NORME POLIZIA FORESTALE

NORME POLIZIA FORESTALE (R.D. 3267/23, 1126/26; D.G.R. 14/11/16, 17/12/18)   (bosco27)

Soggetti interessati:

Regione, Province, Comunità Montane, Stazione Carabinieri Forestali (SCF), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), proprietari di boschi (intesi come terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale od artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione superiore a 2.000 mq. e larghezza media superiore a 20 m. con copertura, intesa come area di incidenza della chioma, superiore al 20%), compresi castagneti da frutto, tartufaie controllate, macchia mediterranea avente le suddette caratteristiche, soggetti o meno a vincolo idrogeologico

Esclusi: parchi urbani; giardini pubblici e privati; alberature stradali; castagneti da frutto in attualità di coltura; impianti di frutticoltura ed arboricoltura da legno; tartufaie coltivate; vivai; orti botanici

Iter procedurale:

Giunta Regionale ha approvato con DGR 1732 del 17/12/2018 le nuove prescrizioni di massima e polizia forestale che prevedono:

Art. 2 autorizzazione al taglio da parte dell’Ente competente per ogni forma di utilizzo turnario e di taglio intercalare da rilasciare entro 60 giorni dall’invio on line/PEC della domanda da parte di proprietario o soggetto delegato, corredata da un progetto redatto da tecnico forestale (Modello Allegato E pubblicato su BUR 120/18). Nell’autorizzazione Ente può:

–         indicare piante da sottoporre al taglio o viceversa da rilasciare (anche a seguito dell’esecuzione di 1 più aree di saggio o dimostrative);

–         consentire l’adeguamento, allargamento e manutenzione straordinaria delle piste (compresa la ripulitura dalla vegetazione invadente insediatasi lungo la carreggiata), a seguito di richiesta da parte dell’interessato (eventualmente inviata insieme alla domanda di taglio) di allargamento delle piste esistenti fino a 2,5 m. (Allegare planimetria, evidenziando il tracciato della pista)

–         definire specifiche prescrizioni, a cui occorre attenersi nell’esecuzione dei lavori, in caso di:

1)                   taglio di rinnovazione o di utilizzo turnario del bosco ceduo per superfici di oltre 6 ha.

2)                   taglio di rinnovazione o di utilizzo turnario e diradamento delle fustaie per superfici di oltre 2 ha.

3)                   taglio di avviamento ad alto fusto di boschi cedui per superfici di oltre 6 ha.

Ente può autorizzare gli interventi disposti dal SFR per motivi di ricerca, sperimentazione e/o rilevante interesse pubblico in deroga alle suddette prescrizioni.

Autorizzazione è valida 2 anni ed è prorogabile, su richiesta del beneficiario, per 1 anno. Analogo periodo di validità ha la Denuncia di Inizio Lavori (DIL), salvo caso di boschi cedui prossimi a 40 anni, dove la validità è commessa al raggiungimento di tale età

Ente invia copia dell’autorizzazione alla SCF competente per territorio, insieme alla planimetria catastale e ad eventuali elaborati progettuali

Art. 3 DIL, inviata on line/PEC almeno 30 giorni prima dell’esecuzione lavori all’Ente competente, che la trasmette a SCF, sostituisce l’autorizzazione in caso di:

  1. a)taglio per utilizzo del bosco ceduo a regime (cioè ceduo avente età compresa tra quella del turno minimo e massimo e numero di matricine inferiore a 180 piante/ha.) fino ad una superficie accorpata di 2 ha.
  2. b)diradamento, sfollo ed altre cure colturali del bosco ceduo a regime fino ad una superficie accorpata di 2 ha.
  3. c)utilizzo di superfici inserite in un Piano economico particolareggiato od un piano di assestamento forestale aggiornato dalla Giunta Regionale

Insieme a DIL può essere inviata comunicazione per la ripulitura delle piste esistenti (comprendente eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva insediatasi nel corso del tempo, effettuata senza: movimento di terra, se non quello necessario alla ripulitura e regolarizzazione del fondo; modifiche significative al tracciato planoaltimetrico), corredata da planimetria dove evidenziato il tracciato delle piste

