PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Legge 148/11, 27/12, 221/12, 4/13; D.P.R. 137/12; L.R. 11/01) (ssa37)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esercitare libera professione

Iter procedurale:

Legge 148/11 invita Comuni, Province, Regioni, Stato adeguano proprio ordinamento secondo principio che “iniziativa ed attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato da legge” in caso di:

a)       vincoli derivanti da ordinamento comunitari ed obblighi internazionali;

b)       contrasto con principi fondamentali della Costituzione;

c)       danno a sicurezza, libertà, dignità umana e contrasto con utilità sociale;

d)       disposizioni indispensabili per proprietario di salute umana, conservazione di specie animali e vegetali, ambiente, paesaggio, patrimonio culturale;

e)       disposizioni relative ad attività di giochi pubblici o con effetti su finanza pubblica

Per intraprendere attività professionali sufficiente segnalazione di inizio attività (SCIA) ed autocertificazione con controlli successivi

Ordinamenti professionali debbono garantire che esercizio di attività risponda senza eccezioni ai principi di libertà di impresa e garanzia di concorrenza “alla presenza diffusa di professionisti sul territorio nazionale, alla differenziazione o pluralità di offerta che garantisce effettiva possibilità di scelta di utenti nell’ambito di più ampia informazione relativamente ai servizi offerti”. Ordinamenti professionali a tal fine debbono recepire seguenti principi:

a)       accesso alla libera professione e suo esercizio fondato su autonomia ed indipendenza di giudizio del professionista. Limitazione a numero di persone che possono esercitare professione nello Stato o area geografica consentita solo se “risponde a ragioni di interesse pubblico” (v. tutela salute umana) senza introdurre discriminazione diretta od indiretta nell’esercizio di attività;

b)       obbligo professionista di seguire percorso di formazione continua, tenendo conto della linea indicata da Consigli nazionali (Non rispetto di tale obbligo comporta illecito disciplinare e quindi sanzionato secondo quanto stabilito da ordinamento professionale);

c)       disciplina del tirocinio per accesso alla professione conforme a svolgimento attività formative e suo costante adeguamento per assicurare migliore esercizio della professione;

d)       stipula da parte professionista di idonea assicurazione per rischi derivati da esercizio professione a tutela di cliente, rendendolo noto a questo al momento assunzione incarico, estremi di polizza stipulata e relativo massimale. Tipologia di polizza assicurativa definito da Collegi nazionali;

e)       ordini professionali istituiscono Organi territoriali, diversi da quelli amministrativi, a cui affidare decisioni disciplinari;

f)        pubblicità informativa con qualunque mezzo di attività professionale, specializzazione e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni è libera, fermo restando che “informazioni non debbono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.

Eventuali restrizioni all’accesso ed all’esercizio di attività economiche oggetto di interpretazione restrittiva in termini di:

a)       limitazioni dovute a disposizione di legge numero di persone titolate ad esercitare attività economica in Paese o certa area geografica attraverso concessione di licenze o autorizzazioni a tale esercizio senza che tale numero determinato in base a popolazione “o altri criteri di fabbisogno”;

b)       attribuzione di licenze/autorizzazioni ad esercizio attività economica in caso di necessità secondo Autorità amministrativa, cioè “quando offerta di servizi da parte di persone con licenze od autorizzazioni non soddisfa domanda da parte di tutta la società di intero territorio nazionale o certa area geografica”;

c)       divieto di esercizio di attività economica fuori di certa area geografica ed abilitazione esercitata solo entro determinata area;

d)       imposizione di distanza minima tra sedi deputate ad esercizio di attività economica;

e)       divieto di esercizio di attività economica in più sedi o in più aree geografiche;

f)        limitazione o divieto esercizio di attività economica ad alcune categorie o di commercializzazione di alcuni prodotti;

g)       limitazione esercizio attività economica tramite indicazione di forma giuridica specifica richiesta ad operatore;

h)       imposizione di prezzi minimi o commissioni per fornitura di beni e servizi indipendentemente da determinazioni diretta od indiretta mediante applicazione di coefficienti di profitto;

i)         obbligo di fornitura di specifici servizi complementari ad attività svolta                      

