SPIN OFF UNIVERSITA’ ED IMPRESE

SPIN OFF UNIVERSITA’ ED IMPRESE (D.M. 10/8/11)  (ssa13)

Soggetti interessati:

Professori e ricercatori universitari di ruolo, società costituite su iniziativa di Università o personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte di Università o di personale universitario (in termini di partecipazione al capitale o di impegno diretto nel conseguimento dell’oggetto sociale offrendo alla società “impiego di know how e delle competenze generate in un contesto di ricerca”)

Iter procedurale:

Ministero della Ricerca con D.M. 168 del 10/8/2011 definito modalità per proporre, partecipare ed assumere responsabilità formali in società aventi carattere di spin off o start up da parte di professori o ricercatori universitari di ruolo.

Proposta di costituzione di società approvata dal Consiglio di amministrazione di Università che delibera a maggioranza, previo parere favorevole del senato accademico, deve essere corredata da progetto imprenditoriale contenente: obiettivi; piano finanziario; prospettive economiche e mercato di riferimento; carattere innovativo del progetto; qualità tecnologiche e scientifiche del progetto; descrizione ruoli e mansioni di professori e ricercatori coinvolti (Previsione di impegno di ciascuno in spin off) al fine di consentire a Consiglio di valutare compatibilità con disciplina universitaria; modalità di eventuale partecipazione al capitale o definizione quota di partecipazione richiesta; aspetti relativi a tutela proprietà intellettuale. Esclusi da seduta del Consiglio professori proponenti di iniziativa.

Rettore, membri del Senato accademico, Direttori Dipartimenti di Università, membri del Consiglio di amministrazione, professori e ricercatori membri di Commissione di Ateneo in materia di ricerca non possono assumere cariche direttive ed amministrative in società spin off o start up, salvo caso di Direttore Dipartimento di Università non socio di spin off.

Atenei possono definire casi di incompatibilità per professori e ricercatori in servizio a costituire imprese di spin off o start up o assumere responsabilità formali nella gestione “quando interessati rivestono specifici ruoli all’interno di Ateneo, tali che contemporaneo esercizio di attività di impresa possa compromettere autonomia nello svolgimento di funzione o determinare conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca, istituzionali”. Svolgimento di attività a favore di società spin off non deve porsi in contrasto con regolare lavoro ad Università. Se ciò dovesse accadere, professore o ricercatore, socio o non socio, deve subito comunicarlo ad Università e cessare svolgimento attività prestata presso società. Ateneo e società vigilano per accertarsi assenza di incompatibilità di incarichi.

Vietato al personale docente o ricercatore partecipante a società spin off o start up a svolgere attività in concorrenza con quella di Ateneo di appartenenza. Eventuali situazioni di conflitto di interesse subito comunicate ad Università. Personale docente e ricercatore a tempo pieno partecipante a qualsiasi titolo e società spin off o start up deve comunicare ad Università al termine di ogni esercizio sociale, dividendi, compensi, remunerazioni, benefici ottenuti da società.

Rapporto di lavoro con Università non deve costituire per socio docente o ricercatore “di vantaggi, diretti od indiretti, consistenti nell’esercizio di strumenti di discriminazione o pregiudizio nei confronti di altri soci”. Università verifica periodicamente rispetto di tali obblighi