STRUTTURE ALLEVAMENTO SUINI (D

STRUTTURE ALLEVAMENTO SUINI (D.Lgs. 122/11)     (suini06)

Soggetti interessati:

Chiunque alleva e ingrassa (cioè alleva suino a partire da 10 settimane di età fino a macellazione) più di 6 suini o 5 scrofe con relativi lattonzoli

Iter procedurale:

Tutte le aziende nuove o ricostruite dopo 1/1/2003 (Tutte le aziende a partire da 1/1/2013) debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a)       avere superficIe libera per ciascun suinetto  o suino ad ingrasso allevati in gruppo, escluse scrofette dopo la fecondazione e le scrofe pari almeno a: 0,15 mq./suino di peso vivo inferiore a 10 kg.; 0,20 mq./suino di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg.; 0,30 mq./suino di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg.; 0,40 mq/suino di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg.; 0,55 mq/suino di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg.; 0,65 mq/suino di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg.; 1 mq/suino di peso vivo superiore a 110 kg.;

b)       avere superficie libera totale di 1,64 mq. a disposizione di ogni scrofetta dopo fecondazione e di 2,25 mq. per ciascuna scrofa allevata in gruppo (Se gruppi con meno di 6 animali superfici aumentate di 10%, mentre se gruppi di oltre 40 animali superfici ridotte di 10%);

c)       pavimentazione continua di almeno 0,95 mq./scrofetta e 1,3 mq./scrofa di cui non oltre 15% riservato ad aperture di scarico. Se usati pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo, ampiezza massima delle aperture deve essere di: 11 mm. per lattonzoli; 14 mm. per suinetti; 18 mm. per suini ad ingrasso; 20 mm. per scrofette dopo fecondazione e scrofe. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini, progettati e costruiti tenendo conto del peso e dimensioni dei suini e se non prevista lettiera, muniti di “superfice rigida piana e stabile” “in modo da non arrecare lesioni o sofferenze a suini”;

d)       suini debbono avere luminosità di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno ed intensità di rumore costante inferiore a 85 dBA;

e)       locali di stabulazione suini costruiti in modo da permettere agli animali di:

  • avere accesso ad una zona dove coricarsi in modo confortevole, adeguatamente asciutta e pulita che consente “a tutti gli animali di stare distesi temporaneamente”;
  • riposare ed alzarsi con movimenti normali;
  • vedere altri suini, salvo che nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso dello stesso, scrofe e scrofette tenute fuori dalla vista di animali della stessa specie;      

f)        suini debbono “avere accesso permanente ad una quantità sufficienti di materiali che consentono loro adeguata attività di esplorazione e manipolazione” (v. Paglia, fieno, legno, segatura …), salvo che loro uso possa comprometterne salute e benessere;

g)       recinti per verri, sistemati e costruiti in modo da permettere ad animale di girarsi ed avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini. Verro adulto deve disporre di superficie libera di almeno 6 mq. (10 mq. libero da ostacoli, nel caso di recinto usato per accoppiamento);

h)       vietato costruire o convertire impianti con scrofe e scrofette tenute all’attacco;

i)         scrofe e scrofette allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo fecondazione ed 1 settimana prima della data parto in recinti aventi lunghezza superiore a 2,8 m. (2,4 m. se gruppi di meno 6 animali). In caso di aziende con meno di 10 scrofe, queste possono essere allevate individualmente “a condizione che animali possono girarsi facilmente nel recinto”. Scrofe e scrofette hanno accesso permanente a materiale manipolabile; 

j)         parte del pavimento sufficientemente ampia ricoperta di paglia o altro materiale per consentire a lattonzoli di riposare bene, nonché in caso di stallo da parto disporre di spazio idoneo ad essere allattati senza difficoltà. Nessun lattonzolo staccato da scrofa prima di 28 giorni da nascita, salvo che permanenza presso la madre influenzi negativamente benessere o salute di lattonzoli o della stessa madre. In deroga lattonzoli svezzati dopo 7 giorni se trasferiti in impianti specializzati che debbono essere svuotati, accuratamente puliti e disinfettati prima di introduzione di nuovo gruppo di suini, nonché separati da luoghi dove tenute scrofe in modo da evitare trasmissione di malattie ai lattonzoli;

