USI MANGIMISTICI UVA

USI MANGIMISTICI UVA (Reg. 307/17)                                           (vino49)

 

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di uva  ed intende destinarla ad uso mangimistico.

Iter procedurale:

Reg. 307/17 ha autorizzato fino al 24/03/2027 utilizzo di estratto secco di uva di Vitis vinifera (“sostanza”) come additivo per mangimi da destinare a tutte le specie animali (salvo cani), sotto forma di preparato o di premiscela, purché derivato da una miscela di estratti di semi e bucce di uva, contenente almeno 80% di polifenoli (espressi in catechina equivalente), tenore di proantocianidine superiore a 60%, tenore di antociani e antocianidine superiore a 0,75%, tenore di acqua  inferiore a 10%. Determinazione presenza di estratto secco di uva nell’additivo attraverso: cromatografia liquida per identificazione di acido gallico; spettrofotometria per quantificare contenuto di polifenoli.

Al fine di immettere in commercio la “sostanza” occorre:

  1. indicare condizioni di magazzinaggio ed istruzioni per suo uso come additivo o premiscela
  2. riportare in etichetta: materie prime impiegate nei mangimi, o nei mangimi composti; dicitura “tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con tasso di umidità del 12% pari a 100 mg/kg, o superiore a 100 mg/kg”.

Operatori del settore mangimistico  debbono definire procedure organizzative, al fine di evitare rischi da inalazione e da contatto cutaneo ed oculare, a cui potrebbero essere esposti utilizzatori di additivo o premiscela. Se impossibile eliminare o ridurre questi rischi, utilizzo di tale additivo o premiscela è ammesso solo mediante dispositivi di protezione individuale per apparato respiratorio, guanti, occhiali di sicurezza.

“Sostanza” e premiscele contenenti tale “sostanza” preparate ed etichettate entro 14/10/2017, in base a norme vigenti  prima di 14/03/2017,  continueranno ad essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti “sostanza” prodotti ed etichettati entro 14/03/2018, in base a norme vigenti al 14/03/2017, possono essere immessi sul mercato ed usati  fino ad esaurimento di scorte se destinati ad animali da produzione alimentare (fino a 14/03/2019 se destinati ad animali non da produzione alimentare).

Posted in: