PARCO SASSO SIMONE E CONERO

PARCO SASSO SIMONE E CONERO (L.R. 21/87, 11/06, 27/13, 2/18)  (teramb36)

Soggetti interessati:

Agricoltori ricadenti in area Parco Regionale del Conero ed interregionale del Sasso Simone e Simoncello

Iter procedurale:

Costituito con L.R. 21/87 Ente parco regionale del Conero, con personalità giuridica di diritto pubblico, avente sede a Sirolo e scopo di:

  • “programmazione unitaria dell’uso del territorio interessato, con preminente riguardo ad esigenze della natura ed ambiente”;
  • promozione della conoscenza scientifica e didattica naturalistica;
  • favorire sviluppo delle attività economiche, turistiche, sociali della comunità residente “e renderlo compatibile con tutela delle peculiari caratteristiche ambientali, naturali e storiche del Conero”.

Organi del Consorzio sono:

  • Consiglio direttivo, nominato da Presidente Giunta Regionale, dura in carica 5 anni ed è composto da rappresentante di Regione, Provincia di Ancona, Comuni di Ancona, Camerano, Numana, Sirolo, Associazioni di protezione ambientale, Organizzazioni professionali agricole;
  • Presidente eletto dal Consiglio tra i suoi membri, che rappresentante Ente Parco;
  • Direttore nominato dal Consiglio direttivo;
  • Revisore unico, nominato da Presidente Giunta Regionale tra iscritti a registro revisori contabili, che dura in carica 5 anni.

Consorzio retto da Statuto, che determina anche compensi di organi dell’Ente, e da Regolamento interno che definisce rapporti con Uffici dell’Ente. Atti approvati a maggioranza assoluta da Consiglio direttivo.

Ente Parco trasmette a Giunta Regionale:

  1. entro 15 Ottobrebilancio preventivo economico per anno successivo;
  2. entro 30 Aprilebilancio di esercizio consuntivo di anno precedente corredato da relazione su attività svolta.

LR 2/18 ad art. 18 stabilisce che Commissario straordinario dell’Ente parco del Conero dura in carica fino all’entrata in vigore della nuova Legge di riordino della disciplina sulle aree protette, comunque non oltre il 10/08/2019.

Costituito, con L.R. 27/13, Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, per il quale definita intesa tra Regioni Marche ed Emilia Romagna, con obiettivi di:

  • conservare specie animali e vegetali autoctone ed habitat naturali e seminaturali, diversità biologica, caratteristiche paesaggistiche presenti, nonché valorizzare specificità culturali, storiche ed antropologiche locali;
  • mantenere efficienti servizi ecosistemici forniti da risorse naturali presenti;
  • eseguire ricerca in campo naturalistico, storico e culturale interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
  • eseguire promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
  • eseguire azioni di recupero, ripristino, riqualificazione di ambienti naturali ed assetti paesaggistici, storici, culturali degradati;
  • utilizzare sostenibilità, mantenimento, valorizzazione produzioni agricole tipiche e di qualità;
  • valorizzare aree a fini ricreativi e turistici compatibili;
  • valorizzare e sperimentare attività produttive ecosostenibili;
  • promuovere politiche di conservazione e valorizzazione biodiversità, tramite opportunità offerte da programmi CE, nazionali, interregionali o accordi tra aree protette e sistemi con Istituzioni locali.

Parco deve impegnarsi a:

  • conservare ambiente, flora, fauna (in particolare area Natura 2000), tramite gestione pianificata ed attento controllo di interventi colturali praticati;
  • monitorare componenti naturali presenti nell’area;
  • conservare e valorizzare beni storici culturali più rappresentativi del Montefeltro;
  • mantenere e rilanciare culture tradizionali locali connesse con civiltà rurale ed utilizzo beni naturali;
  • censire popolazioni faunistiche e di assicurare controllo a fini funzionalità ecologica di ecosistemi presenti;
  • realizzare strutture per divulgazione, informazione, educazione, fruizione ambientale a favore di residenti e visitatori;
  • coinvolgere aziende agricole nelle scelte di programmazione e gestione del Parco.

