DIFFUSIONE RISULTATI RICERCA CEE (Dec

DIFFUSIONE RISULTATI RICERCA CEE (Dec. CEE 15/12/94; Reg. 2897/95)   (ssa23)

Soggetti interessati:

Università, Istituti di ricerca, piccole e medie imprese (PMI), organismi attivi nel campo della diffusione innovazioni tecnologiche, Istituti finanziari pubblici e privati

Iter procedurale:

CEE approva un programma operativo valido fino a 31/12/98 comprendente:

a) diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, tramite:

    1) rete comunitaria dei centri collegamento che consentono ad imprese e laboratori di ricerca di conoscere meglio azioni di ricerca comunitarie e promuovere collaborazioni tecniche e scientifiche;

    2) servizio informazione e diffusione, comprende: servizio raccolta e produzione informazioni diffusione informazioni presso utenti interessati, informazione e sensibilizzazione del pubblico alla ricerca. CEE pubblica nominativi contraenti, tipo della ricerca, durata, stato avanzamento dei lavori e risultati ottenuti, costi totali e contributo CEE

        Contraenti forniscono a CEE, per durata contratto e per i 2 anni successivi a conclusione

        ricerca, informazioni di larga diffusione (Non ledono interessi commerciali o diritti proprietà intellettuale) da pubblicare e riservandosi comunicare a CEE ed altri contraenti risultati della ricerca da tenere riservati o che verranno comunicati direttamente dai contraenti mediante  apposito programma divulgativo.

      Ogni comunicazione o pubblicazione relativa a risultati acquisiti dalla ricerca debbono riportare

        adeguata menzione circa ambito nel quale attività è stata svolta.

        CEE si impegna a rispettare la “riservatezza di fatti, informazione, conoscenze, documenti, la

        cui divulgazione possa arrecare pregiudizio ad una parte” e a far rispettare tale obbligo anche al

        destinatario delle informazioni.

        CEE o contraente può comunicare ad Enti che ne facciano richiesta esistenza dei diritti di

        proprietà su determinate conoscenze;

    3) tutela delle conoscenze ottenute dalla ricerca in merito alla proprietà industriale ed intellettuale.

        Conoscenze ottenute da attività di ricerca svolte nell’ambito di un contratto CEE sono di

        proprietà del contraente che chiede a CEE tutela nei confronti di eventuali “applicazioni

        industriali  commerciali”. Nel caso di più partner contraenti di ricerca, scambio informazioni

        e conoscenze a titolo gratuito. Analogo comportamento in caso di “contraenti che partecipano

        ad altri programmi in settori connessi o aventi obiettivi collegati”.

        Obbligo per i contraenti di far sviluppare o commercializzare le conoscenze entro il termine

        fissato nel contratto, tenendo conto obiettivo di “rafforzare competitività internazionale

        dell’industria comunitaria, coesione economica e politica CEE, esistenza di accordi di

        cooperazione scientifica con Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali”. CEE può incentivare

        uso o sfruttamento delle conoscenze da parte di qualunque partner progettuale (Esclusa

        concessione licenza a terzi) e comunque fornisce licenze di utilizzo gratuito, salvo accordo tra

        le parti riportato in contratto (specificare versamento corrispettivo per acquisire ed utilizzare

        le conoscenze).

        Chiunque risieda nella CEE svolgendo attività di ricerca può chiedere “a condizioni preferenziali  licenze o diritti di utilizzazione relativi alle conoscenze necessarie per lo svolgimento di tali  attività” o diritti di sfruttamento commerciale se titolare non le ha utilizzate nei tempi prescritti.

        Concessione licenza rifiutata se clausola vincolante riportata nel contratto di ricerca, o per

        interessi diretti della CEE, o perché contraente ha “preso adeguate misure per sfruttare o

        commercializzare le conoscenze nella Comunità” o se prodotti stanno per essere disponibili sul

        mercato. Alla CEE è sempre riservata licenza di uso gratuito conoscenze “con obbligo della

        riservatezza e senza il diritto di concedere sotto licenze”.

        Nel caso ricerche svolte direttamente o finanziate interamente da CEE, conoscenze di proprietà

        comunitaria che provvede a divulgarle ed a consentirne lo sfruttamento commerciale da parte

        richiedenti, previo pagamento di un corrispettivo;

    4) assistenza alle PMI per la valorizzazione risultati della ricerca che agevolano il trasferimento

        e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

    5) valorizzazione della ricerca ai fini delle esigenze della società;

b) diffusione delle tecnologie a favore delle PMI che non hanno mezzi finanziari per partecipare

    direttamente alla attività di ricerca comunitaria. Dato elevato numero di PMI interessate, la CEE

    si avvale di organismi intermedi, moltiplicatori di informazione, istituti di formazione ed

    insegnamento anche al fine di svolgere azioni di sensibilizzazione delle imprese, promozione di

    tecniche moderne di gestione dell’innovazione. Le azioni saranno:

    1) creazioni di reti internazionali di sostegno al trasferimento e diffusione delle tecnologie;

    2) sensibilizzazione PMI ad assimilare nuove tecnologie, compreso sostegno a progetti pilota

        di trasferimento interregionale delle innovazioni gestite da “organismi di intermediazione

        rappresentativi”;

    3) scambio informazioni ed esperienze sulle politiche in materia di diffusione tecnologie.

        Qualora partecipano a progetto rappresentanti di Paesi terzi nei contratti riportare sempre

        modalità di trasferimento delle informazioni;

c) contesto finanziario della diffusione delle tecnologie, tramite:

    1) misure indirette di sostegno quali migliori rapporti tra ambienti finanziari e di ricerca

        finanziamenti alla tecnologia in base ai risultati;

    2) azioni pilota di stimolo trasferimento e sfruttamento innovazioni da parte PMI anche con premi

    3) assistenza tecnica per favorire intermediari finanziari pubblici e privati che offrono fondi a PMI  per innovazione tecnologica.

Commissione CEE tiene costantemente sotto controllo esecuzione programma ed approva eventuali modifiche. Al termine programma, Commissione CEE incarica esperti di valutare risultati ottenuti e presenta relazione a Parlamento europeo.

CEE approva programma di lavoro, comprendente:

a) obiettivi e tipi di azioni da attuare;

b) calendario di attuazione, comprese dati degli inviti a presentare progetti;

c) modalità finanziarie e di gestione, comprese misure di sostegno e preparazione;

d) coordinamento con altre misure di ricerca.

Commissione CEE esamina ed approva direttamente proposte pervenute (Per importi superiori a 200.000 ECU acquisito parere Comitato tecnico) ed eroga finanziamenti.

Entità aiuto:

CEE stanzia per il periodo 1994/98: 293.000.000 ECU (comprensivo 7% spese di funzionamento e personale), così ripartiti:

– 142.000.000 ECU per diffusione e valorizzazione risultati della ricerca;

– 136.000.000 ECU per diffusione delle tecnologie tra le imprese;

– 15.000.000 ECU per contesto finanziario della diffusione delle tecnologie

CEE stanzia annualmente fondi necessari ad eseguire azioni.

Contributo CEE pari a 50% costo del progetto (100% per i costi aggiuntivi di Università ed altri Istituti che non hanno bilancio analitico) e 100% per azioni dirette CEE o misure di preparazione, accompagnamento, sostegno o azioni concertate di coordinamento