AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE

AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE (Reg. 826/08, 1308/13) (suini02)

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche che esercitano attività nel settore bestiame da almeno 12 mesi

 

Iter procedurale:

UE decide apertura ammasso privato suini quando prezzo medio di mercato comunitario delle carcasse di suino, determinato in base ai prezzi rilevati sui mercati rappresentativi di ogni Stato membro ponderati mediante coefficienti fissati da UE “che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro” risulta inferiore a 103% del prezzo di riferimento “ed è prevedibile che si mantenga a tale livello”

Interessati inviano a partire da 04/01/2016 a AGEA (copia a Servizio Decentrato Agricoltura dove ubicato centro di ammasso) domanda di aiuto ad ammasso privato con firma autenticata, specificando:

  • tipo di prodotto oggetto di contratto di ammasso con relativo codice. Ogni domanda fa riferimento ad una sola categoria di prodotti;
  • quantità prodotto da ammassare superiore a 10 t. per prodotti disossati e 15 t. per gli altri prodotti;
  • luogo dove detenuto prodotto in ammasso;
  • periodo di ammasso (90-120-150 giorni), con possibili proroghe o riduzioni da parte AGEA;
  • impegno a:

1)       conferire entro 28 giorni da accettazione domanda AGEA carni fresche, ottenute da animali allevati nella UE negli ultimi 2 mesi, macellati da non più di 10 giorni, conservati allo stato congelato;

2)       comunicare in tempo utile a Servizio Decentrato Agricoltura date e quantitativi prodotti ammassati per consentire controlli;

3)       effettuare pesatura prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto dell’imballaggio;

4)       compilare bolletta pesatura consegnandone copia a funzionario Servizio Decentrato incaricato di redigere verbale;

5)       collocare in magazzino prodotto secondo indicazioni impartite da Servizio Decentrato prendendo dovute precauzioni per evitare manomissioni o spostamenti prodotto da rendere ben identificabile;

6)       tenere aggiornato registro di magazzino preventivamente vidimato da Servizio Decentrato;

7)       non mettere in vendita prodotto ammassato, ne sostituirlo o spostarlo per intera durata periodo di ammasso, mantenendone inalterate le caratteristiche;

8)       consentire accesso agli impianti stoccaggio a funzionari Servizio Decentrato Agricoltura;

9)       presentare al momento ammasso documenti attestanti proprietà del prodotto.

Allegare:

1)       documento di riconoscimento in corso di validità;

2)       eventuale certificazione antimafia;

3)       importo cauzione (pari a 20% aiuto) versata a garanzia del contratto di ammasso;

4)       relazione in merito impianti di ammasso, specificando modalità seguite per identificazione prodotto.

AGEA comunica a Commissione entro ore 12 del lunedì per quantitativi oggetto domande di ammasso presentate giovedì e venerdì settimana precedente, ed entro ore 12 di giovedì per domande presentate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì precedenti. Se domande pervenute superiori a quantitativo oggetto di ammasso, UE può decidere di sospendere intervento. AGEA comunica ad interessato decisioni adottate, cioè approvazione contratto, fissando termini conferimento, o respingendo domanda.

Operazioni conferimento ad ammasso iniziano dopo lettera accettazione AGEA e terminano nei 28 giorni successivi (Conferimento giornaliero ad ammasso superiore a 5 t.). Conferente deve informare, con almeno 2 giorni di preavviso, Servizio “indicando giorno e luogo di conferimento, nonché tipologia e quantitativi dei prodotti da ammassare”. Servizio Decentrato Agricoltura presenzia ad operazioni di ammasso accertando peso netto fresco e successiva presa in carico prodotto surgelato con relativa compilazione bolletta di pesatura. A conclusione operazioni di ammasso, Servizio redige verbale in 4 copie (1 per Servizio, 1 per interessato, 2 per AGEA). Copia verbale inviata da conferente ad AGEA entro 48 ore. In caso di superamento termini conferimento, cauzione incamerata, mentre se ritardo supera i 10 giorni, aiuto non viene pagato.

Periodo minimo di ammasso di 60 giorni, dopo di che interessato può ritirare parte o totalità carne (comunque non meno di 9 t.), previa comunicazione (Almeno 48 ore prima) ad AGEA destinandola ad esportazione (Presentare prova di esportazione rappresentata da originale esemplare di controllo T5 in cui riportata dicitura “Reg. CE 360/15”. Uscita regolare prodotto alla scadenza del contratto.

Servizio, tramite sopralluoghi e verifiche documenti contabili, accerta quantitativo e periodo effettivo di ammasso, data conferimento ed eventuali uscite prodotto ammassato.

Al termine periodo di ammasso, Servizio esegue accertamento e redige verbale che interessato trasmette ad AGEA insieme a domanda di liquidazione aiuto.

AGEA versa aiuto entro 90 giorni da conclusione periodo di ammasso. Importo aiuto determinato in base a quantitativo ammassato e periodo effettivo ammasso.

In caso di irregolarità, AGEA esclude interessato da aiuti fino alla fine dell’anno civile successivo.

 

Sanzioni:

Se al termine periodo di ammasso quantità accertata ed esportata entro 60 giorni superiore a 90%: aiuto ridotto in proporzione. Se quantità compresa tra 80% e 90%: aiuto ridotto del 50%. Se quantità inferiore a 80%: aiuto non concesso

 

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