MARCHIO BOVINMARCHE

MARCHIO BOVINMARCHE (Reg. 1760/00; D.M. 14/3/11; D.D.S. 27/11/12)  (bovini19)

Soggetti interessati:

Allevatore, mangimificio (cioè ditta produttrice e/o fornitrice di mangimi destinati ad alimentazione animali con certificazione di sistema e/o di prodotto NO OGM rilasciato da Organismo di certificazione accreditato a norma UNI 45011), laboratorio di sezionamento (cioè impianto che effettua attività di sezionamento, porzionatura, confezionamento, etichettatura), punto vendita (cioè macelleria, supermercato che effettua attività di lavorazione ed etichettatura per vendita diretta a consumatore) che intende commercializzare lotto di carne derivante da macellazione di 1 o più bovini con marchio Bovinmarche   

Iter procedurale:

Regione Marche, con Decreto Dirigente P.F. Competitività e Sviluppo di Imprese Agricole n. 509 del 27/11/12, ha deciso di applicare il marchio “QM – Qualità dalle Marche” ai disciplinari di identificazione ed etichettatura delle carni bovine, purché aderenti alla filiera e concessionario:

a)       garantiscono che capi destinati alla certificazione “QM” allevati non adottando tecniche a stabulazione fissa;

b)       garantiscono che capi destinati a “QM” macellati entro 24 mesi di età;

c)       impiegano materie prime, coadiuvanti, additivi ed ingredienti di alimenti somministrati al bestiame non contenenti OGM;

d)       rispettano regolamento d’uso del marchio ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

e)       si attengono a modalità di gestione di filiera riportate in documento condiviso da tutti gli aderenti a filiera, redatto da concessionario in forma di manuale;

f)        utilizzano sistema informativo per tracciabilità delle produzioni (SI.TRA.);

g)       utilizzano logo “QM” in caso di etichettatura;

h)       si assoggettano a controllo di Organismi di certificazione indipendente, autorizzato da Regione, con cui stipulato contratto a fini di adempimenti previsti da marchio “QM”    

Ministero con D.M. n. 5398 del 14/3/11 approvato Disciplinare di identificazione ed etichettatura delle carni bovine Bovinmarche,, comprendente:

–          territorio. È quello di intera Regione Marche e Regioni limitrofe

–          razza e tipo genetico. Bovino di sesso maschile e femminile appartenente a tutte le razze e tipi genetici, purché allevati nel territorio di cui sopra

–          periodo di allevamento. Bovino deve compiere intero ciclo di vita all’interno di allevamento aderente a disciplinare e comunque permanenza in 1 o più allevamenti mai inferiore a 120 giorni. Se bovino allevato per un certo periodo di tempo in allevamenti non aderenti a disciplinare, periodo di permanenza in allevamento aderente a disciplinare mai inferiore a 210 giorni se ha età superiore a 8 mesi (vitellone) e 120 giorni se ha età inferiore a 8 mesi

–          identificazione Bovinmarche. Bovino venduto come Bovinmarche solo se commercializzato in punti vendita legati a Bovinmarche da apposita convenzione. Se bovino venduto a punto vendita non convenzionato non può essere identificato al consumo come Bovinmarche. Perdita identificazione Bovinmarche anche per bovino ceduto ad allevatore non aderente a disciplinare. Identificazione mediante logo “Bovinmarche” di proprietà esclusiva di Associazione, il cui “utilizzo non può costituire oggetto di accordi privatistici fra allevamenti e punti vendita”. Logo applicato con marchiatura a fuoco, ad inchiostro od etichetta alimentare su mezzane, quarti o sesti. Documento di identità cartaceo di mezzane, quarti, sesti marchiati, compilato al mattatoio accompagna carne al laboratorio di sezionamento o al punto vendita e fornisce notizie utili ad etichettatura. Documento elettronico identificativo compilato da Associazione ed inviato telematicamente a sistemi etichettatura dei punti vendita e/o laboratori di sezionamento

–          mangimificio aderente a disciplinare si impegna con Bovinmarche a:

1)       fornire ad allevamenti aderenti a disciplinare solo alimenti NO OGM o con presenza accidentale di OGM inferiore a 0,9%

