RIPRODUZIONE ANIMALI

RIPRODUZIONE ANIMALI (Reg. 1012/16, 717/17; Legge 154/16; D. Lgs. 52/18; D.M. 19/7/00; D.G.R. 30/10/01; DDS 19/12/17, 1/9/20, 4/11/21)   (zoo02)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali (MIPAAF), Ministero Salute (MISA), Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione regionale allevatori (ARA), Associazione provinciale allevatori (APA), Servizio P.F. Agricoltura a basso impatto e zootecnia (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), ASL, Associazione allevatori di livello nazionale di 1° grado (in quanto priva del rapporto di intermediazione da parte di altre Associazioni), Ente selezionatore (cioè qualsiasi Associazione di allevatori, Organismo di allevamento, Organismo pubblico riconosciuto al fine di realizzare un programma genetico con riproduttori di razza pura iscritti in Libro genealogico istituito), Ente ibridatore (cioè qualsiasi Associazione di allevatori, Organismo di allevamento, impresa privata operante in un sistema di produzione chiuso, Organismo pubblico riconosciuto al fine di realizzare un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti in Registro), Organismo di allevamento di Paese Terzo che si occupa dell’ingresso in UE di animali destinati alla riproduzione, impresa privata operante in un sistema di produzione chiuso (cioè impresa dotata di programma genetico a cui non partecipa alcun allevatore o un numero limitato di questi che sono vincolati all’impresa nel ricevere/fornire suini ibridi riproduttori), impianti zootecnici, Centro raccolta e stoccaggio di sperma, gruppo di raccolta/produzione di embrioni, chiunque (compresi allevatori) fa riprodurre bestiame delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina

Iter procedurale:

Reg. 1012/16 che entra in vigore dal 1/11/2018 comprende:

Art. 1-2 individua gli obiettivi del Reg. 1012/16 riguardanti i riproduttori ed il loro materiale seminale, nonché i relativi  discendenti destinati ad essere iscritti come riproduttori di razza pura in Libro genealogico o in Registro dei suini ibridi, con esclusione di riproduttori e loro materiale seminale se destinati a sperimentazioni tecniche o scientifiche eseguite sotto il controllo di Autorità competente

Art. 3 stabilisce che scambi commerciali ed ingresso in UE di riproduttori e loro materiale seminale non sono vietati, limitati, ostacolati per motivi zootecnici o genealogici diversi da quelli previsti dal Reg. 1012/16

Allevatori, Enti selezionatori/ibridatori, Organismi di allevamento non possono essere soggetti a discriminazione in base al loro Paese di origine, o a quello dei loro riproduttori o del materiale seminale

Art. 4 Associazione allevatori, Organismi di allevamento, Organismi pubblici dotati di un programma genetico presentano domanda per ottenere il riconoscimento di Ente selezionatore per riproduttori di razza pura (in caso di suini ibridi riproduttori, domanda è inviata da Associazione allevatori, Organismi di allevamento, imprese private operanti in un sistema di produzione chiuso, Organismi pubblici dotati di programma genetico) ad Autorità competente, che provvede al riconoscimento se richiedente:

  1. ha sede sociale nel territorio di propria competenza;
  2. dimostra di soddisfare i requisiti dell’Allegato I pubblicato in G.U.CE 171/16, in particolare per i programmi genetici oggetto della domanda;
  3. riporta nella domanda di riconoscimento le informazioni di cui ad Allegato I relative al programma genetico;
  4. presenta domanda per l’approvazione di almeno 1 dei programmi genetici previsti ad Art. 8

Art. 5 se Autorità competente nega il riconoscimento di Ente selezionatore/ibridatore ne comunica i motivi al richiedente, affinché possa chiedere, entro i 60 giorni successivi, il riesame della domanda. Se Autorità, dopo riesame, conferma il rifiuto, ne fornisce spiegazione, entro 90 giorni dalla richiesta di riesame, ad interessato e Commissione UE

Art. 6 se Autorità competente riconosce Ente selezionatore/ibridatore ma si rifiuta di approvare il suo programma genetico, Ente può presentare un programma modificato entro 6 mesi dal rifiuto. Se ciò non avviene e non si dispone di altro programma genetico conforme ad Art. 8, Autorità competente revoca il riconoscimento ad Ente selezionatore/ibridatore

Art. 7 Stato membro tiene aggiornato e pubblica Elenco degli Enti selezionatori/ibridatori riconosciuti in possesso di almeno 1 programma genetico approvato, in cui riportare per ognuno:

  1. nome, recapito, sito web di Ente;
  2. nel caso di riproduttori di razza pura: nome della razza (per suini ibridi: nome della razza, linea, incrocio; per equini: nome e recapito di Ente selezionatore che tiene il Libro genealogico della razza) interessata dal programma genetico; eventuali deroghe di cui si avvale Ente selezionatore;
  3. territorio geografico in cui attuare il programma genetico;
  4. riferimenti al sito web dove reperire le informazioni relative al programma;
  5. Autorità competente che attua programma genetico

Se il riconoscimento dell’Ente selezionatore/ibridatore viene revocato, o l’approvazione del programma genetico viene sospesa o revocata, Stato membro riporta subito tale revoca o sospensione nell’Elenco (Qualora la sospensione del programma genetico supera i 24 mesi, Ente selezionatore/ibridatore o programma genetico viene cancellato da Elenco)

Commissione adotta atti per definire le informazioni da includere in Elenco

Art. 8 Ente selezionatore/ibridatore presenta domanda di approvazione dei programma genetici ad Autorità competente che li approva, purché:

  1. perseguono almeno 1 dei seguenti scopi:
    • in caso di riproduttori di razza pura: miglioramento, conservazione, creazione, ricostituzione della razza
    • in caso di suini ibridi riproduttori: miglioramento o creazione di razza, linea, incrocio
  2. descrivono nel dettaglio gli obiettivi della selezione e riproduzione

Ente selezionatore/ibridatore può affidare a terzi specifiche attività tecniche legate alla realizzazione dei programmi genetici, comprese prove di performance e di valutazione genetica dell’animale, purché:

  1. rimangono responsabili del rispetto dei requisiti prescritti da Allegato I pubblicato su G.U.CE 171/16
  2. accertata assenza di conflitti di interesse tra soggetti terzi ed allevatori partecipanti al programma genetico
  3. soggetti terzi soddisfano ai requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività
  4. specificano le attività che intendono svolgere presso terzi (riportare i loro nomi e recapiti in domanda)

Se per almeno 24 mesi nessun allevatori partecipante al programma genetico approvato dispone di un’azienda (dove ricoverati i riproduttori) ubicata in una determinata zona, l’Autorità competente chiede ad Ente selezionatore/ibridatore di adeguare il territorio geografico del programma genetico, in modo da escludere la zona scoperta

Art. 9 prima di procedere all’attuazione di qualunque modifica significativa al programma genetico, Ente selezionatore/ibridatore lo comunica ad Autorità competente. Modifica si intende accolta se entro 90 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di questa

Modifiche sono portate a conoscenza degli allevatori partecipanti al programma genetico

Art. 10 Autorità competente può rifiutarsi di approvare il programma genetico se questo ne compromette altri già approvati nello stesso Stato membro in merito a:

  1. caratteristiche essenziali della razza, o principali obiettivi del programma;
  2. conservazione della razza o diversità genetica al suo interno;
  3. conservazione della razza a rischio di estinzione o della razza autoctona difficilmente reperibile in uno o più territori della UE

Ai fini del rifiuto, Autorità competente tiene conto di:

  1. numero dei programmi genetici già approvati per stessa razza nel territorio nazionale;
  2. dimensioni della popolazione di riproduttori comprese nel programma genetico;
  3. eventuali apporti genetici di programmi condotti da Enti selezionatori di altri Stati membri o da Organismi di allevamento in Paesi Terzi per stessa razza

Art. 11 Autorità competente fornisce ad Ente selezionatore/ibridatore spiegazione motivata del rifiuto del programma o delle sue modifiche

Art. 12 se Ente selezionatore/ibridatore intende realizzare il programma genetico approvato anche su riproduttori custoditi in altro Stato membro, lo notifica ad Autorità competente che:

  1. lo comunica ad Autorità competente di altro Stato membro entro 90 giorni dall’avvio del programma genetico in esso;
  2. fornisce su richiesta di Autorità di altro Stato membro entro 60 giorni dall’avvio del programma in questo copia del programma (eventualmente tradotto in lingua di tale Stato)

Autorità competente di Stato membro interessato può entro 90 giorni dalla notifica:

  • negare l’autorizzazione a realizzare nel suo territorio il programma genetico se:
  1. in questo già attuato un programma genetico su riproduttori della stessa razza
  2. compromette un programma genetico realizzato da altro Ente selezionatore per stessa razza per gli stessi motivi riportati in Art. 10
  • comunicare a: Autorità competente e Commissione le motivazioni del proprio rifiuto (se ciò non avviene programma si intende approvato); Ente selezionatore/ibridatore che può chiedere il riesame. In tal caso Autorità competenti interessate debbono cooperare tra loro per definire il riesame

Autorità competente è tenuto altresì a comunicare le modifiche apportate al programma genetico approvato ad Autorità competente di altro Stato membro, che può:

  • chiedere ad Ente selezionatore/ibridatore di fornire informazioni sul numero di allevatori e riproduttori interessati dal programma genetico nel proprio territorio;
  • revocare l’approvazione del programma genetico se per almeno 12 mesi nessun allevatore del proprio territorio partecipa al suddetto programma

Art. 13 allevatori possono partecipare al programma genetico, qualora i loro riproduttori di razza pura:

  1. risultano custoditi in aziende ubicate nel territorio di intervento del programma;
  2. appartengono a razza (o razza, linea, incrocio per suini) oggetto del programma

Allevatori partecipanti al programma genetico hanno diritto a:

  1. iscrivere i loro riproduttori di razza pura nella Sezione principale o nella Sezione supplementare del Libro genealogico istituito per tale razza da Ente selezionatore;
  2. registrare i loro suini ibridi riproduttori nel Registro istituito per razza, linea, incrocio da Associazioni di Enti ibridatori;
  3. partecipare alle prove di performance e di valutazione genetica dei loro riproduttori di cui ad Art. 25 ed acquisisce i risultati aggiornati derivati per ottenere il rilascio del certificato zootecnico di cui ad Art. 30;
  4. accedere ad ogni servizio fornito, in relazione al programma genetico, da Ente selezionatore/ibridatore;
  5. aderire a Ente selezionatore/Associazione di Enti ibridatori;
  6. partecipare alla definizione e sviluppo del programma genetico

Art. 14 Enti selezionatori/ibridatori hanno diritto a:

  1. definire e realizzare in modo autonomo i programmi genetici approvati, purché nel rispetto del Reg. 1012/16;
  2. escludere dalla partecipazione ad un programma genetico allevatori che non ne rispettano le regole o gli obblighi prescritti dal regolamento interno;
  3. risolvere, fatto salvo le competenze degli organi giurisdizionali, le controversie insorte tra allevatori o tra questi e gli Enti stessi nel corso della realizzazione dei programmi genetici

Art. 15 Libri genealogici comprendono una Sezione principale (in cui riportare il programma genetico) ed eventuali Sezioni supplementari

Art. 16 Enti selezionatori possono suddividere la Sezione principale del Libro genealogico in più classi, in base ai meriti, età e sesso dei riproduttori di razza pura. A tal fine questi sottoposti a prove di performance e di valutazione genetica

Se il programma genetico stabilisce le condizioni per iscrivere animali nella Sezione principale del Libro, Ente selezionatore/ibridatore vi istituisce almeno 1 classe in cui iscrivere, su richiesta di allevatore, i riproduttori di razza pura che soddisfano le condizioni di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16

Art. 17 e 20 Enti selezionatori possono creare 1 o più Sezioni supplementari nel Libro genealogico a favore di animali o loro discendenti delle specie contemplate dal programma genetico non iscrivibili nella Sezione principale, purché il regolamento interno del programma genetico consenta l’iscrizione dei discendenti di tali animali nella Sezione principale in conformità per le  femmine di specie bovina, suina, ovina, caprina, o per animali di razze a rischio di estinzione resistenti, o per maschi e femmine di specie equina alle norme di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16

