CARATTERISTICHE VELOCIPEDI (D.Lgs. 285/93, 360/93)    (strada10)

Soggetti interessati:

Chiunque intende circolare su strada con velocipedi, cioè veicoli a 2 o più ruote funzionanti a “propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali od altri dispositivi”, comprese “biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliare elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando veicolo raggiunge i 25 km/ora o prima se ciclista smette di pedalare”

Iter procedurale:

Ministero Lavori Pubblici fissa caratteristiche per circolazione su strada di velocipedi:

-          sagoma limite di 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza, 2,20 m. di altezza;

-          muniti di pneumatici, dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse, segnalazione acustica (Campanello), segnalazione visiva (luci bianche o gialle davanti, rosse dietro sui pedali e sui lati del veicolo applicati catadriotti gialli. Dispositivi funzionanti nelle ore notturne). Dispositivi di segnalazione visiva ed acustica non usati nelle competizioni sportive;

-          munito di sellino omologato in caso di trasporto di un bambino fino a 8 anni di età da parte di conducente maggiorenne.

Norme circolazione velocipedi:

-          ciclisti debbono sempre circolare su piste o corsie loro riservate se presenti o, fuori centri urbani, su un'unica fila (tranne caso di minori di 10 anni accompagnati da adulti), comunque mai affiancati in numero superiore a 2;

-          avere libero uso delle braccia e mani;

-          tenere almeno 1 mano sul manubrio, non essere impediti nei movimenti, nè nella visuale;

-          vietato farsi trainare o trainare veicoli o condurre animali;

-          condurre il mezzo a mano quando di intralcio o pericolo per circolazione e pedoni (In tal caso assimilabile ai pedoni);

-          vietato trasportare cose “non solidamente assicurate, che sporgono lateralmente o longitudinalmente del veicolo per oltre 50 cm. o impediscono o limitano visibilità del conducente”. Entro tali limiti ammesso trasporto animali, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore;

-          vietato trasportare altre persone, tranne nel caso di:

a)       veicoli a 2 o più ruote simmetriche, omologati per trasporto persone, comunque non più di 4 persone adulte + 2 bambini di età inferiore a 10 anni;

b)       bambino di età minore ad 8 anni da parte conducente maggiorenne e su dispositivo omologato.

-          obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da parte di conducente velocipede che circola fuori dai centri urbani da 30 minuti dopo tramonto a 30 minuti prima del sorgere del sole o in galleria

Sanzioni:

Chiunque circola con velocipedi non aventi requisiti prescritti: multa da 22 a 88 €

Chiunque viola norme su circolazione velocipedi: multa da 22 a 88 €. Nel caso di velocipedi per trasporto di più persone: multa da 36 a 148 €

Chiunque circola con velocipede per trasporto persone non omologato: multa da 36 a 148 €

Chiunque produce o vende velocipedi non omologati o aventi requisiti non conformi: multa da 370 a 1.485 €