CATASTO E REGISTRO RIFIUTI

CATASTO E REGISTRO RIFIUTI (D.Lgs. 152/06; Legge 475/88, 12/19; D.M. 2/5/06; L.R. 24/09) (rifiut06)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare (MATTM); Ministero Economia e Finanze (MEF); Regioni; Comuni; Unioni Montane; Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); Agenzie Regionali Protezione Ambiente (ARPA); Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA); imprese, Enti, Consorzi, soggetti impegnati nella produzione e gestione dei rifiuti (compresi imprenditori agricoli ai sensi di Art. 2135 del Codice Civile)

Iter procedurale:

Legge 12/19 ad Art. 6 abroga dal 1/1/2019 il Sistema di controllo tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed istituisce a partire dal 12/2/2019 il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Registro) gestito dal MATTM a cui sono tenuti ad iscriversi: Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi; Enti ed imprese che effettuano professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi o che operano in qualità di commercianti od intermediari di rifiuti pericolosi; Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; soggetti che hanno provveduto alla gestione di rifiuti non pericolosi

MATTM con proprio decreto definisce: modalità di funzionamento del Registro; modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di quanti intendono volontariamente aderirvi; termine per piena operatività del Registro; importi (aggiornati ogni 3 anni) dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo con relative modalità di versamento.

D.Lgs. 152/06 ad Art. 189 prevede istituzione di catasto rifiuti articolato in:

–          Sezione nazionale con sede in Roma presso ISPRA;

–          Sezione regionale presso corrispondente ARPA (per Marche è ARPAM).

Catasto assicura quadro conoscitivo completo ed aggiornato dei dati acquisiti tramite Registro ed informazioni fornite dai Comuni, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti

ISPRA costituisce catasto nazionale sui rifiuti come banca dati comprensiva di:

–          sezione anagrafica contenente tutte le informazioni relative ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti desunte dai registri imprese;

–          sezione contenente dichiarazioni presentate da soggetti obbligati;

–          sezione contenente informazioni su autorizzazioni per gestione impianti di recupero smaltimento;

–          sezione contenente informazioni relative ad imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata;

–          informazione relativa alle comunicazioni per procedure semplificate di smaltimento rifiuti non pericolosi;

–          sezione contenente informazioni su iscrizione ad Albo nazionale dei gestori ambientali;

–          sezione relativa a produzione e gestione di specifiche tipologie di rifiuti.

Comuni o loro Consorzi e Unioni Montane comunicano a CCIAA seguenti informazioni relative ad anno precedente:

–          quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

–          quantità di rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di convenzione con soggetti pubblici o privati;

–          soggetti che provvedono a gestione dei rifiuti, specificando operazioni svolte, tipologie e quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;

–          costi di gestione e di ammortamento, tecnico e finanziario, di investimenti per attività di gestione dei rifiuti, nonché proventi della tariffa applicata per rifiuti urbani e proventi provenienti dal Consorzio per recupero dei rifiuti;

–          dati relativi alla raccolta differenziata;

–          quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione di accordi con Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Sezioni regionali catasto rifiuti elaborano dati pervenuti e li inviano entro 30 giorni a Sezione nazionale che provvede a trasmetterli ad Amministrazioni regionali competenti in materia di rifiuti. ISPRA pubblica ogni anno dati elaborati.

D.Lgs. 152/06 ad Art. 190 obbliga alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti numerato, vidimato da CCIAA e gestito secondo procedure fissate dalla normativa sui registri IVA da parte di:

–          Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (compresi quelli da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque);

–          Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ed effettuano operazioni per loro riutilizzo e trattamento, recupero e smaltimento;

–          soggetti in caso di trasporti intermodali a cui affidati rifiuti speciali in attesa della presa in carico da parte di impresa navale o ferroviaria o da impresa che effettua successivo trasporto;