2)       fornire prodotto rispettoso di tutte le normative vigenti in materia di produzione alimenti per animali

3)       fornire prodotto sfuso, in sacchi chiusi, rispettando normativa vigente in materia di rintracciabilità dei mangimi

4)       prelevare, al momento della consegna alla presenza di allevatore, 3 campioni di alimento da sigillare, riportando numero del lotto e fa analizzare (1 campione a disposizione di allevatore per eventuali controanalisi)

5)       comunicare via fax, e-mail, web application, a Bovinmarche numero di lotti di prodotti conseguiti ad allevatori aderenti a disciplinare

6)       inviare ogni anno eventuale certificazione del prodotto rilasciata da Organismo terzo. Se mangimificio non certificato deve sottoporsi a periodici controlli da parte di Organizzazione nei stabilimenti di produzione e/o stoccaggio dei mangimi, nonché redigere ed applicare Piano di qualità in grado di definire e gestire rischio di contaminazione OGM in stabilimento o trasporto del prodotto

Solo mangimifici rispettosi di tali procedure inseriti in elenco “mangimifici qualificati”      

–          allevatore deve:

1)       far pervenire a Bovinmarche richiesta di adesione a disciplinare, specificando dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante, ragione sociale, ubicazione impianti di allevamento. Variazioni anagrafiche e fiscali di aziende subito comunicate a Bovinmarche

2)       inviare copia registro di stalla, se non disponibile accesso a Banca Dati Nazionale (BDN) Anagrafe bovina

3)       inviare, se richiesto, certificato di iscrizione a Libro genealogico del bovino o certificato di intervento fecondativo

4)       comunicare a Bovinmarche tipo di allevamento praticato: stabulazione fissa, stabulazione libera in box, stabulazione libera in recinti, allevamento al pascolo

5)       comunicare a Bovinmarche tipo di alimentazione adottata: tutti gli animali aziendali alimentati con sostanze NO OGM; acquisto mangimi ed alimenti di integrazione solo in mangimifici qualificati; conservazione cartellini e documenti di acquisto di mangimi ed alimenti di integrazione per almeno 1 anno da esibire a tecnici incaricati di eseguire verifiche

6)       predisporre ed aggiornare registro di carico e scarico di mangime ed alimenti di integrazione acquistati e di materie prime aziendali destinate ad alimentazione bovini

7)       verificare che mangimi ed alimenti acquistati da mangimifici qualificati muniti di cartellino recante dicitura “non contenente OGM” e/o attestazioni relative della ditta

8)       verificare somministrazione a bovini solo di alimenti e mangimi NO OGM

9)       individuare luogo dove conservare cartellini, documenti di accompagnamento, fatture di acquisto di mangimi ed alimenti destinati a bovini

10)    se alimenti derivati da materie prime di produzione aziendale: utilizzare solo sementi e materie prime NO OGM, registrando eventuali quantità di materie prime registrate            

–          impianto di macellazione presso cui macellare bovino a marchio, individuato da Bovinmarche ed inserito in apposito Elenco dei mattatoi qualificati. Mattatoio inserito in elenco se sottoscritto accordo in cui centro macellazione consente ad incaricato di Bovinmarche di procedere a:

1)       identificazione del capo bovino tramite controllo documenti di accompagnamento e relative marche auricolari

2)       verifica possesso dei requisiti previsti dal disciplinare tramite banca dati Bovinmarche

3)       marchiatura della carcassa

4)       compilazione del relativo documento di identità cartaceo

5)       verifica, anche confrontando dati di BDN Anagrafe bovina: data di nascita; categoria e sesso di animali macellato; razza (consultati Libri genealogici per verificare iscrizione di capo o suoi ascendenti o acquisisce certificato di iscrizione a Libro genealogico soggetto macellato) o tipo genetico (acquisisce CIF da allevatore e verifica appartenenza del padre a determinata razza); permanenza capo in allevamento per periodo prescritto; eventuale adesione allevamento a norme supplementari su alimentazione.   

