IMPORT ZUCCHERO DI CANNA

IMPORT ZUCCHERO DI CANNA (Reg. 505/09, 579/09)  (bietol14)

Soggetti interessati:

Raffineria a tempo pieno che intende importare zucchero di canna da destinare a raffinazione

Iter procedurale:

CE per campagna 2008/09 fissa contingenti di importazione agevolata di zucchero di canna in regimi preferenziali da Paesi dell’Africa, Paesi ACP (Caraibi, Pacifico), India destinato alla raffinazione.

Soggetti interessati presentano domande titolo entro 30 Giugno od entro 30 Settembre campagna in questione a Stato membro (Per campagna iniziata a partire da 1/7/2009, domanda inviata dopo 4/5/2009. Se limite consegna per campagna 2008/09 per determinato Paese è raggiunto, periodo di presentazione domande inizia dopo comunicazione CE e Stati membri), specificando: campagna di riferimento, Paese di origine merce, quantitativo zucchero di canna da importare espresso in equivalente di zucchero bianco (Non oltre limite stabilito per Paese di origine), dicitura “Zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell’art. 12 paragrafo 5 del Reg. CE 980/05  Numero d’ordine ….” o “Zucchero importato ai sensi dell’art. 12 paragrafo 4 del Reg. CE 980/05. Numero di riferimento …”, se zucchero importato destinato alla raffinazione o ad altri usi. Allegare:

1)       cauzione pari a 20 €/t. di zucchero

2)       originale titolo di esportazione rilasciato da Paese di esportazione per quantitativo indicato in domanda

3)       dichiarazione di operatore attestante impegno a raffinare zucchero entro fine del trimestre successivo a scadenza periodo di validità titolo importazione

4)       impegno del richiedente ad accertare che prezzo di acquisto corrisposto almeno pari a prezzo minimo garantito e presentare documento relativo alla transazione eseguita sottoscritto da acquirente e fornitore.

Ammessa unica domanda “per numero d’ordine per settimana”, pena annullamento di tutte le domande ed incamerazione di cauzione.

Stato membro entro inizio settimana successiva, comunica quantitativo di zucchero bianco o greggio richiesto nella settimana precedente, specificando: campagna di commercializzazione di cui trattasi; quantitativi per Paesi di origine e per codice prodotto; se zucchero destinato o meno alla raffinazione.

Stato membro tiene registro delle domande pervenute, in modo da segnalare a Commissione CE se per determinata campagna pervenute domande eccedenti “proprio fabbisogno tradizionale” ed applica “coefficiente di attribuzione in proporzione a quantità disponibile ad ogni domanda titoli di importazione per zucchero destinato alla raffinazione”.

Se domande di titoli superano contingente fissato per campagna, Commissione determina percentuale di riduzione ed informa Stati membri che è stato raggiunto “limite del fabbisogno tradizionale a livello di Comunità”, per cui domanda di titolo non più ricevibile.

Titolo rilasciato nei 3 giorni successivi a comunicazione CE, tenendo conto limiti da questa imposti, e valido sino al termine campagna di commercializzazione in questione.

Stato membro comunica a Commissione CE quantitativi di zucchero per cui rilasciati titoli durante settimana precedente, evidenziando Paese di origine e se zucchero destinato o meno a raffinazione

In caso di cessione di un titolo occorre subito informare MI.P.A.F. Se titolo di importazione zucchero non destinato a raffinazione restituito a MI.P.A.F. entro i primi 60 giorni di validità con cauzione incamerata per il 20%, se restituito dopo 61 giorno ma entro 15° giorno successivo a termine periodo di validità cauzione incamerata per 50%.

Stati membri comunicano a Commissione CE quantitativi corrispondenti a titoli restituiti che possono essere riassegnati.

Prova di importazione fornita mediante certificato di origine da presentare ad Autorità doganale insieme a documento supplementare in cui indicato: numero di serie del certificato di origine, dicitura “Numero d’ordine … Reg. CE 579/09” o “Numero di riferimento …. Reg. CE 579/09”, data di imbarco dello zucchero nel Paese di esportazione, campagna di commercializzazione di riferimento, codice prodotto.

Interessato fornisce a MI.P.A.F. prova di:

a)       immissione in libera pratica, tramite copia documento supplementare contenente informazioni in merito importazione avvenuta (v. polarizzazione, quantitativi di zucchero importati)

b)       avvenuta raffinazione dei quantitativi oggetto di titolo. Prova da inviare entro 3 mesi da scadenza periodo di raffinazione.

Sanzioni:

Se zucchero non raffinato entro scadenza stabilita: multa pari a 500 €/t. non raffinata, salvo casi di forza maggiore

In caso di quota ceduta a terzi, o mancata realizzazione impianto di raffinazione, o mancato utilizzo della quota assegnata: revoca di quota, salvo caso di forza maggiore riconosciuta da MI.P.A.F.

Entità aiuto:

Zucchero greggio di canna (espresso in equivalente zucchero bianco) destinato alla raffinazione importato nel periodo 1/10/2008 – 30/9/2009 nel limite di 10.000 t. da India e di 127.547 t. da Stati ACP: dazio 0

Per zucchero greggio di canna diverso dal precedente importato nella campagna 2008/09 da Barbados nel limite di 25.491 t., Belize nel limite di 72.069 t., Congo nel limite di 5.213 t., Costa d’Avorio nel limite di 10.695 t., Isole Figi nel limite di 169.837 t., Guayana nel limite di 166.684 t., India nel limite di 10.485 t., Giamaica nel limite di 101.766 t., Kenya nel limite di 4.979 t., Madagascar nel limite di 10.767 t., Malawi nel limite di 44.331 t., Isole Maurizio nel limite di 456.811 t., Mozambico nel limite di 22.517 t., Uganda 0 t.; Saint Kitts e Nevis 0 t.; Suriname 0 t.; Swalizand nel limite di 171.934 t., Tanzania nel limite di 0 t., Trinidad e Tobago nel limite di 12.266 t., Zambia nel limite di 25.322 t., Zimbabwe nel limite di 56.686 t.

A partire da 1/7/2009 si avranno per Barbados limite di 8.024 t., Belize limite di 11.670 t., Congo  limite di 2.546 t., Costa d’Avorio limite di 2.546 t., Isole Figi limite di 41.337 t., Guayana limite di 41.283 t., India limite di 2.500 t., Giamaica limite di 30.559 t., Kenya limite di 1.250 t., Madagascar limite di 2.690 t., Malawi limite di 5.206 t., Isole Maurizio limite di 122.758 t., Mozambico limite di 1.500 t., Swalizand limite di 29.461 t., Tanzania limite di 1.942 t., Trinidad e Tobago limite di 10.938 t., Zambia limite di 1.804 t., Zimbabwe limite di 7.556 t.

Dazio totale applicato a quantitativi di zucchero importati in eccesso rispetto a quelli indicati nel titolo al momento della loro immissione in libera pratica.

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