Restrizioni diverse da quelle sopra indicate possono essere revocate da Ministero, come esclusione di singole attività economiche da restrizioni concesse da Ministero con decreto. Limitazioni poste qualora:

a)       funzionali a ragioni di interesse pubblico (in particolare quello di salute pubblica);

b)       rappresenta mezzo idoneo, indispensabile, “ragionevolmente proporzionato ad interesse pubblico cui è destinata”;

c)       non introduce discriminazione diretta od indiretta basata su nazionalità

D.P.R. 137/12 stabilisce norme per esercitare attività di professione regolamentata. Accesso a tale attività è libera, essendo vietate limitazioni alle iscrizioni ad Albi professionali “non fondate su possesso o riconoscimento dei titoli previsti da legge per qualifica ed esercizio professionale o mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o altri motivi imperativi di interesse generale”.

Esercizio della professione è libero. Formazione di Albi speciali “fondati su specializzazioni o titoli di esame ulteriori”, ammessa solo se espresso da legge. Non ammesse limitazioni “in qualsiasi forma” numero di persone titolate ad esercitare professione “con attività anche abituale e prevalente” su tutto o parte del territorio nazionale, salvo deroghe per motivi di pubblico interesse (v. tutela salute). Vietate sempre discriminazioni per esercizio della professione “fondate su nazionalità del professionista o sede legale di associazione professionale o società tra professionisti”

Albi territoriali relativi a singole professioni tenuti da rispettivi Consigli di ordine o Collegio territoriale sono pubblici e recano anagrafe di tutti gli iscritti, con annotazione di provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. Insieme Albi territoriali formano Albo unico nazionale degli iscritti tenuto da Consiglio nazionale competente, a cui Consigli territoriali inviano informazioni utili ad aggiornare Albo

Ammesse pubblicità con ogni mezzo riguardante oggetto di professioni regolamentate, specializzazioni, titoli posseduti attinenti a professione, struttura di studi o professionale, compensi richiesti per prestazioni. Pubblicità deve essere “veritiera e corretta, non violare segreto professionale, non equivoca, ingannevole e denigratoria”, pena applicazione di sanzioni disciplinari

Professionista deve stipulare, anche avvalendosi di convenzioni collettive promosse dai Consigli nazionali, “assicurazione per danni derivanti al cliente da esercizio di attività professionale”, informando cliente al momento assunzione di incarico, estremi di polizza e relativo massimale, pena illecito disciplinare

Tirocinio professionale obbligatorio se previsto da singoli ordinamenti professionali, con durata massima di 18 mesi (Escluse professioni sanitarie). Tirocinio comprende addestramento, teorico e pratico, del praticante affinché consegua idonee capacità per esercitare professione. Presso Consiglio di ordine tenuto registro dei praticanti (istruzione obbligatoria a registro per svolgimento tirocinio). Per iscrizione a registro obbligatorio o aver conseguito laurea per accesso a professione, mentre professionista affidatario deve avere almeno 5 anni di annualità di iscrizione ad Albo e si impegna ad assicurare idoneo svolgimento di tirocinio, non prendere più di 3 praticanti contemporaneamente (salvo deroghe di Consiglio territoriale). Tirocinio attuato per non oltre 6 mesi presso Enti o professionisti di altri Paesi aventi titolo equivalente e abilitati alla professione. Tirocinio attuato per primi 6 mesi nell’ambito di convenzione quadro tra Consiglio nazionale ordine e Ministero Istruzione (MIUR) o Ministero Pubblica Amministrazione per tirocini presso Enti pubblici. A livello territoriale stipulate analoghe convenzioni tra Consigli territoriali di Ordine ed Università. Tirocinio attuato in costanza di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato, purché relative discipline prevedono modalità ed orari di lavoro idonei a consentirne idoneo svolgimento. Tirocinio professionale non determina instaurazione di rapporto di lavoro subordinato (anche occasionale). Interruzione di tirocinio di oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta inefficacia di quello svolto prima. In caso di giustificato motivo, interruzione tirocinio ammessa fino a 9 mesi, fermo restando suo completamento fino a periodo stabilito. Tirocinanti osservano stesse norme deontologiche dei professionisti. Tirocinio, oltre a pratica presso professionista, può prevedere specifici corsi di formazione organizzati da Ordini/Collegi, che fissano, previo parere favorevole di MIUR:

a)       modalità e condizioni per istituzione di corsi formazione in modo da garantire “libertà e pluralismo di offerta formativa”;

b)       contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c)       durata minima dei corsi (Almeno 200 ore);

d)       modalità e condizioni per frequenza dei corsi da parte di tirocinante, nonché quelle per verificare intermedie e finali del profitto, affidate a Commissione composta da professionisti e docenti universitari (Omogeneità di giudizio in territorio nazionale).

MIUR vigila su idoneità dei corsi organizzati. A conclusione corso, Collegio/Ordine rilascia certificato che perde di efficacia se entro 5 anni non superato esame di Stato (In tal caso soggetto cancellato da registro dei praticanti).

Al fine di garantire “qualità ed efficienza della prestazione professionale”, ogni professionista deve procedere a costante aggiornamento delle proprie competenze (pena sanzione per illecito disciplinare), frequentando corsi organizzati da Collegi/Ordini che, previo parere favorevole MIUR, definiscono:

a)       modalità di assolvimento obbligo aggiornamento da parte di iscritti;

b)       requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;

c)       valore del credito formativo professionale.

Definite convenzioni tra Ordini/Collegi ed Università per riconoscimento recupero dei crediti formativi professionali ed universitari. Attività formativa di Collegi/Ordini in collaborazione con altri soggetti                              

Regioni possono destinare fondi per organizzare corsi ed eventi di tirocinio professionale o di aggiornamento professionale.

Presso Consigli di Ordini/Collegi istituiti Consigli di disciplina territoriali con compiti di “istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti iscritti ad Albo”. Consiglio disciplina composto da numero pari a quello di consiglieri (Almeno 3 con incompatibilità con carica di consigliere di Ordine/Collegio) presieduto da consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ad Albo. Consiglieri nominati da Presidente Tribunale nel cui circondario hanno sede sulla base di un elenco di nomi forniti da Consiglio di Ordine/Collegio secondo quanto prescritte da regolamento interno. In caso di decesso, dimissioni o altre cause si procede ad immediata sostituzione. Consiglio di disciplina resta in carica per stesso periodo di Consiglio di Ordine/Collegio. Analogamente istituiti Consigli di disciplina nazionali, i cui componenti non possono esercitare funzioni amministrative. MIUR può procedere a commissariamento Consigli di disciplina in caso di “gravi e ripetuti atti di violazione di legge”. Commissario nominato provvede ad assicurare svolgimento funzioni di organismi.

Normativa emanata con D.P.R. 137/12 prevede disposizioni speciale per esercitare professione di:

a)       avvocato, il cui domicilio professionale ubicato nel circondario di competenza territoriale di Ordine cui iscritto, salvo facoltà di avere sedi di attività anche in altri luoghi. Tirocinio attuato presso Avvocatura di Stato od Ufficio legale di Ente pubblico o privato autorizzato da Ministero Giustizia, o presso Ufficio giudiziario per non oltre 1 anno e minimo 6 mesi. Diploma conseguito presso Scuole di specializzazione valutato ai fini compimento di tirocinio per periodo di 1 anno. Praticante può, per giustificato motivo, trasferire iscrizione presso Ordine del luogo dove intende attuare tirocinio (Consiglio Ordine autorizza trasferimento rilasciando a praticante certificato attestante periodo di tirocinio compiuto). Praticanti presso Uffici giudiziari assistono e coadiuvano magistrati che ne fanno richiesta nella loro attività ordinarie. Al termine periodo di formazione, magistrato redige relazione su attività svolta e formazione acquisita inviata ad Ordine competente. Ai tirocinanti non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese trattamento previdenziale da parte di Amministrazione pubblica, né si costituisce alcun rapporto di pubblico impiego. Praticante avvocato ammesso a distanza esame di Stato presso Corte di Appello nel cui distretto svolge periodo di tirocinio

b)       notaio. Possono ottenere nomina a notaio tutti i cittadini italiani e UE che hanno superato concorso notarile. Diploma di specializzazione conseguito presso Scuola di specializzazione per professioni legali, valutato ai fini di compimento pratica di accesso a professione di notaio per periodo di 1 anno