Trasmissione dati relativi a macellazione eseguite per via informatica o cartacea 

–          rintracciabilità delle carcasse da parte macello, tramite: identificazione animale vivo (marca auricolare e passaporto) a cui abbinato numero progressivo di macellazione (Dati entrambi riportati in registro dal mattatoio). Procedure adottate per collegare carne macellata al capo possono essere a “gestione della catena a fila unica” (sequenza di ingresso di animali vivi identica a quella delle carcasse in uscita), o a “gestione a catena multipla” (numero macellazione assegnato sul registro di macellazione riportato prima su animali, poi su peso carcassa)

–          marchiatura di carcassa al termine di macellazione, purché capo risponde a disciplinare e laboratorio di sezionamento e punto vendita convenzionato con Bovinmarche. Marchi apposti con timbro ad inchiostro alimentare, o a fuoco, o tramite etichette in numero minimo di 3 per ogni quarto ed almeno 1 marchio ogni sesto venduto. Marchio contiene dicitura Bovinmarche e numero progressivo. Dati relativi ad applicazione marchio trasmessi per via informatica o telematica a Bovinmarche, in modo che sia sempre possibile risalire da mezzane, quarti o sesti ad animale di origine

–          compilazione “Documento di identità cartaceo” per ogni carcassa, o mezzena, o quarto, o sesto (specie se carne venduta a più acquirenti) contenente:

1)       informazioni obbligatorie: numero di identificazione di animale; Paese di nascita del bovino; Paese di ingrasso; Paese di macellazione con numero di approvazione del macello;

2)       informazioni facoltative: razza o tipo genetico; categoria del bovino; data di nascita; azienda di allevamento (Nome e cognome o ragione sociale e Comune o Provincia o Regione in cui ubicata); data entrata in azienda di ingrasso del bovino; eventuale dicitura “nato ed allevato nella Regione Marche”; eventuale dicitura “Alimentazione NO OGM” con riferimento al periodo di somministrazione di questa; eventuale denominazione del mattatoio e sua sede; data di macellazione;

3)       altre informazioni: organizzazione responsabile di etichettatura (Bovinmarche); numero documento di identità; eventuali tipi di sezionatura (mezzene, quarti, sesti); peso della carcassa o del sezionato; punto vendita convenzionato (ragione sociale); firma di incaricato; Organismo terzo di controllo

Documento di identità redatto in 2 copie, di cui: 1 accompagna carcassa, quarto, sesto fino a laboratorio di sezionamento o punto vendita; 1 copia conservata da incaricato marchiatura per essere consegnata ogni 3 mesi a Bovinmarche. Se carcassa inviata direttamente da macello a punto vendita , omettere dicitura “sezionato in Italia” e numero di laboratorio di sezionamento. Se invece carcassa inviata a laboratorio sezionamento riportare sul documento le ulteriori seguenti informazioni: Organizzazione responsabile di etichettatura (Bovinmarche); numero documento di trasporto, eventuale sezionatura (mezzene, quarti, sesti); epso carcasse e sezionato; laboratorio di sezionamento convenzionato (ragione sociale e numero di approvazione); firma incaricato            

–          incaricato al macello verifica tramite sistema informatico: esistenza di animale; abilitazione di animale ad immissione nel circuito della carne certificata; presenza di laboratorio sezionamento e/o punto vendita nei rispettivi Elenchi; animale con quel numero identificativo non già macellato. Eseguita macellazione:

1)       inserire in banca dati: data di macellazione; numero progressivo; peso morto; peso netto carne inviata; punto di destinazione carne;

2)       compilazione documento di identità cartaceo, fermo restando che se rilevate anomalie in allevamento o punto vendita, non si applica marchio Bovinmarche

–          laboratorio di sezionamento può lavorare carne a marchio Bovinmarche solo se:

1)       inserito in apposito elenco;

2)       mantiene conservazione, lavorazione, confezionamento in zone e tempi separati di carne Bovinmarche con altri tipi di carne;

3)       comunica a Bovinmarche calendario di lavorazione della carne a marchio e punto vendita a cui questa destinata

4)       consegna al trasportatore documento di identità cartaceo che accompagna carne fino a punto vendita

5)       vende mezzene tal quali o dopo sezionamento in sesti o in tagli ai punti vendita convenzionati in esclusiva (Emissione documento di indentità per singola mezzena, o sesto, o taglio), o vende carne preconfezionata in vaschetta in atmosfera controllata o congelata, utilizzando o metodo della lavorazione di singola carcassa (Lotto venduto deriva da 1 solo animale), o lavorazione di gruppo di carcasse omogenee (etichetta contenente numero del lotto ed informazioni circa gruppo di animali lavorato). Su imballaggio o su etichetta adesiva riportare logo di Organizzazione e dicitura “Bovinmarche”, nonché dati identificativi lotto                           

