LOTTA MALATTIE AVICOLE

LOTTA MALATTIE AVICOLE (Ord. 26/8/05, 10/12/19)  (igizoo35)

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA); Regione; Servizi veterinari di ASL; Istituto Superiore per Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS); Organismi di controllo (OdC); commerciante all’ingrosso (chiunque compera, vende e trasporta pollame “assicurando il loro regolare trasferimento, entro 30 giorni dall’acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà”); commerciante al dettaglio in sede fissa od itinerante (chiunque compra e vende direttamente pollame); allevatore avicolo.

Iter procedurale:

Qualunque allevamento intensivo di pollame (cioè con oltre 250 volatili), compresi gli allevamenti di svezzamento (intesi come allevamenti “con oltre 250 volatili che vengono allevati per una parte del ciclo produttivo”, per essere poi destinati ad allevamenti rurali, o commercianti all’ingrosso, o commercianti al dettaglio) deve essere registrato presso ASL, che provvede a fornirgli un codice di identificazione e ad inserirlo nel sistema informatico regionale.

MISA, con Ordinanza del 26/8/05, come modificata e prorogata al 30/4/2022 dall’Ordinanza del 21/4/2021, definisce le modalità attuative del programma di sorveglianza del pollame e volatili selvatici per influenza aviaria per anno 2020 e successivi, compreso relativo contributo finanziario UE e vieta alle aziende commerciali dei volatili da cortile  non registrate nella banca dati la commercializzazione di questi e dei prodotti derivati per almeno 45 giorni o di procedere, in alternativa, all’abbattimento e distruzione di tutti gli animali della specie avicola presenti in azienda, senza indennizzo e con spese a loro carico. Esclusi dall’obbligo della registrazione sono gli “allevamenti rurali” (intesi come “luoghi privati in cui vengono allevati un numero di volatili inferiore a 250, destinati esclusivamente all’autoconsumo”)

Il titolare/responsabile di un incubatoio, allevamento di svezzamento, struttura adibita o usata per il commercio all’ingrosso dei volatili deve, anche se questi sono destinati ad un commerciante al dettaglio (fisso o ambulante):

1)   registrare per ogni partita di volatili introdotta/uscita dalla propria struttura: quantità; specie; data; provenienza; destinazione;

2)   compilare, per ogni partita in uscita, il Modello 4, indicando la struttura di provenienza dei volatili. In assenza di provvedimenti sanitari restrittivi, il Modello 4 è redatto in 2 copie e sottoscritto solo dal titolare/responsabile della struttura, senza necessità della vidimazione da parte di ASL. Copia del Modello 4 è conservata per almeno 12 mesi dalla data di rilascio dal soggetto emittente, mentre l’altra copia segue la partita dei volatili fino al luogo di destinazione, dove viene conservata per 12 mesi dal soggetto ricevente.

Tali obblighi sussistono anche nel caso di cessione occasionale dei volatili nell’ambito di attività promozionali od espositive.

Commerciante al dettaglio che detiene i volatili per un tempo superiore a 72 ore deve dotare il locale di impianti ed attrezzature adeguate al benessere degli animali.

L’introduzione di volatili da cortile nelle aziende registrate è ammessa solo se:

  • proprietario/responsabile dell’azienda ne informa il Servizio veterinario della ASL competente con almeno 24 ore di anticiporispetto all’introduzione stessa
  • animali sono mantenuti in quarantena per almeno 21 giorniin una struttura “fisicamente separata dalle altre strutture produttive” dell’azienda, dove si applica il regime di “tutto pieno, tutto vuoto”. MISA può concedere alla Regione deroghe sulle modalità di esecuzione della quarantena
  • Servizio veterinario di ASL effettua verifiche a campione sulle partite introdotte.

