FEBBRE CATARRALE

FEBBRE CATARRALE (Reg. 1266/07; Legge 44/19; D.Lgs. 225/03; D.M. 14/3/14; Ord. Min. Salute 14/3/14; D.G.R. 22/12/14, 29/01/2018; DDS 12/02/18)  (igizoo37)

Soggetti interessati:

Centro di Referenza Nazionale per studio di malattie esotiche (CESME), Ministero Salute, Regione, allevatori di ruminanti sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) alla  febbre catarrale o malattia della lingua blu (Blu Tongue).

Iter procedurale:

Stati membri adottano programmi di controllo febbre catarrale ovini, al fine di individuare possibile presenza di virus di febbre catarrale o dimostrare assenza di taluni sierotipi di tale virus in area geografica o definire periodo libero da vettori. Programmi debbono comprendere:

  1. vigilanza clinica passiva comprendente sistema di allarme rapido in grado di segnalare subito da parte proprietà/detentori di animali e veterinari ad Autorità competente ogni caso sospetto
  2. vigilanza attiva basata su analisi di laboratorio con controlli sierologici/virologici su animali di riferimento in base a valutazione dei rischi. Campionamento attuato ad intervalli prestabiliti (almeno 1 volta/anno) nel periodo ideale per rilevamento infezione. Prelievo campioni di animali sensibili rappresentativi di popolazione (affidabilità del 95%). A test diagnostici positivi debbono seguire test sierologici/virologici specifici del sierotipo di febbre catarrale presente in area geografica. Per dimostrare assenza di virus da area occorre attestare assenza di circolazione del virus in questa in almeno 2 anni e 2 stagionidel vettore. Stati membri inviano a Commissione informazioni su indagini in corso e tipo di test diagnostici effettuati (Elisa, PRC, isolamento del virus), specie e numero di campioni prelevati per specie animali, copertura geografica dei campioni, frequenza e calendario dei campioni, numero risultati positivi per specie animali, “zona provvisoriamente indenne” (assenza di virus e vettore in 1 anno);
  3. vigilanza per determinare periodo stagionalmente libero da vettori, comprende: programma annuale di cattura dei vettori mediante trappole ad aspirazione a raggi ultravioletti installate in modo permanente per determinare dinamica di vettore. Trappole funzionanti almeno 1 notte/settimana nel mese precedentedi inizio e fine del periodo libero da vettori (1 notte/mese nel periodo libero da vettori. Frequenza trappole modificata in base a risultati 3 anni di loro funzionamento). Inviare a laboratorio trappole affinché conti ed identifichi specie vettori sospette raccolte  nella trappola;
  4. zone soggette a restrizione notificate a Commissione entro 24 ore(comprese quelle dove vi è assenza di circolazione del vettore). Elenco costantemente aggiornato a disposizione di altri Stati membri e pubblico, nonché di Commissione che lo pubblica su sito, comprende anche informazioni su tipi di virus di febbre catarrale circolante nelle varie aree;
  5. definizione di stabilimento protetto da vettori in caso di: presenza barriere fisiche ad ingresso ed uscita; aperture di stabilimento protette da vettori con maglie ristrette impregnate di insetticida omologato; effettuati controlli presenza vettore in stabilimento; adottate misure atte a limitare od eliminare siti di riproduzione dei vettori in prossimità di stabilimento; trasporto animali al luogo di carico protetti con sistemi di allarme vettori;
  6. eventuale obbligo di vaccinazione contro febbre catarrale degli ovini. Nel caso di esistenza di specifico rischio, valutato da Ministero di concerto con Regioni e Centro referenza nazionale malattie esotiche e previa informazione a Commissione Europea, con decisione presa se impiegati “vaccini vivi attenuati” (cioè vaccini prodotti da ceppi isolati del virus di febbre catarrale ovini tramite passaggi seriali in colture di tessuti o uova fecondate di pollame). Ministero delimita zona di protezione (almeno pari a zona di vaccinazione) e zona di sorveglianza (almeno 50 km. oltre limiti di zona di protezione)
  7. movimenti di animali all’interno di zona soggetta a restrizioni vanno autorizzati da ASL, purché animali non presentano segni clinici di malattia il giorno del trasporto. Movimenti di animali, sperma, ovuli, embrioni da zona di protezione a zona di sorveglianza ammessi se attuati verso “zona provvisoriamente indenne” (Assenza di circolazione di vettore del virus febbre catarrale in 1 anno) notificata a Commissione Europea (Elenco di tali zone trasmesso a Stati membri) e se animali destinati a macellazione o soddisfano seguenti condizioni:
