BACINI IDROGRAFICI

BACINI IDROGRAFICI (D.Lgs. 152/06; Legge 13/09, 221/15; DPCM 27/10/2016; L.R. 13/99, 5/17)  (acqua04)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente Tutela Territorio e Mare (MATTM), Ministero Economia e Finanza (MEF) Comitato Nazionale di Difesa del Suolo, Regione, Autorità di bacino, privati cittadini.

Iter procedurale:

In ciascun distretto idrografico (elenco distretti pubblicato su G.U. 13/16 nell’ambito  della Legge 221/15; per le Marche figura: Conca-Marecchia; Tronto, Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche; Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone ed altri bacini minori) è istituita da Regione Autorità di bacino, intesa come Ente giuridico non economico, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

MATTM, sentita Conferenza Stato Regioni, definisce con decreto:

  1. trasferimento ad Autorità di bacino di personale e risorse strumentali (comprese sedi), idonee a svolgere le funzioni affidate, nell’ambito di contingenti numerici fissati e senza oneri aggiuntivi per finanza pubblica
  2. eventuali articolazioni a livello regionale di Autorità di bacino
  3. modalità di svolgimento funzioni di indirizzo e coordinamento delle Autorità di bacino.

Sono organi di Autorità di bacino, al cui  funzionamento si provvede con risorse finanziarie disponibili:

  • Conferenza istituzionale permanente, a cui partecipano Presidenti di Regioni interessate al bacino, Ministero Ambiente, Ministero infrastrutture, Ministero agricoltura, Dipartimento della Protezione civile, Ministero turismo e beni culturali, nonché, con funzioni consultive, rappresentanti di Organizzazioni agricole e di ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di Gestione Acque). È validamente costituita con presenza di almeno 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti (delibera da far approvare a MATTM, tenendo conto, nel caso dei Piani di bacino, delle risorse finanziarie disponibili). Conferenza ha il compito di:
  1. determinare linee di indirizzo, coordinamento e pianificazione di Autorità di bacino
  2. individuare tempi e modalità per elaborazione ed adozione Piano di bacino e suoi stralci (Piano redatto in base ad indirizzi di Consiglio dei Ministri) nei termini prescritti
  3. determinare quali componenti del Piano costituiscono interesse esclusivo di Regione singola o di più Regioni
  4. adottare (delibera a maggioranza) programmi triennali di intervento, entro 31 Dicembre, tenendo conto che somme eventualmente non ancora impegnate, riportate al programma triennale successivo per essere destinate a completare l’attuazione degli interventi del programma in corso o sua revisione. I relativi programmi annuali approvati entro 31 Dicembre del 2° annodel triennio, e trasmessi a MATTM, affinché entro 30 Giugno successivo vengano avanzate richieste a MEF per ottenere le risorse necessarie per finanziarie tali programmi.
  5. controllare attuazione dei programmi, in base a relazioni di Regione sui: progressi realizzati nell’attuazione degli interventi non di competenza statale; rispetto dei tempi fissati in programma; invio diffida ad Amministrazioni inadempienti, fissando termine massimo di inizio  dei lavori (decorso inutilmente tale termine, occorre adottare misure idonee ad avviare i lavori, avvalendosi eventualmente di Organi periferici di Ministero infrastrutture)
  6. deliberare in merito a: statuto di Autorità di bacino, tenendo conto di: specifiche condizioni ed esigenze rappresentate da Amministrazioni interessate; bilanci preventivi, conti consuntivi e validazioni di bilancio; regolamento di amministrazione e contabilità; pianta organica del personale; regolamenti generali. Documenti inviati a MATTM per loro approvazione
  • Segretario generale, che dura in carica 5 anni con il compito di:
  1. provvedere al funzionamento di Autorità di bacino
  2. curare istruttoria atti di competenza di Conferenza istituzionale permanente, e formulare a questa proposte in merito
  3. promuovere collaborazione con Amministrazioni statali, regioni e locali, al fine del coordinamento delle rispettive attività
  4. curare attuazione delle direttive di Conferenza operativa
  5. riferire ogni 6 mesia Conferenza istituzionale permanente su stato di attuazione del Piano
  6. curare raccolta dati su interventi programmati ed attuati e loro conformità a finalità del Piano, nonché su risorse stanziate interventi da attuare nell’ambito del Piano di bacino da parte di Stato, Regione, Enti locali. Dati pubblicati su sito di Autorità di bacino per essere consultati da interessati
  • Conferenza operativa, composta da rappresentanti di Amministrazioni presenti nella Conferenza istituzionale permanente, convocata da Segretario generale, che può invitare (senza diritto di voto): 2 rappresentanti di Organizzazioni agricole e 1 rappresentante di ANBI per problemi legati a difesa del suolo e gestione delle acque irrigue; esperti di Enti, Istituti, società pubbliche, designati da Conferenza istituzionale permanente, Conferenza operativa delibera a maggioranza di 3/5 dei presenti, in merito a: elaborazione Piano di bacino distrettuale; definizione di tecniche pertinenti ad attività di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque
  • Segreteria tecnica operativa
  • Collegio Revisori dei Conti

