di cartone od altro materiale rigido di capacità non inferiore
a 2 litri”. Al riguardo occorre avanzare richiesta di modificare disciplinari
di produzione, corredata da:
·
relazione tecnico-commerciale;
·
certificazione rilasciata da competente Ente,
attestante requisito di rappresentatività con relativo elenco sottoscritto da
produttori soci (In alternativa delibera Assemblea soci del Consorzio che
approva modifica del disciplinare;
·
parere favorevole a modifica disciplinare di
Regione e del Comitato nazionale per tutela e valorizzazione delle DOP e IGP
dei vini.
Per vini da tavola: oltre ai recipienti di cui sopra, anche:
·
contenitori in poliaccoppiato multistrato
(composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità.
Data scadenza inferiore a 9 mesi da confezionamento);
·
contenitori in polietilentereftalato (Data
scadenza inferiore a 6 mesi da confezionamento);
·
contenitori costituiti da otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in involucro di
cartone od altro materiale rigido di
capacità superiore a 3 litri (Data scadenza inferiore a 6 mesi da
confezionamento)
Non considerata chiusura, la chiusura provvisoria di fermentazione dei
vini spumanti e vini frizzanti preparati con fermentazione in bottiglia.
Non ammessi recipienti con chiusure contenenti sostanze a base piombo.
Non è considerato posto in vendita il vino in bottiglia in corso di
invecchiamento presso i produttori, od il vino in bottiglia o recipiente fino a
60 litri in corso di lavorazione, elaborazione, confezionamento o destinato al
consumo familiare od aziendale del produttore, purché la partita di recipienti
ben distinta ed applicato cartello in cui evidenziata destinazione o tipo di
lavorazione in corso o lotto di appartenenza
d)
obbligo di riportare su contenitori presenti in cantina
o partite formate da recipienti di capacità inferiore a 10 hl. riempiti dello
stesso prodotto ed immagazzinati in modo separato da altri, cartello od
etichetta (da intendersi come qualunque “documento, cartella, etichetta, nastro
o fascetta che accompagnano dato prodotto o a quanto si riferiscono”) in
caratteri indelebili, inamovibile e ben visibili dall’insieme delle altre indicazioni “in modo
da poter essere letta simultaneamente senza dover girare recipiente” indicante:
·
designazione categoria prodotti vitivinicoli
(vino, vino liquoroso, vino spumante …), eventualmente seguita da nome della
DOP/IGP;
·
dati identificativi di DOP/IGP rilasciati da
Organismo di controllo;
·
nomi geografici previsti in disciplinare o
menzioni tradizionali (compresa menzione vigna);
·
termini “vino spumante gassificato” e “vino
frizzante gassificato” completati da “ottenuti mediante aggiunta di anidride
carbonica”;
·
denominazione di vendita con eventuale utilizzo
della dicitura “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica
protetta” seguita da nome della denominazione o della indicazione geografica
protetta e simboli grafici CE. Dicitura non necessaria per “Asti”, “Marsala”,
“Franciacorta”;
·
indicazione di provenienza. Per vini non DOP o
IGP sufficiente riportare termini: “vino di …” o “prodotto in …” o “prodotto di
…” completati da nome Stato membro o Paese Terzo in cui viene vendemmiate e
vinificate le uve; “vino della Comunità Europea” o “miscela di vini di diversi
Paesi della Comunità Europea” in caso di miscela di vini originari di diversi
Stati membri; “miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità
Europea” o “miscela di vini di …” seguito da nomi di Paesi Terzi; “vino della
Comunità Europea” o “vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” seguito da
Paese CE o Paese Terzo in cui attuata raccolta delle uve e vinificazione. Nel
caso di vino DOP o IGP termini “vino di …” o “prodotto in …” o “prodotto di …”
seguiti da Stato membro o Paese Terzo in cui uve vendemmiate e vinificate. Nel
caso di mosto, mosto in fermentazione, mosto concentrato, vino nuovo in
fermentazione riportare termini “mosto di …” o “mosto prodotto in …” seguito da
nome di Stato membro o Regione dove prodotto ottenuto o “mosto ottenuto a … da
uve raccolte in …” per mosto elaborato in Stato membro diverso da quello di
raccolta di uva, o “miscela di prodotti ottenuti in 2 o più Paesi della
Comunità Europea” se trattasi di taglio di prodotti elaborati in 2 o più Stati.