Ente di gestione Parco Sasso Simone e Simoncello ha personalità di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile con sede in Carpegna. Ente gestore garantisce partecipazione comunità locali ed ampia informazione su proprie attività. Ente Parco retto da statuto approvato entro 30 giorni da suo insediamento prevede come Organi del Parco:

  • Comunità del Parco, composta da 1 rappresentante di Regione Marche ed Emilia Romagna, 1 rappresentante Provincia di Pesaro e di Rimini, 1 rappresentante per Comune ricadente nel territorio Parco. Ha il compito di: approvare statuto di Ente Parco; nominare Consiglio Direttivo e Presidente; approvare bilancio di previsione e conto consuntivo; adottare piano del Parco; approvare programma triennale di gestione del Parco; approvare regolamento del Parco; esprimere parere vincolante su nomina Revisore dei Conti, Direttore del Parco, dotazione organica di Ente gestione. Quota di partecipazione al voto, così determinata: 25% territorio di ogni Comune in area Parco; 25% numero abitanti compresi in area Parco + parti di abitanti area contigua; 1% per Provincia; 48% risorse finanziarie, umane, materiali messe a disposizione di Ente per attività gestionali. Delibere approvate a maggioranza qualificata in caso di approvazione statuto, nomina Consiglio Direttivo e Presidente, approvazione bilancio, adozione piano triennale del Parco
  • Consiglio Direttivo composto da Presidente e 4 consiglieri (1 con funzione di VicePresidente) eletti tra componenti Comunità del Parco, in modo da rappresentare entrambe le Regioni con preminenza per rappresentanti di Comuni. Ammesso intervento (senza diritto di voto) di 2 “portatori di interessi”
  • Presidente non può coprire incarico per oltre 2 mandati consuntivi. Rappresenta Ente Parco, convoca Comunità del Parco e Consiglio Direttivo, vigila su attuazione provvedimenti deliberati
  • Revisore dei Conti unico, scelto tra quelli iscritti ad Albo, che esercita “vigilanza su regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione”
  • Consulta del Parco, composta secondo quanto stabilito da statuto con rappresentanza di categorie economiche, sociali, culturali, associazioni ambientaliste, Enti maggiormente rappresentativi ed interessati al Parco. Consulta si riunisce affrontando tematiche sottoposte da Comunità Parco e Consiglio Direttivo ed esprimere pareri in materia di: documento preliminare piano del Parco; proposta di regolamento del Parco; proposta di programma triennale di gestione Parco; bilancio annuale di previsione; atti attinenti a tutela ambiente, turismo, agricoltura
  • Direttore nominato, confermato, revocato secondo disposizioni statutarie. Attua indirizzi ed obiettivi stabiliti da organi Ente; esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile; effettua gestione amministrativa di Ente; svolge funzioni di segretario di Comunità del Parco
  • Personale, la cui dotazione approvata da Consiglio Direttivo, comprende anche personale comandato da Regione, Enti locali interessati. In caso di soppressione di Ente Parco, personale trasferito a Regione. Personale svolge funzioni di sorveglianza del territorio. Ente Parco può anche stabilire convenzioni con Corpo Forestale di Stato e Guardie ecologiche volontarie ed Associazioni volontariato, strutture di Polizia locale, Agenti di Polizia giudiziaria per svolgere tali funzioni

Piano del Parco:

  • individua perimetro definitivo del Parco, suddividendo il suo territorio in zone omogenee, in base a loro destinazione:
  1. Zona A: riserva integrale in cui ambiente naturale conservato integro;
  2. Zona B: riserva generale orientata, in cui vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti, eseguire opere trasformazione territorio. Ammesso utilizzo produttivo tradizionale, realizzazione infrastrutture necessarie, interventi di gestione risorse naturali compresi quelli di manutenzione ordinaria;
  3. Zona C: area di protezione in cui consentite attività agro-silvo-pastorale, turistiche, agrituristiche, pesca, raccolta di prodotti naturali, produzione artigianale di qualità, interventi di manutenzione edilizia;
  4. Zona D: aree di promozione economica e sociale in cui consentite attività finalizzate a migliorare vita socio culturale della popolazione, migliore godimento Parco da parte visitatori;
  5. Zona E: area contigua con funzione di connessione con aree esterne a Parco, in cui osservare pianificazione comunale nelle scelte insediative, usi ed attività compatibili con Parco, disciplinate attività di caccia e pesca, attività estrattive, tutela ambientale;
  • determina interventi conservativi, restauro, riqualificazione di territorio e salvaguardia beni ambientali, naturali, paesistici, culturali;
  • individua sistema di servizi ed infrastrutture ad uso pubblico e nuove infrastrutture nel rispetto strumenti di pianificazione territoriale;
  • determina modi di utilizzo del Parco pere scopi scientifici, culturali, ricreativi;
  • individua e regolamenta attività produttive e di servizio in grado di assicurare equilibrato sviluppo socio-economico del territorio (in particolare di attività agricola);
  • stabilisce indirizzi, direttive, prescrizioni nelle Zone A, B, C, D ed aree contigue;
  • riconosce particolari destinazioni d’uso derivanti da usi civici nel rispetto normativa in materia;
  • vieta in tutte le Zone del Parco ed aree contigue insediamenti di qualunque attività di smaltimento e recupero rifiuti;
  • vieta nel Parco ogni attività ed opere che possono compromettere tutela del paesaggio e di flora e fauna protetta ed in particolare:
  1. cattura, uccisione, danneggiamento, disturbo di specie animali;
  2. raccolta e danneggiamento di specie vegetali, salvo aree in cui consentite attività agro-silvo-pastorali, o introduzione di specie vegetali od animali estranee che possono alterare equilibrio;
  3. apertura ed esercizio di cave, miniere, discariche, o asportazione di minerali;
  4. modifica regime delle acque;
  5. svolgimento attività pubblicitarie fuori dei centri urbani non autorizzate da Ente Parco;
  6. introduzione od impiego di ogni mezzo di distruzione o alterazione cicli bioagrochimici;
  7. introduzione di armi, esplosivi ed ogni mezzo di distruzione o cattura non autorizzate;
  8. uso di fuochi all’aperto;
  9. sorvolo di velivoli non autorizzati.

Consiglio Direttivo approva Piano, a seguito di Conferenza di pianificazione a cui partecipano Regione, Provincia, Comuni interessati e contermini, Associazioni economiche, sociali, ambientaliste. Piano adottato da Comunità del Parco depositato presso Ente gestore, Regione, Provincia, Comuni interessati per 60 giorni, affinché Enti ed Organismi pubblici, Associazioni economiche, sociali, ambientaliste, singoli cittadini nei cui confronti piano ha effetti diretti, possono presentare osservazioni. Comunità del Parco esprime controdeduzioni entro 60 giorni da invio osservazioni. Piano approvato da Regione, modificato con stesse procedure ed aggiornamento ogni 10 anni. Piano pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione e subito vincolante per Amministrazioni e privati

Normative del piano prevalgono su strumenti di pianificazione territoriale generale o di settore dei Comuni. Da data pubblicazione piano, Amministrazione:

  1. sospende per non oltre 3 anniogni autorizzazione relativa a trasformazione territorio in contrasto con prescrizioni del piano o tali da compromettere o rendere più gravosa attuazione piano;
  2. approva strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, adattandoli a piano compresi quelli relativi ad aree contigue a Parco, per cui previsto termine di adeguamento.

Ente gestore del Parco verifica attuazione di indirizzi,k direttive, prescrizioni del piano tramite emissione di pareri di conformità e nulla osta. Ente di gestione rilascia nulla osta, dopo avere verificato conformità opere a disposizioni di piano e regolamento se queste determinano trasformazioni ad aspetto ambientale e paesaggistico in Zona A, B, C. Se non rilasciato entro 60 giorni, applicato silenzio-assenso, salvo proroga di 30 giorni. Piano e regolamento di Ente, nonché varianti o programmi di interventi, impianti ed opere da realizzare in Zona D ed aree contigue sottoposti, prima di approvazione di Ente, a parere di conformità di Ente Parco.

Opere previste nel piano per il Parco sono ritenute di possibile utilità con “apposizione di vincolo preordinato ad esproprio”.