  • animali tenuti durante stagione del vettore in zona stagionalmente libera da febbre catarrale “almeno per 60 giorni primadi spostamento e sottoposti almeno 7 giorni prima a movimento a test di identificazione agente con risultato negativo. Se animali destinati a scambi CE occorre riportare su certificato sanitario dicitura “Gli animali sono stati tenuti fino alla spedizione  in zona stagionalmente libera da febbre catarrale durante periodo stagionalmente libero da vettori iniziato il …. fin dalla nascita o per almeno 60 giorni e, se del caso, sono stati sottoposti a test di identificazione di agente secondo il manuale di UIE sui animali terrestri su campioni prelevati 7 giorni prima della spedizione con risultato negativo conformemente ad Allegato III A del Reg. 1266/07″;
  • animali destinati a scambi CE o esportazione protetti fino al momento del trasporto (periodo di almeno 60 giorni prima) e durante il trasporto da attacchi del vettore Culicoides;
  • animali tenuti fino a spedizione (Per almeno 28 giorni prima) in zona stagionalmente libera da febbre catarrale e sottoposti a test sierologici con risultati negativi. In caso di animali destinati ad esportazione aggiungono su certificato sanitario dicitura “Animale conforme ad Allegato III A del Reg. 1266/07”;
  • animali vaccinati contro tipo presente in area da oltre 60 giorni prima di spedizione, con vaccino inattivato, sottoposti a testi di identificazione agente con esito negativo, tenuti in zone stagionalmente libere da febbre catarrale fin da nascita o per almeno 60 giorni primadi vaccinazione. Se animali destinati ad esportazione aggiungere su certificato sanitario dicitura “Animale vaccinato contro i sierotipi di febbre catarrale …. con ….  vaccino vivo inattivato/modificato …. in conformità ad Allegato III sezione A punto 5 del reg. 1266/07”;
  • animale sempre tenuto in area geografica in cui non presente più di un sierotipo e sottoposto a test sierologico effettuato 60-360 giorni prima del movimentocon esito positivo. Se animali destinati ad esportazione riportare su certificato sanitario “Animale sottoposto a test sierologico secondo manuale di UIE su animali terrestri al fine di rilevare gli anticorpi del sierotipo virale della febbre catarrale … in conformità di Allegato III (6) del reg. 1266/07”;
  • animali sottoposti con esito positivo a 2 test sierologici nei confronti di virus di febbre catarrale presente in zona e test eseguiti tra 60 e 360 giorni prima di movimentoe test eseguito con esito negativo non prima di 7 giorni da movimentazione. Se animali destinati ad esportazione riportare su certificato sanitario dicitura “Animale sottoposto a test sierologico specifico secondo manuale di UIE su animali terrestri al fine di rilevare anticorpi dei sierotipi virali di febbre catarrale … presenti o potenzialmente presenti in conformità di Allegato III A (7) di reg. 1266/07”;
  • in caso di femmine gravide spostate da zona soggetta a restrizioni occorre che prima di inseminazione od accoppiamento soddisfa almeno 1 delle condizioni di cui sopra e se effettuato test sierologico non prima di 7 giorni da spostamento                         
  • sperma deve provenire da donatori che soddisfano almeno 1 delle seguenti condizioni:
  • tenuti fuori da zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni primadi inizio raccolta dello sperma;
  • protetti da attacchi del vettore per almeno 60 giorni primadi inizio raccolta;
  • tenuti in periodo stagionalmente libero da vettori in zona libera per almeno 60 giorni primadi inizio raccolta e durante raccolta sperma sottoposti a test di identificazione agente con esito negativo eseguito non prima di 7 giorni prima di raccolta;
  • sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per ricerca gruppo virale di febbre catarrale eseguite almeno ogni 60 giornidurante raccolta sperma e poi tra 21° e 60° giorno successivo ad ultimo prelievo sperma;
  • sottoposto con esito negativo a test di identificazione di agente condotto su campioni ematici prelevati ad inizio e fine raccolta, nonché ogni 7 giorni durante raccolta.

