NORME E SANZIONI CACCIA

NORME E SANZIONI CACCIA (Legge 157/92; Ord. 12/7/19, 27/7/21; L.R. 7/95 art. 39; D.G.R. 30/7/21)    (caccia17)

Soggetti interessati:

Ministero della Salute (MISA), Regione, Provincia, Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Chiunque intende esercitare attività venatoria sul territorio nazionale, cioè “ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura della fauna selvatica” con i mezzi consentiti o “soffermarsi con gli stessi mezzi o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla”. Non costituisce caccia, la cattura con qualsiasi mezzo di fauna selvatica viva all’interno di centri privati di riproduzione allo stato naturale

Iter procedurale:

Chiunque abbia compiuto 18 anni può svolgere attività venatoria, purché:

  1. munito della licenza di porto di fucile per uso caccia
  2. munito di polizza assicurativa per: responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi; infortuni durante la caccia
  3. conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di superamento di esame (v. scheda “abilitazione esercizio caccia””)
  4. in possesso di apposito tesserino di caccia rilasciato dalla Regione, tramite Comune di residenza (v. scheda “tesserino regionale caccia”)
  5. nel  1° anno di acquisizione della accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni, che non ha riportato condanne tali da comportare la sospensione o revoca della licenza stessa
  6. utilizzi esclusivamente le seguenti armi:
  • fucile da caccia ad anima liscia, fino a 2 colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore  contenente non più di 2 cartucce di calibro superiore a 12
  • fucile con canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatico, di calibro non inferiore a 5,6 mm., con bossolo vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.. Ammessi fucili e carabine che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 mm. con bossolo vuoto di altezza inferiore a 40 mm. Escluse armi che utilizzano cartucce di calibro inferiore a 5,6 mm. a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo. Caricatori di fucili da caccia ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di 2 cartucce durante l’attività venatoria (fino a 5 in caso di caccia al cinghiale)
  • fucile a 2-3 canne, di cui 1 o 2 ad anima liscia di calibro non superiore a 12 ed 1 o 2 ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm.
  • arco con frecce
  • falco ammaestrato.

Titolare di licenza di porto di fucile può avere con se utensili da punta e da taglio utili all’esercizio dell’attività venatoria. Ogni altro metodo di abbattimento della selvaggina è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per cause di forza maggiore;

  1. scelga tra le seguenti forme di caccia:
  • vagante in zona Alpina. Tali cacciatori non sono ammessi nella Regione Marche, salvo nelle aziende faunistico venatorie o agrituristiche venatorie;
  • appostamento fisso (v. scheda “appostamenti di caccia”). Non è consentita la caccia da appostamento in qualsiasi forma, al beccaccino, né la “posta” alla beccaccia. La caccia ai colombacci da appostamento fisso munito di tabellazione, è limitata al periodo 1 Ottobre – 15 Novembre 
  • altre forme consentite dalla Regione.

Cacciatori comunicano alla Regione di residenza la forma di caccia prescelta al momento del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, o entro il 30 Giugno se modificata opzione di caccia;

