LICENZA MOLITURA OLIO (Reg. 2261/84; Legge 119/84, 460/87; D.M. 21/6/00; D.G.R.M. 25/9/00) (olio23)
Soggetti interessati:
Chiunque intende produrre olio
Iter procedurale:
Ministero Industria, poiché “capacità produttiva rilevata dalle licenze è notevolmente eccedentaria rispetto alla lavorazione effettivamente realizzata dal settore”, ha deciso che rilascio nuove licenze o eventuali ampliamenti o concentrazioni di frantoi in attività è soggetto a preventivo parere da parte Ministero stesso.
Frantoio invia domanda di riconoscimento entro 31 Maggio a Servizio Decentrato Agricoltura, allegando:
1) documenti inerenti attrezzature tecniche e capacità lavorativa impianto;
2) impegno a sottoporsi a controlli per aiuto alla produzione;
3) impegno a tenere contabilità magazzino e ad inviare ad AIMA estratti mensili della contabilità;
4) certificazione antimafia.
Servizio Decentrato procede a riconoscimento frantoio, verificando idoneità attrezzature, assenza irregolarità nelle campagne precedenti, regolare tenuta registri di magazzino. Riconoscimento comporta rilascio codice di identificazione e registro lavorazione olive per modello “F”.
Regione comunica ad AIMA ed AGECONTROL frantoi riconosciuti.
Frantoi riconosciuti debbono:
1) riportare su registro tutte le partite di olive in entrata e di olio e sansa uscita, indipendentemente da aiuto alla produzione;
2) rilasciare per ogni molitura eseguita modello “F” controfirmato da olivicoltore.
Servizio Agricoltura ed AGECONTROL verifica, su almeno 10% frantoi riconosciuti, durante periodo di molitura:
a) rispondenza attività di lavorazione a contabilità di magazzino e modelli “F” rilasciati;
b) “assenze di contaminazione di sostanze indesiderabili” (v. Solventi).
Controlli estesi anche ad impianti di lavorazione di sansa od olio lampante ed oli estratti da sanse.
Eventuali irregolarità riscontrate subito segnalate a Regione che adotta nel periodo Luglio-Settembre provvedimento di revoca nel caso di:
a) omessa o irregolare tenuta giornaliera dei registri di lavorazione;
b) alterazione dati di lavorazione, in particolare quantitativo di olio prodotto.
Decreto revoca pubblicato su Albo pretorio Comune e comunicato ad AIMA affinchè proceda a sospensione pagamento aiuto. Interessato può presentare ricorso a MI.P.A.
Regione invia ogni 3 mesi a MI.P.A. elenco in cui riportati “estremi provvedimento riconoscimento dei frantoi oleari di ritiro del riconoscimento stesso”
Sanzioni:
Frantoiano che non rilascia a produttore un attestato per ogni operazione di molitura eseguita: multa da 300.000 a 6.000.000
Olivicoltore che fa molire proprie olive presso frantoio non riconosciuto o a cui riconoscimento è stato revocato perde diritto ad aiuto produzione olio di oliva.