Ente gestore può adottare specifico piano di gestione per siti Natura 2000 ricadenti in Parco. Se sito non ricade interamente in area Parco, misure di competenza di Ente che ha maggiore porzione di territorio, compresa valutazione di incidenza.

Regolamento Parco disciplina attività consentite e modalità di esecuzione in conformità a prescrizioni e direttive contenute nel piano. Ammessi regolamenti specifici per settori od ambiti territoriali di Parco, nonché “disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per attività ed interventi svolti o promossi da residenti e proprietari di terreni compresi in area Parco ed aree contigue”. Regolamento approvato con piano del Parco (comunque non oltre 6 mesi da questo) e pubblicato su Bollettino Ufficiale Regione

Ente gestore promuove iniziative coordinate con quelli regionali e di Enti locali per favorire crescita economica e sociale di comunità residenti. A tal fine predisposto “Programma triennale di gestione e valorizzazione del patrimonio naturale” con relativi costi di realizzazione e manutenzione, in cui individuate azioni, impegni, priorità, risorse necessarie a sua attuazione.

Attività agricole e forestali presenti in Parco condotte secondo principi di sostenibilità ambientale. Ente gestore dovrà concertare “decisioni di governo problematiche di imprese agricole e forestali” con Organizzazioni professionali agricole. Priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per interventi da parte di imprese agricole e forestali ricadenti in Parco indicate in programma di sviluppo rurale di Regione.

Pianificazione e gestione faunistica del Parco, fermo restando esigenze di tutela delle specie, coordinata con quella di Regione e Provincia, promuovendo “compatibilità componenti naturali con attività agricole e zootecniche presenti”. Pianificazione basata su conoscenza di risorse e consistenza quantitativo e qualitativo di popolazione mediante periodiche verifiche di fauna omeoterma (Metodo ISPRA) a cui deve provvedere Ente Parco, avvalendosi di personale abilitato ed autorizzato (priorità a proprio personale). In area Parco (esclusa Zona A) ammessi interventi di controllo popolazioni faunistiche “se necessario assicurare funzionalità ecologica”, adottando prioritariamente metodi ecologici piani di contenimento e preventivo parere di ISPRA.

Ente gestore può procedere a monitoraggio, controllo o eradicazione di specie autoctone. Nelle aree contigue a Parco esercizio venatorio consentito in base a disposizioni di legge, comunque nel rispetto di specifico regolamento adottato da Comunità Parco con validità di 3 anni. A gestione a fini venatori di area contigua provvede Ente gestore Parco, anche in convenzione con altro soggetto

Vigilanza su Ente Parco esercitata da Regione che può effettuare ispezioni per verificare regolare funzionamento. In caso di ritardo od omissioni da parte Ente Parco, nominato, previa diffida, Commissario ad acta per esecuzione impegni assunti. Comunità del Parco e Consiglio Direttivo sciolti, previa diffida, se inattività persiste o per violazioni di legge, o gravi inadempienze con conseguente nomina di Commissario straordinario per compimento di atti obbligatori e “per tempo strettamente necessario al loro rinnovo”.

Ente gestore del Parco stabilisce entità della sanzione da applicare in base a gravità di infrazione commessa, tenendo conto di: natura, specie, mezzi, tempo e modalità di azione; entità del danno cagionato; pregio del bene danneggiato; possibilità ed efficacia di ripristini realizzabili; eventuali altre forme di riduzione o compensazione del danno

Entità aiuto:

A proprietari e conduttori di fondi ricadenti in Parco, corrisposto eventuale indennizzo, anche parziale, per danni recati da fauna selvatica a produzione agricola, a pascoli, allevamenti. Se danni avvenuti in area contigua a Parco da parte di specie di cui consentito esercizio venatorio, indennizzo da versare a carico di “soggetti a cui affidata gestione venatoria”.

Al finanziamento Ente gestore concorrono: contributi di Regione; contributi di Enti locali interessati, nonché di altri soggetti pubblici e privati derivanti da attività svolte (compresi per servizi resi per consentire svolgimento attività venatoria in area contigua); diritti e canoni relativi ad utilizzo di beni mobili ed immobili appartenenti a Ente di cui questi abbia gestione; proventi di sanzioni applicate