Lo sperma  destinato ad esportazione aggiungere su certificato sanitario dicitura “Lo sperma ottenuto da animali donatori che risultano conformi alle disposizioni di cui …… dell’Allegato III b del Reg. 1266/07”;

  • ovuli ed embrioni ottenuti in vivo da animali donatori:
    • privi di sintomi clinici di febbre catarrale al momento di raccolta;
    • tenuti fuori da zona soggetta a restrizioni per almeno 60 giorni primadi inizio raccolta e durante raccolta stessa;
    • protetti da attacchi di vettori per almeno 60 giorni primadi inizio raccolta;
    • sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per ricerca di anticorpi del gruppo virale di febbre catarrale tra 21° e 60° giorno successivo a raccolta,
    • sottoposti con esito negativo a test di identificazione agente su campione ematico prelevato giorno di raccolta embrioni. Se animali destinati ad esportazione riportare su certificato sanitario dicitura “Gli embrioni/ovuli ottenuti da donatore che risultano conformi alle disposizioni di cui al punto …. dell’Allegato III C del reg. 1266/07”;
  • disposta procedura di invio sotto controllo di ASL luogo di detenzione attestante che animali, sperma, ovuli, embrioni movimentati solo se rispettano condizioni di cui sopra;
  • movimenti di animali destinati a macellazione immediata esentati dal rispetto di tale disposizioni, purché:
  • nell’azienda di origine non registrato alcun caso di febbre catarrale per almeno 30 giorni primadi spedizione;
  • animali trasportati sotto controllo ufficiale al macello per esservi macellati entro 24 ore da loro arrivo;
  • ASL luogo di spedizione notifica movimento o animali ad ASL luogo di destinazione almeno 48 ore prima di loro carico;
  • macello designato individuato mediante valutazione del rischio ed informazioni relative a macelli designati rese note a Stati membri ed al pubblico.

Legge 44/19 ad art. 4 bis stabilisce che intero territorio nazionale è considerato area omogenea non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali di specie bovina nei confronti della “blue tongue” (Regione può sempre chiedere che tale esenzione non venga applicata nel proprio territorio)

  1. transito di animali autorizzato da ASL, purché previsto periodo di riposo di oltre 1 giornodurante movimento attraverso zona soggetta a restrizioni con animali protetti da eventuale attacco di vettori della malattia in stabilimento protetto da vettori. Misure non attuate se transito avviene da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti durante periodo stagionalmente libero da vettori o in zona definita come “zona provvisoriamente indenne”

Piano presentato per approvazione a Commissione UE, che può modificarlo. Modifiche introdotte anche successivamente in base a sviluppi situazione.

MISA istituisce Osservatorio per Blu Tongue con il compito di supportare Regione per valutare efficacia piano di vaccinazione adottata, divulgare dati epidemiologici, uniformare Piani regionali di controllo dei vettori, applicare regole per rilevazione e valutazione danni da vaccino, analizzare rischio economico e sanitario Blu Tongue, valutare impatto Blu Tongue su attuale sistema di allevamento, esaminare incidenza patologia ed interventi profilattici adottati su caratteristiche della carne.

MISA  è tenuto a notificare a Commissione focolai di febbre catarrale.