Autorità di bacino provvede, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, a:

  • elaborare Piano di bacino distrettuale e relativi Piani stralcio, con relativi programmi di intervento
  • esprimere parere su coerenza Piani di bacino con programmi UE, nazionali, regionali, locali relativi a difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque, gestione delle risorse idriche
  • coordinare attività e funzioni dei Consorzi di bonifica integrale, con particolare attenzione a: esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere idrauliche e di bonifica; realizzazione di azioni di tutela ambientale, risanamento delle acque (anche a fini irrigui), rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e fitodepurazione.

Per ogni distretto idrografico viene adottato un Piano di bacino comprendente:

  • quadro conoscitivo aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste nel territorio in base a strumenti urbanistici comunali;
  • individuazione e quantificazione delle situazioni in atto e del potenziale degrado del sistema fisico e relative cause;
  • direttive a cui deve uniformarsi difesa del suolo, sistemazione idrogeologica ed idraulica, utilizzo di acque e suoli;
  • modalità di partecipazione attiva di tutte le parti interessate (in particolare soggetti istituzionali) ad elaborazione, riesame, aggiornamento del Piano, Autorità di bacino provvede che atti vengono pubblicati (in particolare: copia progetto del Piano di bacino; calendario e programma dei lavori; valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque), in modo da consentire al pubblico di presentare, in un periodo minimo di 6 mesi, osservazioni scritte;
  • indicazione delle opere necessarie in caso di pericoli di inondazione, siccità, frane e smottamenti (tenendo conto della gravità di estensione del disastro);
  • programmazione ed utilizzo delle risorse idriche, agrarie, forestali, estrattive disponibili;
  • individuazione delle prescrizioni e dei vincoli relativi a opere idrauliche, idraulico agrarie, idraulico forestali, forestazione, bonifica idraulica, stabilizzazione e consolidamento dei terreni ed ad ogni altra disposizione per la conservazione del suolo e tutela ambientale;
  • prosecuzione e completamento di precedenti opere, se avviate con leggi specifiche o con atti di programmazione;
  • opere di protezione, consolidamento, sistemazione dei litorali marini;
  • meccanismi di premio a favore dei proprietari di zone agricole e boschive, che attuano interventi idonei per prevenire fenomeni di disastro idrogeologico;
  • valutazione preventiva del rapporto costi/benefici, impatto ambientale, risorse finanziarie necessarie per attuare interventi programmati;
  • normative ed interventi volti a regolare estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale, marittimo e relative fasce di rispetto, individuate in funzione del buon regime delle acque e tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico di terreni e litorali;
  • indicazione delle zone da assoggettare a vincoli speciali in funzione delle condizioni idrogeologiche, per conservare suolo e tutela ambientale, nonché prevenire presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
  • misure atte a contrastare fenomeni di subsidenza e desertificazione, anche mediante programmi od interventi capaci di garantire una maggiore disponibilità delle risorse idriche e riuso delle stesse;
  • rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto, specificando scopi energetici, idropotabili, irrigui delle loro portate;
  • rilievi relativi ad utilizzazioni delle acque per pesca e navigazione;
  • piano dei possibili utilizzi futuri, distinti per tipologie e quantità di impiego, sia per le derivazioni, sia per altri scopi;
  • priorità degli interventi e loro sviluppo organico nel tempo, in relazione a gravità del dissesto;
  • indicazioni finanziarie.