Vi è l’obbligo di apporre sulle carni di pollame, carni di selvaggina da penna ottenute dall’attività venatoria, selvaggina da penna allevata, ratiti, prima della loro esposizione al pubblico per la vendita, o della cessione ad altro titolo (compresa la distribuzione al dettaglio e/o all’esercizio che somministra alimenti):

  • etichetta, collocata dal macellatore sulla carcassa, o confezione, o imballaggio, in cui riportare:
  1. sigla IT o Italia, seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento presso ASL (dato da riportare anche sui documenti di accompagnamento)
  2. data o numero del lotto di macellazione
  3. numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione
  4. eventuale soggetto incaricato di adempiere a tale obbligo
  • etichetta, collocata dall’operatore del sezionamento sul singolo pezzo, o confezione, o imballaggio, in cui riportare:

a)       sigla IT o Italia, seguita dalla Provincia di allevamento da cui proviene il lotto

b)       data di sezionamento o numero del lotto sezionato

c)       numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

Se le carcasse sono vendute al consumatore non confezionate nello stabilimento di produzione, le informazioni di cui sopra vengono riportate sull’imballaggio, mentre se ciò avviene nel punto vendita, il venditore le riporta sull’etichetta applicata al prodotto preincartato.

L’operatore che porta al macello volatili da cortile, o al laboratorio di sezionamento carni fresche di tali volatili provenienti da uno Stato membro o da un Paese Terzo, applica un’etichetta su ogni imballaggio/confezione di carne ottenuta da tali animali, in cui riportare:

1)       nome del Paese di provenienza del prodotto;

2)       data o numero del lotto di macellazione/sezionamento;

3)       numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione/sezionamento.

L’operatore che introduce da uno Stato membro/Paese Terzo carni di volatili da cortile (intere o sezionate), per essere commercializzate tal quali, applica un’etichetta su ogni confezione/imballaggio, in cui riportare:

1)       nome del Paese di provenienza del prodotto;

2)       data di introduzione del prodotto nel territorio italiano.

Nei punti vendita delle carni avicole, tali informazioni sono riportate nell’etichetta applicata sul prodotto.

Il monitoraggio e controllo della fauna selvatica e della popolazione avicola domestica è effettuato dalla Regione secondo le prescrizioni del “Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per influenza aviaria” approvato con Working Document Sante 11259/2018. In base ai controlli effettuati ed all’eventuale rischio rilevato la Regione può:

  1. disporre limitazioni nell’attività venatoria, sentito il parere di ISPRA
  2. individuare e trasmettere a MISA elenco delle zone ad alto rischio in cui vietare determinate tipologie di allevamento, in quanto ritenute ad elevato rischio per l’introduzione e diffusione dell’influenza aviaria, tenendo conto di:
  • fattori di rischio di introduzione e diffusione del virus di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPA1) nelle aziende, quali: ubicazione geografica delle zone dove si spostano o riposano durante gli spostamenti gli uccelli migratori; prossimità a zone umide dove uccelli migratori possono sostare ed aggregarsi; zone caratterizzate da alta densità di uccelli migratori (specie acquatiche); detenzione di pollame in allevamenti all’aperto in cui impossibile prevenire e controllare contatti tra volatili selvatici e pollame; valutazione di situazione epidemiologica in merito alla presenza del virus HPA1 nel pollame ed in altri volatili in cattività o selvatici
  • fattori di rischio di diffusione del virus HPA1 all’interno di aziende e tra aziende, quali: ubicazione geografica di azienda in zona ad alta densità di aziende avicole (in particolare aziende con anatre ed oche od altro pollame con accesso in spazi all’aperto); intensità elevata di circolazione di personale, pollame, veicoli all’interno di aziende o tra aziende, nonché altri contatti diretti ed indiretti

Regione, in base alle valutazioni precedenti, individua gli allevamenti all’aperto (rurali od industriali) che sono tenuti a rispettare le seguenti misure di biosicurezza, definite dalla Ord. 26/08/2015, come modificata dalla Ord. 21/4/2021:

  • locali di allevamento in buono stato di manutenzione, dotati di: pavimento in cemento o in materiale facilmente lavabile e disinfettabile (esclusi parchetti esterni); pareti e soffitti lavabili; attrezzature lavabili e disinfettabili; reti antipassero su tutte le aperture (esclusi capannoni dotati di parchetti esterni); chiusure adeguate; barriera fisica (detta “dogana danese”), salvo presenza di tunnel di collegamento tra i capannoni, che impedisce l’accesso diretto del personale ad area dove sono ubicati animali, senza aver prima indossato idonee calzature;
  • allevamenti dotati di:
  • barriere all’ingresso (cancelli o sbarre mobili) con relativi cartelli di recanti dicitura “divieto di accesso agli estranei”, al fine di evitare l’accesso incontrollato di persone ed automezzi all’allevamento;
  • aree parcheggio chiaramente identificate per la sosta di veicoli, personale dell’azienda, visitatori (preferibilmente esterne e comunque nettamente separate dall’area di allevamento a cui è possibile accedere solo tramite zona filtro);
  • aree di allevamento (comprende strutture ed edifici dedicati ad allevamenti) delimitate in modo da garantirne separazione fisica da altre strutture presenti in azienda (v. abitazione, deposito materiali non destinati ad allevamento);
  • contenitore per rifiuti, collocato nelle vicinanze della barriera di ingresso;
  • area di disinfezione per gli automezzi antistante l’allevamento, munita di un fondo impermeabile e di attrezzatura fissa (obbligatori impianti fissi automatizzati per la disinfezione degli automezzi che entrano in allevamento o procedure di disinfezione degli automezzi approvate da Servizio veterinario)
  • piazzole di carico e scarico dei materiali d’uso e degli animali, dotate di un fondo solido e ben mantenuto, lavabili e disinfettabili, ubicate all’ingresso dei capannoni ed aventi dimensioni pari all’apertura di questi (comunque tali da consentire la manovra agli automezzi);
  • sistema di caricamento del mangime dall’esterno di area di allevamento, in caso di nuovi fabbricati per l’allevamento commerciale;
  • aree di stoccaggio dei materiali d’uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, attrezzature di allevamento) chiuse in modo da evitare ogni contatto con l’avifauna selvatica;
  • “zona filtro” mantenuta sempre pulita, dotata di spogliatoio, lavandino, detergenti, tute e calzature specifiche, posizionata all’entrata di ogni allevamento (a cui si accede solo attraverso questa);
  • presenza di pozzetto di raccolta delle acque di scarico per nuovi allevamenti;
  • spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti (vietato accumulo di qualunque materiale nelle zone contigue ai capannoni);
  • idonei cartelli informativi, riguardanti le procedure da adottare dopo l’accesso all’allevamento;
  • ogni ambiente (stanza) nel caso di svezzatori, “delimitato da pareti lavabili e disinfettabili, dotato di un proprio accesso indipendente, anche se confinante, su uno o più lati, con altre unità produttive”;
  • norme di conduzione, riguardanti:
  • divieto d’ingresso alle persone estranee o sua limitazione negli allevamenti di svezzamento (persone estranee non possono comunque venire a contatto diretto con i volatili);
  • fornitura al personale di vestiario e calzature monouso o, in alternativa, lavabile e pulito “per ogni intervento da effettuare in allevamento”;
  • accesso all’area di allevamento riservata solo ad automezzi “destinati all’attività di allevamento e previa accurata pulizia e disinfezione di questi all’ingresso in azienda”;
  • registrazione di tutti i “movimenti in entrata ed uscita dall’azienda del personale autorizzato (indicandone la mansione), animali, attrezzature ed automezzi”;
  • tenuta di registro della mortalità in allevamento (ogni scostamento da mortalità fisiologica subito comunicato al Servizio veterinario ASL)
  • mantenimento delle aree circostanti i capannoni pulite ed ordinate (erba tagliata) privi di oggetti e materiali
  • predisposizione di un programma di derattizzazione e lotta contro gli insetti nocivi;
  • predisposizione di un protocollo di pulizia e disinfezione dei locali e degli automezzi
  • divieto al personale operante (anche saltuariamente) in allevamento di detenere propri volatili;
  • accurato lavaggio delle mani almeno all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa in allevamento;
  • corretta applicazione, da parte del personale esterno (anche non dipendente) che accede all’allevamento, delle procedure di biosicurezza;
  • limitazione nello spostamento di gruppi di animali da capannone ad altre aree di allevamento solo in situazioni di stretta necessità, tramite uso di mezzi adeguati, evitando contatto diretto/indiretto con uccelli selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e superfici esterne a capannoni interessati;