Detentore o proprietario di animali sensibili a lingua blu deve subito denunciare sospetto od accertamento malattia a Servizio veterinario ASL che provvede a:

  • trasmettere subito denuncia a MISA;
  • eseguire indagini ufficiali per confermare od escludere malattia;
  • sottoporre azienda dove segnalato caso sospetto a vigilanza ufficiale;
  • attuare censimento ufficiale animali, specificando per ciascuna specie: animali morti, infetti o suscettibili di essere infetti. Dati di tale censimento esibiti a richiesta;
  • attuare censimento dei luoghi che possono favorire sopravvivenza insetto vettore o sua riproduzione;
  • attuare indagine epidemiologica riguardante: periodo in cui può essere stata presente malattia in azienda; origine probabile della malattia; identificazione delle altre aziende con cui animale infetto o sospetto venuto a contatto; presenza e distribuzione insetti vettori della malattia; movimenti animali in entrata ed uscita da azienda e loro provenienza o destinazione;
  • visitare periodicamente azienda procedendo ad esame chimico di animale sospetto o autopsia di quelli morti, anche tramite esame di laboratorio;
  • vietare ogni movimento di animali in entrata ed uscita da azienda, isolando animali durante ore di attività di insetto vettore;
  • far eseguire trattamento animali, entro e nei dintorni locali di stabulazione con insetticidi autorizzati con modalità e tempi fissati da ASL “tenuto conto persistenza insetticida usato, condizioni climatiche al fine di prevenire attacchi dei vettori”;
  • distruggere, eliminare, incenerire, sotterrare carcasse animali morti in azienda;
  • estendere misure di cui sopra ad altre aziende nel caso di “sussistenza di fondati motivi per sospettare contaminazione”;
  • mantenere misure restrittive di cui sopra fino a quando sospetto di malattia non escluso;
  • organizzazione periodici incontri con allevatori ed Organizzazioni di categoria, al fine di illustrare normative vigenti su Blu Tongue, strategia nazionale su profilassi, caratteristiche eziologiche, epidemiologiche e patogeniche della malattia.

In caso di conferma ufficiale della malattia, Servizio veterinario ASL deve:

  1. decretare focolaio o focolaio primario di febbre catarrale se non collegato epidemiologicamente a focolaio precedente, o se implica delimitazione soggetta a restrizione o cambiamento delimitazione di tale zona;
  2. disporre abbattimento animali ritenuti necessari per prevenire propagarsi della malattia;
  3. distruggere, eliminare, incenerire, sotterrare carcasse animali abbattuti;
  4. estendere misure restrittive applicate in caso di sospetto ad aziende che si trovano in raggio di 20 Km. da azienda colpita;
  5. attuare eventuale programma di vaccinazione obbligatoria deciso da Ministero Salute;
  6. attuare indagine epidemiologica secondo modalità sopra riportate;
  7. individuare zone soggette a restrizione, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, “tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico, epiziologico connessi con malattia”. In genere zona di protezione istituita per un “raggio minimo di 100 Km. intorno ad azienda infetta”, mentre zone di sorveglianza profonda almeno 50 Km. oltre limiti della zona di protezione in cui nei 12 mesi precedentinon praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati. Ministero Salute:
  • tiene elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni;
  • notifica a Commissione, entro 24 ore da decisione, zone soggette a restrizioni e ogni cambiamento intervenuto in queste, nonché eventuale eliminazione di restrizioni nelle zone individuate (Al riguardo fornisce a Commissione elementi attestanti “assenza di circolazione di virus di febbre catarrale in tale zona per periodo di 2 anni successivi ad attuazione programma di controllo malattia”). Commissione comunica a Stati membri elenco zone soggette a restrizione e lo pubblica su Internet, evidenziando sierotipi del virus della febbre catarrale circolanti in ogni zona.

Nel corso dell’anno vi possono essere aree dove non rilevato alcun segno di trasmissione di virus della febbre catarrale definite “zone stagionalmente libere da febbre catarrale”, purché:

  • in tali aree in vigore programma di controllo della febbre catarrale;
  • zona libera da specie di Culicoides di cui dimostrato ruolo di principali vettori in suddetta area, tenuto conto dati epidemiologici storici di area;
  • provata assenza di circolazione del virus della febbre catarrale;
  • provata “cessata attività effettiva e potenziale del vettore o comunque cattura delle specie di Culicoides al di sotto della soglia massima dei vettori raccolti per dichiarare infezione (Meno di 5 campioni fertili per trappola);
  • condizioni termiche inibiscono sviluppo vettori del sierotipo presente nell’area.