Ente può sospendere il procedimento di istruttoria (30 giorni) per eseguire accertamenti (comunicandolo a SCF) o emanare specifiche prescrizioni nell’esercizio dei lavori (v. annotazione dei lavori di cui alla precedente lettera c) in apposito registro delle utilizzazioni)

Art. 4 domanda per il rilascio dell’autorizzazione o DIL è redatta utilizzando il modello pubblicato su BUR 120/18, disponibile presso gli Enti competenti e SCF, e corredata di: planimetria catastale recante superficie oggetto di intervento; certificato catastale di proprietà; specifico progetto (ove richiesto)

Art. 5 funzioni autorizzative sono assegnate agli Enti competenti individuati dalla legislazione regionale, mentre SCF ha funzioni di sorveglianza e di accertamento delle infrazioni alle prescrizioni impartite dagli Enti competenti

Art. 6 stabilisce per le trasgressioni alle norme di polizia forestale di applicare le sanzioni di cui alla Legge 950/67 ed alla L.R. 6/05. Le tariffe relative alle sanzioni pecuniarie per il taglio delle piante ad alto fusto od i prodotti del bosco ceduo tagliati contravvenendo alle prescrizioni di massima sono aggiornate secondo le Tabelle A e B pubblicate su BUR 120/18, salvo le sanzioni previste dalla Legge 973/31 relative alla tutela dei castagneti e quelle amministrative e penali previste per le trasgressioni alla normativa sulla tutela paesaggistica, ambientale, urbanistica ed edilizia

L’accertamento delle violazioni alle prescrizioni di massima è affidata a SCF, Polizia municipale, Corpi di Polizia ambientale, Provincia ed altri organi di Polizia operanti nelle Marche

Comando regionale dei carabinieri forestali delle Marche redige un rapporto annuale inviato a Regione ed Enti competenti in cui evidenzia lo stato del settore in base ai dati provenienti dall’attività di sorveglianza

Art. 7 è vietato in tutti i boschi della Regione:

  1. a)conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie transitorie in cedui
  2. b)conversione di cedui invecchiati o intensamente matricinati idonei all’avviamento ad alto fusto in cedui a regime
  3. c)conversione di cedui composti in cedui semplici o matricinati
  4. d)conversione di cedui a sterzo in cedui semplici o matricinati
  5. e)esecuzione sradicamento di piante e ceppaie senza autorizzazione o DIL

Sono esclusi:

  1. a)interventi autorizzati dagli Enti competenti per garantire una maggiore stabilità idrogeologica dei versanti, o a fini ambientali, paesaggistici, di difesa fitosanitaria (proposti da SFR), o per altri motivo di rilevante interesse pubblico;
  2. b)interventi inerenti a ricerche e sperimentazione

Art. 8 consentiti tagli di rinnovazione od utilizzo turnario su: superfici accorpate inferiori a 6 ha., salvo cedui (semplici, composti, a sterzo); fustaie trattate a taglio saltuario; suolo coperto da rilasci e/o rinnovazione per almeno il 50%. Ente competente può autorizzare altresì:

  1. a)taglio di estensioni superiori se non vi è pericolo di alterazioni o dissesti di natura idrogeologica, mutamenti delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi
  2. b)taglio di estensioni inferiori in caso vi sia pericolo di dissesto

Art. 9 consentita la potatura di rami verdi, durante la stagione silvana, sul terzo inferiore in altezza delle piante, da eseguire con tecniche in grado di assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma. Potatura dei rami secchi è consentita tutto l’anno

Taglio di potatura è eseguito radente al tronco, rispettando il cercine

Art. 10 consentito il taglio dei polloni dei cedui in prossimità del colletto, da eseguire in modo che la corteccia non presenti slabbratura e la sezione di taglio si presenti convessa o inclinata verso la massima pendenza.