  • garantita al personale, sia interno che esterno, operante (anche in modo saltuario) nell’allevamento idonea formazione in merito all’applicazione delle misure di biosicurezza, attestata da uno specifico documento sottoscritto da proprietario/detentore
  • tenuta di un registro del personale impiegato, compreso quello esterno (v. squadre di carico, vaccinatori), in cui riportare: mansioni a questo assegnate; copia dei relativi documenti di identità; documenti attestanti la formazione acquisita;
  • dichiarazione del personale operante in allevamento (anche in modo saltuario) di non detenere volatili propri;
  • garanzie delle ditte fornitrici di servizi all’allevamento che: loro personale entrato in contatto con gli animali è in regola con le disposizioni dell’Ordinanza; tenuta una registrazione “puntuale e velocemente consultabile di tutte le movimentazioni del personale, con date ed allevamenti dove questo ha operato”;
  • tenuta di registri da parte di veterinari, mangimisti, liberi professionisti ed altre figure tecniche che intervengono nell’allevamento, in cui riportare propri movimenti in allevamento;
  • pulizia e disinfezione di: automezzi che accedono all’allevamento (in particolare quelli destinati al trasporto degli animali per la macellazione presso il macello dopo ogni scarico); tutte le gabbiette. A tal fine predisposto protocollo di disinfezione e sanificazione approvato dal Servizio veterinario ASL da inserire nel manuale di autocontrollo del macello;
  • pulizia e disinfezione dei mezzi destinati al trasporto di pollina o di uova presso centro di imballaggio o di mangime, almeno ogni 7 giorni, presso il mangimificio (Tali strutture dimostrano avvenuta esecuzione di tali operazioni mediante rilascio di un attestato da consegnare al proprietario/detentore degli animali, che dovrà conservarlo ed esibirlo alle Autorità di controllo)
  • allevamenti tacchini da carne:
  • ammesso solo accasamento di tacchinotti di 1 giorno provenienti direttamente da incubatoio. In deroga è ammesso l’accasamento di animali di oltre 1 giorno solo nelle aree non incluse nell’elenco di quelle ad elevato rischio, mentre loro allevamento all’aperto ammesso nelle aree a rischio solo previa valutazione epidemiologica da parte di Regione, che tenga conto dei fattori di rischio e sussistenza dei requisiti di biosicurezza;
  • spostamento di tacchini tra diversi capannoni è limitato “allo stretto necessario” ed effettuato con mezzi idonei, in modo da evitare ogni forma di contatto diretto/indiretto con selvatici e previa pulizia e disinfezione di attrezzature e superfici esterne a capannoni. In presenza di una situazione epidemiologica a rischio, l’accasamento di tacchinotti di 1 giorno è attuato per singolo capannone, mentre in caso di accasamento a sessi misti occorre separare gli animali all’interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non è necessario spostare i maschi;
  • carico dei tacchini da destinare al macello è effettuato entro 10 giorni. In deroga Servizi veterinari possono autorizzare il carico di questi in più soluzioni, qualora:
  1. gli allevamenti risultano situati fuori sia da zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive, sia da zone incluse nell’elenco di quelle ad elevato rischio;
  2. accertata corretta applicazione dei requisiti strutturali e gestionali della biosicurezza;
  3. eseguiti controlli virologici e sierologici (prelievi attuati dopo 14 giorni dal carico delle femmine e 10 giorni prima del carico dei maschi);
  • nelle aree individuate ad alto rischio, Regione può definire una procedura che prevede l’accasamento dei tacchini per aree omogenee, con tempistiche tali da comportare il carico degli animali in modo concomitante
  • centri di imballaggio e di lavorazione uova, depositi:
  • verificata adozione procedure di pulizia e disinfezione di automezzi e materiali non monouso;
  • se materiali spediti per pulizia e disinfezione ad altro stabilimento, questo non annesso ad allevamento e garantita rintracciabilità della movimentazione;
  • vietato utilizzo di bancali di legno, salvo per invio di uova “esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad allevamento, centri di lavorazione, depositi o clienti finali”;
  • vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;
  • vietato completare carico di uova su automezzi provenienti da altri allevamenti, mentre è consentito carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali), purché questi correttamente lavati e disinfettati. In deroga centri di imballaggio o di lavorazione uovo o depositi annessi ad allevamento che lavorano fino a 100.000 uova/giorno possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni

Autorizzazione rilasciata da Servizi veterinari competenti previa verifica rispetto dei requisiti prescritti da monitorare almeno ogni anno anche in occasione di altri controlli ufficiali

  • pulizia e disinfezione di:
  • locali ed attrezzature (comprese quelle impiegate nelle attività fuori dai capannoni, come muletti, fresatrici, ecc) a fine ciclo produttivo e prima dell’inizio del successivo, secondo un protocollo scritto (da mettere a disposizione di Autorità competente) dove garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, siano conservate correttamente, in modo da evitare una successiva contaminazione;
  • silos ad ogni nuovo ingresso di animali nel caso di allevamenti che adottano tecnica del “tutto pieno/tutto vuoto” (non necessaria loro pulizia se ancora presente mangime a fine ciclo produttivo), mentre per altri casi almeno 1 volta/anno;
  • capannoni almeno 1 volta/anno negli allevamenti di svezzamento
  • vuoto sanitario (inteso come periodo di tempo intercorrente tra il momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione ed il momento del successivo accasamento) di almeno 3 giornida applicare su intero allevamento/capannone prima di iniziare un nuovo ciclo produttivo; vuoto biologico (inteso come periodo di tempo intercorrente tra il momento del completamento del carico degli animali ed il momento del successivo accasamento) avente durata minima di:
  • 7 giorniper polli da carne;
  • 14 giorni per galli Golden e Livornesi; capponi; faraone destinate alla produzione di carne; quaglie; piccioni da carne; polli a collo nudo; polli da carne a lento accrescimento; selvaggina da penna;
  • 21 giorniper tacchini (Ridotto a 14 giorni in allevamenti situati fuori da aree ad elevato rischio, o zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili); anatre da carne; “riproduttori di qualsiasi specie (sia in fase pollastra, sia in fase deposizione); galline per uova da consumo (sia in fase deposizione, sia in fase pollastra);
  • 8 giorniper allevamenti di svezzamento

Se nella stessa azienda (esclusi svezzatori) sono allevate specie avicole per cui è previsto sia il vuoto biologico per l’allevamento, sia quello per l’unità produttiva, occorre rispettare il vuoto biologico per l’allevamento. Eventuali deroghe sono ammesse in aree non a rischio solo se:

  • riguardano allevamenti di piccole dimensioni, che non effettuano la vendita di animali vivi a terzi
  • conferiscono la produzione esclusivamente al proprio macello aziendale, dove vengono macellati meno di 10.000 capi di pollame/anno prevalentemente provenienti dall’allevamento annesso
  • l’attività è finalizzata alla vendita diretta della carne degli animali macellati al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono il consumatore locale.

