PESTE SUINA AFRICANA

PESTE SUINA AFRICANA (Reg. 1453/21, 1907/21; D.Lgs. 54/04; D.G.R. 24/2/20; D.D.S. 13/5/20(igizoo10)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Servizio  Regionale Sanità Animale (Servizio), Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), Servizio veterinario ASL (ASL), veterinario aziendale, Comuni, Direttore di Area Vasta, CRAS, Associazioni allevatori,  Comando dei Carabinieri Forestali, agenti di Polizia provinciale, cacciatori, trekkers, birdwotchers, cittadini

Allevatori di suini da ingrasso o da riproduzione a ciclo chiuso o a ciclo aperto (compresi suini selvatici), nonché commercianti per stalla di sosta autorizzate, con esclusione di: gestori di aree recintate dove detenuti suini selvatici catturati; macelli; mezzi di trasporto

Iter procedurale:

MISA:

  • istituisce Centro di referenza nazionale della peste suina africana (PSA) con il compito, tra l’altro, di: coordinare l’attività dei laboratori di analisi (Elenco dei laboratori autorizzati trasmessi al MISA e alla Commissione UE); “manipolare o utilizzare a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione di vaccini” il virus della malattia, genoma, antigeni del virus (Unico organismo autorizzato a tali operazioni);
  • controlla fabbricazione, magazzinaggio, fornitura e distribuzione dei vaccini contro la PSA;
  • istituisce organo decisionale comprendente Dirigente generale del MISA, responsabile veterinario del Servizio, Direttore del Centro di referenza nazionale per epidemiologie al fine di:
  1. predisporre manuale operativo per le emergenze che indica tutte le procedure e misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;
  2. assicurare collegamento con unità di crisi nazionale, regionale, locale;
  3. verificare corretta applicazione da parte dell’unità di crisi delle misure disposte;
  4. organizzare campagna di sensibilizzazione sulla malattia destinata agli operatori del settore;
  5. in caso di insorgenza della malattia, avvalersi di personale, attrezzature ed infrastrutture (anche di laboratorio) già operanti nel settore della epidemiologia e sanità animale;
  6. formare personale in materia di epidemiologia e lotta contro PSA, tramite appositi corsi e programmi di esercitazione di allarme da tenersi almeno 2 volte anno;
  • informa la Commissione UE e gli altri Stati membri, sulla base delle notizie pervenute dal veterinario ASL, in merito a: focolai di PSA confermati in azienda, o nei macelli, o nei mezzi di trasporto o nei suini selvatici; risultati delle indagini epidemiologiche;
  • istituisce, in caso di comparsa della malattia, unità di crisi centrale, con il compito di:
  1. definire misure di controllo nei confronti della epizoozia;
  2. garantire pronta attuazione delle misure contro l’epizoozia;
  3. mettere a disposizione personale ed altre risorse delle unità di crisi locali contro l’epizoozia;
  4. fornire informazioni alla Commissione UE, Stati membri, Autorità nazionale, Organizzazioni agricole e commerciali;
  5. mantenere collegamenti con i laboratori autorizzati;
  6. gestire i rapporti con gli organi di informazione;
  7. mantenere i collegamenti con le Autorità di polizia;
  8. attivare unità di crisi locali (coordinate dalla unità di crisi centrale), cui possono essere delegate determinate funzioni;
  9. individuare gruppo di esperti che supportano l’unità di crisi per eseguire indagini epidemiologiche, campionatura, analisi di laboratorio e loro interpretazione, definizione delle misure di contenimento della PSA

Soggetti interessati debbono:

  1. dichiarare al Sindaco del Comune dove ricade l’allevamento, entità e tipo dei suini allevati;
  2. tenere apposito registro di carico e scarico dei suini;
  3. procedere alla marcatura dei suini entro 70 giorni dalla nascita, utilizzando sigla e numeri forniti da ASL;
  4. non impiegare sieri e vaccini contro la PSA (Solo MISA può ordinare con proprio decreto l’obbligo della vaccinazione ed autorizzare IZS a ricercare vaccini contro PSA);
  5. denunciare subito al veterinario ASL il sospetto di PSA da trasmettere poi a MISA.