Nei boschi cedui di cui ad Art. 29, il taglio dei polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più basso possibile (tenendo conto della morfologia del terreno), senza rotture o scortecciamenti della ceppaia, mantenendo la superficie di taglio liscia, inclinata secondo un unico piano o convessa

Se le piante da abbattere possono provocare con la loro caduta danni ad altre piante, dovranno essere prese idonee misure di controllo al riguardo, mediante l’uso di funi o il taglio anticipato di rami e/o cimale

In occasione del taglio preservare il novellame presente nelle specie autoctone secondarie ed accessorie di qualunque età e dimensione

Art. 11 attuato allestimento degli assortimenti e loro sgombero il prima possibile, per evitare danni al suolo, soprassuolo, novellame

Nei cedui il materiale commerciabile (cioè con diametro superiore a 3 cm.) va tolto dalle tagliate entro 30 giorni successivi alla scadenza della stagione silvana, mentre i residui non commerciali (cioè rami e cimale di diametro inferiore a 3 cm) possono rimanere sul letto di caduta, lasciando comunque libere le ceppaie ed evitando accumuli di oltre 40 cm.

Sentieri, mulattiere, piste, strade, alveo dei torrenti, fiumi, impluvi che attraversano o cingono la tagliata debbono essere sempre ripuliti dai residui di lavorazione

Al fine di prevenire gli incendi boschivi, i residui di lavorazione vanno allontanati dalla viabilità per una fascia di almeno: 10 m. nel caso di strade pubbliche, consortili e private, strade o piste forestali principali; 5 m. nel caso di piste forestali secondarie, mulattiere, sentieri

Art. 12 esbosco dei prodotti legnosi attuato su strade, piste, mulattiere, sentieri, per condotti e canali di avvallamento già esistenti o approntati allo scopo (risine). E’ vietato il transito o il rotolamento di legname nelle parti di bosco in rinnovazione o fuori dalle vie di smacchio, mentre è ammesso dal letto di caduta della pianta fino alla strada, pista, mulattiera, condotto, canale più vicino

Il transito dei trattori è ammesso lungo varchi naturali, senza danneggiare il soprassuolo, ai fini del concentramento ed esbosco

In caso di esbosco attuato con impianti di gru a cavo o fili a sbalzo, i varchi utilizzabili per l’attraversamento del bosco debbono avere ampiezza di non oltre 8 m. e posizionati a distanza tra loro di almeno 70 m. Rimane il divieto di attraversare strade ordinariamente usate, e l’obbligo di apporre specifici cartelli per l’attraversamento di strade, piste forestali, mulattiere e sentieri

Ente competente può imporre prescrizioni, divieti, deroghe per esigenze particolari, nonché ordinare l’inerbimento delle scarpate e la loro stabilizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica

Art. 13 apertura di nuove piste/strade forestali è ammessa per motivate esigenze e previa autorizzazione della Regione, quando ciò comporta una riduzione della superficie boscata, mentre l’allargamento di piste esistenti (fino a 2,50 m.) è soggetto all’autorizzazione rilasciata da Ente competente da riportare nella domanda o DIA, insieme alla planimetria in cui evidenziare il tracciato della pista da allargare

E’ consentita la ripulitura delle piste esistenti, anche mediante l’eliminazione di vegetazione arborea ed arbustiva insediatasi nel tempo, eseguita senza movimenti di terra (se non quelli necessari alla ripulitura e regolarizzazione del fondo), né modifiche planialtimetriche  sostanziali del tracciato. Operazione richiede comunque una comunicazione preventiva da presentare alla domanda di autorizzazione o DIA

Art. 14 consentita nel limite superiore della vegetazione arborea del bosco l’esecuzione di interventi selvicolturali a bassa intensità di prelievo (non oltre 30% della massa legnosa viva in piedi) comprendenti cure culturali, diradamenti, avviamenti ad alto fusto, taglio a scelta in fustaia. Tali tipologie di trattamento sono applicate per fasce di ampiezza congrua stabilite dall’Ente competente (comunque almeno pari a 40 m.). Se l’Ente rileva problematiche particolari di ordine ecologico o dissesto idrogeologico, può stabilire condizioni di utilizzo più restrittive

Art. 15 boschi da seme sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme, mentre i materiali forestali di base sono governati in funzione di uno specifico Piano colturale

Art. 16 esecuzione del taglio periodico di fasce o porzioni di bosco, che non comporta riduzioni di superficie boscata, ritenute necessarie per mantenere le distanze di sicurezza previste dalla Legge nei confronti di determinati beni ed impianti, reti viarie e tecnologiche, o servitù. Taglio eseguito previo invio di una comunicazione di inizio lavori all’Ente competente almeno 30 giorni prima del loro inizio, corredata da relazione tecnica e planimetria in cui descrivere tipologia di intervento. Ente trasmette comunicazione a SCF competente per territorio