Nelle zone ad alto rischio è vietato allevare selvaggina da penna per ripopolamento insieme ad altre specie di volatili

  • animali morti, per il cui stoccaggio occorre installare, all’esterno del perimetro dell’area di allevamento, idonee celle di congelamento (loro capienza proporzionale alla capacità produttiva dell’allevamento e delle specie avicole allevate). In deroga le celle possono essere collocate entro l’allevamento, purché l’operazione di carico dei capi morti sia comunque effettuata all’esterno di questo. Al termine del ciclo di allevamento (o anche più volte nel corso del ciclo produttivo per celle collocate all’esterno) gli animali morti saranno inviati a stabilimenti autorizzati. In deroga è consentito carico di carcasse anche durante il ciclo produttivo in caso di:
  • “mortalità eccezionale, non imputabile a malattie infettive”, come attestato da certificazione rilasciata dal Servizio veterinario competente a seguito di idonei prelievi atti ad escludere la presenza del virus dell’influenza aviaria;
  • allevamenti aventi una superficie dei locali superiore a 10.000 mq., o allevamenti a ciclo lungo (riproduzione), o allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole), o svezzatori dotati di celle di congelamento (posizionate in modo da impedire all’automezzo di accedere all’area di allevamento) che consentono il ritiro delle carcasse dopo oltre 1 mese
  • gestione della lettiera e della pollina:
  • automezzi impiegati nel ritiro della pollina (non attuata a fine ciclo produttivo senza presenza di animali, ma con cadenza ravvicinata per sua destinazione a biogas) debbono:
  1. essere sottoposti, dopo ogni scarico (comunque prima di accedere all’allevamento), ad un’accurata pulizia e disinfezione presso un idoneo impianto, che è tenuto a rilasciare all’allevatore un documento attestante l’esecuzione della suddetta operazione;
  2. essere attrezzati in modo da non disperdere il materiale durante il tragitto, che deve comunque essere completamente coperto
  • se destinata all’uso agronomico, allevatore deve accertarsi che nella stessa giornata l’automezzo non sia entrato in un altro allevamento, salvo che il proprio allevamento non risulti vuoto. In caso di ripetuti carichi effettuati durante la giornata presso stesso allevamento non necessario il lavaggio e disinfezione dell’automezzo tra un carico e l’altro, fermo restando l’obbligo della sua disinfezione all’ingresso dell’allevamento
  • ritiro di tale materiale attuato nei nuovi allevamenti tramite un ingresso dedicato, in modo da non far entrare l’automezzo nell’allevamento. In caso di allevamenti preesistenti occorre, a partire dal 01/01/2020, far arrivare l’automezzo al punto di carico attraverso un percorso dedicato (dotato di superficie lavabile e disinfettabile), che eviti il più possibile il suo accesso all’area di allevamento. Se ciò impossibile occorre garantire disinfezione degli automezzi in entrata ed uscita e mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se situazione ambientale non consente corretta separazione delle attività, carico va attuato all’esterno dell’allevamento
  • obbligo di annotare nel registro di entrata/uscita, le informazioni inerenti agli automezzi impiegati nel ritiro del suddetto materiale, anche se destinato all’uso agronomico
  • garantito lo stoccaggio della pollina negli allevamenti con galline in gabbia e in voliera per almeno 60 giorni, qualora richiesto da Autorità competenti in relazione a situazione epidemiologica
  • eventuali nuovi insediamenti produttivi avicoli debbono essere ubicati ad una distanza di almeno 500 m. da un impianto di biogas che riceve/utilizza pollina (o viceversa)
  • pollina, lettiera, concime, liquame presente in un allevamento sede di focolaio sottoposti a trattamento in grado di garantire inattivazione del virus

Servizio veterinario competente provvede ad eseguire controlli in azienda per accertare l’esistenza dei “requisiti strutturali e gestionali delle misure di biosicurezza previste”.

Servizio veterinario della Regione Marche, in collaborazione con IZS, può predisporre piani di monitoraggio e di vaccinazione delle principali malattie degli avicoli.

Sanzioni:

In caso di non adempimento agli obblighi prescritti dall’Ordinanza ministeriale: sospensione dell’attività per 7-21 giorni