TUTELA CONSUMATORI (Legge 126/91; D

TUTELA CONSUMATORI (Reg. 2006/04; L.R. 24/86)  (alimen15)

Soggetti interessati:

Stati membri, Regione, Enti locali, consumatori

Iter procedurale:

CE riconosce seguenti diritti a consumatori ed utenti:

a)       tutela della salute;

b)       sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

c)       adeguata informazione e corretta pubblicità;

d)       educazione al consumo;

e)       correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di beni e servizi;

f)        promozione dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra consumatori ed utenti;

g)       erogazione servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

CE con Reg. CE 2006/04 ha definito norme di collaborazione tra Stati membri per “migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori”, fermo restando le norme vigenti nei vari Stati in materia civile e penale, o quelle nella libera circolazione delle merci. Forme di collaborazione tra Stati membri riguardano:

1)       designazione Autorità competente in materia di tutela dei consumatori con “poteri investigativi ed esecutivi” attuati sotto la propria responsabilità o su incarico dell’Autorità giudiziaria attraverso:

–          accesso a qualsiasi documento inerente infrazione;

–          interviste a persone informate dei fatti;

–          ispezioni in loco;

–          richiesta per iscritto che venditore o fornitore ponga fine ad irregolarità con relativo impegno pubblico di questi ad adempiere;

–          chiedere a trasgressore versamento di indennizzo a Stato.

Nello svolgimento di tale compito, Autorità assume ruolo di pubblica sicurezza ed è tenuta a riservatezza dati. Stato membro fornisce elenco di Autorità designate a Commissione CE e ad altri Stati membri che lo pubblica su GU.CE

2)       scambio di informazioni “per stabilire se sia verificata o se vi è ragionevole sospetto che possa verificarsi infrazione intracomunitaria” a norme su protezione interessi consumatori. Stato membro svolge indagini al riguardo o consente che funzionario di Stato richiedente svolga indagini sul suo territorio. Se Stato membro viene a conoscenza di infrazione lo comunica ad altri Stati membri

3)       su segnalazione di Autorità richiedente, Stato membro cerca di far cessare o vietare infrazione attraverso “misure proporzionate, efficienti, efficaci” attuate direttamente od incaricando Organismo “avente interesse legittimo alla cessazione delle infrazioni”, purchè Autorità richiedente risulti d’accordo. Autorità Stato richiedente può farsi carico delle spese sostenute da Autorità interpellata per far cessare infrazione. Autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a richiesta se già avviato un procedimento giudiziario in merito, od esistenza di sentenza definitiva per suddetta infrazione, o a seguito indagine ritiene che non vi sia infrazione, o Autorità richiedente non fornito sufficienti informazioni, o non ritiene che richiesta miri ad appurare esistenza di infrazione, o non concorda sulla riservatezza e segreto professionale delle informazioni. Autorità interpellata informa Commissione ed Autorità richiedente circa motivi del suo rifiuto

4)       coordinamento da parte Autorità delle attività di sorveglianza del mercato con continuo scambio di informazioni tra Stati membri, specie in caso di sospetto di infrazione (Ufficio di collegamento svolge indagini e propone misure esecutive da adottare). Informazioni confluite in banca dati della Commissione consultabile da Autorità e costantemente aggiornata (Autorità comunica evoluzione segnalazione e provvede al suo ritiro se rivelatasi errata). Dati mantenuti per almeno 5 anni

5)       Autorità agisce direttamente o su segnalazione consumatore, singolo od associato, e ne informa altre Autorità Stati membri, fornendo loro tutte le informazioni utili, comprese eventuali prove in suo possesso. Tutte le comunicazioni tra le Autorità degli Stati membri avvengono per iscritto e tramite Ufficio collegamento ed utilizzando le informazioni, documenti, prove ottenute solo al fine di perseguire o far cessare infrazione, senza possibilità di divulgazione esterna per evitare danni a vita privata dell’individuo o ad interessi commerciali di un’azienda o ad attività tribunale, salvo caso di divulgazione necessaria per far cessare infrazione

6)       se Autorità ricevuto informazioni da Paese Terzo, queste divulgate a tutti gli altri Stati membri o viceversa se ricevuto consenso da parte Autorità Stato membro che ha fornito informazione

7)       coordinamento esecuzione di azioni di formazione dei funzionari addetti all’azione di tutela dei consumatori, raccolta e classificazione reclami dei consumatori, sviluppo reti di funzionari competenti in materia, sviluppo strumenti di informazione e comunicazione, sviluppo di metodologie standard di esecuzione, scambi fra funzionari della Autorità per migliorare collaborazioni, informazione e consulenza dei consumatori, sostegno all’attività dei rappresentanti dei consumatori o degli organi extragiudiziali dalle controversie insorte da parte dei consumatori, sostegno a favorire accesso dei consumatori alla giustizia, raccolta di statistiche o ricerche concernenti comportamento dei consumatori e loro conseguenze.

Stati membri comunicano a Commissione CE ogni disposizione nazionale adottata od accordo sottoscritto in merito tutela consumatore ed ogni 2 anni inviano relazione concernente: informazioni su organizzazione, compiti, risorse o responsabilità delle Autorità competenti, informazioni su evoluzione infrazioni e su tecniche esecutive, dati su attività svolte da Autorità (reclami ricevuti, interventi coercitivi, sentenze), sentenze nazionali più significative a tutela interessi consumatori   

Sanzioni:

In caso di inadempimento obblighi stabiliti da Giudice o da verbale di conciliazione: multa da 516 a 1032 EUR/giorno di ritardo “rapportata da gravità del fatto” (Somma versata nella Tesoreria dello Stato e destinata a finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori)

 

 

 

 

 

 

 

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