  1. abbatta solo le specie ammesse dal calendario venatorio. Sono sempre cacciabili topi, ratti, arvicole e talpe. Fauna abbattuta durante l’esercizio venatorio appartiene a chi la abbatte o la ferisce, salvo che “non abbia abbandonato inseguimento”
  2. rispetti il calendario venatorio predisposto dalla Regione (v. scheda “calendario venatorio”). Nel caso di cacciatori non residenti nelle Marche, fermo restando quanto riportato negli accordi da sottoscrivere con le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, il prelievo venatorio è consentito solo nei periodi comuni dei rispettivi calendari venatori a decorrere dal 19 Settembre 2021 (disposizione non applicata nei confronti dei cacciatori residenti fuori Regione, che praticano la caccia al cinghiale in forma di braccata o girata, purché risultano iscritti in una squadra marchigiana)
  3. rispetti divieto di caccia: da appostamento (fisso o temporaneo) al Beccaccino; da posta alla Beccaccia. Funzionamento degli appostamenti fissi ai Colombacci e relativa tabellazione limitati al periodo 2 Ottobre – 15 Novembre 2021
  4. rispetti il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini di anseriformi e caradriformi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni UE e nazionali. Eventuale attività di cattura per inanellamento e cessione a fini di richiamo di tali animali può essere esercitato solo mediante utilizzo di personale ritenuto idoneo da ISPRA e con mezzi, impianti o metodi di cattura non vietati da UE ed autorizzati da Regione, su parere di ISPRA, che svolge al riguardo controllo e certificazione sull’attività svolta dagli impianti stessi determinandone il periodo  di attività.
  5. rispetti il divieto, stabilito dal MISA con Ordinanza del 12/7/2019, avente validità fino al 24/8/2022 (termine così prorogato da Ord. 27/7/2021), di preparare, miscelare, utilizzare  in modo improprio ed abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) che possono provocare intossicazioni, lesioni o  morte dell’animale che le ingerisce. È altresì vietata la detenzione, utilizzo, abbandono di qualsiasi alimento preparato in modo da causare intossicazioni, lesioni o morte dell’animale che le ingerisce. Proprietario/detentore (Ente gestore o Sindaco competente per territorio in caso di animali selvatici e domestici senza proprietario) dell’animale deceduto o che presenta sintomi riferibili ad avvelenamento a causa di esche o bocconi avvelenati, segnala l’evento al veterinario, che esegue la diagnosi, con relativo “referto anamnestico”. Veterinario,  se ritiene l’animale “sospetto di avvelenamento”, lo  comunica subito (modello pubblicato su GU 196/19) ad ASL ed a IZS competente, ai fini della individuazione del veleno o della sostanza che ha determinato l’avvelenamento. Veterinario o ASL invia le carcasse degli animali deceduti, i campioni biologici da questi prelevati, le esche/bocconi sospetti di avvelenamento (utilizzare Modello pubblicato su G.U. 196/19) a IZS, accompagnate dalla diagnosi del veterinario e dal referto anamnestico (ASL può autorizzare il proprietario degli animali ad inviare direttamente ad  IZS tale materiale). IZS sottopone tali carcasse a necroscospia e ad analisi di laboratorio per verificare, entro 48 ore dal loro arrivo, la presenza di sostanze tossiche/nocive in queste (Esiti degli esami subito comunicati ad Autorità competenti ed al veterinario richiedente). Esame ispettivo di esche e bocconi sospettati di contenere sostanze tossico/nocive, eseguiti entro 24 ore dal loro arrivo, con esito subito comunicato ad Autorità competenti ed al richiedente. Sulla base degli esami eseguiti, il responsabile della necroscopia può confermare o meno il sospetto di avvelenamento e decidere se necessario proseguire con gli accertamenti di tipo chimico tossicologico da concludere e repertoriare entro 30 giorni dall’arrivo del campione al laboratorio. Se campione da analizzare costituito solo da esche o bocconi sospetti, eseguito un esame preliminare al fine di accertare presenza di materiali  nocivi (compresi vetri, plastiche, materiale esplodente). Esiti di valutazione su conferma o meno del sospetto di avvelenamento subito comunicati (Modello pubblicato su G.U. 196/19) a IZS, veterinario, Autorità competente, Autorità giudiziaria (in caso di avvelenamento). Per campioni forniti da Organi di Polizia giudiziaria per specifiche investigazioni su casi di avvelenamento, vincolate dal segreto istruttorio, comunicazioni sono concordate con gli stessi Organi di Polizia giudiziaria.    Sindaco, a seguito delle suddette segnalazioni:

a)dispone immediata apertura di indagini da eseguire, in collaborazione con Autorità competenti, entro 48 ore dal ricevimento del referto di IZS;

b)individua le modalità di bonifica del luogo interessato, anche  avvalendosi di volontari, guardie zoofile, nuclei cinofili, Organi di Polizia giudiziaria;

c)segnala, con appositi cartelli, presenza sospetta nell’area di esche o bocconi avvelenati;

d)intensifica i controlli nelle aree considerate a rischio in base a precedenti segnalazioni

Al fine di coordinare la gestione degli interventi e monitorare il fenomeno, la Prefettura istituisce un Tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto e composto da: rappresentante della Regione; rappresentante del Servizio veterinario ASL competente per territorio; rappresentante del Comando forestale del Carabinieri; rappresentante di IZS; rappresentante di Guardie zoofile; 1 o più rappresentanti dell’Ordine provinciale dei veterinari. Tavolo può essere integrato con Sindaci e rappresentanti delle Forze dell’ordine dei Comuni interessati al fenomeno

  1. rispetti divieto, ai fini “protezione di nidi appartenenti a specie terricole, stanziali e non, su intero territorio Regione”, di dar fuoco a stoppie di: colture graminacee e leguminose; erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna; arbusti ed erbe lungo argini di fiumi e corsi di acqua in genere; strade comunali, provinciali, statali, autostrade e ferrovie, a distanza di 100 m. da argini laterali di dette strade. Divieto non sussiste in campagna nei periodi consentiti dagli usi locali, purché:

a)incendio di detto materiale non arrechi danno a persone, animali o cose

b)materiale oggetto di distruzione (erbe infestanti, rovi e simili) sia riunito in cumuli

c)operatore assista direttamente “fino a quando fuoco non è completamente spento”.

Imprese specializzate eseguono operazioni di derattizzazione e disinfestazione usando: prodotti autorizzati; modalità tali da non nuocere alla persone ed alle “altre specie animali non bersaglio”; adeguate forme di pubblicità (avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, contenenti: indicazione di pericolo per presenza di veleno; responsabile del trattamento; durata del trattamento; sostanze utilizzate e relativi antidoti). Al termine delle operazioni, impresa deve: provvedere alla bonifica del sito, mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse dei ratti e di altri animali deceduti; informare ASL ed IZS in caso di recupero di specie non infestanti

Province sono chiamate ad irrogare sanzioni in materia di caccia

Sanzioni:

Chiunque abbatte, cattura o detiene qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti a fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili (Esclusi topi, arvicole, talpe e ratti): arresto da 2 a 8 mesi o multa da 750 a 2.000 € + sospensione licenza porto di fucile da caccia da 1 a 3 anni (in caso di recidiva: revoca definitiva licenza).

Chiunque abbatte numero animali superiori a quello fissato: multa fino a 1.500 € + in caso di recidiva sospensione licenza di porto di fucile da caccia da 1 a 3 anni.

Chiunque abbatte, cattura o detiene orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo: arresto da 3 mesi ad 1 anno + multa da 1.000 a 6.000 € + revoca licenza porto fucile da caccia per almeno 10 anni (in caso di recidiva revoca definitiva).

Chiunque esercita caccia nei Parchi nazionali o regionali, riserve naturali, foreste demaniali (Escluse quelle individuate da Giunta Regionale, sentito ISPRA, in quanto “non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione e sosta fauna selvatica”), oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione fauna selvatica, parchi pubblici e privati, giardini urbani, parchi storici ed archeologici, terreni adibiti ad impianti sportivi: arresto fino a 6 mesi + multa da 450 a 1.500 €.

Chiunque caccia a meno di 1.000 m. da valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati da Regione, su segnalazione ISPRA: multa da 100 a 600 €

Chiunque esercita caccia in aziende faunistico-venatorie, centri pubblici o privati di riproduzione, nei territori destinati alla caccia programmata: multa da 150 a 900  €. In caso di nuova infrazione: multa da 250 a 1.500 €. In caso di recidiva reiterata: multa da 350 a 2.100 €. Multa ridotta di 1/3 se caccia attuata in ambito vicino a quello autorizzato.

Chiunque esercita caccia in periodo di chiusura generale: arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da 900 a 2.500  € + sospensione licenza porto di fucile da caccia da 1 a 3 anni (in caso di recidiva: revoca definitiva di licenza)

Chiunque caccia nei giorni di silenzio venatorio: arresto fino a 3 mesi o multa fino a 500 €.

Chiunque caccia in orari non stabiliti: multa da 100 a 600 € (In caso di recidiva: multa raddoppiata).

Chiunque esercita attività venatoria in modo diverso da quello prescelto e comunicato a Provincia: multa da 200 a 1.200 € + sospensione licenza porto di fucile da caccia per 1 anno (in caso di recidiva: 3 anni).

Chiunque caccia su terreni ricoperti, in tutto o per la maggior parte, da neve (salvo: caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni adottate dalla Giunta Regionale; caccia a palmipedi e trampolieri, con esclusione di Beccaccia, entro un limite di 50 m. dalla riva di specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni ed acquitrini, purché non siano, in tutto o nella maggior parte, coperti da ghiaccio), o caccia negli stagni, paludi, specchi d’acqua artificiali, in tutto o nella maggior parte, coperti da ghiaccio, o su terreni allagati da piene di fiume: multa da 150 a 900 €

Chiunque caccia in fondi chiusi da muro, o da rete metallica di altezza di oltre 1,20 m., o da corsi o specchi d’acqua con profondità di oltre 1,50 m. e larghezza oltre 3 m.: multa da 150 a 600 €. In caso di recidiva: multa da 250 a 1.500 €

Chiunque caccia nelle aie, corti o pertinenze di fabbricati rurali purché non abbandonati, o nelle zone comprese entro 100 m. da fabbricati adibiti ad abitazione o posto di lavoro, o a distanza inferiore a 50 m. da strade (Escluse strade poderali ed interpoderali), ferrovie, o in zone dove sussistono opere di difesa di Stato, od in cui posto divieto da Autorità militare o dove sussistono beni monumentali, purché delimitati da tabelle indicanti divieto: multa da 100 a 600 €

Chiunque caccia negli specchi d’acqua, in cui si svolge attività di pesca od acquicoltura, o in canali e valli da pesca quando possessore le delimita con tabelle indicanti “divieto di caccia”: multa da 100 a 600 €.

Chiunque caccia in forma vagante su terreni con colture in atto (quali: coltivazioni erbacee da seme o da frutto; frutteti specializzati; vigneti ed oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, riso, mais da seme o da granella fino alla data del raccolto; vivai; terreni in imboschimento fino a 5 anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo), o caccia nei soprassuoli di aree boschive percorse dal fuoco, o in fondi delimitati sottratti all’uso della caccia: multa da 150 a 600 €.

Chiunque caccia nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado: multa da 100 a 600 €.

Chiunque spara con fucile da caccia con canne ad anima liscia a distanza inferiore a 150 m. (Con altre armi a meno di 1,5 volte gettata massima) in direzione di fabbricati adibiti ad abitazione o posto lavoro, impianti fotovoltaici, vie di comunicazione (ferrovie, strade escluse quelle poderali ed interpoderali, filovie, impianti di trasporto a sospensione), stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate a ricovero ed alimentazione del bestiame durante pascolo: multa da 100 a 600 €.

Chiunque caccia sparando da veicoli a motore, o da natanti o da aeromobili: arresto fino a 3 mesi + multa da 250 a 1.500 € + sospensione licenza porto di fucile da caccia da 1 a 3 anni (in caso di recidiva: revoca licenza per almeno 10 anni).

Chiunque caccia a distanza inferiore a 100 m. da macchine operatrici agricole in funzione: multa da 100 a 600 €.

Chiunque trasporta armi da caccia “che non siano scariche ed in custodia” nei centri abitati, o nelle zone in cui vietata la caccia, o a bordo di veicoli di qualsiasi genere e comunque nei giorni in cui è vietata attività venatoria: multa da 100 a 600 €

Chiunque usa nell’esercizio venatorio un numero di cani superiore a quello previsto, od addestra e conduce cani liberi, o li lascia incustoditi fuori da zona e tempi consentiti da legge, salvo cani da pastore al seguito di bestiame: multa da 50 a 300 €

Chiunque caccia a rastrello in più di 3 persone, o usando scafandri, o tute impermeabili da sommozzatore per cacciare in stagni o corsi d’acqua: multa da 100 a 600 €. €

Chiunque utilizza armi e mezzi non consentiti, od esercita qualunque forma di tiro a volo su uccelli, salvo caso di addestramento cani: multa da 150 a 600 €, salvo “caso fortuito o forza maggiore”.

