IMPORT OLIVE ED OLIO (Reg. 1345/05, 1918/06, 2027/19) (olio22)
Soggetti interessati:
Chiunque intende importare olive fresche destinato a produzione di olio, od olive temporaneamente conservate in anidride solforosa o acqua salata, ma non idonee a consumo umano allo stato di presentazione da destinare a produzione di olio, o pannelli ed altri residui dell’estrazione di olio di oliva (contenenti almeno 3% di olio di oliva).
Iter procedurale:
Se prezzo di mercato olio di oliva nella UE supera di oltre 1,6 volte prezzo di intervento fissato da UE per un periodo di almeno 3 mesi, Commissione Europea può decidere, per “assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva”, di:
- sospendere parzialmente o totalmente applicazione ad olio di oliva dazi della tariffa doganale comune
- aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad aliquota ridotta dei dazi, stabilendo modalità di gestione del contingente. Nel caso di Tunisia contingente così suddiviso: 9.000 t. per mese di Febbraio e Marzo; 8.000 t. per mese da Aprile ad Ottobre (quantitativi non utilizzati in determinato mese aggiunto a quello successivo)
Tali misure applicate per periodo minimo strettamente necessario, che non può superare termine della campagna di commercializzazione in questione. Se a causa di importazioni od esportazioni di olive ed oli, mercato UE subisce o rischia di subire perturbazioni è possibile applicare misure adeguate di restrizione negli scambi con Paesi Terzi “finché sussista la predetta perturbazione o minaccia di perturbazione”. Misure restrittive applicate direttamente da Commissione Europea o su richiesta di Stato membro. Stato membro può opporsi a decisioni Commissione entro 3 giorni presentando istanza a Consiglio UE che decide se confermare, modificare, annullare decisione entro 1 mese.
Importazione di olive ed olio da Paesi Terzi necessitano di titolo di importazione che viene rilasciato da Stato membro a quanti ne fanno richiesta. Nel caso di importazione di olio di oliva dalla Tunisia le domande sono presentate in base al Reg. 12027/19 a partire dal 6/7 Aprile 2020 e fino al 15/12/2020. Nella richiesta e nel titolo riportare nome del Paese Terzo. Alla domanda allegare cauzione pari a 100 €/t. di peso netto (In deroga per importazioni da Tunisia cauzione pari a 15 €/100 kg.)
Stati membri notificano ogni settimana a Commissione nel giorno lavorativo successivo a Martedì quantitativi per cui presentate domande di titolo ripartite per codice prodotto.
Titolo valido 60 giorni dalla data di rilascio (per olio da Tunisia a partire dal 17/04/2020), obbliga ad importare prodotto dal Paese indicato, verificando che non venga superato il quantitativo mensile fissato.
Cauzione incamerata, salvo casi di forza maggiore, se importazione “non è realizzata o realizzata solo parzialmente” durante periodo di validità del titolo.
Stati membri comunicano a Commissione Europea quantità di olio per cui rilasciati titoli di importazione od esportazione e provenienza delle importazioni.
Se a causa di importazioni di olive ed oli, mercato UE di tali prodotti subisce o rischia di subire perturbazioni di mercato, Stato membro informa subito Commissione, specificando quantitativi per cui già rilasciati titoli e partite per cui non ancora rilasciati titoli.
Entità aiuto:
Salvo disposizioni specifiche UE, applicati dazi della tariffa doganale comune. Nel caso di importazioni da Tunisia applicato dazio 0 nel limite di 17.000 t. di olio di oliva vergine.
Negli scambi con Paesi terzi vietata riscossione di qualsiasi tassa equivalente a dazio doganale, o applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.