Nelle zone di protezione si applicano seguenti misure:

  • identificazione di tutte le aziende in zona in possesso di animali sensibili;
  • attuazione di programma di sorveglianza epidemiologica basato su controllo di bovini od altri ruminanti di riferimento;
  • divieto di uscita di animali da zona. Deroghe concesse da Ministero Salute solo “in caso di comprovata assenza di circolazione virale o di assenza di vettori”;
  • eventuale adozione misure di vaccinazione obbligatoria da parte Ministero Salute.

Nelle zone di sorveglianza adottate, oltre misure di cui sopra:

  • vietata ogni vaccinazione contro malattia che impieghi vaccini vivi attenuati

Regione ed ASL informano popolazione circa misure adottate in zone di protezione e sorveglianza;

  1. adottare limitazioni al movimento di animali come prescritto da Reg. 1266/07

Ministero Salute, in accordo con Regioni, esegue verifiche sul territorio in merito ad esecuzione programmi di vaccinazione e sorveglianza contro Blu Tongue.

Se in zona riscontrato sierotipo diverso da quelli catalogati da Ministero, sospendere vaccinazione fino al termine di valutazione epidemiologica da parte Ministero Salute.

MISA, con Ordinanza del 14/3/2014 deciso di definire “misure di controllo ed eradicazione per contenere eventuale diffusione del virus della Blue Tongue nel territorio nazionale, comprendente:

  • zone soggette a restrizione per Blue Tongue stabiliti su base provinciale comunque almeno 50 km. di raggio da azienda con focolaio (Territori Marche interamente delimitato). Se individuato in zona sierotipo diverso da quello per cui applicate restrizioni applicate stesse misure restrittive vigenti per sierotipi già circolanti. Eventuali modifiche a delimitazione territoriale da parte Ministero Salute in base ad evoluzione epidemiologica della malattia ed a valutazione del rischio effettuata da CESME
  • Regioni autorizzate ad intraprendere piani di eradicazione per febbre catarrale di ovini per controllo malattia o movimentazione di animali di specie sensibili. Piano inviato a Ministero Salute e CESME per approvazione preventiva. Spese per acquisto, stoccaggio, distribuzione, somministrazione di vaccino a carico di Regione e rendicontate a MISA ai fini richiesta di rimborso a UE nell’ambito di piani cofinanziati
  • divieto spostamento di animali di specie sensibili a Blue Tongue loro sperma, ovuli od embrioni da territori appartenenti a zone soggette a restrizioni (comprese Marche) verso aree indenni di Italia e UE (salvo se colpite da solo sierotipo 16). In deroga movimentazioni consentite se:
    • animali spostati a fini di macellazione, purché: non provengono da aziende con infezione in atto e situata in Comune con infezione in atto; accompagnati da Mod. 4 (se vaccinati riportando data di avvenuta vaccinazione; macellati entro 24 ore da arrivo; macelli designati da Servizio Regionale Sanità (Elenco di tali macelli aggiornato e pubblicato su sito Sistema informativo Blue Tongue). Animali provenienti da Comuni con infezione in atto spostati verso macellazione in “qualunque stabilimento designato su territorio nazionale, se: vaccinati nei confronti di sierotipi rilevati nel Comune; scortati da Mod. 4 (riportando data di vaccinazione); macellati entro 24 ore da arrivo; inviati sotto vincolo sanitario direttamente a stabilimento macellazione, movimentati nelle ore diurne e previo trattamenti con insetti repellenti di mezzo di trasporto e di animali; animali movimentati privi di sintomi diurni di malattia. Nel caso di carichi multipli, partita deve essere scortata da tanti Mod. 4 quanti sono stati i carichi effettuati da esibire al Servizio veterinario dello stabilimento macellazione e conservati agli atti. In caso di agnelli/capretti ammesso il loro spostamento a fini macellazione nell’ambito di Regione, anche se provenienti da territori sottoposti a restrizioni per sierotipi BTV 1, 2, 4, 8, 9 sempre comunque nelle ore diurne e previa notifica di invio ad avvenuta macellazione tra ASL di origine e destinazione. ASL di partenza notifica, almeno 24 ore prima, carico di animali ad ASL di stabilimento macellazione, che comunicherà a sua volta di ASL di origine arrivo di animali ed avvenuta macellazione entro 48 ore
    • animali da vita di età superiore a 90 giorniprovenienti da zone infette e destinate a zone indenni: tenuti per almeno 60 giorni prima di partenza in zona libera da Blue Tongue o in stazione di quarantena inserita in elenco ufficiale o tenuti per almeno 28 giorni prima di partenza in zona libera da Blue Tongue o stazione di quarantena inserita in elenco ufficiale e sottoposti con esito negativo a prova sierologica effettuata dopo 28 giorni, o tenuti almeno 7 giorni prima di partenza, in zona libera da Blue Tongue o stazione di quarantena iscritta in elenco ufficiale:
  • sottoposti con esito negativo a prova diretta di identificazione di agente virale o suo genoma effettuato dopo 7 giorni da ingresso animale
  • aziende non con infezioni in atto o ricadenti in Comuni con infezione in atto, ma vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per cui zona soggetta a restrizioni ed “ancora nel periodo di immunità come indicato nelle specifiche del vaccino” (vaccinazione riportata in passaporto per bovini e bufalini e su Mod. 4 per altre specie)
  • animali scortati da Mod. 4 sul quale per ovini e caprini riportare date di avvenuta vaccinazione
  • animali e mezzi di trasporto trattati con insetti repellenti

