CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA

CONTRIBUTO ACQUISTO PRIMA CASA (Legge 94/82, 244/07, 208/15, 157/19; D.M. 21/6/10, 17/12/10, 26/6/15, 25/3/20; L.R. 36/05; D.G.R. 18/12/00)  (casa09)

Soggetti interessati:

Presidenza Consiglio Ministri (PCM), Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Economia Finanze (MEF), Regione, ERAP, Istituti bancari, intermediari finanziari

Chiunque intende acquistare o recuperare prima abitazione, con particolare riferimento a: giovani coppie sposate (da meno di 3 anni ed entrambi con meno di 30 anni) o di prossima formazione; coppie conviventi “more uxorio” da almeno 3 anni; persone sole (Portatori di handicap, separati legalmente, divorziati, vedovi, celibi o nubili, persone non coniugate con figli minori a carico o con figli con handicap, con anziani non autosufficienti); a partire da 1/1/2014 giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico

Iter procedurale:

Con D.M. 17/12/2010 approvate modalità di attuazione di garanzie da parte del Fondo per acquisto di prima casa. A tal fine istituito presso PCM il Dipartimento della Gioventù (Dipartimento), a cui affidato il compito della gestione amministrativa del Fondo. Possono effettuare operazioni di erogazione di mutui agevolati garantiti dal Fondo, banche iscritte ad Albo ed intermediari finanziari iscritti in Elenco, che stipulano un protocollo di intesa con il Dipartimento, contenente:

a)modalità di adesione dei finanziatori;

b)condizioni economiche di erogazione dei mutui (in particolare costo massimo dell’operazione di finanziamento garantito dal Fondo);

c)eventi che consentono al mutuatario di sospendere le rate di mutuo fino a 12 mesi;

d)accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo;

e)impegno da parte dei finanziatori di non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, assicurative od altre ipoteca su immobile.

Con D.M. 21/6/2010 attivato il Fondo di solidarietà per mutui di acquisto prima casa (abitazione principale), a favore di soggetti in possesso al momento di invio della domanda di: (In caso di mutuo cointestato, è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da 1 mutuatario):

1)       età inferiore a 35 anni (Nel caso di coppie, requisito soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare)

2)       titolo di proprietà dell’immobile oggetto contratto di mutuo, che non deve rientrare nella categoria A/1, A/8, A/9, né avere una superficie utile superiore a 95 mq. e caratteristiche di lusso;

3)       titolarità di un mutuo di importo inferiore a 200.000 € in ammortamento da almeno 1 anno;

4)       reddito complessivo, in base ad indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), inferiore a 40.000 €;

5)       non in possesso di altri immobili ad uso abitativo “in uso a titolo gratuito da genitori o fratelli”, salvo caso di immobili acquisiti per successione a causa di morte, anche unitamente ad altri congiunti,;

6)       intervenuta nei 3 anni antecedenti (comunque dopo stipula mutuo) almeno 1 delle seguenti condizioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salvo caso di: risoluzione consensuale; risoluzione per limiti di età per pensione di vecchiaia od anzianità, o per licenziamento per giusta causa; dimissioni del lavoratore non per giusta causa, “con attualità dello stato di disoccupazione”;
  • morte o riconoscimento di handicap grave, o di invalidità civile almeno ad 80%.

7)       sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o riduzione di orario di lavoro pari almeno a 20% di quello complessivo per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (Requisiti aggiunti con D.M. 25/3/20). Ad attestazione possesso di tali requisiti allegare alla domanda di accesso al Fondo: copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito o richiesta del datore di lavoro di essere ammesso al trattamento di sostegno al reddito o dichiarazione sostitutiva di notorietà del datore di lavoro attestante sospensione e/o riduzione orario di lavoro per cause non dipendenti dal lavoratore (specificare periodo di sospensione o percentuale di riduzione orario di lavoro)

MEF si avvale di una società a capitale pubblico quale Gestore del Fondo, a cui sono delegate seguenti funzioni:

1)       realizzazione e gestione del sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuoprimacasa

2)       esame della documentazione trasmessa dalle banche, con controllo a campione della documentazione presentata dal mutuatario

