SCAMBI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

SCAMBI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI (Reg. 900/08, 1216/09, 514/11)  (export21)

Soggetti interessati:

Chiunque intende effettuare scambi con Paesi Terzi di prodotti agricoli di cui ad Allegato I del Trattato, nonché delle merci trasformate riportati in Allegato I al Reg. 1216/09 pubblicato su G.U.CE 328/09

Iter procedurale:

Metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, compresi “rispettivi elementi specifici che si ritiene siano stati incorporati nelle merci importate”, sono per

–          zucchero o farine con dazio addizionali, quelli riportati in Allegato II e III del Reg. 514/11 pubblicato su G.U.CE 138/11 riguardanti tenore di amido/glucosio (espresso in amido puro allo stato secco, tenendo conto di tenore di glucosio e tenore di fruttosio), tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio (espresso in saccarosio, tenendo conto tenore di saccarosio, fruttosio, glucosio), tenore di materie grasse del latte (determinato mediante estrazione con etere di petrolio, previa idrolisi con acido cloridrico), tenore in proteine del latte (calcolato moltiplicando tenore percentuale di azoto x 6,38). Per classificazione di prodotti contenenti farine e semole di grano duro nelle paste alimentari metodi di analisi riportato in Allegato a Reg. 900/08 pubblicato su G.U.CE 248/08. A conclusione analisi redatto bollettino di analisi contenente tutti i dati relativi ad identificazione del campione, metodo CE di analisi usato, elementi che possono avere influito sui risultati, risultati delle analisi

–          gli stessi usati in materia di restituzione ad esportazione verso Paesi Terzi per stessi prodotti agricoli

Accordo preferenziale stabilisce: merci che possono beneficiare di elemento agricolo ridotto o di dazio addizionale ridotto; riduzioni concesse; contingente tariffario applicabile qualora riduzioni concesse nell’ambito di tale contingente. Con Reg. CE 514/11 Commissione stabilisce modalità per determinare elementi agricoli ridotti o dazi addizionali corrispondenti o gestione di contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali di frumento tenero, frumento duro, segala, orzo, granturco non destinato alla semina, riso, zuccheri bianchi, melassi, latte in polvere avente tenore in materie grasse inferiore a 26% in imballaggi di oltre 2,5 kg., burro avente tenore in materie grasse uguale a 82%.

Elementi agricoli ridotti calcolati in funzione di quantità di prodotti base utilizzabili nella fabbricazione delle merci oggetto di scambi (quantità riportate in Allegato I, II, III a Reg. 514/11 pubblicato su G.U.CE 138/11). In deroga se previsto in accordo preferenziale, elementi agricoli ridotti ottenuti applicando coefficiente di riduzione ad elementi agricoli e a dazi addizionali corrispondenti stabiliti nella tariffa doganale comune.

Dazi addizionali ridotti ottenuti moltiplicando quantitativi di prodotti di base utilizzati per importo di base (Importo in € previsto in accordo preferenziale) e sommando i risultati per tutti i prodotti di base impiegati per fabbricare merce oggetto di scambio. Se accordo preferenziale prevede riduzione aliquote elementi agricoli invece di riduzione importi di base, elementi agricoli ridotti calcolati applicando riduzione prevista da accordo ad elementi agricoli fissati da tariffa doganale comune. Se elemento agricolo ridotto o dazio addizionale risotto inferiore a 2,4 €/100 kg. valore di tale elemento o dazio pari a 0.

Elementi agricoli ridotti o dazi addizionali ridotti pubblicati su G.U.CE ed applicabili, salvo diversi accordi con Paese Terzo, nel periodo 1 Luglio – 30 Giugno.

Esentati dal presentare certificati del regime di concessione della restituzione all’esportazione è fissato in 50.000 €

Commissione può decidere di applicare prelievi, tasse od altre misure per prodotti agricoli la cui esportazione in modo massivo può “compromettere raggiungimento di obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato, tenendo conto interesse specifico di industria di trasformazione”.

Se riduzione di dazio ad importazione nell’ambito di accordo preferenziale rischia di turbare i mercati, decise clausole di salvaguardia per tale prodotto. Nel caso di prodotto agricolo trasformato per eliminare o ridurre effetti pregiudizievoli di importazione applicato dazio addizionale ad importazione. Commissione definisce prezzi o volumi di soglia al di sotto dei quali imposta dazio ad importazione, modalità di applicazione dazi addizionali.