Art. 17 fustaie naturali od artificiali (comprese quelle transitorie provenienti da avvio/conversione ad alto fusto dei cedui), nonché cedui in avviamento naturale ad alto fusto per invecchiamento sono oggetto nel caso di:

  1. a)fustaie coetanee di tagli successivi uniformi, o tagli successivi graduali eseguiti a strisce, gruppi o ad orlo
  2. b)fustaie disetanee di tagli a scelta colturale (se “soprassuolo disetaneo per piede di albero”) o tagli successivi uniformi se “soprassuolo disetaneo a gruppi sufficientemente estesi” (Almeno 2.000 mq.)
  3. c)fustaie artificiali a prevalenza di conifere di tagli di cui alla lettera a), nonché tagli a raso, o a buche, o a strisce finalizzati alla diffusione di specie autoctone e/o alla rinnovazione delle conifere presenti (sempre vietati tagli a raso uniformemente estesi su superfici di oltre 5.000 mq.)

Tagli sono condotti sempre con metodi in grado di esaltare la multifunzionalità del bosco. A tal fine l’Ente competente può chiedere, per il rilascio dell’autorizzazione, il versamento di una specifica somma o la stipula di una polizza fidejussoria avente validità di almeno 3 anni di importo pari al costo previsto per le spese di rinnovazione. Garanzia è svincolata a seguito dell’accertamento in loco da parte dell’Ente stesso alla presenza di titolare o progettista di sufficiente rinnovazione. Se dal sopralluogo emerge che il “rinnovamento stenta ad affermarsi”, l’Ente invita il proprietario ad eseguire una rinnovazione artificiale posticipata, fissandone le modalità. Se questo non adempie, l’Ente vi procede direttamente a sue spese, incamerando la polizza fidejussoria

Art. 18 taglio di sementazione eseguito secondo i turni minimi fissati in Art. 22, in modo da rilasciare una massa legnosa almeno pari a 65% di quella totale in piedi prima del taglio (50% nei boschi a prevalenza di cerro, roverella, pino nero, pino mediterraneo)

Se lo stesso soprassuolo è sottoposto prima della scadenza del turno al taglio di preparazione, il taglio di sementazione dovrà rilasciare una massa legnosa almeno pari rispettivamente a 60% e 70% di quella totale in piedi prima del taglio

Taglio di sgombero, eventualmente preceduto da tagli secondari in base all’insediamento ed affermazione della rinnovazione, è effettuato solo quando è assicurata la rinnovazione (altezza del novellame compresa tra 1 e 2 metri)

Art. 19 gestione del bosco prevede un periodo di cura di almeno 12 anni, in modo da: sottoporre al taglio non oltre il 30% della massa legnosa presente; tagliare, oltre alle piante mature, le piante danneggiate, deperienti o soprannumerarie. Durante il periodo di cura non è ammesso alcun taglio, salvo deroghe concesse dall’Ente competente

Art. 20 è sempre vietato il taglio a raso su superfici accorpate di oltre 5.000 mq.

Forma, distribuzione spaziale e successione cronologica delle buche o strisce è definita dall’Ente competente, caso per caso

Art. 21 soprassuoli irregolari (cioè non decisamente coetanei, né disetanei) sono considerati, ai fini del taglio, come boschi disetanei, salvo diverso avviso da parte di Ente competente

Art. 22 stabiliti seguenti turni minimi per il taglio a maturità delle fustaie coetanee: 90 anni per fustaie di faggio, querce, altre fustaie pure o miste, fustaie miste di conifere e latifoglie; 70 anni per fustaie di abeti, pini e conifere varie; 50 anni per fustaie di castagno e robinia; 30 anni per fustaie ripariali a prevalenza di pioppi e salici. Ente competente può stabilire turni diversi per eccezionali e motivate esigenze

Si intendono “piante mature” nelle fustaie disetanee quelle che hanno raggiunto il suddetto turno. Al riguardo sarà cura del tecnico incaricato dal titolare/Ente di progettare il taglio delle superfici di oltre 5.000 mq. o di stabilire “il diametro di recidibilità delle singole specie presenti nel bosco”

Art. 23 taglio dei boschi ad alto fusto, nonché ripuliture, sfolli, diradamenti sono consentiti in qualsiasi stagione dell’anno, salvo limitazioni fissate dall’Ente competente per circostanze speciali ed eccezionali

Art. 24 diradamenti, sfolli e ripuliture sono eseguiti nei limiti delle esigenze colturali, al fine di conseguire ad un miglioramento strutturale e funzionale del soprassuolo

Art. 25 e 30 è obbligatorio, salvo per fustaie artificiali di conifere trattate con taglio a raso per ogni utilizzo del bosco superiore a 2.000 mq., destinare una pianta/matricina, scelta tra quelle di maggiori dimensioni e pregio naturalistico, ad invecchiamento indefinito. Per ogni multiplo di 2.000 mq. si aumenta tale dotazione di 1 unità (cioè per 4.000 mq. 2 piante/matricine, per 6.000 mq. 3 piante/matricine)

Art. 26 trattamento dei boschi governati a ceduo attuato secondo le modalità riportate nei successivi articoli

Art. 27 nei boschi cedui si procede al taglio di rinnovazione o all’utilizzo turnario nei seguenti periodi: 15 Ottobre – 31 Marzo per cedui ubicati fino a 500 m. di altezza; 1 Ottobre – 15 Aprile per cedui ubicati tra 500 e 1.000 m. di altezza; 15 Settembre – 30 Aprile per cedui ubicati oltre 1.000 m. di altezza. In casi eccezionali, l’Ente competente può variare tale periodo di non oltre 30 giorni

Sono sempre ammesse invece le operazioni di ripulitura, sfollo, diradamento e taglio per avviamento ad alto fusto

Art. 28 nei cedui puri i turni minimi per esecuzione del taglio di rinnovazione od utilizzo turnario sono fissati in: 24 anni per faggio; 20 anni per querce, carpini, aceri, frassini ed altre latifoglie; 12 anni per castagno; 10 anni per robinia, nocciolo, salici, pioppi, ontani

Nei cedui misti il turno minimo corrisponde a quello della specie prevalente

Ente competente può concedere deroghe al riguardo “per eccezionali e motivate esigenze”

Art. 29 matricine da rilasciare a dote del bosco ceduo in occasione dei tagli di rinnovazione o di utilizzo turnario debbono essere scelte tra piante da seme o, in mancanza, tra polloni più sviluppati e meglio conformati (cioè piante aventi un rapporto a 1,30 m. di altezza tra altezza totale e diametro non superiore a 1, con diametro minimo a 15 cm. da terra di 1,30 m.) appartenenti alle specie spontanee tipiche della stazione, in modo da favorire la plurispecificità della composizione

Matricine possono essere rilasciate:

  1. a)in modo uniforme, cioè distribuite regolarmente nella superficie di tagliata (es. 100 matricine/ha. distribuite in modo da risultare 1 matricina ogni 10 m.);
  2. b)per gruppi, aventi superficie non superiore a 200 mq., con distanza tra un gruppo e l’altro almeno pari a 1,5 volte l’altezza delle matricine

Matricine sono tagliate ad un’età almeno doppia di quella del ceduo ed in concomitanza con l’utilizzo di questo. In particolare si avrà per:

  1. a)cedui matricinati: loro taglio di rinnovamento o di utilizzo turnario prevede il rilascio di almeno 100 matricine/ha., di cui almeno 30 aventi età multipla di quella del ceduo. Se tale dotazione si rileva eccessiva, in considerazione delle specie, sviluppo delle chiome, diametri, altezze dei presunti rilasci, oggettive condizioni ecologiche dell’area (fertilità, condizioni delle ceppaie, pericolo di danni meteorici, dissesti idrogeologici), Ente può ridurre il numero di matricine fino a 50 piante/ha. o incrementare tale dotazione fino a 180 piante/ha.
  2. b)cedui semplici di castagno, robinia, nocciolo, pioppo, salice, ontano nero dotati di un numero di matricine almeno pari a 50 piante/ha.
  3. c)cedui composti dotati di un numero di matricine almeno pari a 180/ha. (di cui almeno: 100 piante/ha. aventi età del turno; 60 piante/ha. aventi età doppia del turno; 20 piante/ha. aventi età tripla del turno) con Ente competente incaricato di indicare il numero di matricine da rilasciare
  4. d)cedui intensamente matricinati, cioè: cedui dotati di matricine comprese tra 100 e 180 piante/ha. equiparati a cedui matricinati; cedui dotati di matricine comprese tra 180 e 300 piante/ha. equiparati a cedui composti normalizzando, se ritenuto opportuno dall’Ente, la quota di matricine da rilasciare alle fustaie; cedui con oltre 300 matricine/ha. avviati ad alto fusto
  5. e)cedui a sterzo, il cui taglio è consentito quando i polloni della 3° classe di età hanno raggiunto i 24 anni, fermo restando che insieme al taglio può essere eseguito anche il diradamento e sfollo dei polloni appartenenti alle altre 2 classi di età, purché mantenute almeno 1/3 dei polloni vitali per ceppaia. In tal caso periodo di cura è almeno pari a 8 anni