In caso di Comuni con infezione in atto del sierotipo BTV 1 animali movimentati solo se:

  • non mostrano segni clinici di malattia ed azienda di partenza non sede di focolaio;
  • animali vaccinati nei confronti di sierotipo 1 del virus ed ancora in periodo di immunità (avvenuta vaccinazione riportata in passaporto per bovini e bufalini o Mod. 4 per altre specie) In caso di carichi multipli, carico accompagnato da tanti Mod. 4 quanti sono i carichi da esibire a Servizio veterinario ASL di destinazione e conservati;
  • animali trasportati in veicolo sanitario diretto verso stabilimento destinazione senza ulteriori spostamenti verso altre aziende o stalle di sosta nei 60 giornisuccessivi ad arrivo;
  • animali spostati in ore diurne e previo trattamento di mezzi di trasporto ed animali con insetti repellenti;
  • ASL partenza notifica, almeno 24 ore prima, spostamento ad ASL destinazione che comunicherà arrivo animali ad ASL di origine.
    • movimentazione animali da vita di età inferiore a 90 giorniprovenienti da aziende situate nei territori soggetti a restrizioni e destinati ad aziende in aree indenni. ammessa se:
  • animali non provenienti da aziende o Comuni con infezioni in atto;
  • animali trasportati in veicolo sanitario direttamente verso allevamento destinazione senza altri spostamenti o transito presso stalla di sosta nei 60 giornisuccessivi ad arrivo
  • animali forniscono adeguate garanzie sanitarie in base ad analisi di rischi eseguiti da Servizio veterinario ASL

Stesse limitazioni a movimento di animali sensibili da zone soggette a restrizioni verso aree indenni si applicano anche se restrizioni riguardano anche 1 o più sierotipi per cui zona di destinazione è indenne

Per quanto concerne spostamento animali da territorio ” epidemiologicamente sconosciuti”, Regione può disporre regole per tale movimentazioni, purché garantita permanenza di animali all’interno di Regione di appartenenza ed effettuata ogni attività utile per assicurare vigilanza veterinaria permanente

Transito di animali da vita tramite stalla di sosta situate nel raggio di 4 km. da azienda sede di focolaio consentito solo nel rispetto delle disposizioni di cui sopra. Stalla di sosta da cui partono animali che non rispettano modalità prescritte vengono segnalate a Comando Carabinieri Tutela Salute (NAS9, affinché vengono adottati provvedimenti fino ad eventuale sospensione delle attività

Territorio con infezione in atto si deve intendere Comune compreso in raggio di 4 km. da azienda con caso sospetto o confermato di Blue Tongue e Servizio veterinario ASL provvederà a delimitare Comuni con infezione in atto.