Art. 18 Enti selezionatori, su richiesta degli allevatori, iscrivono nella Sezione principale del Libro genealogico riproduttori di razza pura aderenti al loro programma genetico, purché questi: soddisfano i requisiti di Allegato II pubblicato su G.U.CE 171/16; eventualmente siano progenie di riproduttori o discendono da materiale seminale in conformità ad Art. 21

Ente selezionatore non può rifiutare tale iscrizione se riproduttore di razza pura è già iscritto in una Sezione principale di Libro genealogico della stessa razza istituito da un altro Ente selezionatore riconosciuto o da un Organismo di allevamento di Paese Terzo incluso in Elenco di cui ad Art. 34

Se Sezione principale è suddivisa in classi, riproduttori di razza pura iscritti da Ente selezionatore nella classe di merito corrispondente

Art. 19 se Ente selezionatore realizza un programma genetico per una razza di cui non esiste Libro genealogico nello Stato membro o in Pese Terzo riportato in Elenco di Art. 34, tale Ente può iscrivere nella Sezione principale di istituendo Libro genealogico riproduttori di razza pura o loro discendenti di razze diverse, o qualsiasi animale giudicato conforme alle caratteristiche della nuova razza e soddisfa i requisiti minimi di prestazione fissati nel programma genetico, purché:

  1. riportato nel programma genetico il periodo entro cui istituito il nuovo Libro genealogico (tenere conto dell’intervallo generazionale della specie/razza interessata);
  2. fatto riferimento ad eventuali Libri genealogici esistenti in cui riproduttori di razza pura o loro ascendenti sono stati iscritti dopo la nascita con relativo numero di registrazione;
  3. identificati animali considerati come pilastri fondamentali per la razza

Se Ente selezionatore intende ricostituire una razza estinta o a grave rischio di estinzione può essere autorizzato ad iscrivere nella Sezione principale del Libro genealogico i discendenti dei riproduttori di razza pura da ricostituire o quelli di altre razze che entrano nella ricostruzione della razza o qualsiasi altro animale considerato conforme sia alle caratteristiche di razza da ricostituire sia ai requisiti minimi fissati nel programma genetico, purché rispettati i requisiti di cui sopra

Ente selezionatore che intende avvalersi di tale deroga definisce un piano dettagliato per la creazione o ricostruzione della razza nel suo programma genetico

Stato membro informa il pubblico in merito alla creazione o ricostituzione della razza

Art. 21 e 24 Ente selezionatore/ibridatore che realizza un programma genetico per una razza (o razza, linea incrocio) ammette utilizzo ai fini di:

  1. monta naturale di: ogni riproduttore di razza pura di tale razza (o suino ibrido riproduttore di stessa razza, linea, incrocio);
  2. inseminazione artificiale di: sperma raccolto da riproduttori di razza pura di specie bovina (sottoposti a valutazione genetica); suina, ovina, caprina, equina (sottoposti a prova di performance o valutazione genetica);
  3. trasferimento di embrioni, ovociti raccolti ed usati per produzione in vitro di embrioni ed embrioni ottenuti in vitro: concepiti usando sperma di cui sopra, purché questi raccolti da riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina sottoposti a prova di performance o valutazione genetica;
  4. testare i riproduttori maschi di razza pura non sottoposti a prova di performance o di valutazione genetica di specie bovina, suina, ovina, caprina: di loro sperma, purché usato solo entro limiti quantitativi definiti da Ente selezionatore per testare i suddetti animali

Suini ibridi riproduttori iscritti in registro tenuto da Ente ibridatore ammessi da altro Ente ibridatore che realizza programma genetico per stessa razza, linea, incrocio nello stesso Stato membro alle stesse condizioni

In caso di riproduttori di razza pura di specie equina, Ente selezionatore può vietare o limitare l’uso di 1 o più tecniche di riproduzione (compreso l’uso del materiale seminale) se previsto nel programma genetico

In caso di razze a rischio di estinzione, Ente selezionatore può vietare o limitare l’uso di riproduttori di razza pura o loro materiale seminale se tale utilizzo compromette la conservazione o la diversità genetica della razza stessa

Lo sperma raccolto da riproduttori maschi di razza pura iscritti nella Sezione principale di Libro genealogico da un Ente selezionatore nell’ambito di un programma genetico è usato da un altro Ente selezionatore con programma genetico approvato per la stessa razza, nello stesso o in un altro Stato membro alle stesse condizioni quantitative per la prova di performance e valutazione genetica (Analoga procedura applicata per suini ibridi di riproduttori)

Materiale seminale di riproduttori di razza pura (compresi suini ibridi riproduttori) è raccolto, prodotto, conservato presso Centri di raccolta o stoccaggio dello sperma o gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti per il commercio di tale prodotto in UE. In deroga, Stato membro può autorizzare la raccolta, trattamento e stoccaggio di tale materiale per uso sul proprio territorio anche da parte di personale autorizzato con specifiche qualifiche

Se scopo del programma genetico è quello di conservare una razza o la diversità genetica esistente al suo interno, le prove di performance o di valutazione genetica sono eseguite solo se previste nel programma

Art. 22 se riproduttori di razza pura di specie bovina, suina, ovina, caprina, equina sono usati per:

  1. raccolta di sperma ai fini di inseminazione artificiale, Enti selezionatori ne prescrivono la identificazione tramite analisi del gruppo sanguigno o del DNA;
  2. raccolta di ovociti ed embrioni (o nel caso di suini, raccolta di sperma a fini di inseminazione artificiale), Enti selezionatori/ibridatori possono chiederne la identificazione

Su richiesta dello Stato membro, Commissione può approvare diversi metodi di identificazione dei riproduttori, che offrono garanzie equivalenti a quelle del gruppo sanguigno

Art. 23 Enti ibridatori, su richiesta di allevatori, iscrivono in Registri anagrafici di razza i suini ibridi riproduttori, ottenuti da stessa razza, linea, incrocio che soddisfano requisiti di cui ad Allegato II. Non possono rifiutare iscrizione di tali animali se iscritti in conformità ad Allegato II per stessa razza, linea, incrocio da un altro Ente ibridatore riconosciuto in altro Stato membro