Allevamento è considerato ufficialmente indenne quando l’azienda è situata in una zona con raggio di 3 Km. in cui PSA non si è manifestata da almeno 12 mesi e non presenta suini vaccinati contro PSA negli ultimi 12 mesi. Regione Marche accreditata come ufficialmente indenne da peste suina africana, mentre Commissione UE ha confermato con Reg. 1907/21 l’intero territorio della Sardegna come zona di protezione contro PSA

Qualifica di indenne sospesa ad azienda che non tiene regolare registro di stalla o non disinfesta le stalle di sosta (Qualifica riassegnata non appena contabilità o disinfezione viene ripristinata).

In caso di accertamento di positività, ASL deve:

  1. nel caso di singola sieropositività, procedere a:
  • sequestro dell’allevamento e momentanea sospensione della qualifica;
  • esecuzione di un secondo prelievo su un numero significativo di suini da attuare non prima di 7 giorni dal precedente prelievo;
  • macellazione tempestiva del suino risultato positivo all’analisi di IZS (Risultati subito comunicati a MISA);
  • riaccreditamento dell’azienda in caso di singolo capo malato;
  1. nel caso di più sieropositività, procedere a:
  • sequestro dell’azienda e revoca della qualifica;
  • prelievo di feci e sangue a tutti i suini presenti in azienda;
  • se analisi dimostrano presenza del virus: applicazione delle disposizioni prescritte per focolaio; macellazione dei capi colpiti (eventualmente in base ad un piano concordato con Regione e MISA);
  1. nel caso riscontrati in azienda suini di provenienza ignota, procedere a:
  • sequestro dell’azienda e revoca della qualifica;
  • esecuzione di 2 prelievi di sangue (il secondo dopo 28-40 giorni dal primo) su un numero significativo di suini.

Azienda può riottenere accreditamento:

  • se presente sieropositività multipla, solo dopo aver proceduto con esito negativo ad un significativo numero di prelievi di sangue (non prima di 28 giorni dal primo prelievo);
  • se ricadente in zona di protezione istituita da ASL, solo dopo aver proceduto con esito negativo ad almeno 2 prelievi di sangue (eseguiti tra 28 e 40 giorni dal primo) su un campione significativo di suini;
  • se ricadente in zona di sorveglianza, solo dopo 1 prelievo di sangue con esito negativo su un campione di suini rappresentativo.

In attesa di riottenere accreditamento, azienda non può spostare riproduttori verso altre aziende (Spostamenti di suini da aziende accreditate sempre accompagnati da Mod. 4)

In presenza di casi sospetti in azienda, ASL deve:

  • eseguire ispezioni in azienda per accertare: presenza del focolaio; tenuta del registro di stalla; applicazione marchi di identificazione sui suini;
  • effettuare censimento dei suini presenti in azienda, individuando quelli malati, morti o potenzialmente infetti;
  • ritirare la qualifica di territorio ufficialmente indenne se tra il primo e l’ultimo focolaio sono trascorsi oltre 2 mesi (Qualifica riassegnata dopo 6 mesi da ultimo focolaio);
  • mantenere suini nei locali di stabulazione o confinati in altri locali di isolamento;
  • vietare entrata ed uscita dei suini dall’azienda, anche per scopo di macellazione (Divieto eventualmente esteso ad altre specie animali). Se malattia non viene confermata entro 15 giorni, veterinario consente l’uscita senza autorizzazione dei suini ai fini della macellazione per il consumo delle carni fresche, con prelievo di loro campioni di sangue al macello per escludere la presenza del virus in azienda;
  • vietare uscita dall’azienda di carcasse di suini, salvo sua autorizzazione;
  • vietare uscita dall’azienda di carni suine, o prodotti a base di carni suine, o sperma, ovuli, embrioni, od alimenti, utensili, rifiuti che possono trasmettere epidemia, salvo autorizzazione specifica;
  • vietare trasporto fuori dall’azienda di suini morti, salvo autorizzazione specifica;
  • consentire l’entrata ed uscita solo al personale e veicoli autorizzati da ASL, comunque previa disinfezione al fine di ridurre il rischio di propagazione dell’infezione;
  • adottare misure di disinfezione dei locali e quelle atte ad eliminare roditori ed insetti;
  • eseguire un’indagine epidemiologica entro 10 giorni dal primo accertamento per accertare (mediante questionario): periodo durante il quale la malattia è stata presente in azienda prima della denuncia; possibile origine della PSA; identificazione delle aziende i cui suini possono essere stati infettati; movimenti di persone, veicoli, suini, carcasse o qualsiasi altro materiale in grado di veicolare virus fuori dall’azienda; possibilità che suini selvatici siano causa della diffusione della malattia. Risultati dell’indagine inviati a Regione e MISA, che ne informa Commissione UE in caso di pericolo per altri Stati membri.