–          punto vendita che intende vendere carne a marchio stipula convenzione di esclusiva con Bovinmarche, cioè nessuna altra carne di bovino adulto potrà essere venduta nell’esercizio se non quella a marchio Bovinmarche, salvo autorizzazione concessa dalla stessa Organizzazione. Elenco punti vendita convenzionati messo a disposizione di mattatoi e laboratori di sezionamento. Punto vendita deve esporre in modo ben visibile: logo “Bovinmarche”; documento descrittivo del lotto e/o “documento di identità cartaceo” rilasciato da mattatoio e/o laboratorio di sezionamento, da conservare a disposizione dei controllori nei locali di vendita per almeno 2 anni. Se adottato sistema di etichettatura elettronico non ammessa vendita di carne Bovinmarche priva di etichetta. In caso di guasto nel circuito di etichettatura su hardware, occorre subito comunicarlo a Bovinmarche ed a consumatore e procedere con identificazione cartacea del prodotto. Punto vendita deve tenere registro di carico e scarico dei bovini certificati

–          punto vendita non eclusivista può vendere carne con marchio Bovinmarche solo se confezionata

–          punto vendita

1)       prende in carico nel proprio data base documento descrittivo del lotto, in modo che bilancia automatica pronta a stampare etichette con tutte le informazioni richieste. Fare attenzione a: numero di lotto da usare per etichettatura carne, in modo da poter ricostruire composizione di lotto omogeneo (ogni spedizione di carne a punto vendita genera un numero di lotto), tenendo conto di nuova carne inviata e carne giacente; aggiornamento contabilità di carico e scarico carne; archiviazione codice di identificazione di ogni lotto costituito da mezzene, quarti o sesti in carico presso punto vendita; esporre nel punto vendita e riportare in etichetta il numero di lotto di carne venduta; aggiornare quantitativi di carne presente in magazzino e venduta

2)       riportare per ogni bovino posto in vendita seguenti:

Ø       informazioni obbligatorie: numero di identificazione di animale; Paese di nascita del bovino; Paese di ingrasso animale; Paese di macellazione con numero di approvazione del macello; Paese di sezionamento e numero approvazione laboratorio di sezionamento;

Ø       informazioni facoltative: razza o tipo genetico di animale; categoria e data di nascita bovino componente il lotto; nome e sede ultima azienda di ingrasso; data entrata in azienda di ingrasso; nome e sede del macello; data di macellazione; 

Ø       altre informazioni: organizzazione responsabile di etichettatura (Bovinmarche); nome punto vendita e relativo codice

           Per ogni quantitativo di carne acquistata rilasciare etichetta contenente informazioni di cui sopra mediante:

1)       sistema informatizzato collegato con bilancia elettronica di punto vendita (tutte le bilance collegate a personal computer del punto vendita, in modo da diminuire automaticamente il quantitativo di carne venduta da carico del lotto, fino a quando non si arriva a 0, dopo di che personale computer blocca automaticamente emissione di etichetta). Ne deriva che ad ogni arrivo di carne, punto vendita deve implementare dati relativi al lotto di carne venduta;

2)       sistema cartaceo di vendita, in cui:

Ø       etichetta sostituita da “documento di identità cartaceo” da esporre in modo ben visibile al consumatore;

Ø       in caso di vendita preincartata, gestore punto vendita: assicura che informazioni su etichetta corrispondano a quelle delle carni lavorate (Numero di rintracciabilità attribuito connesso al numero identificativo di singolo animale riportato in documento cartaceo); evita ogni commistione con altre carni bovine presenti nel punto vendita          

            Nel punto vendita occorre esporre documento descrittivo del lotto, documento di identità cartaceo (Documento conservato per almeno 2 anni da punti vendita per eventuali controlli) in modo che consumatore possa verificarne

            conformità con etichetta. Punto vendita deve indicare indirizzo internet presso cui vedere, in ogni momento, composizione del lotto in vendita (stessi dati forniti a Bovinmarche in modo che consumatore chiamando

            telefonicamente associazione  possa avere informazioni su ogni lotto di carne in vendita nei diversi punti vendita)