Art. 31 Cedui avviati obbligatoriamente ad alto fusto in caso di:

  1. a)cedui invecchiati (o “fuori turno”), cioè cedui con polloni di oltre 40 anni costituiti in prevalenza da: faggio, quercia, acero, frassino, olmo, ciliegio, tiglio. Nel caso di cedui puri o a prevalenza di castagno, il precedente limite è elevato a 60 anni, mentre nel caso di cedui a sterzo età di 40 anni è riferita ai polloni della classe più vecchia;
  2. b)cedui (compresi quelli puri o misti delle precedenti specie di età inferiore a 40 anni) intensamente matricinati , cioè dotati di oltre 300 matricine/ha.

Accertamento di tale situazione è effettuato dal tecnico dell’Ente che redige uno specifico verbale attestante idoneità di avviare il bosco ad alto fusto

Art. 32 nei castagneti da frutto in attualità di coltura è vietata la riduzione della superficie e la conversione di questa a ceduo senza autorizzazione dell’Ente (rilasciata solo in caso di eccezionale gravità), mentre è ammessa:

  1. a)potatura di allevamento, formazione, produzione e ringiovanimento, compresa la capitozzatura e preparazione dei portainnesti
  2. b)esecuzione di innesti
  3. c)taglio della vegetazione invasiva e ripulitura della superficie, al fine di facilitare la raccolta delle castagne
  4. d)formazione e ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e ciglioni inerbiti

Nei soprassuoli dei castagneti, previa Denuncia Inizio Attività (DIA) da inviare almeno 30 giorni prima, è ammessa:

  1. a)sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive, fino a 5 piante/anno;
  2. b)taglio dei polloni di castagno e di altre specie;
  3. c)concentramento e bruciatura del materiale di risulta in spazi idonei, lontano dalla chioma delle piante nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi boschivi

Negli stessi soprassuoli, previa autorizzazione, è ammesso:

  1. a)taglio di piante arboree da seme (sparse o in piccoli gruppi) di altre specie presenti all’interno di castagneti da frutto;
  2. b)esercizio di una coltura agraria all’interno dei castagneti;
  3. c)diradamento dei castagneti da frutto al fine di migliorare la distribuzione dei soggetti;
  4. d)taglio (fino a 2 piante/anno) dei castagneti da frutto per altri scopi, purché tali piante vengono sostituite;
  5. e)conversione dei castagneti da frutto a fustaie da legno;
  6. f)estirpazione delle ceppaie, con obbligo di colmare le buche

Castagneti da frutto coltivati, ma non in attualità di coltura e castagneti da frutto abbandonati sono assimilati a bosco, con applicazione delle modalità di governo previste per boschi cedui, o fustaie, o cedui sotto fustaia, cercando di salvaguardare le piante di castagno da frutto presenti, salvo particolari esigenze e previa autorizzazione dell’Ente competente

Il recupero dei castagneti da frutto abbandonati può avvenire mediante: taglio della vegetazione spontanea insediatasi; potatura o taglio delle vecchie piante di castagno; innesto di nuovi individui soggetti. In quest’ultimo caso Ente deve rilasciare  preventiva autorizzazione eventualmente chiedendo, a garanzia del recupero e rinnovo del castagneto, il versamento di una somma o la stipula di una fideiussione di importo pari al costo presumibile dei lavori, avente validità di 3 anni e svincolata dall’Ente a seguito di accertamento, mediante sopralluogo alla presenza di proprietario/progettista, del completamento della operazione di recupero. Se il recupero non è completato, l’Ente invita l’interessato ad eseguire i lavori, fissandone modalità, pena l’acquisizione della somma/polizza