k)       nel caso di suini ad ingrasso allevati in gruppo prendere misure per evitare lotte “oltre il comportamento normale” (v. adottare misure per ridurre al minimo commistione; se occorre miscelare suini che non si conoscono farlo prima dello svezzamento, o non oltre 1 settimana dello svezzamento, con l’accortezza di “lasciare spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini”; indagare subito su eventuali cause di lotta violenta fornire ad animali abbondante paglia o materiale di esplorazione; separare animali aggressivi da gruppo; somministrazione limitata di tranquillanti attuata solo dietro prescrizione di veterinario);

l)         suini particolarmente aggressivi, attaccati da altri suini o malati o feriti, tenuti temporaneamente in recinto individuale, “purché recinto consenta ad animale di girarsi facilmente”;  

m)      scrofe e scrofette oggetto di trattamento contro parassiti interni od esterni. Vietate tutte le operazioni, salvo quelle per scopi terapeutici e diagnostici o per identificazione di animali, che possono provocare danni, o “perdita di una parte sensibile del corpo, od alterazione della struttura ossea”, ad eccezione di: riduzione degli incisivi nei lattonzoli entro primi 7 giorni di vita che lasci superficie liscia ed intatta; zanne dei verri ridotte se necessarie per evitare lesioni ad altri animali;  mozzamento di parte della coda; castrazione suini maschi con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; apposizione anelli al naso per animali (Ammessa solo quando animali detenuti all’aperto e nel rispetto normativa. Mozzamento della coda e riduzione di incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma praticate solo se “comprovata presenza di ferite ai capezzoli della scrofa o ad orecchi o code di altri suini” e comunque prima di eseguire tali operazioni adottate misure “intese ad evitare morsicature delle code ed altri comportamenti anormali, tenendo conto di condizioni ambientali e densità di animali” con conseguente modifica di sistemi di gestione inadeguati. Operazioni praticate da veterinario od altra persona formata con esperienza in materia, usando mezzi idonei ed adeguate condizioni igieniche. Se castrazione o mozzamento di coda praticati dopo 7° giorno di vita eseguiti solo da veterinario sotto anestesia;      

n)       nella settimana precedente parto, pulite ed installate in stalli da parto muniti di: lettiera adeguata in quantità sufficiente; “sistema di eliminazione dei liquami idoneo”; spazio idoneo a consentire libero spostamento ad animali; strutture (v. sbarre) destinate a proteggere lattonzoli. Dietro scrofa e scrofetta prevista zona libera che faciliti parto naturale o assistito. Stalli da parto muniti di recinzione di protezione dei lattonzoli;

o)       scrofe e scrofette allevate in gruppo alimentate utilizzando  sistema idoneo “a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito anche in situazione di competitività”. Scrofe e scrofette asciutte gravide devono ricevere “mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico” per calmare la fame e tenuto conto del loro bisogno di masticare. Suini nutriti almeno 1 volta al giorno, facendo in modo che se suini alimentati in gruppo e “non ad libitum” o mediante sistema automatico di alimentazione individuale, ogni suino abbia accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;

p)       a partire da 2° settimana di età garantire al suino acqua fresca sufficiente

q)       personale deve essere adeguatamente informato su rispetto requisiti. A tal fine Regione organizza corsi di formazione per operatori relativi al benessere degli animali.

Animali importati da Paesi Terzi accompagnati da certificato rilasciato da Autorità competente attestante che suini “hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine CE” 

Ministero Salute adotta piano di ispezioni eseguito da ASL su rispetto norme allevamento da parte aziende ed assiste esperti CE che effettuano ispezioni.

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme allevamento suini: multa da 1.550 a 9.296 €

 

 

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