Art. 25 – 27 Enti selezionatori/ibridatori realizzano prove di performance o di valutazione genetica in proprio o affidandole a soggetti terzi nel rispetto di quanto prescritto da Allegato III pubblicato su G.U.CE 171/16 per riproduttori di razza pura delle specie bovina, ovina, caprina, suina (programma genetico nel caso della specie equina)

Stato membro può chiedere se soggetti terzi non sono Enti pubblici sottoposti al suo controllo, che siano autorizzati a tale scopo, disponendo di impianti, attrezzature e personale qualificato, in grado di realizzare le prove di performance e di valutazione genetica nel rispetto di Allegato III

In deroga Stato membro può decidere che terzi autorizzati siano responsabili del rispetto dei requisiti previsti dall’Allegato III   se le prove sono effettuate all’estero

Art. 26 Commissione adotta atti delegati in merito a:

  • modifiche di Allegato III pubblicato su G.U.CE 171/16 per tenere conto dei progressi scientifici, sviluppi tecnologici, necessità di salvaguardare risorse genetiche;
  • uniformare le norme di valutazione genetica e prove di performance sui suddetti animali, compresa interpretazione dei relativi risultati, tenendo conto dei progressi tecnici e scientifici

Art. 28 Enti selezionatori/ibridatori forniscono, su richiesta di Autorità competente, informazioni su:

  • risultati delle prove di performance o valutazione genetica in relazione ai riproduttori di aziende situate nel territorio dello Stato membro;
  • modalità di registrazione delle caratteristiche degli animali;
  • metodi statistici usati per le analisi dei risultati delle prove di performance in generale e per ogni caratteristica valutata;
  • parametri tecnici usati per ogni caratteristica valutata, compresi quelli sulla valutazione genomica

Enti selezionatori/ibridatori o soggetti terzi delegati tengono e pubblicano i risultati aggiornati della prova di performance e valutazione genetica dei riproduttori (specie se il loro sperma è destinato all’inseminazione artificiale)

Art. 29 Commissione adotta atti per:

  • designare, mediante procedure di selezione pubblica (limitate nel tempo o riviste periodicamente), Centri di riferimento in UE incaricati di contribuire, sotto il profilo scientifico e tecnico, ad armonizzare o migliorare metodi di valutazione e performance. Centri di riferimento debbono soddisfare i requisiti ed espletare i compiti indicati in Allegato IV pubblicato su G.U.CE 171/16, purché inclusi nel loro programma annuale/pluriennale di lavoro
  • modificare i criteri di designazione ed i compiti dei Centri, tenendo conto di: specie di riproduttori di razza pura per cui occorre uniformare o migliorare i metodi di prova di performance e valutazione genetica; progressi scientifici e tecnici compiuti al riguardo; razze a rischio di estinzione per cui occorre definire metodi di conservazione
  • controllare attività dei Centri, al fine di verificare loro conformità ai requisiti di Allegato IV e corretto espletamento dei compiti affidati
  • ridurre il contributo finanziario o revocare la designazione a Centro che non soddisfa più i requisiti o non adempie ai compiti affidati

Art. 30 allevatori partecipanti ad un programma genetico chiedono certificati zootecnici per i loro riproduttori o materiale seminale ad Ente selezionatore/ibridatore promotore del programma (o ad Autorità competente di Paese Terzo di spedizione) che rilascia tali certificati, riportando le informazioni di cui ad Allegato V pubblicato su G.U.CE 97/16

Riproduttori iscritti in Libro genealogico (o nel registro dei suini ibridi) o loro materiale seminale oggetto di scambi commerciali o animali discendenti dal suddetto materiale seminale da iscrivere in Libro genealogico (o nel registro dei suini ibridi) debbono sempre essere accompagnati dal certificato zootecnico (specie se tali animali o materiali seminali sono destinati ad essere introdotti in UE)

Ente selezionatore/ibridatore che esegue per riproduttore di razza pura o suo materiale seminale prova di performance o valutazione genetica riporta nel certificato zootecnico: risultati della prova di performance e/o della valutazione genetica; difetti/peculiarità genetiche rilevate nel riproduttore

Commissione adotta atti per modificare Allegato V, tenendo conto di: progressi scientifici o tecnologici; funzionamento del mercato interno; necessità di proteggere le risorse genetiche

Art. 31 Autorità competente può consentire in deroga che:

  • materiale seminale accompagnato dal certificato zootecnico, emesso sulla base delle informazioni ricevute dall’Ente selezionatore/ibridatore, Centro di raccolta sperma, gruppo di raccolta embrioni sia riconosciuto ai fini degli scambi commerciali nella UE;
  • certificato zootecnico non necessario in caso di:
    • animali riproduttori di specie bovina, suina, ovina, caprina quando informazioni di Allegato V figurano in altri documenti rilasciati da Ente selezionatore/ibridatore che accompagnano gli animali;
    • informazioni relative ai donatori di materiale seminale o sperma, ovuli, embrioni figurano in altri documenti che accompagnano tali materiali o sono messi a disposizione, su richiesta, prima o dopo la spedizione da Ente selezionatore/ibridatore o da Centro/gruppo di raccolta emittente

Se risultati della prova di performance o di valutazione genetica sono accessibili su sito web, Enti selezionatori/ibridatori o Centri/gruppi di raccolta, o Organismi di allevamento di Paese Terzo possono in deroga fare riferimento nel certificato zootecnico al suddetto sito web

Art. 32 in deroga per riproduttori di razza equina, le informazioni di Allegato V possono figurare nel loro documento di identificazione, il cui modello è definito dalla Commissione. Autorità competente può consentire che alcune informazioni di Allegato V non vengano riportate se:

  • risultati delle prove di performance o valutazione genetica sono accessibili su sito web, purché Ente selezionatore faccia riferimento a questo nel documento di identificazione
  • figurano in altri documenti emessi da Ente selezionatore per riproduttori di razza pura iscritti in Libro genealogico