–          intermediari e commercianti di rifiuti

Nel registro annotare informazioni su caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti ad attività di trattamento entro 10 giorni lavorativi da produzione del rifiuto per la fase di carico, mentre entro 2 giorni lavorativi da conclusione operazioni di trattamento per lo scarico nel caso di Enti ed imprese di trattamento (almeno 2 giorni lavorativi prima ed entro 10 giorni lavorativi successivi a conclusione delle suddette operazioni nel caso di intermediari e commercianti). Soggetti con produzione di rifiuti non pericolosi inferiore a 10 t./anno possono tenere registri tramite Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi “che provvedono ad annotare dati previsti con cadenza mensile” (conservare presso sede di impresa dati trasmessi). Registro conservato per almeno 5 anni da data di ultima registrazione, presso ogni impianto di produzione o, se troppo oneroso, nel sito di produzione insieme ai “formulari di identificazione” relativi al trasporto dei rifiuti. Registri inerenti rifiuti prodotti da attività di manutenzione delle reti del servizio idrico integrato e degli impianti a queste connesse sono conservati presso sedi di coordinamento del soggetto gestore, previa comunicazione ad Autorità di controllo. Informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in ogni momento ad Autorità di controllo richiedente

Sono esclusi dall’obbligo della tenuta di tali registri:

–          Enti ed imprese aderenti al Registro a partire dalla data di effettivo utilizzo di tale sistema;

–          attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuati da Enti e produttori iniziali

–          centri di raccolta limitatamente ai rifiuti non pericolosi, mentre per rifiuti pericolosi registrazione è effettuata al momento della loro uscita dal centro di raccolta ed in maniera cumulativa per ogni codice del rifiuto

Imprenditori agricoli e produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività agricola adempiono ad obbligo della tenuta del registro mediante conservazione per 3 anni di: “formulario di identificazione” relativo al trasporto dei rifiuti (v. scheda “trasporto rifiuti”); documento di conferimento di rifiuti pericolosi rilasciato da soggetto che provvede alla loro raccolta

Produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati nella forma giuridica di Enti od imprese adempiono ad obbligo della tenuta del registro tramite conservazione, in ordine cronologico, di copia del “formulario di identificazione” rilasciata dal trasportatore dei rifiuti

D.Lgs. 152/06 ad Art. 194 bis prevede che adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico possono essere effettuati in formato digitale secondo modalità fissate da MATTM, mentre consentito invio della 4° copia del “formulario di identificazione” tramite PEC

Per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI non corrisposti o corrisposti solo parzialmente e per le richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti di SISTRI, MATTM definisce le seguenti procedure:

–          comunicazione di avvio del procedimento tramite invio sollecito di pagamento, prima di passare alla riscossione coattiva del credito vantato da MATTM

–          determinazione del debito/credito procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto

–          modalità semplificate per regolarizzare esposizione contributiva di utenti obbligati al pagamento dei contributi per SISTRI che non abbiano ancora adempiuto o adempiuto solo parzialmente “mediante ravvedimento operoso, acquiescenza, accertamento concordato in contraddittorio”. A conclusione della regolarizzazione si avrà estinzione della sanzione e non pagamento degli interessi

–          definizione degli strumenti di conciliazione giudiziale al fine di favorire raggiungimento di accordi in sede processuale tra MATTM ed utenti

Sanzioni:

Produttore che omette di tenere registro di carico e scarico o lo tiene in modo incompleto: multa da 2.600 a 15.500 €

Produttore rifiuti pericolosi non inquadrato in forma giuridica di Ente od impresa che non tiene registro di carico e scarico: multa da 15.500 a 93.000 €. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti (intesi come lavoratori a tempo pieno mediamente presenti nell’impresa nell’ultimo anno, mentre per lavoratori a tempo parziale considerati per frazione): multa da 1.040 a 6.200 € per rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € per rifiuti pericolosi.

Se informazioni riportate in registro di carico e scarico incomplete od inesatte, ma dati riportati in comunicazioni al catasto o nei registri o nei “formulari di identificazione”, o in altre scritture contabili consentono di ricostruire informazioni prescritte, o in caso di mancato invio ad Autorità competente, o mancata conservazione dei registri da parte soggetti obbligati: multa da 260 a 1.550 €

Sindaco che non effettua comunicazione, o la effettua in modo incompleto od inesatto: multa da 2.600 a 15.500 €. Se comunicazione effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine: multa da 26 a 160 €

Entità aiuto:

Legge 12/19 prevede che per copertura degli oneri derivanti dall’istituzione del Registro si provvede a partire da anno 2020 mediante importi delle sanzioni nonché proventi derivanti dai diritti di segreteria e dal contributo annuale versati dagli iscritti al Registro presso apposito capitolo di bilancio dello Stato. Proventi assegnati con decreto MEF a MATTM per essere destinati a sostenere costi di funzionamento del Registro e interventi di bonifica dei siti inquinati, secondo criteri di ripartizione fissati da MATTM con decreto

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