3)       redazione della graduatoria nel caso di una pluralità domande presentate con insufficienza di risorse disponibili. Priorità sarà assegnata a: giovani coppie coniugate e nuclei familiari (anche monogenitoriali) con figli minori, che non risultano titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato; immobili situati in Comuni ad alta tensione abitativa

4)       rimborso alle banche dei costi ed oneri finanziari sostenuti in caso di intervento a garanzia del Fondo

5)       esercizio dell’azione di recupero

A tal fine Dipartimento approva un disciplinare da far sottoscrivere al Gestore, con cui fissate: modalità di svolgimento del servizio (impartite direttive anche di carattere tecnico ed operativo); relativi rapporti economici; forme di vigilanza sull’attività del Gestore (Forniti dati ed informazioni “concernenti la regolarità, tempestività, efficienza, efficacia del servizio”) con periodicità fissata dal Dipartimento stesso.

Soggetto interessato presenta domanda di sospensione del pagamento del mutuo alla banca, presso cui è in corso il suo ammortamento (indicare periodo di tempo della sospensione), allegando:

a)attestazione ISEE, rilasciata da un Organismo accreditato;

b)dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di età ed il non possesso di altri immobili ad uso abitativo;

c)documentazione catastale attestante abitazione non di lusso (categoria A1, A8, A9) e con dimensione inferiore a 95 mq.

Banca, verificata la completezza domanda, chiede al Gestore

a)autorizzazione ad effettuare la sospensione, indicando “ammontare dei costi ed oneri finanziari dell’operazione” ed inviando entro 10 giorni al Gestore la documentazione ricevuta

b)attivazione della garanzia del Fondo

Gestore assegna alla richiesta un numero di protocollo, accerta possesso requisiti del richiedente, comunica, nei 15 giorni successivi, al finanziatore ammissione domanda a sospensione pagamento rate di mutuo (imputando costi relativi a Fondo). In mancanza di risorse, Gestore ne da comunicazione a finanziatore ed a Dipartimento entro 3 giorni lavorativi. Acquisito parere positivo, banca, entro 5 giorni, comunica a beneficiario e Gestore avvenuta sospensione di ammortamento mutuo ed entro 30 giorni lavorativi “avvenuto perfezionamento operazione di mutuo o eventuale mancata erogazione di mutuo”.

Banca, entro 5 giorni da “ripresa pagamento delle rate” da parte del beneficiario, comunica a Gestore, entità dei costi ed oneri finanziari sostenuti per ammortamento mutuo, chiedendone rimborso. Gestore, entro 15 giorni da richiesta, provvede a rimborsare banca

In caso di inadempienza da parte di mutuatario, finanziatore, trascorsi 90 giorni da scadenza 1° rata rimasta insoluta (anche parzialmente), intima a questo pagamento di rate insolute, interessi contrattuali e di mora (tale intimazione portata a conoscenza di Gestore). Se trascorrono 100 giorni lavorativi senza che mutuatario provvede al pagamento, finanziatore può chiedere a Gestore intervento di garanzia del Fondo entro i 90 giorni successivi e può avviare, a proprie spese, procedura di recupero del credito + oneri accessori non garantiti da Fondo. Procedura non attivata se mutuatario chiede sospensione rata del mutuo. Richiesta di intervento del Fondo corredata da:

a)dichiarazione del finanziatore attestante: avvenuta erogazione del mutuo; data di erogazione del mutuo; totale, ripartito tra capitale ed interessi, di quanto già corrisposto da mutuatario; insolvenza di mutuatario accertata con modalità di cui sopra; ammontare di esposizione rilevate dopo 60 giorni da intimazione del pagamento;

b)copia contratto di mutuo;

c)copia piano di ammortamento consegnato a mutuatario, con relativa scadenza, ripartito per quota capitale ed interessi;

d)copia documentazione attestante possesso da parte del mutuatario dei requisiti prescritti per conseguire mutuo;

e)copia documento di identità del mutuatario.

Gestore, entro 15 giorni da ricevimento richiesta, provvede a concessione importo determinato. Se richiesta documentazione integrativa, termine viene sospeso e domanda respinta se entro 90 giorni lavorativi, non pervenuta la documentazione richiesta.