Conversione a castagneto da frutto di cedui a prevalenza di castagno, aventi età inferiore a 60 anni e superficie accorpata fino ad 1 ha., mediante taglio a raso con eventuale rilascio dei soli tirasucchi, è soggetta a preventiva autorizzazione

Deroghe inerenti periodi e modalità di taglio e potatura sono concesse dall’Ente, in relazione a problemi di natura fitosanitaria del castagneto

Art. 33 impianto di arboricoltura da legno non è considerato bosco ai sensi della normativa regionale e può essere trattato mediante taglio raso con eventuale rimozione delle ceppaie, salvo eventuale pregiudizio idrogeologico valutato da Ente.

Modalità di trattamento e turni di utilizzo sono prescelti dai soggetti aventi titolo, fermo restando che nel caso di impianti realizzati con benefici pubblici occorre sempre rispettare gli impegni prescritti da questo

Taglio ed eventuale rimozione delle ceppaie è subordinato all’invio di DIA all’Ente competente

Taglio e cure colturali possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno

Art. 34 ogni taglio a carico delle formazioni boschive ripariali, ubicate entro alvei incisi o nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, è subordinato all’autorizzazione preventiva dell’Ente, previo acquisizione parere dell’Autorità idraulica

Il trattamento delle formazioni ripariali radicanti all’esterno delle suddette aree è eseguito nel rispetto delle prescrizioni di cui ad Art. 14

Sono fatti salvi i lavori progettati, autorizzati o disposti per ragioni idrauliche dalle competenti Autorità, purché comunicati all’Ente competente

Art. 35 tartufaie coltivate riconosciute non costituiscono bosco, per cui loro taglio e cure colturali possono essere eseguite, in qualsiasi periodo dell’anno, secondo quanto stabilito dal titolare della tartufaia stessa (nel caso di taglio a raso e rimozione delle ceppaie occorre inviare DIA)

Tartufaie controllate e naturali costituiscono invece bosco e richiedono l’esecuzione delle seguenti cure colturali: decespugliamento o eliminazione della vegetazione arbustiva; spollo naturale o sfoltimento del numero dei polloni sulle ceppaie; potatura di allevamento, formazione, produzione, ringiovanimento e contenimento; formazione e ripristino di ripiani, sostenuti da muri a secco, ciglioni inerbiti o graticciate; pacciamatura eseguita sulla superficie di tartufaia; sarchiatura leggera nelle piazzole; messa a dimora di piante micorrizzate della stessa specie di quelle presenti, mediante realizzazione manuale di buche; irrigazione del soprassuolo o delle sole piante produttive e/o sembianti

Giunta Regionale con DGR 1387 del 14/11/2016 ha definito “prescrizioni di massima e di polizia forestale per il pascolo nei boschi e nei terreni pascolavi”, valide a partire dal 25 Novembre 2016 su tutto il territorio regionale, per terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, comprendenti:

  1. a)periodi di chiusura ed apertura del pascolo nei boschi:
  • nei boschi cedui, pascolo di bestiame ovino e suino è vietato prima che i polloni abbiano raggiunto un’altezza di 2 m. (4 m. in caso di pascolo di bestiame bovino ed equino);
  • in fustaie coetanee pascolo di bestiame ovino e ovino è vietato dall’anno di inizio del periodo di rinnovazione (naturale od artificiale) fino a quando la rinnovazione non ha raggiunto un’altezza di 2 m. (4 m. per il bestiame bovino ed equino);
  • in fustaie disetanee in continua rinnovazione, il pascolo è sempre vietato;
  • in boschi di nuova formazione, o in quelli distrutti o danneggiati da incendi o da altre cause, o in boschi troppo radi o deperienti, o in soprassuoli di zone boschive percorse dal fuoco, il pascolo è sempre vietato;
  1. b)divieto di transito, o comunque di immissione di animali, nei boschi chiusi al pascolo (anche se di proprietà) e nei vivai forestali;
  2. c)divieto di pascolo di capre nei boschi e terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive. Ente competente ne può autorizzare, in via eccezionale, il pascolo, escludendo comunque boschi in rinnovazione e quelli in situazioni speciali;
  3. d)gestione del bestiame al pascolo da attuare nel rispetto delle seguenti prescrizioni, fatto salvo nelle aree percorse dal fuoco:
  • divieto di pascolo nei terreni oltre 1.000 m. nel periodo 15 Dicembre – 31 Marzo;
  • decisione dell’Ente competente di: variare in aumento o in diminuzione il periodo di pascolamento in terreni oltre i 1.000 m. per massimo di 60 giorni; sospensione se ricorrono circostanze speciali del pascolamento in terreni ubicati a qualsiasi altitudine, a seguito di “eventi meteoclimatici, calamità naturali ed ogni qualvolta si tema per l’assetto idrogeologico del territorio”;
  • pascolo vagante esercitato solo in terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali o nella sua disponibilità, purché venga garantito un adeguato controllo del bestiame qualora siano assenti sistemi “atti ad impedire danni e sconfinamenti” ;
  • imposizione da parte di Ente competente del pascolamento a rotazione o di altre forme di utilizzo del pascolo, determinando, di volta in volta, il carico massimo di bestiame consentito ad ha. di superficie pascoliva;
  1. e)decisione dell’Ente competente di prevedere nei pascoli degradati e deteriorati: la ripartizione di questi in sezioni; turni di riposo; modalità specifiche di conduzione del bestiame, in funzione del carico; durata e periodo di pascolamento;
  2. f)azioni di miglioramento e trasformazione dei pascoli (quali “rinettamento, spietramento e successivo interramento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti”) non obbligatorie ma liberamente attuate dai titolari. Rottura periodica del cotico erboso effettuata solo dopo l’invio (almeno 30 giorni prima) di DIA all’Ente competente, che nei 30 giorni successivi può impartire prescrizioni al riguardo per impedire danni al suolo e soprassuolo. Trasformazione dei pascoli in terreni coltivati è sempre subordinata all’autorizzazione dell’Ente competente;
  3. g)impegno delle strutture della Regione Marche a svolgere:
  • funzioni autorizzative, amministrative e di indirizzo di cui sopra (in territorio montano tali funzioni sono delegate alle Unioni montane);
  • funzioni precedentemente eseguite dal Comitato forestale o dalla Commissione agricoltura e foreste della Camera di Commercio, ai fini del rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico;
  1. h)assegnazione delle funzioni di sorveglianza ed accertamento delle violazioni in materia di prescrizioni della gestione del pascolo ad Arma Carabinieri Forestale (con eventuale concorso della Polizia municipale e di altre forze di Polizia operanti nelle Marche), che redige un rapporto annuale sullo stato del settore da inviare alla Regione

Regione istituisce una Commissione forestale regionale, con compiti consultivi e di supporto inerente le prescrizioni di massima e di polizia forestale regionale, composta di 15 membri, di cui: 2 rappresentanti di Arma Carabinieri Forestale; 2 rappresentanti di UNCEM; 2 rappresentanti di UPI; 1 rappresentante di Ordine dei dottori agronomi e forestali; 1 rappresentante di Associazioni di categoria; 1 rappresentante di Associazioni ambientaliste riconosciute; Professore di selvicoltura di Università Politecnica delle Marche. Nessuna indennità dovuta ai componenti della Commissione.

Sanzioni:

In caso di mancato rispetto delle norme riguardanti il periodo di pascolamento, o il divieto di transito del bestiame nei boschi chiusi e vivai forestali, o di pascolo delle capre: multa da 20 a 50 €/capo di bestiame

In caso di pascolo su terreni oltre i 1.000 m. in periodo vietato, o di pascolo vagante senza adeguati controlli, o di pascolo su terreni non nella disponibilità dell’allevatore, o non rispettando le prescrizioni emanate dall’Ente competente (in particolare nei pascoli degradati e deteriorati): multa da 20 a 50 €/capo/giorno di pascolo

In caso di mancata denuncia di inizio dei lavori di rottura del cotico erboso: multa da 20 a 50 €

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