Legge 4/13 detta disposizioni in materia di “professioni non organizzate in Ordini o Collegi”, riguardante “attività economica, anche organizzata volta alla prestazione di servizi ed opera a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettualistico, con esclusione delle attività esercitate per legge da soggetti iscritti in Albi, della professione sanitaria, attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio”. Chiunque eserciti attività professionale (in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente), “in ogni documento e rapporto scritto con cliente” deve riportare estremi di legge, pena “pratica commerciale scorretta”. Esercizio della professione è libero, “fondato su autonomia, competenza ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, affidamento della clientela, correttezza, ampliamento e specializzazione di offerta dei servizi, responsabilità del professionista.

Ammessa costituzione di Associazioni professionali “fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare competenze di associati e garantire rispetto di regole deontologiche, agevolando scelta e tutela di utenti nel rispetto di regole su concorrenza”. Statuti di Associazioni debbono garantire “trasparenza delle attività ed assetti associativi, dialettica democratica tra associati, osservanza principi deontologici, nonché struttura organizzativa o tecnico scientifica adeguata a raggiungimento finalità di Associazione”

Associazioni promuovono formazione permanente dei propri iscritti, vigilano su condotta professionale di associati, stabiliscono sanzioni disciplinari da irrogare ad associati per violazioni a codice deontologico, promuovono forme di garanzia a tutela di utente (compresa attivazione di sportello per cittadini, presso cui committente di prestazione professionale può rivolgersi in caso di contenzioso con professionista, o per avere informazioni su attività professionale e standard qualitativi richiesti ad iscritti), non utilizzano denominazioni professionali relative a professioni organizzate in Ordini e Collegi

Elenco di Associazioni professionali pubblicato su sito internet di Ministero Sviluppo Economico. Associazioni possono riunirsi in forme aggregative con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate, divulgazione delle informazioni a queste connesse, rappresentanza di istanze comuni in sede politiche ed istituzionali, vigilanza su attività delle Associazioni aderenti (verifica rispetto standard professionali e qualitativi in esercizio attività e codici di condotta definiti da Associazioni).

Associazioni professionali  e forme aggregative pubblicano nel proprio sito elementi utili per consumatore, promuovono costituzione Comitati (a cui possono partecipare Associazioni di lavoratori, imprenditori, consumatori maggiormente rappresentative) di indirizzo e sorveglianza su criteri di valutazione e rilascio sistemi di qualificazione e competenze professionali, con oneri a carico delle Associazioni rappresentate in Comitato

Associazioni assicurano “piena conoscibilità” all’esterno di:

a)       atto costitutivo e statuto;

b)       precisa identificazione di attività professionali cui Associazione si riferisce;

c)       composizione di Organismi deliberativi e titolari di cariche sociali;

d)       struttura organizzativa di Associazione;

e)       requisiti per partecipazione ad Associazione (titoli di studio, obbligo di aggiornamento professionale continuo, quote da versare ad Associazione);

f)        assenza scopo di lucro;

g)       codice di condotta, con previsione di sanzioni graduali in base a violazioni ed organo preposto ad applicazione sanzioni;

h)       elenco di iscritti aggiornati ogni anno;

i)         sedi di Associazione in almeno 3 Regioni;

j)         presenza di struttura tecnico scientifica dedicata a formazione permanente di associati;

k)       eventuale possesso di sistema certificato di qualità di Associazione conforme a norme UNI EN ISO 9001 relativo a singole attività professionali. Ai fini definizione elaborazione normativa UNI possono inviare propri rappresentanti ai lavori di organi tecnici o costituire propri Organismi di certificazione accreditati che rilasciano su richiesta di professionista, anche non iscritto ad alcuna Associazione, certificato di conformità a norme tecniche UNI per specifica professione. Sono forme di autoregolamentazione volontaria e di qualificazione attività dei professionisti i requisiti, competenze, modalità di esercizio di attività e modalità di comunicazione verso utente individuate da normativa tecnica UNI. MISE promuove informazione nei confronti di professionisti ed utenti riguardo ad adozione di norme tecniche UNI da parte di Organismi attività professionali;  