Se dopo intervento del Fondo, mutuatario provvede al pagamento, totale o parziale, del debito residuo al finanziatore, questo provvede a versare al Fondo le somme riscosse eccedenti quota di 50% intervento Fondo, entro 30 giorni lavorativi. Se a seguito avvio procedure di recupero, finanziatore riesce ad incassare, in tutto od in parte, il credito “è tenuto a rimborsare al Fondo della quota su cui prestata garanzia”.

A seguito del pagamento della garanzia, “Dipartimento è surrogato nei diritti del finanziatore” e provvede, tramite Gestore, al recupero della somma pagata + interessi legali maturati dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso + spese sostenute per recupero

Regione Marche con L.R. 36/05 concede contributi per favorire l’accesso alla prima abitazione da destinare a:

1)       ERAP ed operatori privati per costruzione, recupero, acquisto con recupero di abitazione da cedere subito in proprietà (In tal caso contributo assegnato ad acquirenti al momento stipula atto di compravendita), o dopo un periodo di affitto di almeno 10 anni;

2)       singoli cittadini per acquisto o recupero immobili di prima abitazione.

Sono escluse da intervento abitazioni classificate nella categoria catastale A1, A8, A9.

Soggetti attuatori interventi di edilizia agevolata stipulano convenzione (da trascrivere presso Conservatoria registri immobiliari), con Comune, in cui determinano: canone locazione alloggio “commisurato al piano finanziario di intervento; entità dei contributi; costi di gestione (comunque non superiore ad equo canone); modalità calcolo prezzo di cessione alloggi a fine periodo locazione; criteri di individuazione beneficiari di alloggi; tenendo conto graduatoria disposta da Comune; casistica delle violazioni alla convenzione; effetti da queste prodotte ed eventuali sanzioni.

Regione Marche pubblica bando di concorso per l’acquisto prima casa, a seguito del quale interessati inviano domanda (Modello reperibile presso Comune) al Comune, che entro 3 mesi dalla scadenza, esegue istruttoria e definisce graduatoria in base al reddito convenzionale del richiedente, escludendo domande:

–          pervenute oltre i termini del bando o inviate su modulistica non conforme

–          incomplete o non sottoscritte da richiedente

–          riportati dichiarazioni non veritiere

–          inerenti acquisto alloggio da parenti fino a 2° grado o acquisto parziale di alloggio o di nuda proprietà o di usufrutto alloggio

–          atto di acquisto alloggio antecedente a data fissata in bando

–          atto di acquisto non indicante divieto per 5 anni di alienazione dell’alloggio o vincolo non trascritto presso la Conservatoria Registro Immobiliare.

Prima di respingere domanda, Comune può chiedere integrazione o rettifica documenti da far pervenire entro 15 giorni.

Graduatoria di ammessi e lista degli esclusi pubblicata su Albo pretorio (Ha validità di 2 anni) e comunicata ad interessati.

Beneficiario deve iniziare i lavori di recupero entro 10 mesi da comunicazione del contributo e concluderli nei successivi 2 anni.

Beneficiari contributo, pena decadenza domanda, inviano a Comune:

1)       in caso di acquisto alloggio entro 6 mesi da richiesta copia conforme dell’atto pubblico di acquisto alloggio, contenente vincolo di non alienazione per almeno 5 anni da acquisto;

2)       in caso di recupero alloggio:

  • entro 10 mesi da richiesta: copia titolo proprietà immobile; copia provvedimento comunale di autorizzazione lavori; attestato di inizio lavori rilasciato da Comune; computo metrico estimativo  dei lavori firmato da progettista;
  • entro 2 anni da inizio lavori: attestato ultimazione lavori rilasciato da Comune, computo metrico estimativo dei lavori eseguiti sottoscritto da Direttore lavori, atto di non alienazione o locazione di immobile prima di 5 anni da ultimazione lavori trascritto in Conservatoria Registro Immobiliare;
  • beneficiario deve conservare per almeno 5 anni da conclusione lavori, fatture e documentazione    fotografica attestante stato alloggio prima del recupero

3)       autocertificazione di matrimonio da inviare entro 1 anno da richiesta.

