FORMAGGI FRESCHI

FORMAGGI FRESCHI (Legge 252/86, 4/11; D.M. 18/3/94, 15/12/00; Circ. 16/1/96) (formag02)

Soggetti interessati:

Produttori che producono per la vendita formaggi freschi a pasta filata, quali mozzarelle, fiordilatte ottenuti da latte vaccino e/o bufalino

Iter procedurale:

A partire dal 1/8/86 obbligo di vendere formaggi freschi a pasta filata in imballaggi preconfezionati tali che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Tale sistema “non ha nulla a che vedere con le caratteristiche qualitative del prodotto”

Sulla confezione debbono essere riportate le indicazioni:

–          denominazione di vendita del prodotto;

–          elenco degli ingredienti. Valore massimo di furosina non superiore a 12 mmg./100 gr. di sostanza proteica (Ridotto a 10 mmg./100 gr. per mozzarelle con attestazione di specificità. Valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo deve essere di 8,6 mmg./100 gr. “indipendentemente dalla sua denominazione e/o utilizzo”. Sono esclusi da questi vincoli prodotti provenienti da altri Paesi CE;

–           data produzione e scadenza;

–           quantità netta;

–           nome e marchio del produttore e confezionatore e sede dello stabilimento;

–          modalità di conservazione;

–          identificazione del lotto. Non necessaria, in quanto sufficiente data scadenza, in caso prodotto non  venduto direttamente a consumatore;

–          luogo di origine e provenienza del prodotto qualora ciò possa indurre in errore consumatore

Legge 4/11 impone che su etichette di miscela di formaggi è vietato indicare formaggio DOP come componente, salvo che tra gli ingredienti, purché:

a)       usato almeno 20% di ciascun formaggio DOP nella miscela;

b)       ne sia stata data comunicazione al relativo Consorzio di tutela “che può verificarne effettivo utilizzo nella percentuale dichiarata”;

c)       riportato con “stessi caratteri, dimensioni e colori delle indicazioni concernenti gli altri ingredienti”  

Regole su etichette valida fino ad acquisto prodotto e non anche per somministrazione. Nei ristoranti possibile acquistare mozzarelle non preconfezionate, ma consegnate in “contenitori di grande capacità preconfezionati che vengono alla occasione aperti per il servizio”.

Formaggi venduti anche “nei caseifici artigiani di produzione, purché confezionati al momento della vendita al consumatore” secondo modalità di cui sopra.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme prescritte per vendita formaggi freschi: multa da 500 a 2.500 €

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