l)         garanzie attuate a tutela di utenti (recapiti e modalità di accesso a sportello);

m)      rilasciare, al fine di tutelare consumatori, ai propri iscritti, previo verifiche, attestazione relativa a regolare iscrizione di professionista ad Associazione;

n)       requisiti necessari a partecipazione a stessa Associazione;

o)       standard qualitativi e di qualificazione professionale che iscritti debbono rispettare nell’esercizio di attività professionale per mantenere iscrizione ad Associazione;

p)       garanzie fornite da Associazione ad utente tra cui attivazione sportello;

q)       eventuale possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata da professionista;

r)        eventuale possesso da parte di professionista iscritto di certificazione rilasciato da Organismo accreditato ai sensi norme UNI

Attestazioni di cui sopra, aventi validità pari a periodo per cui professionista risulta iscritto ad Associazione e rinnovate al rinnovo di iscrizione stessa per identico periodo (scadenza dei attestazione e riportata nella stessa), non rappresentano requisito necessario per esercizio di attività professionale. Professionista che utilizza attestazione deve informare utente del numero di iscrizione ad Associazione.                   

Ai professionisti iscritti ad Associazioni non consentito esercizio di attività professionali riservate da legge a specifiche categorie di soggetti, salvo che dimostrano possesso di requisiti prescritti da legge e si iscrivono ad Albo professionale.

MISE svolge compiti di vigilanza su corretta applicazione delle presenti disposizioni. Pubblicazione di informazioni non veritiere su sito web di Associazione comporta applicazione di sanzioni.

Legge 221/12 art. 5 obbliga professionisti esercenti attività a munirsi di Posta Elettronica Certificata (PEC)             

Entità aiuto:

Tassa a carico di coloro che conseguono abilitazione ad esercizio professionale, intesa come tributo proprio di Regione, fissata in 103 € (Revisione importo tassa in sede di approvazione bilancio regionale) versata mediante conto corrente postale intestata a Tesoreria regionale. Proventi di tassa destinati ad erogazione di borse di studio    

Legge 190/14 stabilisce che persone fisiche che intraprendono esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi dei regimi forfetari comunicando in dichiarazione di inizio attività (DIA) di avere requisiti previsti (cioè reddito conseguiti da tale attività prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente ed assimilati a questi). Verifica di tali requisiti non necessaria se rapporto di lavoro è cessato o somme di tutti i redditi percepiti da individuo inferiore a 20.000 €

Contribuenti che applicano regime forfetario esonerati da versamento IVA e da altri obblighi a questo connessi, salvo obblighi di numerazione e conservazione di fatture di acquisto, bollette doganali, certificazione dei corrispettivi (conservati relativi documenti), certificazione della contabilità

Legge 27/12 abroga le tariffe delle professioni inquadrate in Ordini. Compenso del professionista determinato in caso di “liquidazione da parte Organo giurisdizionale”, in base a parametri fissati con decreto Ministero competente, unitamente a “parametri per oneri e contribuzioni a casse professionali ed archivi precedentemente basati su tariffe”, facendo in modo da salvaguardare equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, di Case previdenziali professionali”. Compenso per prestazioni professionali pattuito al momento di conferimento incarico professionale. A tal fine professionista deve rendere noto a cliente grado di complessità di incarico da inizio fino a sua conclusione; dati su polizza assicurativa per danni causati da attività professionale; preventivo di massima specificando tutte le voci di costo (comprensive di spese, oneri e contributi)

Riconosciuto a tirocinante rimborso spese forfetariamente concordato dopo 6 mesi di tirocinio e per durata di non oltre 18 mesi, con i primi 6 mesi attuati nell’ambito di convenzione quadro stipulata tra Consiglio Ordine e MIUR (Escluse professioni sanitarie)