Comune eroga contributo, entro 90 giorni da invio documentazione, comunque in caso di acquisto alloggio, dopo invio atto di acquisto, mentre in caso di recupero, a conclusione dei lavori

Contributo revocato in caso di mancato matrimonio entro data limite fissata

Beneficiario deve conservare proprietà di alloggio ed utilizzarlo come prima abitazione per almeno 10 anni da atto di acquisto “salvo espressa autorizzazione comunale per gravi, sopravvenuti e documentati motivi”. Vincolo riportato nella convenzione sottoscritta con Comune in atto di cessione alloggio.

Entità aiuto:

Ammessa detrazione da imposta sui redditi degli oneri relativi a mutui ipotecari contratti per acquistare prima casa, fino ad un importo massimo di 4.000 €.

D.M. 25/3/2020 stabilisce che sospensione del pagamento delle rate di mutuo concesse per non oltre: 6 mesi in caso di sospensione o riduzione orario di lavoro per durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi12 mesi se durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi18 mesi se durata superiore a 303 giorni lavorativi. Sospensione può essere ripetuta, anche per periodi non continuativi, comunque nel limite massimo di 18 mesi e delle dotazioni del Fondo. Ai fini del rispetto del limite massimo di 18 mesi del periodo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni già concesse sui mutui per cui, al momento della richiesta, sono ripresi da almeno 3 mesi regolare ammortamento delle rate di mutuo.  A partire dal 17/3/2020 a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, rimborsato dal Fondo alle banche interessi compensativi, calcolati applicando tasso di interesse vigente al momento di invio della richiesta di sospensione delle rate di mutuo. Sospensione del pagamento delle rate del mutuo non deve comportare applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria, né garanzie aggiuntive.

Ammissione ai benefici del Fondo è concessa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali o aderenti ad Associazioni professionali iscritte in Elenco tenuto da MISE, che presentano dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di aver registrato nel trimestre successivo al 21/2/2020 (o nel minor tempo intercorrente tra 21/2/2020 e data di invio della domanda) un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 30% di quello vigente nell’ultimo trimestre del 2019 a seguito della chiusura o restrizione della propria attività operata a causa COVID19. Gestore assicura estensione del Fondo a tali soggetti pubblicando sul proprio sito internet modello di domanda di accesso (non occorre inviare ISEE) e lasciando alle banche mutuatarie il compito di definire le modalità di ricezione delle istanze. A tal fine per esercizio 2020 non operano limiti massimi delle spese di funzionamento ed oneri di gestione fissati nel disciplinari di affidamento della gestione del Fondo

Legge 157/19 ad Art. 41 bis prevede che “ove una banca o società creditrice ipotecaria di 1° grado abbia avviato o sia intervenuta una procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto abitazione principale del debitore”, questo può chiedere la rinegoziazione del mutuo vigente o del finanziamento “con surroga nella garanzia ipotecaria esistente ad una banca terza, il cui ricavato è utilizzato per estinguere il mutuo in essere”, con eventuale assistenza del Fondo di garanzia per prima casa “e con beneficio di esdebitazione per il debito residuo”, purché:

a)debitore sia inquadrabile come consumatore

b)creditore sia un soggetto che esercita attività bancaria o una società veicolante credito

c)credito derivi da un mutuo (con garanzia ipotecaria di 1° grado sostanziale) concesso per acquisto di immobile e debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale finanziato alla data di invio della richiesta di rinegoziazione

d)sia pendente esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito il cui pignoramento è stato notificato tra il 1/1/2010 ed il 30/6/2019

e)non sussistono altri creditori oltre al precedente o, comunque, sia stato depositato, prima di invio richiesta di rinegoziazione, atto di rinuncia da parte di altri creditori intervenuti

f)istanza è presentata nell’ambito del processo esecutivo, comunque entro il 31/12/2021

g)debito complessivo nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non è superiore a 250.000 €

h)importo offerto superiore a 75% del prezzo base della successiva asta (in mancanza di questa, del valore del bene come determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio). Se debito complessivo inferiore a 75%, importo offerto mai inferiore al debito per capitale ed interessi, calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%

i)rimborso dell’importo rinegoziato/finanziato preveda dilazione inferiore a 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o finanziamento, comunque una durata tale che sommata all’età del debitore non superi il numero di 80

j)debitore rimborsi tutte le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore

k)non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento

Se debitore non riesce ad ottenere direttamente la rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo, questo può essere accordato ad un suo parente/affine fino al 3° grado, fermo restando condizioni di cui sopra (in tal caso giudice emette decreto di trasferimento). Per i successivi 5 anni dal trasferimento di immobile:

–          è riconosciuto a favore del debitore e sua famiglia il diritto legale di abitazione da annotare a margine dell’ipoteca

–          debitore, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal parente/affine, può chiedere la “retrocessione della proprietà dell’immobile”, accollandosi, con il consenso del finanziatore, “residuo mutuo con liberazione del parente/affine”

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono fisse pari a 200 € ed applicate ad atti di trasferimento di immobili in sede giudiziale e di trasferimento di immobile al debitore (Beneficio decade se debitore non mantiene residenza per almeno 5 anni dalla data del trasferimento di immobile in sede giudiziale)

Rinegoziazioni e finanziamenti sono assistiti da garanzia a prima richiesta rilasciata da Fondo garanzia per prima casa (avente per anno 2019 dotazione di 5.000.000 €), concessa fino a 50% di importo oggetto di rinegoziazione o di quota capitale di nuovo finanziamento

A seguito di istanza congiunta presentata da debitore e creditore, Giudice può sospendere esecuzione per non oltre 6 mesi, al fine di consentire al creditore di svolgere entro 3 mesi “istruttoria sulla capacità reddituale del debitore” per la concessione della rinegoziazione richiesta dal debitore, che può anche concludersi con il rigetto di questa. Qualora sia richiesto un nuovo finanziamento ad una banca diversa dal creditore ipotecario, questa si “riserva totale discrezionalità nella concessione dello stesso”

MEF con specifico decreto stabilisce:

–          modalità e contenuto della richiesta di rinegoziazione

–          modalità con cui Giudice esamina richiesta, procede alla liquidazione e verifica del pagamento delle spese procedurali, estingue procedura esecutiva, surroga eventuale banca terza finanziatrice nell’ipoteca

–          elementi relativi alla concessione della rinegoziazione o rifinaziamento ed alla stipula dell’accordo

–          modalità e termini di versamento delle somme dovute al Fondo garanzia per prima casa

–          modalità di segnalazione nell’archivio di Centrale rischi di Banca d’Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizi privati

–          modalità, termini e condizioni per accesso alle prestazioni della Sessione speciale Fondo garanzia

Legge 208/15 stabilito che:

  • in caso di stipula del contratto di locazione finanziaria per immobile destinato ad abitazione principale, banca e intermediario finanziario iscritto ad Albo si obbliga ad acquistare o far costruire immobile secondo indicazioni di utilizzatore, e ad assumerne tutti i rischi, mantenendolo a disposizione dello stesso utilizzatore “per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, che tenga conto del prezzo di acquisto/costruzione e durata del contratto”. Alla scadenza del contratto, utilizzatore può acquistare proprietà di immobile a prezzo prestabilito. Acquisto di immobile in leasing non è soggetto ad azione revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività di impresa nei termini d’uso.
  • in caso di risoluzione del contratto  di leasing per inadempimento di utilizzatore, concedente ha diritto alla restituzione del bene (applicate stesse procedure di convalida di sfratto), ma è tenuto a corrispondere ad utilizzatore quanto ricavato dalla sua vendita, o da sua altra collocazione al valore di mercato, “dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per esercizio di opzione finale di acquisto”. Eventuale differenza negativa corrisposta da utilizzatore a concedente. Nella attività di vendita o collocazione del bene, banca od intermediario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti di utilizzatore.
  • In caso di leasing, utilizzatore può chiedere a concedente, solo 1 volta nel corso di esecuzione del contratto, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, comunque per periodo inferiore a 12 mesi. In tal caso la durata del contratto viene prorogata per periodo pari alla sospensione. Sospensione concessa solo qualora intervengono i seguenti eventi dopo stipula del contratto:

1)       cessazione rapporto di lavoro subordinato, salvo caso di: risoluzione consensuale; risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità; licenziamento per giusta causa; dimissioni volontarie di lavoratore

2)       cessazione dei rapporti di lavoro configurati come “prestazione di opera continuativa e coordinata”, salvo ipotesi di: risoluzione consensuale; recesso per giusta causa; recesso volontario del lavoratore

Sospensione non concessa per mutui:

1)       con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni al momento invio domanda

2)       per i quali intervenuta decadenza del beneficiario o risoluzione del contratto stesso

3)       fruitori di agevolazioni pubbliche

4)       per i quali stipulata assicurazione a copertura del rischio che garantisce “rimborso almeno degli importi di rate oggetto di sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso”.