Veterinario può: imporre misure restrittive solo ad una parte dell’allevamento se si dimostra che animali infetti sono racchiusi, governati ed alimentati in modo ben distinto; istituire zone di controllo temporaneo intorno all’azienda.

Se il sospetto di PSA è confermato dalle analisi, ASL dispone:

  • abbattimento, sotto controllo (occorre evitare ogni forma di propagazione della infezione al macello e durante trasporto) di tutti i suini dell’azienda. In caso di aziende con più unità produttive distinte, è ammesso il completamento dell’ingrasso dei suini presenti in quelle unità non interessate dall’infezione, purché il veterinario confermi l’esistenza di una separazione tale “da rendere impossibile la propagazione del virus da un’unità di produzione all’altra” e siano prese idonee precauzioni per evitare contaminazioni dai reparti infetti. Di tale deroga viene informato MISA, che a sua volta informa Commissione UE;
  • prelievo, al momento dell’abbattimento, di campioni di sangue per accertare la presenza o meno del virus prima della denuncia di malattia;
  • distruzione sotto controllo (occorre evitare diffusione del virus) delle carcasse di suini presso impianti autorizzati, o mediante combustione o sotterramento;
  • distruzione o trasformazione in impianti autorizzati di carni suine, sperma, ovuli, embrioni raccolti nel probabile periodo di incubazione della malattia;
  • disinfezione dei ricoveri, attrezzature, mezzi di trasporto, lettiere, concime, liquame potenzialmente contaminato, dopo l’eliminazione dei suini;
  • esecuzione di trattamento idoneo a distruggere virus su materiali o rifiuti potenzialmente contaminati;
  • esecuzione di indagine epidemiologica;
  • identificazione del tipo genetico del virus in laboratorio;
  • ordinanza di istituzione di una zona di protezione (avente raggio di 3 Km. intorno al focolaio), tenendo conto di: risultati delle indagini epidemiologiche; situazione geografica della zona (barriere naturali od artificiali); ubicazione delle aziende; modalità di movimentazione e macellazione dei suini; presenza di strutture e personale disponibili a controllare i movimenti dei suini. Nella zona di protezione si provvede a:
  • censire le aziende ricadenti nella zona, che vengono ispezionate dal veterinario ASL entro 7 giorni dalla delimitazione della zona, con conseguente controllo dei registri di stalla e marchi di identificazione dei suini;
  • vietare la circolazione ed il trasporto dei suini su strade pubbliche o private (salvo strade di accesso all’azienda previa autorizzazione di ASL). Divieto non si applica al transito di: suini su strada e ferrovia, purché non effettuate soste od operazioni di scarico; suini provenienti dall’estero e destinati al macello;
  • pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto o di altro materiale contaminato;
  • vietare l’uscita ed entrata in azienda di animali di qualsiasi specie, salvo autorizzazione del veterinario ASL;
  • osservare precauzioni per il personale che entra ed esce dall’azienda suinicola;
  • denunciare tutti i suini morti o malati al veterinario ASL affinché esegua accertamenti del caso;
  • vietare uscita di sperma, ovuli, embrioni di suini;
  • vietare, nei primi 40 giorni dal completamento delle misure di pulizia e disinfezione delle strutture infette, l’uscita di suini dall’azienda. Dopo tale periodo, l’uscita è autorizzata, purché animali inviati a: macello autorizzato situato in una zona di protezione/sorveglianza per la loro immediata macellazione; impianto di trasformazione autorizzato od ad altri locali ubicati nella zona di protezione. Se le misure restrittive della zona di protezione mantenute oltre 40 giorni, su richiesta motivata del proprietario (Problemi di custodia e benessere degli animali), veterinario ASL può consentire l’uscita dei suini dall’azienda per il loro trasporto ad una delle destinazioni di cui sopra, previa:
  • esecuzione di esame clinico sui suini presenti in azienda (Misurazione della temperatura corporea), nonché analisi dei registri e dei marchi di identificazione degli animali;
  • accertamento che controlli ed esami non hanno evidenziato segni specifici della malattia;
  • esecuzione del trasporto dei suini con automezzi sigillati sotto il suo controllo;
  • pulizia e disinfezione dei veicoli ed attrezzature dopo ogni utilizzo;
  • prelievo di campioni di sangue al macello per verificare la presenza del virus;
  • informazione della ASL responsabile del macello; mantenimento dei suini separati e loro macellazione distinta da altri suini; verifica, durante l’ispezione ante e post mortem, la presente dei sintomi di PSA;
  • specifico trattamento a cui sottoporre le carni fresche trasformate ottenute da tali suini (o riportanti una bollatura speciale);
  • ordinanza di istituzione di una zona di sorveglianza (avente raggio di almeno 10 km. intorno al focolaio), dove:
  • effettuare il censimento di tutti gli allevamenti con suini;
  • vietare la circolazione ed il trasporto dei suini su strade pubbliche o private (salvo strade di accesso all’azienda previa autorizzazione di ASL). Divieto non si applica al transito di: suini su strada e ferrovia, purché non effettuate soste od operazioni di scarico; suini provenienti dall’estero e destinati a macello;
  • pulire e disinfettare gli automezzi e le attrezzature impiegate per il trasporto dei suini;
  • vietare entrata ed uscita di altri animali domestici in azienda senza l’autorizzazione del veterinario ASL entro 7 giorni dall’istituzione della zona di sorveglianza;
  • denunciare tutti i suini morti o malati ad ASL, affinché effettui gli accertamenti del caso;