Nome unità geografica più piccola rispetto a zona della DOP o IGP (costituita
da località o gruppo di località, Comune o frazione, sottoregione viticola,
zona amministrativa) ammessa purché delimitata con precisione ed almeno 85%
delle uve proviene da tale zona (Restante15% proviene da zona della DOP o IGP),
salvo casi di marchi commerciali registrati con “nome di unità geografica più
piccola della zona DOP o IGP” prima del
11/5/2002;
·
nome, ragione sociale, Comune (Codice ISTAT) e
Stato di produttore o venditore (cioè persona fisica e giuridica o Associazione
di tali persone che immette vino in contenitori aventi capacità inferiore a 60
litri) completato dai termini “elaboratore” o “spumantizzatore” o “elaborato da
…” o “spumantizzato da …”e “venditore” o “venduto da …”, “importatore” o
“importato da …”. Nome ed indirizzo di questo completato da termini “imbottigliatore”
o “imbottigliato da …”, o in caso di vini DOP o IGP da termini specifici
fissati da Stato membro se imbottigliamento avviene in azienda del produttore o
locali di Associazione o in impresa situata in zona geografica delimitata. In caso di imbottigliamento per conto terzi
se “imbottigliato per conto di …” o “imbottigliato da … per conto di …” seguito
da luogo di imbottigliamento (Per recipienti diversi da bottiglie ammesso
utilizzo dei termini “confezionatore” o “confezionato da …”). Se imbottigliamento effettuato in luogo
diverso da sede imbottigliatore riportare luogo specifico di imbottigliamento
(Se effettuato in diverso Stato membro riportare nome di tale Stato), salvo
caso luogo di imbottigliamento “nelle immediate vicinanze di sede imbottigliatore”. Nel caso nome e indirizzo di imbottigliatore,
produttore, importatore, venditore contiene riferimento a DOP o IGP, questi
riportati in etichetta in caratteri aventi dimensioni non oltre 50% di quelli
DOP o IGP. Possibile utilizzare codice seguito da sigla di Stato membro
assegnato da ICQRF ;
·
numero del lotto in modo da identificare partita
di provenienza prodotto;
·
titolo alcolometrico indicato con “%vol.”
preceduto dal termine “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o “alc.”.
Ammesse tolleranze in più o in meno di 0,5%vol. (0,8%vol. per vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini
liquorosi, vini DOP o IGP immessi in bottiglia per almeno 3 anni, vini spumanti
di qualità,vini spumanti gassificati, vini da uve stramature) rispetto a titolo
determinato da analisi laboratorio. Titolo indicato in etichetta con caratteri
di almeno 5 mm. se contenitori di almeno 100 cl., 3 mm. se inferiore a 100 cl.
ma superiore a 20 cl., 2 mm. se inferiore a 20 cl. Nel caso di mosto di uve
parzialmente fermentato o vino nuovo ancora in fermentazione, riportare in
etichetta titolo alcolometrico volumico effettivo e/o quello totale (Dati
riportati con %vol. preceduta da
dicitura “titolo alcolometrico totale” o “alcole totale”)
·
tenore di zucchero in caso di vino spumante,
vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di
qualità;
·
colore, metodo di produzione, annata;
·
nome di 1 o più varietà di vite componenti;
·
prodotti impiegati nella preparazione del vino (Per
solfiti usare dicitura “solfiti”, “sulfiti”, “anidride solforosa”).