Art. 33 materiale seminale ai fini del suo ingresso in UE sempre accompagnato da certificato zootecnico emesso da Organismo di allevamento in base alle informazioni ricevute dai Centri di raccolta dello sperma o da gruppi di raccolta/produzione di embrioni riconosciuti. In deroga tale certificato non necessario se:

  • informazioni di cui in Allegato V figurano in altri documenti che accompagnano riproduttore o relativo materiale seminale;
  • Organismo di allevamento che attua programma genetico fornisce elenco esauriente dei documenti, in cui riportate le informazioni di cui ad Allegato V

Art. 34 Commissione tiene aggiornato e pubblica Elenco degli Organismi di allevamento del Paese Terzo, per i quali si è ricevuta documentazione attestante che questi soddisfano i seguenti requisiti:

  1. attuano programmi genetici riguardanti la stessa razza in qualità di Enti selezionatori (o stessa razza, linea o incrocio in qualità di Enti ibridatori) che prevedono: iscrizione di riproduttori nei Libri genealogici (o nei registri dei suini ibridi) e loro ammissione alla esecuzione di prove ed alla riproduzione; metodi usati per le prove di performance o valutazione genetica;
  2. risultano sorvegliati da un Servizio ufficiale del Paese Terzo interessato;
  3. dotati di regolamento interno che garantisce come riproduttori e discendenti ottenuti dal loro materiale seminale siano iscritti o iscrivibili, senza discriminazione in base al Paese di origine, in Libro genealogico (o in registro dei suini ibridi) per stessa razza (o stessa razza, linea, incrocio per suini ibridi)

Commissione cancella subito da Elenco quegli Organismi che non soddisfano più almeno 1 dei precedenti requisiti o quei Paesi Terzi dove non sussistono condizioni equivalenti a quelle UE

Art. 35 Commissione adotta atti in cui si riconosce come equivalenti a quelle di Reg. 1012/16 le misure applicate nel Paese Terzo in materia di: riconoscimento di Enti selezionatori/ibridatori; approvazione dei programmi genetici di tali Enti; iscrizione di riproduttori di razza pura nei Libri genealogici (nei registri per suini ibridi); ammissione di animali alla riproduzione; utilizzo del loro materiale seminale a fini di prova e di riproduzione; tipologie di prove di performance e valutazione genetica; controlli ufficiali su operatori. Tali atti sono adottati in base a esame delle informazioni fornite dal Paese Terzo interessato ed ai risultati soddisfacenti derivati dai controlli eseguiti dalla Commissione e possono stabilire:

  1. formato e contenuto dei certificati zootecnici che accompagnano riproduttori e materiale seminale provenienti da Paese Terzo;
  2. prescrizioni specifiche per il loro ingresso nella UE, compresi controlli ufficiali da eseguire nel merito;
  3. procedure per la redazione (e modifica) dell’Elenco degli Organismi di allevamento del Paese Terzo da cui è ammesso ingresso in UE di riproduttori e materiale seminale

Commissione abroga i suddetti atti se non sono più soddisfatte le condizioni di riconoscimento dell’equivalenza

Art. 36 su richiesta di allevatore, Ente selezionatore/ibridatore iscrive nella Sezione principale di Libro genealogico/registro suini ibridi riproduttori importati in UE e discendenti del materiale seminale importato, purché:

  1. tali animali o donatori siano iscritti in Libro genealogico tenuto da un Organismo di allevamento del Paese Terzo di spedizione;
  2. materiale seminale soddisfa le condizioni di cui ad Art. 21 ed il riproduttore presenta le caratteristiche di razza stabilite nel programma genetico attuato da Ente selezionatore/ibridatore;
  3. Organismo di riproduzione figura nell’Elenco dell’Organismo di allevamento

Stati membri non possono vietare, limitare, ostacolare per motivi zootecnici o genealogici l’ingresso in UE, né il loro successivo utilizzo di riproduttori o del relativo materiale seminale, se questi sono iscritti nel Libro genealogico tenuto da Organismo di allevamento figurante nell’Elenco

Art. 37 se operatore chiede l’applicazione dei dazi convenzionali per riproduttori di razza pura, questi debbono essere accompagnati dal certificato zootecnico di cui ad Art. 30 o da un documento indicante che: questi sono iscritti in Libro genealogico tenuto da Ente selezionatore/ibridatore; partita di animali viene sottoposta a controlli documentali e di identità ai posti di frontiera, al fine di verificare se la partita è accompagnata dai documenti prescritti, nonché se i contenuti di etichetta della partita corrispondono a quanto riportato nei documenti

Art. 38 se in Stato membro o in Regione non sussiste un Organismo di allevamento o un’Associazione di allevatori o un Ente pubblico che attua un programma genetico su riproduttori di razza pura della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, Autorità competente decide di attuare direttamente il programma genetico, purché necessario a conservare la razza o ad introdurla nello Stato membro o in un suo territorio dove è a rischio di estinzione

A tal fine Autorità adotta misure per garantire l’assenza di effetti negativi sulla possibilità per Organismi di allevamento, Associazioni allevatori, Enti pubblici di essere riconosciuti come Enti selezionatori, e di vedersi approvati programmi genetici

Autorità per attuare il programma genetico in questione deve:

  • disporre di: personale sufficiente e qualificato; attrezzature idonee;
  • essere in grado di eseguire controlli per individuare genealogia di riproduttori oggetto del programma;
  • disporre di ampia popolazione di riproduttori di razza pura e numero sufficiente di allevatori nel territorio in cui opera il programma;
  • essere in grado di produrre ed utilizzare i dati raccolti sui riproduttori per realizzare il programma genetico;
  • adottare un regolamento interno per: composizione delle controversie con gli allevatori partecipanti al programma; garantire loro parità di trattamento; definire i loro diritti ed obblighi

Programma genetico deve contenere informazioni relative a:

  1. sue finalità (preservazione e/o miglioramento della razza, creazione di nuova razza, ricostruzione della razza, combinazione di queste);
  2. nome e caratteristiche della razza interessata dal programma;
  3. territorio geografico dove programma viene attuato;
  4. sistema di identificazione dei riproduttori di razza pura in grado di garantirne l’iscrizione nel Libro genealogico solo dopo la loro identificazione;
  5. sistema di registrazione della genealogia dei riproduttori di razza pura iscritti/registrati o loro idoneità ad iscrizione nei Libri genealogici/registri;
  6. criteri di valutazione adottati per la selezione dei riproduttori di razza pura;
  7. se programma prescrive prove di performance o valutazione genetica: sistemi usati per la produzione, registrazione, comunicazione, utilizzo dei risultati di tali prove; sistemi relativi a valutazione genetica e genomica dei riproduttori di razza pura;
  8. se istituite Sezioni supplementari o se Sezione principale suddivisa in classi: regole per la suddivisione del Libro genealogico; criteri per la registrazione degli animali in tali Sezioni o classi;
  9. se programma genetico riguarda riproduttori di razza pura di specie equina: divieti o limitazioni nell’utilizzo di 1 o più tecnica di riproduzione o riproduttori di razza pura;
  10. se l’Autorità affida a terzi l’esecuzione di attività specifiche inerenti alla gestione del programma: nome e recapiti dei terzi designati ed attività loro affidate

Autorità informa tempestivamente gli allevatori partecipanti di eventuali modifiche apportate al programma

Art. 39 Stato membro:

  1. designa le Autorità responsabili dei controlli sugli operatori
  2. redige e tiene aggiornato l’Elenco delle Autorità responsabili dei controlli con i relativi recapiti a cui inviare notifiche o informazioni o richieste
  3. mette l’Elenco a disposizione del pubblico sul sito web istituzionale e lo comunica alla Commissione

Art. 40 Stato membro adotta misure per accertare che l’Autorità competente realizza il programma genetico rispettando le disposizioni di cui ad Art. 38

Art. 41 Autorità competenti dispongono di:

  1. procedure in grado di garantire e verificare l’efficacia, adeguatezza, qualità e coerenza dei controlli effettuati;
  2. procedure in grado di garantire che personale controllore non ha conflitti di interesse con gli operatori controllati;
  3. sufficiente personale qualificato (per formazione ed esperienza) in grado di garantire l’esecuzione efficace dei controlli;
  4. strutture ed attrezzature idonee ed efficienti da fornire al personale;
  5. idonee competenze giuridiche per eseguire i controlli;
  6. procedure giuridiche in grado di garantire al personale accesso a locali, documenti, sistemi informatici necessari per svolgere i propri compiti

Art. 42 Autorità competenti chiedono al proprio personale di obbligarsi a non rilevare a terzi le informazioni acquisite durante i controlli (in particolare quelle inerenti: scopo dei controlli; interessi commerciali di operatore o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica; procedimenti giudiziari e pareri legali)

Art. 43 Autorità competente esegue i controlli con una frequenza definita in base a:

  • rischio di non conformità;
  • precedenti risultati dei controlli a cui sono stati sottoposti gli operatori;
  • affidabilità e risultati dei controlli interni eseguiti dagli operatori stessi o da terzi su loro richiesta;
  • ogni informazione utile acquisita che possa indicare eventuali non conformità

Controlli vengono eseguiti, indipendentemente dal fatto che i riproduttori o il materiale seminale provenga da Stato membro o sia in entrata nella UE e sulla base di procedure documentate, contenenti: istruzioni per controllori; modalità di notifica agli operatori; impegno a ridurre al minimo gli oneri per gli operatori, “senza che ciò si ripercuota negativamente sulle qualità dei controlli medesimi”

Art. 44 Autorità competente effettua controlli in modo trasparente, rendendo pubbliche le informazioni concernenti il loro svolgimento

Art. 45 Autorità competente redige verbale del controllo svolto (di cui copia rilasciata ad operatore), contenente: obiettivi del controllo; metodi di controllo applicati; risultati del controllo; indicazione di eventuali misure da adottare da parte di operatori

Art. 46 Operatori, su richiesta di Autorità competente, forniscono assistenza al personale di controllo e consentono loro di accedere a: attrezzature, locali e siti; sistemi informatici di trattamento delle informazioni; animali riproduttori e materiale seminale; documenti posti sotto il loro controllo

Art. 47 se accertate non conformità, Autorità competenti adottano, tenendo conto della natura della non conformità e di eventuali precedenti, provvedimenti per: determinare l’origine e l’entità della non conformità; stabilire la responsabilità degli operatori; assicurare che questi pongano rimedio alle non conformità, evitando il loro ripetersi. In particolare le Autorità competenti:

  1. dispongono che l’Ente selezionatore rinvia l’iscrizione dei riproduttori nei Libri genealogici;
  2. dispongono che i riproduttori o il loro materiale seminale non venga utilizzato per la riproduzione;
  3. sospendono l’emissione dei certificati zootecnici da parte degli Enti selezionatori/ibridatori;
  4. sospendono o revocano l’approvazione del programma genetico realizzato dall’Ente selezionatore/ibridatore se questo non ha rispettato “in maniera ripetuta, continua e generale”, i requisiti del programma genetico approvato;
  5. revocano il riconoscimento all’Ente selezionatore/ibridatore se questo non ha rispettato “in maniera ripetuta” i requisiti di cui ad Art. 4;
  6. adottano ogni altra misura ritenuta opportuna per garantire al rispetto delle norme di 1012/16
  7. inviano agli operatori interessati o ai loro rappresentanti: notifica scritta della decisione presa in merito alle azioni da adottare con le relative motivazioni; informazioni sulle procedure di ricorso;
  8. seguono l’evoluzione della situazione al fine di modificare o cessare le misure adottate, in base alla gravità delle non conformità e possibilità di ripristinarle

Spese sostenute dalle Autorità competenti in merito alla suddette azioni sono, in tutto od in parte, a carico degli operatori interessati

Art. 48 se la non conformità si diffonde e produce effetti in più Stati membri, le Autorità competenti di questi si prestano reciproca assistenza attraverso:

  • domanda motivata inviata dall’Autorità competente alle Autorità competenti di altri Stati membri per ottenere le informazioni e documenti necessari (da queste inviate tempestivamente) ad eseguire i controlli;
  • esecuzione di indagini o controlli da parte delle Autorità destinatarie della richiesta necessari per: fornire alle Autorità richiedente le informazioni e documenti necessari per eseguire le proprie indagini; comunicare le eventuali misure adottate;
  • notifica alle Autorità competenti di altri Stati membri delle non conformità rilevate;
  • partecipazione di funzionari dell’Autorità richiedente ai controlli delle Autorità di altro Stato