Chiunque abbandona bossoli di cartucce durante esercizio venatorio: multa da 100 a 600 €. €

Chiunque utilizza esche o bocconi avvelenati, o vischio, o altre sostanze adesive, o trappole, reti. lacci, tagliole, archetti o simili, civette vive, o segugi per caccia al camoscio, o armi da sparo munite di silenziatore, o munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, balestre, armi impostate con scatto provocato dalla preda: multa da 250 a 1.500 €. In caso di recidiva: multa raddoppiata + ritiro tesserino caccia da 1 a 3 anni

Chiunque usa petardi o mezzi simili per scovare animali: multa da 100 a 600 €

Chiunque disturba fauna in modo che esca da zone in cui è proibita caccia: multa da 100 a 600 €

Chiunque usa fonti luminose per ricerca di fauna selvatica durante ore notturne, salvo autorizzazioni rilasciate da Regione: multa da 100 a 600 €

Chiunque produce, vende e detiene reti di uccellagione, o trappole per fauna selvatica: multa da 100 a 600 €

Chiunque esercita attività di uccellagione e forme di cattura di uccelli e mammiferi selvatici: arresto fino a 1 anno o multa da 750 a 2.000 € + revoca licenza porto di fucile da caccia per almeno 10 anni (in caso di recidiva: revoca definitiva).

Chiunque preleva e detiene uova, nidi, piccoli nati di mammiferi ed uccelli di fauna selvatica, salvo casi di cattura temporanea a scopo di inanellamento, o nelle oasi di protezione, o nelle zone di ripopolamento e cattura, o nei centri riproduzione fauna selvatica, o nelle aziende faunistico-venatorie ed agroturistico-venatorie per salvarli da sicura distruzione o morte, purché data comunicazione entro 24 ore a Servizio Regionale competente in materia di caccia, o distrugge e danneggia deliberatamente nidi ed uova, o disturba deliberatamente specie protette di uccelli: multa da 100 a 600 €

Chiunque usa richiami vivi, o uccelli vivi accecati, o mutilati, o legati per le ali, o richiami acustici di tipo meccanico, elettromeccanico, elettromagnetico salvo autorizzazione, o appostamento fisso con richiamo vivo (Nel caso dei colombacci solo nel periodo 1 Ottobre-15 Novembre): multa da 150 a 600 €

Chiunque detiene, abbatte o cattura con richiami animali per cui caccia è vietata: multa fino a 1.500 € + eventuale confisca dei richiami.

Chiunque commercia fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti, per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico: multa da 150 a 600 €

Chiunque vende, o detiene per vendere, o acquista uccelli (vivi o morti) o loro parti o prodotti derivati, facilmente riconoscibili come “appartenenti alla fauna selvatica (salvo Germano reale, Pernice rossa, Pernice sarda, Starna, Fagiano, Colombaccio): arresto da 2 a 6 mesi o multa da 500 a 2.000 € (sanzioni raddoppiate se trattasi di fauna protetta) + sospensione esercizio per almeno 1 mese (in caso di recidiva: da 2 a 4 mesi).

Chiunque commercializza animali vivi  non provenienti da allevamento di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio UE, anche se importati da estero muniti di certificato e quelli posseduti e denunciati da Provincia fino a loro esaurimento: multa da 150 a 900 €

Chiunque detiene, acquista, vende esemplari di fauna selvatica, salvo capi usati come richiami vivi e fauna selvatica lecitamente abbattuta: multa da 150 a 900 €

Chiunque esercita attività di tassidermia ed imbalsamazione senza autorizzazione: multa da 25 a 250 €/capo rinvenuto.

Chiunque rimuove o danneggia tabelle apposte a delimitazione terreni, o appone tabelle abusive: multa da 100 a 600 €

Chiunque libera od immette fauna selvatica nel territorio regionale, salvo che non derivi da centri di riproduzione o da allevamenti riconosciuti di fauna selvatica: multa da 100 a 600 €.

In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.

Nei casi in cui è prevista sospensione o revoca della licenza di fucile per uso di caccia: sospensione del tesserino per pari durata.

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