–          autocontrollo. Bovinmarche, tramite propri ispettori (incaricati mediante convenzione scritta) svolge vigilanza “nei confronti di chiunque produce, detiene, confeziona, vende o distribuisce al consumatore carne con marchio Bovinmarche, tenendo presente:

1)       analisi dei rischi di contaminazione con OGM di foraggi, concentrati proteici ed energetici, mangimi ed altro;

2)       descrizione delle fasi di rischio che per:

Ø       mangimificio riguarda fase di approvvigionamento di materie prime eventualmente contaminate con OGM o produzione, stoccaggio, trasporto tramite contaminazione con materie prime OGM

Ø       allevamento riguarda acquisto di alimenti contaminati da OGM o produzione con sementi contaminate da OGM o stoccaggio e distribuzione ad animali di alimenti contaminati

3)       gestione delle fasi di rischio, comprendenti per:

Ø       mangimificio: acquisizione attestazione scritta di certificazione del prodotto; attuazione controlli volti a verificare assenza di OGM;

Ø       allevamento: acquisto mangimi solo da impianti inseriti in Elenco di Bovinmarche; predisposizione ed aggiornamento di registro di carico e scarico di mangimi acquistati per bovini; verifica da cartellino che mangimi acquistati NO OGM; archiviazione di cartellini, documenti accompagnamento, fatture di acquisto mangime e materie prime per bovini; verifica da cartellino che sementi e/o materie prime acquistate per produzione aziendale mangime NO OGM; attuazione controlli analitici su mangime sfuso e/o distribuito;    

4)       verifiche ispettive e frequenza dei controlli in:

Ø       mangimificio al fine di verificare: sussistenza di certificazione del prodotto; rispetto caratteristiche prodotto NO OGM tramite controlli presso laboratori accreditati; presenza di campioni sigillati in allevamento. Controlli almeno 1 volta all’anno presso impianto mangimistico e su mangime sigillato consegnato ad allevamento;

Ø       allevamenti, verifica al momento di adesione al disciplinare e poi ogni 3 anni, accertando: rispondenza tipo di stabulazione dichiarato con quello utilizzato per bovini; disponibilità di cartellini e documenti contabili attestanti acquisti e quantitativi di mangimi ed alimenti per bovini; rispondenza mangimi per bovini con quelli comunicati ad Organizzazione da mangimifici; presenza e corretta compilazione del registro di carico e scarico di mangimi ed alimenti per bovini; prelievo campioni di mangimi a mangiatoia per eseguire analisi presso laboratorio accreditato (Almeno 1 controllo all’anno su allevamenti con oltre 50 capi; per allevamenti con meno 50 capi divisi in 2 gruppi da 1 a 15 e da 16 a 49 con almeno 1 analisi/anno ogni 50 capi mediante estrazione a sorte di allevamenti da controllare, tenendo comunque presente che tutti i piccoli allevamenti controllati in 3 anni e che campione estratto rappresentativo di Regione). A conclusione verifica redatto verbale ed in caso di accertata inadempienza, immediata segnalazione a Bovinmarche ed in caso di reato ad Autorità giudiziaria

Ø       mattatoio, in cui macellati bovini a marchio Bovinmarche, al fine di verificare: controllo su operazioni di identificazione e marchiatura carcasse

Ø       laboratorio di sezionamento con ispezioni annuali al fine di verificare: presenza convenzione con Bovinmarche; presenza “documenti descrittivi del lotto” e/o “documenti di identità accertati”; rispetto tempi e modalità di lavorazione e stoccaggio di carne identificata Bovinmarche ma comunicati ad Organizzazione; presenza marchi Bovinmarche su mezzene o quarti in lavorazione; verifica non commistione di carne a marchio Bovinmarche con altra carne bovina; corretta gestione del sistema automatico di etichettatura; regolare emissione di etichetta e correttezza informazioni riportate su questa