Regione può autorizzare movimentazione per aree omogenee di circolazione dei medesimi sierotipi, fornendo comunicazioni a Ministero Salute e garantendo tracciabilità di movimentazione

Regione Marche con D.G.R. 1437 del 22/12/2014 deciso piano straordinario di vaccinazione obbligatorio per controllo di Blue Tongue riguardante “intero patrimonio zootecnico sensibile (bovini, ovini, caprini, bufalini) per almeno 2 stagioni vettoriali consecutive con vaccino inattivato “in formulazione monovalente e/o polivalente contenente sierotipo circolante nelle Marche”.

Detentori o proprietari di animali deve:

  • fare richiesta al Servizio veterinario ASL competente, almeno 5 giorni primainizio operazioni di vaccinazione, di voler vaccinare i propri animali sensibili a Blue Tongue (Modello riportato su BUR 5/15). Animali vaccinati movimentati solo dopo completamento schema di vaccinazione rispettando tempistiche indicate da ditta produttrice del vaccino
  • dichiarare di volersi avvalere di proprio veterinario libero professionista (Modello riportato in BUR 5/15, controfirmato da veterinario per accettazione incarico), impegnandosi a sostenere spese relative ad opera di questo
  • offrire massima collaborazione a Servizio veterinario ASL per corretto svolgimento di operazioni di profilassi
  • rispettare prescrizioni del Servizio veterinario ASL competente per territorio
  • movimentare animali vaccinati “solo a completamento dello schema vaccinale rispettando tempistiche per immunizzazione indicate da ditta produttrice vaccino

Operazioni di vaccinazione programmate, svolte e controllate da Servizi veterinari ASL competenti per territorio, che deve:

  • provvedere a tenere ed aggiornare registro di carico e scarico del presidio vaccinale scheda BT08 (Obbligo delegato ad Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbro Marchigiano se stoccaggio e distribuzione presidi vaccinali a questo assegnato), nonché aggiornare settimanalmente Sistema Informatico Nazionale Blue Tongue
  • provvedere nel più breve tempo possibile a vaccinazione di animali eseguite attraverso medici veterinari convenzionati o liberi professionisti
  • riportare dati di avvenuta vaccinazione su registro trattamenti farmacologici e scheda BT09 del ministero Salute, specificando “vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare nome e sierotipo)”
  • riportare dati relativi a vaccinazione (data di vaccinazione e sierotipi utilizzati) su passaporto di bovini e bufalini
  • acquisire e conservare Mod. 2bis/33 agli atti di Servizio veterinario, in cui riportato elenco capi ovicaprini vaccinati (Mod. 2bis/33 deve essere compilato e sottoscritto da veterinario esecutore delle vaccinazione).

Veterinario libero professionista deve:

  • rispettare indicazioni del foglio illustrativo del vaccino
  • predisporre idoneo programma di vaccinazione aziendale, indicando tempi, numero e categoria di capi da vaccinazione, affinché Servizio veterinario ASL possa consegnare a veterinario autorizzato dosi di vaccino necessarie
  • seguire prescrizioni di Servizio Sanità Regionale
  • provvedere a registrazioni vaccinazioni eseguite su registro dei trattamenti farmacologici, compilazione e sottoscrizione scheda BT09 e Mod. 2bis/33 in cui riportare elenco dei capi vaccinati
  • consegnare nei tempi e modi indicati da Servizio veterinario ASL Mod. 2bis/33

Movimentazione di animali da vita entro Regione attuata solo tra aree omogenee e contigue, con esclusione di movimentazione animali provenienti da allevamenti sedi di focolaio.