Nell’ambito dei Piani di bacino, Autorità di bacino può adottare:

  1. piano stralcio di bacino, per assetto idraulico ed idrogeologico del territorio (PAI), “diretto a rimuovere le situazioni di rischio individuate”, non sottoposto a VAS ed approvato entro 6 mesi da adozione del Piano di bacino, in conformità a questo. A tal fine Autorità di bacino individua, sulla base di schede informative trasmesse da Enti locali e Servizi Decentrati Opere Pubbliche:
  • aree a maggior rischio di frane e valanghe, dove più urgenti risultano interventi da realizzare, in termini di:
  1. pericolosità dell’evento da affrontare;
  2. aree potenzialmente interessate ad evento;
  3. danno stimato da evento;
  4. vulnerabilità delle aree soggette a rischio;
  5. intervento ricadente in aree a rischio idrogeologico;
  6. stato di progettazione;
  • interventi più urgenti di sistemazione del reticolo idrografico superficiale a rischio esondazione, con priorità per interventi estesi all’intera asta fluviale, in base a:
  1. valutazione del rischio;
  2. stato della progettazione;

In base a LR 5/17 disposizioni del PAI per bacini di rilievo regionale e per quello del fiume Tronto non vengono applicate ad interventi relativi a procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della Legge 229/16 (sisma 2016). Disposizioni applicate solo nel caso sia stata effettuata da parte di soggetto terzo, una valutazione di compatibilità di intervento in relazione a pericolosità idrogeologica dell’area, apportando eventuali misure di mitigazione del rischio.

  1. piani straordinari, diretti a rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico per: incolumità di persone; sicurezza infrastrutture; patrimonio ambientale e culturale. Piani redatti su proposta di Regione ed Enti locali, da realizzare prioritariamente nelle aree in cui dichiarato lo stato di emergenza. Nel Piano indicare misure di salvaguardia e messa in sicurezza delle aree. In caso di inerzia interviene Presidente del Consiglio Ministri, questo di intesa con Conferenza Stato-Regione e tenendo conto dei piani straordinari, può adottare programmi di interventi urgenti, “anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici”, con priorità per aree dove dichiarato stato di emergenza. Ai fini della definizione degli interventi, Presidenza che Consiglio si avvale, per istruttoria del Dipartimento Protezione Civile, Corpo Forestale, Regioni, Autorità di bacino, Dipartimento Difesa del Suolo, Agenzia Protezione Ambiente. Entro 6 mesi da adozione dei suddetti provvedimenti, Organi di protezione civile provvedono a predisporre, nelle aree a rischio idrogeologico, piani di emergenza, “contenenti misure per salvaguardia incolumità di popolazioni interessate, compreso preallertamento, allarme e messa in salvo preventiva”;
  2. programmi di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, avente come obiettivo quello di:
  3. “migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi di acqua, ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi su: trasporto solido; assetto planoaltimetrico di alvei e corridoi fluviali; assetto e modalità di gestione delle opere idrauliche e delle infrastrutture presenti nei corridoi fluviali; versanti che interagiscono con dinamiche morfologiche nel reticolo idrografico”
  4. programmare interventi relativi ad assetto morfologico dei corridoi fluviali, per prevenire il rischio di alluvioni e tutela di ecosistemi fluviali.

Priorità nel finanziamento da concedere ad interventi integrati, finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio, nonché alla tutela e recupero di ecosistemi e della biodiversità

Programma di gestione comprende:

  1. definizione quadro conoscitivo su scala spaziale e temporale, in relazione a stato morfologico attuale dei corsi d’acqua, traiettoria evolutiva degli alvei, dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, interferenza di opere presenti con processi morfologici
  2. definizione, in base a quadro conoscitivo di cui sopra, degli obiettivi in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico, nonché riduzione del rischio idraulico (priorità assegnata a riduzione alterazione di equilibrio geomorfologico e disconnessione di alvei con pianure inondabili, evitando ulteriori artificializzazioni dei corridoi fluviali)
  3. identificazione di eventuali interventi necessari al raggiungimento dei suddetti obiettivi, loro monitoraggio ed adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; nonché scelta delle misure più idonee (compreso non intervento) attuate in base ad adeguata valutazione degli effetti attesi, in relazione ai vari obiettivi, tenendo conto di “orizzonte spaziale e temporale sufficientemente esteso”. Priorità negli interventi assegnata a: ripristino  di continuità idromorfologica (longitudinale, laterale,verticale); ripristino del trasporto solido in caso di significative interruzioni a monte di tratti incisi; connessione di alvei con pianure inondabili; ripristino di ampi spazi di mobilità laterale; misure di rinaturalizzaizone e riqualificazione  morfologica; eventuale asportazione locale di materiale litoide vegetale o altri interventi di artificializzazione dei corsi di acqua giustificati in base ad adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva di questi, e agli effetti attesi (positivi o negativi) nel lungo periodo; reintroduzione di materiale litoide (eventualmente rimosso) in tratti ben individuati da preferire a sua asportazione dal corso d’acqua in coerenza con obiettivi di assetto dei corridoi fluviali
  4. piano di gestione (composto dagli elementi riportati in Allegato a D.Lgs. 152/06 pubblicato su G.U. 88/06), per la cui elaborazione. Autorità di bacino deve garantire partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti. Al fine di aggiornare le informazioni in base della redazione del Piano di gestione, Regione attua appositi programmi di rilevamento dati (aggiornati ogni 6 anni) riguardanti: caratteristiche del bacino; valutazione di impatto antropico esercitato su questo; analisi economica utilizzo delle acque. Risultato di tali attività inviato a MATT, competenti Autorità di bacino, ISPRA
  5. registro delle aree protette in base dalle informazioni trasmesse da Regione.

Piani di bacino approvati anche per sottobacini, o per stralci funzionali, garantendo comunque “la considerazione sistematica del territorio e disponendo opportune misure inibitorie e cautelari per aspetti non compiutamente disciplinati”.

Piani di bacino sono sottoposti a Valutazione di Impatto Strategico (VAS) prima della delibera della loro approvazione da parte di Autorità di bacino, in cui fissare termini di recepimento della Regione e componenti del Piano costituenti interesse esclusivo di singola Regione o di più Regioni. In caso di inerzia, Presidente Consiglio Ministri, previa diffida ad adempiere entro termine fissato, e sentita Regione interessata, adotta i provvedimenti necessari, compresa nomina di Commissario “ad acta” chiamato ad elaborare il Piano.

Piani di bacino, approvati in via definitiva da Presidente Consiglio Ministri e pubblicati su G.U. e su B.U.R., hanno validità di 6 anni e debbono essere aggiornati entro tale termine. Presidente Consiglio Ministri con decreti del 27/10/2016, ha approvato, tra l’altro, Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Centrale e quello dell’Appennino Settentrionale. Piano, avente valore di piano territoriale di settore, costituisce uno strumento conoscitivo, normativo, tecnico operativo, tramite il quale pianificare le azioni e le misure finalizzate a garantire il perseguimento degli  obiettivi ambientali, a cui debbono conformarsi le Amministrazioni ed Enti pubblici locali. Piani pubblicati rispettivamente su sito di MATT e su siti www.abtvere.it e www.appenninosettentrionale.it, nonché depositati sia presso Autorità di bacino del fiume Tevere, via Monzambano 10 – Roma, Autorità di bacino di fiume Arno via dei Servi 15 – Firenze, sia presso Ministero Ambiente via Cristoforo Colombo 44 – Roma sia presso Regioni  nel cui territorio ricade distretto idrografico oggetto di intervento. Autorità di bacino del Tevere e dell’Arno e Regioni in cui ricade distretto idrografico di Appennino Centrale  e Settentrionale sono incaricate di eseguire Piano.

Se a seguito di azioni di monitoraggio si evidenziano impatti antropici significativi da fonti diffuse, Autorità di bacino delibera misure vincolanti di controllo dell’inquinamento (compreso obbligo di autorizzazione preventiva degli interventi da inserire nel Piano).

In attesa di approvazione del Piano, Autorità di bacino adotta misure di salvaguardia, valide fino ad adozione di questo, comunque non oltre 3 anni. In caso di mancata osservanza di tale termine da parte di Regione, Provincia, Comune, che potrebbe determinare un danno ambientale, MATT previa diffida ad adempiere entro termine definito, adotta ordinanza cautelare per inibire opere, lavori, attività antropiche, comunicandola ad Amministrazioni competenti.