Requisiti suddetti si intendono rispettati se cantine dotate di:
1)
terminali video aggiornati mediante elaboratore
centrale accessibile solo a responsabile cantina; terminali ubicati presso
recipienti e contenenti indicazioni di cui sopra, nonché relativi contrassegni
dei recipienti; possibile stampare documento da fornire ad Organismo controllo
recante indicazioni di cui sopra, riferiti ad ogni recipiente presente in
cantina;
2)
registro entrate ed uscite di cantina debitamente
aggiornato in grado di identificare recipienti presenti in cantina
(contrassegno unico e ben visibile).
In alternativa ad informazioni per esteso ammesso uso di codici
identificativi, purché già utilizzati nei registri
Deroghe ad indicazioni obbligatorie in cartelli/etichette accordate a:
1)
vini spumanti in fase di fermentazione destinati a
diventare DOP, purché interessato invia prima inizio trasporto copia documento
di accompagnamento ad ICQRF;
2)
prodotti trasportati tra 2 o più impianti della stessa
ditta ubicati nella stessa Provincia o Province limitrofe, purché inviata prima
inizio trasporto copia documento di accompagnamento ad ICQRF;
3)
quantitativi di vini e mosti di uve inferiori a 30
litri per partita destinati alla vendita;
4)
vini e mosti di uva destinati a consumo familiare e
suoi dipendenti.
Prodotti con etichettatura non conforme non possono circolare nella UE,
né essere esportati. In deroga Stati membri possono autorizzare che nei vini da
esportare figurano indicazioni non conformi purché queste previste da normativa
Paese interessato;
e)
ammesse indicazioni facoltative da riportare su
etichetta, quali:
·
generalità persone che hanno partecipato al
circuito della commercializzazione. Per produttore ammessi termini quali:
azienda agricola, azienda viticola, viticoltore, produttore viticolo,
contadino, fattoria, tenuta, podere, cascina, masseria. Per azienda ammessi
termini, quali: castello, abbazia, torre, rocca, villa, in caso di vino DOP o
IGP ottenuto solo da uve raccolte solo in tale azienda (Azienda può consentire
uso del suo nome da parte di terzi, purché partecipano a commercializzazione
del prodotto);
·
termini riferiti a determinati metodi di
produzione, quali: “fermentato in botte di …” o “maturato in botte di …”, o
“invecchiato in botte di …” seguito da essenza per vino DOP o IGP “che sia
fermentato, maturato, invecchiato in un contenitore di legno”; “fermentato in
bottiglia” per vini spumanti DOP o IGP o vini spumanti di qualità oggetto di 2°
fermentazione alcolica in bottiglia il cui processo di elaborazione dura non
meno di 9 mesi con permanenza della partita (cuvèe) nelle fecce per almeno 90
giorni e prodotto separato dalle fecce mediante filtraggio; “fermentazione in
bottiglia secondo metodo tradizionale” o “metodo tradizionale” o “metodo
classico” o “metodo classico tradizionale” per vini spumanti DOP o IGP o vini
spumanti di qualità oggetto di 2° fermentazione alcolica in bottiglia, rimasto
per almeno 9 mesi con fecce da cui viene separato mediante sboccatura; “vino
biologico” deve rispondere a norme di cui al Reg. CE 834/07;
·
nomi di una o più varietà di uva da vino, purché
nome vitigno sullo stesso rigo e con le stesse dimensioni del nome geografico e
purché nel caso di vino DOP o IGP "prodotto ottenuto per almeno 85% da uve
della varietà in questione”, esclusi quantitativi usati nella dolcificazione,
sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino (100% in caso di nomina di 2 o più
vitigni “in ordine decrescente di percentuale ed in caratteri della stessa
dimensione”). Nomi di varietà contenenti, in tutto od in parte, DOP o IGP
possono figurare su etichetta di DOP o IGP di Paese Terzo solo se autorizzati
da CE. Ammesso uso del termine “vino varietale” seguito da nome di Stato membro
e del vitigno. Miscele di vino di diversi Stati membri, non possono riportare
in etichetta varietà di vino, salvo che “Stati membri non convengono
diversamente e assicurino fattibilità delle procedure di certificazione,
approvazione, controllo”. Elenco varietà ammesse per Italia modificato con D.M.