A fronte della sospensione del pagamento rate di mutuo, rimborsati dal Fondo a banche oneri finanziari pari a quota di interessi di rate oggetto di sospensione, “corrispondente al tasso di interesse applicato ai mutui e pertanto al netto della componente di maggiorazione (spread) sommata a tale parametro”. Fondo opera fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per concedere sospensione pagamento rate di mutuo, non applicata alcuna commissione, o spese di istruttoria, né richieste garanzie aggiuntive.

Al termine del periodo di sospensione, pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo importi e scadenze previste nel contratto di leasing, “salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti”, pena risoluzione del contratto.

  • giovani di età inferiore a 35 anni, con reddito complessivo inferiore a 53.000 € al momento della stipula del contratto di  leasing, non titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa possono in caso di leasing per unità immobiliari (anche da costruire), da destinare a loro abitazione principale entro 1 anno dalla consegna detrarre da imposta lorda sui redditi: canoni e relativi oneri accessori per importo inferiore a 8.000 €; costo di acquisto a fronte  di esercizio di opzione finale inferiore 20.000 € (in caso soggetti di età  superiore a 35 anni, agevolazioni concesse rispettivamente nel limite  di 4.000 € e 10.000 €).

Legge 124/13 stabilito che Cassa Depositi e Prestiti può

1)       fornire a banche finanziamenti (secondo schema convenzione tipo definita tra Cassa Depositi ed Associazione Bancaria Italiana, in cui stabilito che “minori differenziali su tassi di interesse a favore di banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio di mutuatario”) per erogazione di mutui garantiti da ipoteca su acquisto immobili (appartenenti a classe energetica A, B, C)  da destinare ad abitazione principale, o “ad interventi di ristrutturazione ed accrescimento di efficienza energetica, con priorità per giovani coppie, e nuclei familiari di cui fa parte almeno 1 soggetto disabile e famiglie numerose”

2)       acquistare obbligazioni bancarie garantite, emesse a fronte di portafogli di mutui “garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi per oggetto redditi derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali”

Legge 2/09 ha stabilito che, a partire da 01/01/2009, qualora banche ed intermediari finanziari offrono mutui garantiti da ipoteca per acquisto di abitazione principale, debbono:

–          assicurare a clienti possibilità di stipulare contratti a tasso variabile indicizzato al tasso delle operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea

–          assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla offerta di tali contratti e relative condizioni

–          inviare a Banca d’Italia segnalazioni statistiche periodiche su condizioni offerte, numero ed ammontare dei mutui stipulati, pena applicazione sanzione pecuniaria.

Legge 244/07 istituito Fondo di solidarietà per mutui su acquisto di prima casa, con dotazione di 10.000.000 €. Fondo incrementato dalle sanzioni irrogate a Banche ed intermediari finanziari per rinegoziazione mutui 1° casa. Risorse del Fondo confluite in apposito conto corrente infruttifero presso Tesoreria centrale di Stato, intestato a Gestore.

MEF stabilito, con D.M. 26/06/15, che a decorrere da rata in scadenza al 30/6/2015 tasso di interesse da applicare per calcolo di rata per acquisto di 1° casa di abitazione da parte di lavoratori è pari a 0,8% A decorrere da 06/07/2015 in caso di estinzione anticipata di mutuo, debito residuo rimborsato al tasso di 0,8%

Sanzioni:

Se concessione delle agevolazioni dovuta a false dichiarazioni effettuate da beneficiario, Gestore, “previa contestazione di addebito nelle forme di legge”: revoca agevolazione concessa + chiede a beneficiario di rimborsare al Fondo, entro termini fissati da Gestore stesso, somme corrisposte, rivalutate al tasso di inflazione ISTAT + interessi al tasso legale + trasmissione atti ad Autorità giudiziaria. Se beneficiario non adempie al versamento, Gestore procede al recupero coattivo, mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute.

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