Autorità di bacino che ha già provveduto alla redazione del piano, senza però avere scelto la forma di gestione e/o avviato le procedure di affidamento, è tenuta a deliberare tali provvedimenti entro 6 mesi. Se non provvede, Regione, nei 30 giorni successivi, esercita poteri sostitutivi comunicandolo a MATT e nominando un Commissario “ad acta”, che avvia, a spese di Ambito Territoriale Ottimale, procedure di affidamento incarico dei lavori (se neppure Commissario rispetta termini fissati, provvede direttamente Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta di MATT).

“Laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acque tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento”, Autorità di bacino, sentite Regioni interessate e supportata da MATT, promuove accordi tra Regioni stesse. In caso di mancato accordo nei termini fissati da Ministero, o di mancata attuazione dell’accordo stesso, Presidente Consiglio Ministri provvede direttamente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.

Opere ed impianti necessari a raggiungere finalità di cui sopra, sono dichiarati di interesse nazionale e posti a totale carico dello Stato. MATT fissa procedure per concessione d’uso di opere ed impianti a soggetti utilizzatori, definendo convenzione tipo.

Regione, entro 90 giorni da pubblicazione Piano su BUR, emana disposizioni per sua attuazione nel settore urbanistico. Se Comune non adegua strumenti urbanistici nei 6 mesi successivi (comunque entro 9 mesi da adozione Piano), la Regione provvede d’ufficio.

Disposizioni del Piano hanno valore immediatamente vincolante sia per Enti pubblici, sia per soggetti privati, soprattutto per quanto concerne Piani di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio (Adeguamento di questi entro 12 mesi da approvazione Piano di bacino).

MATT predispone programma triennale nazionale, individuando “opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del demanio idrico” (progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da rilasciare entro 90 giorni).

Piani di bacino attuati attraverso programmi triennali, in cui specificare mezzi a copertura delle spese, che per almeno 15% debbono riguardare:

  1. interventi di manutenzione ordinaria delle opere, impianti, mezzi ed attrezzature, materiali dei cantieri
  2. svolgimento servizio di polizia idraulica, navigazione interna, di piena e pronto intervento
  3. aggiornamento piano di bacino, esecuzione studi, rilevazioni ed altre analisi riguardanti difesa del suolo, studi di fattibilità di progetti ed opere, studi di Valutazione Impatto Ambientale.

Regioni, Province, Comuni, Unioni Montane provvedono con propri fondi alla realizzazione di opere ed interventi previsti dal Piano di bacino, che debbono essere attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti coinvolti.

Stato in base Legge Finanziaria ripartisce annualmente stanziamenti tra Regioni, che, entro 30 giorni da pubblicazione su G.U. del decreto di ripartizione dei fondi, debbono adeguare programmi presentati a somme attribuite, specificando priorità e tenendo presente che almeno 10% delle risorse vengono destinate a: studi, rilevazioni, aggiornamento del Piano di bacino; interventi di manutenzione delle opere (almeno 15% della forza lavoro impiegata proveniente da “lavoratori che fruiscono del trattamento di integrazione salariale o dell’indennità di mobilità”); potenziamento del Servizio Nazionale.

Regioni trasmettono entro 31 Dicembre a Ministero Lavori Pubblici rendiconto su: impegni assunti; spese effettuate; stato delle attività intraprese.

 

Entità aiuto:

Atti di concessione per attuazione interventi da parte Autorità di bacino sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Interventi previsti nel programma triennale dell’Autorità di bacino sono a totale carico dello Stato, coperti con stanziamenti del MEF e con eventuale quota di riserva, da destinare al finanziamento di programmi per adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico di Agenzia Protezione Ambiente (APAT).

MATT e Regioni possono stipulare accordi di programma, in cui stabilire che quota parte dei canoni derivati dalle concessioni del demanio idrico, nonché le maggiori entrate derivate da applicazione del principio “chi inquina paga” (in particolare quelle derivanti dal recupero dei costi  ambientali) siano destinate al finanziamento di misure previste nei programmi approvati da Autorità di bacino, comprese funzioni di studio e progettazione ad esso attribuite.

 

Sanzioni:

Chiunque viola prescrizioni concernenti installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o non comunica risultati di tali comunicazioni ad Autorità di bacino: multa da 1.500 a 6.000 € (Nei casi di particolare levità: multa ridotta ad 1/5).

Chiunque non rispetta prescrizioni riportate in autorizzazione nell’immissione nel corpo idrico di acque meteoriche di dilavamento: multa da 1.500 a 15.000 €.

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