vietare l’uscita dei suini dall’azienda per almeno 40 giorni dopo l’esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette. Dopo tale data ASL può ammettere il trasporto dei suini se diretto a: macello autorizzato situato entro la zona di sorveglianza; impianto di trasformazione autorizzato; altri locali dell’azienda ubicati in zona di protezione e sorveglianza. Se divieti mantenuti oltre 40 giorni, ASL, su motivata richiesta dell’allevatore, può consentire, per motivi di benessere degli animali o problemi di custodia, il trasportare dei suini verso tali destinazioni;

  • vietare l’uscita di sperma, ovuli ed embrioni di suini;
  • osservare le opportune norme igienico-sanitarie per chiunque entra od esce dall’azienda;
  • chiedere alla Commissione UE di poter: eseguire una bollatura speciale delle carni suine; utilizzare tali carni eventualmente sottoposte a trattamento

Misure nelle aree di sorveglianza e protezione sono mantenute fino a quando: non eseguite operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette (Usare disinfettanti e concentrazioni autorizzate) sotto il controllo ufficiale ASL; suini presenti in azienda sottoposti ad esami clinici ed analisi di laboratorio (eseguiti non prima di 40 giorni per zona di sorveglianza, 45 giorni per zona di protezione da operazioni di pulizia) attestanti assenza del virus di PSA;

  • ripopolamento delle aziende con suini dopo 40 giorni dalle operazioni di pulizia e disinfezione tramite:
  1. introduzione negli allevamenti all’aperto di “suinetti sentinella” (prelevati da aziende sane, in cui a seguito di analisi attestata assenza di virus di PSA) in cui eseguiti prelievi, dopo 45 giorni dall’introduzione, per rilevare eventuale presenza di anticorpi pestosi. Se risultati sono negativi, si procede al ripopolamento totale ed i suini possono lasciare l’azienda;
  2. negli altri allevamenti: introduzione in periodo di 20 giorni di suini provenienti da zona non infetta, con esecuzione di esami sierologici entro i successivi 45 giorni (Suini allontanati solo se i risultati degli esami sono negativi);
  3. nel caso di aziende in cui è comparsa la malattia associata ai loro vettori, reintroduzione dei suini non prima di 6 anni, salvo caso che: operazioni di eliminazione del vettore dai locali in cui sono stati presenti suini vengono eseguite con successo sotto controllo ASL; è possibile dimostrare che presenza del vettore non rappresenta più un rischio significativo di trasmissione di PSA. In questo caso i suini possono lasciare azienda solo dopo 60 giorni dal ripopolamento totale e dall’esecuzione di analisi con esito negativo.

ASL può derogare a queste misure in caso di zoo, parco naturale o area recintata dove detenuti suini a scopo scientifico o per la conservazione di razze rare, mentre può applicare misure più restrittive ad aziende di cui si sospetta essere venute in contatto con aziende infette (Prelevati campioni di sangue di suini macellati di queste per stabilire la presenza o meno di virus). Di tali decisioni ASL informa MISA.

Se in azienda è confermata la presenza di PSA, azienda è considerata infetta e viene controllata da ASL per accertare la presenza di vettore (collocazione di trappole per cattura di esemplari). Se la presenza di vettori è confermata si procede a: eseguire indagini di laboratorio per accertare od escludere la presenza del virus di PSA nei vettori; definire ulteriori misure di controllo e lotta da introdurre nell’azienda infetta e nella zona limitrofa, fino a vietare la tenuta in azienda di animali domestici per almeno 6 anni.

In caso di sospetta presenza di malattia nei mezzi di trasporto o al macello, veterinario ASL esegue indagini epidemiologiche per confermare od escludere la presenza della malattia. In caso affermativo, veterinario ASL dispone:

  1. immediato abbattimento sotto controllo di tutti gli animali esposti al contagio presenti nel macello o su automezzo;
  2. trasformazione sotto controllo delle carcasse, frattaglie, rifiuti degli animali infetti o contaminati;
  3. esecuzione sotto controllo delle operazioni di pulizia e disinfezione di edifici, attrezzature, veicoli;
  4. esecuzione di ulteriori indagini epidemiologiche;
  5. prelievo di un campione di sangue da sottoporre ad analisi di laboratorio per identificare il tipo genetico del virus;
  6. applicazione di misure restrittive all’azienda da cui provengono i suini ed a quelle che hanno avuto contatti con questa
  7. non reintroduzione in azienda degli animali destinati al macello o al trasporto per almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Misure restrittive sono revocate se il sospetto di PSA è ufficialmente escluso.

Se ASL viene informata di sospetto di PSA in suini selvatici:

  • informa subito i proprietari di suini ed i cacciatori;
  • sottopone ad esame tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti;
  • istituisce un gruppo di esperti (composto da veterinari, cacciatori, epidemiologi) con il compito di:
  1. eseguire censimento dei suini presenti nelle aziende della zona;
  2. vietare la movimentazione dei suini in modo che evitare contatti tra suini selvatici e quelli di azienda;
  3. vietare l’entrata od uscita dei suini dall’azienda, salvo autorizzazione di ASL;
  4. imporre idonei mezzi di disinfezione presso l’entrata ed uscita dai locali di stabulazione dei suini;
  5. adottare adeguate misure igieniche per chiunque venga a contatto con i suini in modo da ridurre il rischio di diffusione del virus;
  6. controllare la presenza della malattia su tutti i suini morti o malati in azienda;
  7. vietare l’entrata di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto o di materiale ed attrezzature potenzialmente contaminati da questo;
  8. vietare l’uscita dalla zona infetta di suini, sperma, ovuli, embrioni per scambi UE;
  9. eseguire ispezioni veterinarie su tutti i suini selvatici trovati morti od uccisi nella zona infetta. Carcasse degli animali risultati positivi e dei suini selvatici trovati morti vanno trasformate sotto controllo ASL;
  10. disporre che presso il laboratorio di analisi venga identificato il tipo genetico di virus.

MISA elabora, entro 90 giorni dalla conferma casi di PSA nei suini selvatici,  piano di eradicazione da inviare a UE (Piano modificato in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica), contenente:

  • esito delle indagini epidemiologiche attuate;
  • delimitazione della zona infetta, tenendo conto di: esito delle indagini epidemiologiche; popolazioni di suini selvatici in zona; presenza di barriere naturali ed artificiali che ostacolano lo spostamento dei suini selvatici;
  • modalità di cooperazione tra biologici, cacciatori, servizi veterinari ASL, Autorità competenti in materia faunistica;
  • campagna di informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure adottate nel piano di eradicazione;
  • iniziative prese per determinare il grado di propagazione di PSA, anche tramite analisi di laboratorio sui suini morti;
  • norme che cacciatori debbono osservare per evitare la diffusione della malattia;
  • metodo di eliminazione dei suini selvatici morti od uccisi (trasformazione sotto controllo);
  • indagine epidemiologica da attuare sui suini selvatici uccisi o trovati morti, basata su questionario in cui indicare: luogo e data in cui animale trovato morto od ucciso; persona che ha trovato animale; età e sesso dell’animale; sintomi constatati prima della sua uccisione; stato della carcassa; risultati delle prove di laboratorio;
  • misure di profilassi adottate per le aziende ubicate nella zona infetta o limitrofa, compreso il divieto di uscita di suini, sperma, ovuli, embrioni;
  • Autorità competente a cui affidato compito di applicare il piano;
  • sistema adottato per consentire al gruppo di esperti di monitorare periodicamente i risultati ottenuti;
  • criteri seguiti per revocare le misure di prevenzione adottate;
  • misure di sorveglianza della malattia (mantenute per almeno 12 mesi) da adottare dopo 12 mesi dalla constatazione di ultimo caso di malattia nei suini selvatici nella zona infetta.

MISA trasmette alla Commissione UE ogni 6 mesi una relazione sui risultati conseguiti dal piano di eradicazione.

Regione Marche con D.G.R. 186 del 24/2/2020 e D.D.S. 186 del 13/5/20 ha recepito l’accordo tra MISA e Regioni per il rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio di diffusione di PSA attraverso:

  1. sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiale da attuare su tutto il territorio regionale tramite segnalazione e controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (compresi quelli morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti (sintomatologia riferibile a PSA). Regione istituisce a tal fine un numero verde e definisce modalità di invio in tempo reale delle suddette segnalazioni (compresa georeferenziazione) da parte di Comando dei Carabinieri Forestali, agenti di Polizia provinciale, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, cittadini a rete del CRAS, affinché questa provveda, con proprio personale, mezzi ed attrezzature, alla raccolta e gestione delle carcasse. ASL provvede al prelievo dei campioni in funzione delle condizioni della carcassa e della situazione epidemiologica, definendo:
    • livello di allerta minimo (vigente fino a prova contraria), in cui tutte le carcasse di cinghiali (anche se non presentano lesioni riferibili a PSA) sono sottoposte a campionamento e prove diagnostiche per PSA;
    • livello di allerta massimo se evidenziato un collegamento epidemiologico od il rinvenimento di carcasse di cinghiali morti/abbattuti con lesioni riferibili a PSA, o se accertata una mortalità anomala con ASL chiamata ad adottare le misure previste in caso di sospetto di PSA

ASL competente per territorio può affidare esecuzione del sopralluogo ed eventuale prelievo di campioni a veterinario operante in area protetta/parco o a veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e formati, fermo restando:

  • competenza di ASL di inserire i dati rilevati nella Sezione specifica “Peste suina africana dei selvatici” del Sistema informativo SINVDA di MISA;
  • esecuzione delle operazioni di sopralluogo e prelievo nel rispetto delle misure di igiene e biosicurezza, provvedendo in tempi rapidi alla rimozione e distruzione dei resti delle carcasse presso Centro di smaltimento autorizzato, nonché alla disinfezione di ambienti ed attrezzi usati;
  • numero minimo di 7 carcasse di cinghiali su cui effettuare il prelievo, secondo le procedure riportate in Allegato 1 pubblicato su BUR 42/20;
  1. sorveglianza passiva negli allevamenti di suini domestici da parte di ASL, al fine di rilevare precocemente ogni segnale indicativo della presenza di PSA in allevamento. ASL esegue ogni settimana presso allevamenti con meno di 50 capi suini esami anatomo patologici e prelievo di campioni su almeno 2 carcasse di suini morti per cause naturali (operazione eventualmente integrata da attività diagnostica eseguita da IZS su carcasse di suini domestici), al fine di escludere la circolazione virale. Eventuali casi sospetti rilevati negli allevamenti di suini domestici subito segnalati ad ASL competente per territorio, tenendo conto di:
    • sintomatologia clinica (quale: aumentata mortalità neonatale o in tutte le categorie di animali; febbre oltre 41°C; lesioni emorragiche cutanee; disturbi gastrointestinali accompagnati da perdite ematiche; aborti);
    • lesioni anatomo patologiche (quali: lesioni emorragiche cutanee; lesioni emorragiche di organi interni, come milza, reni, tonsille, linfonodi);
    • evidenze epidemiologiche