Operatori di macello inseriscono, in SIVA BDN, avvenuta macellazione dei capi nel più breve tempo possibile.

Regione, con DGR 61 del 29/01/18 e poi con DDS 17 del 12/02/2018, ha definito modalità per attuare interventi straordinari a favore di allevatori di ovicaprini sottoposti al programma di vaccinazione obbligatorio per Blue Tongue emanato da ASL negli anni 2014-2015, con esclusione di: grandi imprese; imprese in difficoltà (salvo che ciò non derivi da perdite o danni causati da epizoozie); imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito della decisione della Commissione di dichiarare determinati aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.

Titolare di allevamento o legale rappresentante di società invia entro 15/03/2018 domanda di contributo (modello predisposto da Regione) tramite PEC (regione.marche.agricoltura@emarche.it) o raccomandata (Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari via Tiziano 44 Ancona), allegando:

  • dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante se impresa ha percepito nei 2 anni precedenti ed anno in corso contributi in regime “de minimis” agricolo ed eventualmente in quale entità
  • certificati di veterinari ASL attestanti avvenuta morte degli ovicaprini a causa di Blue Tongue
  • copia dei provvedimenti di restrizione nei movimenti degli animali emanati dal Comune o dalla Autorità veterinaria competente per territorio

Servizio esegue istruttoria entro 60 giorni, escludendo domande mancanti del certificato di veterinario

Aiuti da erogare, mediante versamento a saldo sul conto corrente indicato in domanda, entro 18/01/2019 e comunque non prima di: 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Commissione della notifica di aiuto di Stato; aver acquisito regolare certificazione per DURC da parte di INPS.

Regione si riserva di eseguire controlli sulla documentazione presentata dai beneficiari, nonché sul fascicolo aziendale SIAN e su BDN Anagrafe zootecnica (rispondenza dei capi dichiarati morti)

Sanzioni:

Chiunque non provvede a notificare anche solo casi sospetti di Blu Tongue, o viola le misure sanitarie disposte in caso di presenza o sospetto di tale malattia: multa da 1.550 a 9.300 €.

€

Entità aiuto:

Per anno 2014 Commissione Europea concesso ad Italia 2.150.000 €, quale contributo pari a 50% delle spese sostenute nel limite di: 2.12 € per animale domestico sottoposto a campionamento; 1,69 €/test Elisa; 25.08 €/test PCR; 0,5 €/dose di vaccino acquistato.

Regione Marche ha deciso di accollarsi le spese per l’esecuzione di un piano straordinario di vaccinazione contro Blue Tongue, comprendente acquisto di vaccino e esecuzione di vaccinazione da parte di veterinari ASL. Al riguardo al fine di ottenere il rimborso UE, occorre procedere con registrazione telematica di animali vaccinati (Scheda da compilare da parte dei Servizi ASL riportata su BUR 5/15)

Regione Marche stanziato, con DGR 61 del 29/01/2018, 100.000 € per indennizzare allevatori che nel periodo 2014-2015 hanno subito costi aggiuntivi e perdite, a seguito delle ordinanze sanitarie che prevedevano il blocco nella movimentazione degli animali a causa di Blue Tongue. Contributo, fino a 100 % dei costi ammissibili, da destinare alla compensazione di:

  • animali morti nel periodo intercorrente tra l’insorgenza della malattia e la revoca del blocco della loro movimentazione. Contributo “una tantum”, concesso nell’ambito del regime “de minimis” agricolo (cioè 12.500 € di aiuti complessivi percepiti da allevatore in tale regime in tre anni), fissato in: 160 €/capo per pecora/capra di peso superiore a 20 kg; 60 €/capo per agnello/capretto di peso inferiore a 20 kg; 300 €/capo per ariete/becco
  • perdite di reddito (provvedimento alternativo al precedente) fissate in: 180 €/capo per pecora/capra di peso superiore a 20 kg; 65 €/capo per agnello/capretto di peso inferiore a 20 kg.

Se risorse disponibili sono insufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, entità del contributo ridotta in proporzione.