DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NOTORIETA’ (Legge 15/68, 127/97; D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NOTORIETA’ (Legge 15/68, 127/97; D.P.R. 403/98; Provv. Agenzia Entrate 20/12/07; D.G.R.M. 22/2/99)  (social04)

Soggetti interessati:

Cittadini possono presentare dichiarazione notorietà in sostituzione di:

a)          certificati ed estratti di nascita proprio e del figlio (Vietato chiedere certificato di assistenza al parto, ma sufficiente da parte Direttore sanitario fornire “dati richiesti nei registri di nascita”), di residenza, cittadinanza, godimento diritti civili, stato civile (Estratti atti di stato civile richiesti solo per cambiamento stato civile), stato di famiglia, esistenza in vita, iscrizione in Albi o elenchi della pubblica amministrazione, morte del coniuge, ascendente o discendente in linea retta;

b)          certificati per i seguenti “stati, fatti e qualità personali”:

–               qualità di vivenza a carico;

–               titolo studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica. Invio titoli per pubblici concorsi fatta con dichiarazione notorietà. Nel caso di rilascio titoli non si deve parlare di rilascio di certificati, ma di “diplomi” o “patentini”;

–               certificati, estratti, attestati necessari per iscrizione a scuole di ogni ordine e grado, compresa Università; iscrizione ad Uffici motorizzazione civile; certificati ed estratti dei registri demografici e di stato civile richiesti da Comune per procedimenti;

–               qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, tutore, curatore e simili;

–               iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

–               situazione reddituale ed economica, anche per ottenere contributi; assolvimento obblighi contributivi, possesso codice fiscale e partita IVA;

–               stato di disoccupazione o professione esercitata con relativa mansione, qualifica di pensionato, studente, casalinga;

–               adempimenti obblighi militari;

–               di non aver riportato condanne penali;

–               dati riportati nei registri dello stato civile;

–               tutti gli stati, fatti e qualità personali non comprese nei precedenti punti o relativi a persone terze “di cui egli abbia diretta conoscenza”;

–               copia della pubblicazione conforme ad originale;

–               di aver beneficiato secondo il regime “de minimis” degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla CE per un ammontare pari a … e di non essere pertanto tenuto all’obbligo della restituzione delle somme fruite. Dichiarazione valida ai fini delle agevolazioni fiscali

Cittadini extraCE residenti possono utilizzare dichiarazioni solo per “stati, fatti, qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani”.

Sono esclusi da dichiarazione sostitutiva notorietà, atti privati di contenuto negoziale, assunzioni di impegno, accettazioni o rinunce di incarichi, salvo il caso che “riguardano quelle istanze diretta ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere da quest’ultima un provvedimento”; certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Iter procedurale:

Dichiarazioni di notorietà dovranno essere:

a)          redatte su apposita modulistica predisposta da Regione Marche e pubblicata su BUR 25/99, contenente richiamo a sanzioni penali in caso di dichiarazioni false;

b)          sottoscritte dall’interessato, allegando fotocopia documento riconoscimento o davanti a notaio, segretario comunale, dipendente Amministrazione Pubblica (Autorizzato anche ad autenticare copia del documento previo presentazione originale), legale rappresentante di impresa di gestione di servizi pubblici. Nel caso di incapaci assoluti (Minorenni, infermi mentali interdetti, reclusi per condanna penale) occorre firma del legale rappresentante o del genitore esercitante la patria potestà. Nel caso di incapaci relativi (Minori emancipati, infermi mentali non interdetti), dichiarazioni sottoscritte da interessati alla presenza del curatore. Nel caso di analfabeti o impossibilitati a firmare, dichiarazioni raccolte da pubblico ufficiale specificando causa impedimento a firmare;

c)          riferite a fatti “che sono a diretta conoscenza del dichiarante”.

Validità temporale dichiarazione sostitutiva è pari ad atti che sostituisce.

Mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri di ufficio, con relativi provvedimenti disciplinari a carico dipendente.

Amministrazione pubblica stabilisce casi in cui ammesso invio dichiarazione sostitutiva notorietà in luogo documenti previsti che verranno richiesti “prima di emettere il provvedimento favorevole”. Tale documentazione inviata entro 15 giorni da richiesta, pena annullamento della pratica stessa.

Qualora dichiarazioni rese siano irregolari od incomplete o documentazione inviata non conforme a quanto dichiarato, Amministrazione Pubblica, entro 7 giorni, ne da comunicazione ad interessato, fissando termini per regolarizzare pratica.

Amministrazioni Pubbliche possono far eseguire verifiche e controlli per appurare veridicità dati riportati nella dichiarazione, anche tramite richiesta di relativa certificazione ad Ente competente.

In caso di irregolarità riscontrate, dichiarante decade dai benefici indebitamente percepiti.

Se impossibile usare dichiarazione sostitutiva notorietà, richiedente può indicare ad Amministrazione pubblica presso quali Uffici recepire “certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da Albi o pubblici registri”, anche tramite fax o mezzo telematico ed informatico. Per diritto alla privacy dati trasmessi utilizzabili solo per “finalità per cui vengono richiesti”. In alternativa, ammessa “indicazione di stati, fatti o qualità personali mediante esibizione di documento riconoscimento in corso di validità”. Rifiuto di tale situazione da parte pubblico dipendente costituisce violazione doveri di ufficio.

Domanda diretta ad Amministrazione pubblica, anche se contenente dichiarazione notorietà, non più autenticata.

Sanzioni:

In caso di dichiarazioni sostitutive di notorietà contenenti notizie false: arresto fino a 2 anni

 

 

 

 

 

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