Prodotti agricoli ammessi al regime di perfezionamento attivo a seguito controllo preliminare del rispetto determinate condizioni economiche e per determinate quantità dei prodotti di base utilizzati per fabbricazione di merci (Quantità definite mediante bilancio, basato su confronto tra disponibilità finanziarie imposte e fabbisogno stimato in termini di restituzioni, tenuto conto dei volumi prevedibili di esportazione delle suddette merci e della situazione del mercato interno ed esterno dei relativi prodotti di base). Quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo diverso dal precedente e quindi non assoggettata ad imposta ai fini di esportazione di altre merci è quella effettivamente, utilizzata per questo ultimo pubblicato su G.U.CE 328/08.

Allegato a Reg. 1216/09 può essere modificato per adeguarlo ad accordi conclusi da Comunità    

Entità aiuto:

Dazi ad importazione da applicare a merci di cui Allegato II al Reg. 900/08 pubblicato su G.U.CE 328/08 sono quelli della tariffa doganale comune, salvo di merci riportate in Tabella 1 di tale Allegato per cui applicato “dazio ad valorem” (Elemento fisso) + importo specifico (Elemento agricolo).

Oltre al tributo di cui sopra vietato riscuotere altri dazi doganali o tasse di effetto equivalente.

Se tariffa doganale comune prevede riscossione di importo massimo, imposta non può eccedere tale importo. Se importo massimo costituito da “dazio ad valorem” maggiorato di dazio addizionale su zuccheri vari calcolati in saccarosio o su farine, tale dazio è quello di tariffa doganale comune.

Elemento agricolo nel contesto di scambi preferenziali è importo specifico da tariffa doganale comune, tuttavia se Paesi Terzi rispettano norme CE su prodotti agricoli trasformati:

a)       elemento agricolo determinato in funzione dei quantitativi dei prodotti di base utilizzati se CE stipulato accordo di cooperazione doganale per accertamento di tali quantitativi;

b)       dazio applicabile ad importazione di prodotto base sostituito da importo calcolato in funzione di scarto tra prezzi agricoli praticati nella CE e quelli praticati in Paese Terzo. Se tale calcolo determina importi irrilevanti, sistema sostituito con tassi forfetari.

Elementi agricoli applicabili ad importazioni in accordo preferenziale convertiti in moneta nazionale.

Se accordo preferenziale prevede:

a)       riduzione o soppressione graduale di elemento non agricolo di imposta questo costituito da elemento fisso;

b)       applicazione di elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di contingente tariffario. Commissione definisce modalità di applicazione per determinazione e gestione di elemento agricolo ridotto, purché accordo prevede prodotti beneficiari di tali riduzioni, quantitativi di merci o valore dei contingenti a cui applicate riduzioni, elementi che determinano riduzione.

Commissione pubblica imposte risultanti da applicazione di accordi preferenziali.

In caso di prodotti trasformati, applicazione di elemento agricolo sotto forma di importo specifico, oggetto o meno di riduzione nell’ambito di contingente tariffario e se tariffa doganale prevede applicazione “dazio ad valorem” per importazioni non preferenziali di tali merci importo da versare mai superiore a questo ultimo. Per quantità che superano contingenti tariffari applicata tariffa doganale comune          

Elementi agricoli di tariffa doganale comune si applicano a merci che superano contingente tariffario o merci di cui ad Allegato II del Reg. 1216/09 pubblicato su  G.U.CE 328/08 non soggetti ad accordo preferenziale.

Al momento di esportazione merci conformi ai requisiti CE ed inserite in Elenco compilato da Commissione, tenendo conto incidenza delle scarto dei prezzi tra prodotti CE e quelli del mercato mondiale e delle necessità di compensare tale differenza (in tutto od in parte) per consentire esportazioni, possono beneficiare di restituzione, salvo prodotti agricoli incorporati in merci non soggette a OCM.          

Se nell’ambito di accordo preferenziale istituito regime di compensazione degli scambi, importi di restituzione ad esportazione fissati in accordo. Rispetto dei massimali determinati in accordo garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, compreso importo previsto per piccoli esportatori.

Prezzi ad importazione da considerare ai fini di applicazione dazio addizionale sono quelli CIF della partita considerata.

 

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