Se i controlli eseguiti su riproduttori o loro materiale seminale originari di altro Stato membro evidenziano ripetuti casi di non conformità, l’Autorità competente ne informa subito la Commissione e l’Autorità di tale Stato

Sono fatte salve le norme nazionali inerenti la divulgazione di documenti oggetto di procedimenti giudiziari e/o volte la tutela degli interessi commerciali della persona fisica o giuridica

Art. 49 se le Autorità competenti ricevono da un Paese Terzo informazioni circa la non conformità al Reg. 1012/16 lo comunicano subito alla Commissione (se rilevanti a livello UE) e alle Autorità di altri Stati membri interessati

Le informazioni ottenute a seguito di indagini eseguite, possono essere comunicate al Paese Terzo se: sussiste consenso da parte dell’Autorità fornitrice di tali informazioni; rispettate le norme UE e nazionali in merito alla divulgazione dei dati personali

Art. 50 Commissione coordina le azioni adottate dalle Autorità competenti se:

  1. accertate non conformità al Reg. 1012/16 riguardanti più Stati membri
  2. Autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni adeguate per rimediare alle non conformità rilevate

A tal fine Commissione può:

  1. chiedere alle Autorità interessate dalle non conformità di riferire in merito alle misure adottate
  2. inviare un gruppo di ispettori UE per eseguire, in collaborazione con le Autorità interessate, controlli in loco
  3. chiedere all’Autorità dello Stato di spedizione di intensificare i propri controlli e di presentare una relazione in merito alle misure adottate
  4. presentare le informazioni relative alle non conformità accertate al Comitato, con proposte delle misure da adottare per porre loro rimedio
  5. adottare ogni altra misura ritenuta adeguata

Art. 51 Stati membri mettono a disposizione risorse finanziarie adeguate, affinché le Autorità competenti abbiano personale e risorse necessarie per effettuare i controlli

Art. 52 Stati membri

  1. definiscono: sanzioni “efficaci, proporzionate, dissuasive” da applicare alle violazioni del Reg. 1012/16; misure necessarie per assicurarne l’applicazione
  2. notificano le disposizioni adottate alla Commissione entro 1/11/2018 e le eventuali modifiche apportate

Art. 53 Commissione può eseguire controlli (specie verifiche in loco) in collaborazione con Autorità di Stati membri, al fine di:

  1. verificare il rispetto del Reg. 1012/16
  2. verificare il funzionamento dei sistemi di controllo adottati e le Autorità che li gestiscono
  3. indagare e raccogliere informazioni sui problemi rilevanti o ricorrenti riguardanti l’applicazione del Reg. 1012/16, o su problemi emergenti in relazione a particolari pratiche attuate dagli operatori

Esperti di Commissione possono assistere ai controlli attuati da Stati membri, avendo stessi diritti di accesso ai luoghi e documenti

Art. 54 Commissione:

  1. redige una proposta di relazione sui risultati emersi nei controlli
  2. invia allo Stato membro dove eseguiti i controlli, la proposta di relazione affinché possa presentare osservazioni
  3. tiene conto delle osservazioni dello Stato membro ai fini della redazione della relazione finale, contenente eventuali misure correttive o preventive volte a rimediare a carenze specifiche o di sistema rilevate
  4. rende disponibili al pubblico la relazione finale e le osservazioni dello Stato membro

Art. 55 Stati membri:

  1. prestano assistenza per assicurare che gli esperti di Commissione possono accedere a locali, attrezzature, informazioni, animali riproduttori e loro materiale seminale, documenti necessari per eseguire in modo efficiente i controlli
  2. adottano le raccomandazioni contenute nella relazione finale, al fine di superare le non conformità rilevate

Art. 56 se Commissione ha prove attestanti “grave perturbazione nel sistema di controllo” di uno Stato membro, che determina violazione del Reg. 1012/16, adotta, se Stato membro non ha provveduto direttamente a porre rimedio alle perturbazioni entro un certo termine, misure per limitare o vietare scambi commerciali di riproduttori o loro materiale seminale interessati dalla perturbazione (Misure cessano di applicarsi non appena eliminata perturbazione)

Commissione segue evoluzione della situazione, al fine di modificare o abrogare le misure adottate

Art. 57 agenti della Commissione eseguono controlli in Paese Terzo al fine di:

  1. verificare che la legislazione di questo sia conforme/equivalente al Reg. 1012/16;
  2. verificare che sua capacità dei controlli sia in grado di garantire che riproduttori e materiale seminale importati nella UE rispettano i requisiti del Reg. 1012/16;
  3. raccogliere dati in merito alle cause dei problemi ricorrenti o emergenti relativi a riproduttori o materiale seminale importato in UE

Controlli UE tengono conto di:

  1. legislazione zootecnica e genealogica del Paese Terzo in materia di riproduttori e materiale seminale
  2. Autorità competenti presenti nel Paese Terzo, loro poteri e indipendenza a livello di controllo, vigilanza a cui sottoposte
  3. formazione del personale responsabile nel Paese Terzo dei controlli
  4. risorse di cui dispongono Autorità competenti del Paese Terzo
  5. esistenza e funzionamento di procedure di controllo documentale basate sulle priorità
  6. entità e funzionamento dei controlli eseguiti dalle Autorità competenti di Paese Terzo sui riproduttori e materiale seminale proveniente da altri Paesi Terzi
  7. assicurazioni fornite da Paese Terzo in materia di conformità ai requisiti del Reg. 1012/16

Art. 58 frequenza dei controlli nel Paese Terzo fissata in base a:

  • principi ed obiettivi del Reg. 1012/16
  • volume e natura dei riproduttori e del materiale seminale importato nella UE da Paesi Terzi
  • precedenti risultati dei controlli ufficiali eseguiti dall’Autorità competente di Stato membro su riproduttori e materiale seminale importato nella UE dal Paese Terzo