24/7/14 il cui elenco pubblicato su G.U. 180/14. Nel caso di vini originari da
Paesi Terzi, nomi delle varietà ammessi se figurano in Elenco di Organizzazione
Internazionale della Vigna (OIV) o di Unione protezione selezione vegetali (UPOV)
o Istituto nazionale risorse fitogenetiche (IPGU);
·
annata, purché almeno 85% di uve usate per
elaborare vino raccolte in tale annata. Esclusi quantitativi di prodotti usati
nella dolcificazione, sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino. Per prodotti
tradizionali le cui uve raccolte nei mesi di Gennaio e Febbraio indicare anno
precedente. Nei vini non DOP o IGP si può riportare nome di varietà e di annata
se Autorità designata da Stato membro od Organismi terzi accreditati
certificano vino “in ogni fase della produzione, compreso condizionamento”
sulla base di “documentazione amministrativa probante la veridicità della
varietà di vino e dell’annata riportata in etichetta”. Stato membro può inoltre
decidere di eseguire esame organolettico ed analitico del vino per accertare
che “caratteristica essenziale del vino dovuta al vitigno utilizzato”.
Certificazione a spese del produttore attuata mediante controlli casuali a
campione (Piano di controllo stabilito da Autorità noto ai produttori, in
quantità tale da risultare rappresentativo del territorio nazionale e del
volume di vino commercializzato) o controllo sistematico;
·
marchi purché non contengano “parole, parti di
parole, contrassegni o illustrazione che siano di natura tale da non creare
confusione od indurre in errore le persone” in merito a designazione vino da
tavola o vini DOP o vini frizzanti e liquorosi, o notizie false circa origine
geografica, varietà di viti, anno di raccolta, o menzione relativa a qualità
superiore;
·
tenore di zucchero (espresso in fruttosio o
glucosio) contenuto in vino, vino liquoroso (tenore non può differire di oltre
3 g./l. da quello indicato in etichetta). Ammessi termini quali: “dosaggio
zero” o “brut natur” se tenore di zucchero inferiore a 3 g./l.; “extra brut” se
tenore di zucchero compreso tra 0 e 6 g./l.; “brut” se tenore di zucchero
inferiore a 12 g./l.; “extra dry” o “extra sec” se tenore zucchero compreso tra
12 e 17 g./l.; “secco” o “asciutto” o ”dry” se tenore zucchero compreso tra 17
e 32 g./l. (o inferiore a 9 g./l. con acidità totale non inferiore a oltre 2 g.
di tenore zuccheri residui); “demi sec” o “abboccato” se tenore zucchero
compreso tra 32 e 50 g./l. (o inferiore a 18 g./l. con acidità totale non
inferiore a oltre 10 g. di tenore zuccheri residui); “dolce” se tenore zucchero
superiore a 50 g./l.
·
simbolo CE indicante denominazione di origine od
indicazione geografica protetta.
Per vini DOP o IGP Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire,
limitare uso di indicazioni su annata, varietà di viti, tenore di zucchero,
metodo di produzione, unità geografica più piccola della zona DOP o IGP. Per
vini non DOP o IGP, Stati membri possono rendere obbligatorie indicazioni di
tenore di zucchero e metodo di produzione.
Prodotto non etichettato in modo conforme non può essere immesso nel
mercato, od esportato, od essere ritirato dal mercato (salvo caso che Paese
destinazione non richieda tali designazioni) e Stato membro applica sanzioni
nei confronti trasgressore.
Non fanno parte dell’etichetta dati relativi a fabbricante o volume del
recipiente, utilizzati a fini di controllo dell’imbottigliamento o per
identificare partita di prodotto, o previsti da Stato membro per controllo
quantitativo e qualitativo del prodotto, o prezzo del prodotto, o previsto da
disposizioni fiscali dello Stato membro.
Deleghe ad etichettature ammesse in caso di prodotti trasportati tra 2
o più impianti situati in una stessa unità amministrativa, mosti di uva e vini
in quantità inferiore a 30 litri non destinati alla vendita, quantitativi di
vino destinato a consumo familiare o dei dipendenti, vini destinati ad
invecchiamento purché oggetto di controlli specifici.
Per norme specifiche su varietà di uve ed annata di produzione riguardanti
vini non DOC o DOCG, Stati membri comunicano
a CE:
·
nomi, indirizzo, punti di contatto con Autorità
competenti ad applicare tali norme;
·
disposizioni adottate “sempre che queste
presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra Stati
membri”;
·
varietà di uve da vino cui applicate norme.
A seguito di informazioni ricevute, Commissione tiene un elenco
aggiornato reso pubblico di nomi ed indirizzi di Autorità competenti e delle
varietà di uve di vino autorizzate;
f)
divieto di riportare in etichetta, designazione,
presentazione, pubblicità, “denominazioni o raffigurazioni che comunque
richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino”, salvo che per i seguenti
prodotti: sciroppo o succo d’uva; bevande spiritose di uva, vino o vinaccia;
uva allo spirito o bevanda spiritosa; marmellate o gelatine o confetture di
uva; vino, vino frizzante, vino spumante, vino liquoroso;
g)
obbligo di riportare nei registri di cantina e
documenti accompagnamento (in mancanza nei documenti commerciali) delle
indicazioni obbligatorie e facoltative indicate in etichetta (in particolare
denominazione di vendita e menzione relativa al tipo di prodotto). Indicazioni
facoltative possono essere sostituite da numero documento accompagnamento;
h)
obbligo di identificare recipienti che contengono in
cantina prodotti vinici specificandone capacità nominale da riportare poi nei
registri in modo da facilitare controlli;
i)
obbligo di riportare, sin dai recipienti presenti in
cantina, “in modo ben visibile e leggibile” cartelli recanti seguenti
indicazioni: denominazione di vendita (comprese eventuali menzioni ad unità
geografiche, nome Stato o Paese Terzo, dicitura “miscela di vini di diversi
Paesi CE” o ”vino ottenuto in …… da uve raccolte in ….”), colore, tipo di
prodotto, anno di raccolta uve, nome di una o più varietà di viti, indicazione
metodo di elaborazione vino, menzioni tradizionali complementari. Tali
indicazioni debbono corrispondere a quelle riportate nei documenti commerciali
e registri.
Indicazioni
obbligatorie e facoltative riportate in lingua ufficiale CE, salvo nome di DOP
o IGP indicato in lingua “per la quale si applica la protezione”
Stato membro
per vini DOP e IGP attiva forme di controllo “atte a garantire veridicità delle
informazioni riportate in etichetta
Organismo
controllo può chiedere ad imbottigliatore, speditore, importatore “prova
dell’esattezza delle menzioni riportate in etichetta concernenti la natura,
l’identità, la qualità, la composizione, l’origine o provenienza del prodotto”.
Se prove non fornite, Organismo considera irregolare etichetta.
Sanzioni:
Chiunque viola
modalità di presentazione dei vini e delle etichette: multa da 500 a 5.000 €
Chiunque pone
in vendita “vini diversi da quelli per cui contenitori sono riservati”: multa
da 150 a 1.500 €
Chiunque
adotta sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore a 60 litri non
conformi: multa da 600 a 3.000 €
Chiunque pone
in vendite bevande derivate da uve diverse da vino, sciroppo o succo d’uva,
bevande spiritose, uva allo spirito, marmellate o gelatine o confettura di uva,
utilizzando in etichetta designazione, presentazione, pubblicità denominazioni
o raffigurazioni che richiamano la vite, uva, mosto o vino: multa da 1.500 a
15.000 €
Sanzioni per
vini commercializzati non rispondenti a norme di legge non applicate a
commercianti che vendono “prodotti in confezione originale, salvo che questi
non siano a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti
segni di alterazione”
In caso di
ripetute violazioni, Prefetto, su proposta Ufficio Repressione Frodi, può
decidere chiusura stabilimento od esercizio da 1 a 18 mesi.