CARATTERISTICHE
VELOCIPEDI (D.Lgs. 285/93, 360/93) (strada10)
Soggetti interessati:
Chiunque intende circolare su strada con velocipedi, cioè
veicoli a 2 o più ruote funzionanti a “propulsione esclusivamente muscolare per
mezzo di pedali od altri dispositivi”, comprese “biciclette a pedalata
assistita, dotate di un motore ausiliare elettrico, avente potenza nominale
continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando veicolo raggiunge i 25 km/ora o prima se ciclista
smette di pedalare”
Iter procedurale:
Ministero Lavori Pubblici fissa caratteristiche
per circolazione su strada di velocipedi:
-
sagoma
limite di 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza, 2,20 m. di altezza;
-
muniti di
pneumatici, dispositivo di frenatura indipendente per ciascun asse,
segnalazione acustica (Campanello), segnalazione visiva (luci bianche o gialle
davanti, rosse dietro sui pedali e sui lati del veicolo applicati catadriotti
gialli. Dispositivi funzionanti nelle ore notturne). Dispositivi
di segnalazione visiva ed acustica non usati nelle competizioni sportive;
-
munito di
sellino omologato in caso di trasporto di un bambino fino a 8 anni di età da
parte di conducente maggiorenne.
Norme circolazione velocipedi:
-
ciclisti
debbono sempre circolare su piste o corsie loro riservate se presenti o, fuori
centri urbani, su un'unica fila (tranne caso di minori di 10 anni accompagnati
da adulti), comunque mai affiancati in numero superiore a 2;
-
avere
libero uso delle braccia e mani;
-
tenere almeno
1 mano sul manubrio, non essere impediti nei movimenti, nè nella visuale;
-
vietato farsi
trainare o trainare veicoli o condurre animali;
-
condurre il
mezzo a mano quando di intralcio o pericolo per circolazione e pedoni (In tal
caso assimilabile ai pedoni);
-
vietato
trasportare cose “non solidamente assicurate, che sporgono lateralmente o
longitudinalmente del veicolo per oltre 50 cm. o impediscono o limitano
visibilità del conducente”. Entro tali limiti ammesso trasporto animali, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore;
-
vietato
trasportare altre persone, tranne nel caso di:
a) veicoli a 2 o più ruote simmetriche, omologati per
trasporto persone, comunque non più di 4 persone adulte + 2 bambini di età
inferiore a 10 anni;
b) bambino di età minore ad 8 anni da parte conducente
maggiorenne e su dispositivo omologato.
-
obbligo di
indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da parte di
conducente velocipede che circola fuori dai centri urbani da 30 minuti dopo
tramonto a 30 minuti prima del sorgere del sole o in galleria
Sanzioni:
Chiunque circola con velocipedi non aventi requisiti prescritti: multa da
22 a 88 €
Chiunque viola norme su circolazione velocipedi:
multa da 22 a 88 €. Nel caso di velocipedi per trasporto di
più persone: multa da 36 a 148 €
Chiunque circola con velocipede per trasporto persone non omologato:
multa da 36 a 148 €
Chiunque produce o vende velocipedi non omologati o aventi requisiti non
conformi: multa da 370 a 1.485 €