PESTE EQUINA (D

PESTE EQUINA (D.P.R. 361/96)  (igizoo23)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di animali equini, compresi asini, zebre e loro incroci, Ministero Sanità, USL

Iter procedurale:

Obbligo di denunciare ad USL qualunque caso, anche sospetto di peste equina, in modo che veterinario dispone:

a) censimento degli equidi, specificando animali infetti, suscettibili di infezione, morti durante

    periodo di sospetto;

b) individuazione luoghi che possono favorire presenze e sopravvivenza del parassita della peste suina e relativi metodi di disinfezione;

c) indagine epidemiologica svolta insieme a Istituto Zooprofilattico per accertare:

    – presumibile periodo in cui infezione presente in azienda;

    – origine probabile della malattia ed eventuali altre aziende colpite da virus;

    – presenza e distribuzione del parassita originario della malattia;

    – movimenti degli equidi;

d) visite periodiche in azienda per esaminare ciascun equide presente, eseguire autopsia e prelievi necessari per analisi d laboratorio;

e) obbligo equidi a rimanere in locali al riparo da rischio di contaminazione, vietando spostamenti

f) accurata disinfezione locali ed aree circostanti;

g) distruzione equidi morti mediante incenerimento o sotterramento;

h) adozione misure di prevenzione in aziende limitrofe in caso pericolo diffusione malattia;

i) revoca misure se sospetto peste equina viene escluso.

Ministero Sanità può adottare “misure necessarie alla eradicazione della peste equina, specie in merito alle riserve naturali in cui gli equidi allevati allo stato brado”.

Se peste equina confermata, veterinario USL provvede:

1) abbattimento equini infetti o sospetti di infezione;

2) distruzione equidi morti mediante incenerimento o sotterramento;

3) delimitazione zone di protezione (Raggio 20 Km. intorno azienda infetta) e zona di sorveglianza (Raggio di 50 Km. da zona protezione). Ministero Sanità chiede a Commissione CE modifica zone di protezione e sorveglianza.

    Nelle zone di protezione e sorveglianza si applicano:

    – identificazione aziende che detengono equidi;

    – visite periodiche del veterinario con esame clinico equidi;

    – divieto spostamento equidi da aziende se non per avviarli a macellazione o centro quarantena

4) vaccinazione sistematica equidi con vaccino autorizzato da Ministero Sanità. Vaccinazione

    vietata in zone di sorveglianza;

5) esecuzione indagine epidemiologica.

USL informa Ministero Sanità delle misure prese che le comunica a CE. Ministero può adottare piano trasmesso a CE per approvazione ed eventuale finanziamento.

Revoca di tali misure decise da CE, comunque non prima di 12 mesi in caso di vaccinazione.