Ø       punto vendita, al fine di verificare: presenza copia convenzione e copia del disciplinare Bovinmarche; esposizione del logo Bovinmarche; emissione etichetta e corrispondenza dati riportati; esposizione documenti di identità cartacei e/o documento descrittivo del lotto; presenza documenti di identità cartacei; corrispondenza tra carni presenti e registrate ed identificate in carico; presenza timbri su carcasse di bovino adulto presenti in cella frigorifera; in caso di macellazione non esclusivista; presenza di autorizzazione Bovinmarche e corretta separazione delle carni in modo che non vi sia commistione di carne a marchio Bovinmarche con altre carne bovina. Controlli proporzionali al numero di punti vendita convenzionati (100% se da 1 a 11 capi; 80% se da 12 a 19 capi; 60% se da 20 a 29 capi comunque almeno 15, ecc.)

–          archiviazione documentazione attinente a carne a marchio da parte di Bovinmarche da conservare per almeno 2 anni In particolare archiviato ed aggiornato in banca dati: elenco allevamenti aderenti a marchio con relativo numero di iscrizione ad anagrafe; elenco bovini con rispettivo codice identificativo presenti in allevamento e conformi a disciplinare; elenco mattatoi con rispettivo codice univoco; elenco punti vendita e laboratorio di sezionamento con rispettivo codice di identificativo; identificazione di capi e lotti in carico e scarico in punti vendita e laboratori di sezionamento; domanda di adesione di allevamento a disciplinare; convenzione di punto vendita e laboratori sezionamento con Bovinmarche; documento di identità cartaceo. Bovinmarche consente accesso a proprie banche dati ad Autorità di vigilanza

Sanzioni:

Se accertata non conformità mangimi fornito ad allevamento aderente a disciplinare: cancellazione da elenco mangimifici del circuito Bovinmarche

Se allevatore non invia a Bovinmarche nei termini fissati dati e documentazione richiesta: richiamo con diffida + in caso di recidiva, sospensione temporanea (Almeno 1 settimana, comunque fino a quando allevatore non regolarizzato propria posizione) da sistema di etichettatura Bovinmarche + sanzione da 20 a 50 € in caso pregiudicato regolare funzionamento dal circuito.

Se accertato da parte ASL di impiego in allevamento di sostanze proibite dalla legge: espulsione allevatore da Bovinmarche

Se rilevate difficoltà strutturali ed organizzative nel mattatoio che rendono difficili procedure di identificazione capo bovino: esclusione temporanea del mattatoio da sistema Bovinmarche

Se incaricato Bovinmarche al mattatoio non adempie correttamente quanto prescritto da disciplinare: richiamo scritto + in caso di inadempienza gravi (interruzione prolungata ed ingiustificata dal servizio comportamento fraudolento) interruzione di convenzione e sostituzione di incaricato al mattatoio

Se accertato che punto vendita o laboratorio sezionamento non gestisce in modo corretto sistema di etichettatura e comunicazione al consumatore (mancata esposizione documenti, irregolare o mancato rilascio di etichetta): richiamo con diffida + eventuale sanzione da 25 a 100 € (In caso di recidiva: sanzione da 50 a 200 € + eventuale sospensione temporanea da sistema etichettatura Bovinmarche)

Se rilevato in punto vendita o laboratorio sezionamento inosservanza dei dati da inviare a Bovinmarche: richiamo scritto + in caso di recidiva (Fino a 3 volte/anno): sanzione da 25 a 100 € (In caso di recidiva oltre 3 volte/anno: sanzione da 50 a 200 € + sospensione temporanea da sistema di etichettatura fino a quando interessato non regolarizza sua posizione).

Se individuato in punto vendita o laboratorio sezionamento carne bovina non conforme al disciplinare e questa etichettata con marchio Bovinmarche: ammonimento scritto con diffida ed eventuale sanzione pecuniaria se carne proviene da allevamento e da capo regolarmente iscritto a disciplinare (In caso di recidiva: sanzione pecuniaria + eventuale esclusione dal circuito Bovinmarche), o sanzione pecuniaria + immediata esclusione da circuito Bovinmarche se accertato che carne proviene da allevamento e capo non iscritto a disciplinare

Se accertato comportamento lesivo nei confronti di disciplinare e Bovinmarche: recesso unilaterale da convenzione con punto vendita o laboratorio sezionamento senza preavviso                            

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