Se sospetti vengono confermati, ASL procede a notificare le misure restrittive previste e prelevare campioni per test di conferma, adottando necessarie misure di biosicurezza

Procedura di prelievo dei campioni e di gestione dell’esito dei risultati definita in Allegati 1 e 2 pubblicati su BUR 42/20

  1. controllo numerico della popolazione di cinghiali da parte della Regione in caso di:
    • elevata frequenza di contatti tra popolazioni suine domestiche e cinghiali;
    • aumento del rischio di introduzione dell’infezione correlato alla contiguità con aree infette o a maggiore rischio;
    • aumento del rischio sanitario a seguito di accesso frequente di cinghiali in aree urbane e/o zone di raccolta dei rifiuti

Attività di controllo dei cinghiali eseguita attraverso:

  • adozione di tecniche di prelievo efficaci per ridurre in modo significativo la densità della popolazione di cinghiali;
  • identificazione di aree delimitate da barriere geografiche (naturali od artificiali) in cui promuovere il controllo della specie;
  • creazione di centri di lavorazione delle carni di cinghiali (anche di quelli catturati nelle aree protette);
  • divieto di alimentazione ed abbeveramento artificiale non derogabile per motivi atmosferici;
  • applicazione delle stesse misure vigenti per i suini ai fini della movimentazione della specie sul territorio nazionale;
  • assegnazione di un codice aziendale ad Istituto faunistico che introduce cinghiali in aree recintate;
  • integrazione dei Piani di gestione della popolazione di cinghiali con misure di cui sopra, anche ai fini di reale stima numerica di tale popolazione
  1. verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende con suini da parte del veterinario aziendale, tramite check list appositamente elaborata (Dati rilevati inseriti nel sistema informatico Classyfarm a disposizione del Servizio, che ne accerta veridicità su un campione rappresentativo di aziende suine). Aziende vengono classificate in base al rischio in:
    • aziende non commerciali e familiari, in caso di suini tenuti solo nella fase di ingrasso e per autoconsumo;
    • aziende commerciali, cioè aziende da riproduzione e da ingrasso che movimentano suini da vita e da macello, li macellano e trasportano i prodotti derivati fuori da azienda;
    • aziende allo stato brado e semibrado, cioè detengono suini all’aperto in modo temporaneo e/o permanente
  2. campagna di formazione ed informazione dei soggetti interessati realizzata dal Servizio, in collaborazione con IZS, al fine di migliorare le conoscenze in merito a: situazione epidemiologica; rischio di introduzione di PSA; ruoli previsti a diversi livelli nell’ambito del Piano; riconoscimento di sintomi riferibili alla PSA. Interessati possono avvalersi del portale veterinariaalimenti.marche.it per acquisire materiale informativo su PSA

In caso di focolai di PSA, MISA vieta l’esportazione di carni fresche verso altri Stati membri. Se la malattia è accertata da meno di 12 mesi, il divieto di spedizione può essere limitato solo ad alcuni territori delimitati in relazione a:

  • metodi di lotta applicati (Abbattimento e/o distruzione dei suini);
  • misure di vigilanza adottate per impedire lo spostamenti degli animali dalle zone infette e rischi di diffusione della malattia;
  • incidenza e tendenza alla diffusione della malattia;
  • estensione dei territori interessati e relativi limiti amministrativi e geografici.

Commissione UE esegue controlli per verificare la situazione epidemiologica negli Stati membri ed approva piano di eradicazione inviato da MISA, al fine di erogare il relativo contributo comunitario, previa trasmissione di relazione finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, corredata da: documentazione giustificativa delle spese sostenute; dichiarazione attestante che per gli interventi in questione non sono stati richiesti altri contributi UE

Sanzioni:

Chiunque non rispetta misure sanitarie prese per prevenire o eradicare PSA: multa da 1.550 a 9.300 €

Entità aiuto:

Commissione UE eroga contributo pari a 50% delle spese sostenute per l’attuazione delle misure di controllo nei porti ed aeroporti di Sardegna per prevenire la diffusione di tale malattia