Commissione può:

  • chiedere, prima di eseguire i suddetti controlli, al Paese Terzo di fornire le informazioni di cui agli Art. 34 o 35, nonché la documentazione relativa ai controlli eseguiti dalle proprie Autorità competenti
  • nominare esperti di Stati membri che assistono i propri funzionari durante i controlli

Art. 59 Commissione elabora una relazione a conclusione di ogni controllo, che viene resa pubblica

Art. 60 se evidenziato che nel Paese Terzo sussistono casi gravi e diffusi di non conformità al Reg. 1012/16, Commissione:

  1. vieta l’ingresso nella UE dei riproduttori o del loro sperma, ovociti, embrioni originari di tale Paese
  2. vieta iscrizione nei Libri genealogici (registrazione in registri anagrafici di razza) dei riproduttori e discendenti ottenuti dal materiale seminale originari del Paese Terzo
  3. stralcia il Paese Terzo o gli Organismi di allevamento di tale Paese dall’Elenco di cui ad Art. 34
  4. adotta le suddette misure tenendo conto di: informazioni raccolte con 58; eventuali altre informazioni presentate dal Paese Terzo; risultati dei controlli svolti ai sensi di Art. 57
  5. monitora i casi di non conformità per valutare l’evoluzione della situazione, in modo da modificare o abrogare le misure adottare

Art. 61 Commissione adotta atti delegati per un periodo di 5 anni a partire dal 19/7/2016 e redige una relazione sull’esercizio del potere di delega almeno 9 mesi prima della suddetta scadenza. Delega è prorogata per altri 5 anni, salvo che Parlamento europeo o Consiglio non si opponga almeno 3 mesi prima della scadenza. Delega può essere sempre revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio con effetto sulle decisioni della Commissione a partire dalla pubblicazione su G.U.CE. Non appena adottato, la Commissione comunica l’atto al Parlamento europeo e al Consiglio affinché possano presentare osservazioni entro 2 mesi (eventualmente termine prorogato di altri 2 mesi), altrimenti atto entra in vigore

Art. 62 Commissione è supportata dal Comitato zootecnico permanente, il cui parere è obbligatorio affinché Commissione possa adottare un atto

 

D.Lgs. 52 del 11/5/2018 recepisce il Reg. 1012/16 e disciplina le condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze, nel rispetto del principio della separazione tra le attività di miglioramento genetico (di competenza nazionale) e quelle di consulenza (di competenza regionale). In particolare il D.Lgs. 52/18 stabilisce ad:

Art. 1 ambito di applicazione della normativa in questione riguarda:

  1. riconoscimento degli Enti selezionatori ed Enti ibridatori per specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina, asinina
  2. approvazione dei programmi genetici e loro obiettivi
  3. raccolta dati in allevamento del bestiame appartenente alle specie di cui sopra
  4. svolgimento dei programmi genetici delle suddette specie oggetto di controllo da parte di MIPAAF

Art. 3 individuazione del MIPAAF quale Autorità competente in materia, a cui compete, tra l’altro, di riconoscere gli Enti selezionatori/ibridatori se in possesso dei requisiti stabiliti in Allegato I del Reg. 1012/16. Tali Enti possono aggregarsi per comparti produttivi, quali bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovicaprini, suini

MIPAAF, previa acquisizione del parere del Comitato nazionale zootecnico, approva programmi genetici presentati da Enti selezionatori/ibridatori riguardanti gli animali iscritti a libri genealogici che costituisce elemento fondamentale per la individuazione della razza e sua certificazione (nel caso dei suini iscritti al registro dei suini ibridi) purché perseguono almeno 1 degli obiettivi di cui ad Art. 8 di Reg. 1012/16

Iscrizione ai libri genealogici oggetto dei programmi genetici approvati da MIPAAF con relativi disciplinari predisposti da Enti selezionatori

Art. 4 raccolta dei dati presso allevamenti, ai fini della realizzazione del programma genetico, da parte degli Enti selezionatori o da soggetti terzi su delega degli stessi, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  1. in possesso di certificazione del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (escluse le specie equine e suine);
  2. sede in Italia con articolazione territoriale tale da garantire la raccolta dei dati sull’intero territorio nazionale;
  3. dotazione di adeguate strutture, attrezzature, personale;
  4. dotazione di un sistema informativo in grado di gestire i dati rilevati negli allevamenti e di riportarli nella Banca dati unica nazionale zootecnica (BDN);
  5. in possesso di personalità giuridica senza fini di lucro, non configurabile come Ente selezionatore riconosciuto;
  6. riconoscimento da parte di MIPAAF

MIPAAF istituisce Comitato nazionale zootecnico (articolato per attitudine produttiva), composto da rappresentanti di MIPAAF, MISE e Regione, con compiti di regolare, standardizzare ed indirizzare l’attività di raccolta dati in allevamento ed implementazione di BDN, da attuare senza ulteriori costi per finanza pubblica. Nessun compenso, gettone di presenza, indennità, rimborso spesa è dovuto ai componenti del Comitato

Dati registrati debbono essere organizzati, conservati e divulgati, facendo in modo di assicurare: loro compatibilità con BDN ed interoperabilità con altre banche dati esistenti; loro accessibilità a soggetti riconosciuti dalla Regione, che non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento, nel rispetto delle norme in materia di privacy (MIPAAF fissa con decreto le modalità di accesso a tali dati)

Art. 5 MIPAAF definisce con decreto, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le Linee guida per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici, nonché il soggetto presso cui ubicare BDN

Art. 6 Enti selezionatori per poter accedere ai contributi pubblici mirati allo svolgimento dei programmi genetici debbono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere Associazioni di 1° grado senza fini di lucro;
  2. essere aggregati nei comparti produttivi di cui ad Art. 3 (salvo bovini a duplice attitudine, per cui possono coesistere diversi Enti selezionatori se questi presentano un programma genetico articolato per singola razza);
  3. non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi, che siano contestualmente amministratori delle Organizzazioni responsabili delle attività di raccolta dati in allevamento;
  4. attuare se il programma genetico approvato prevede la raccolta dei dati in allevamento, una specializzazione delle attività e delegare la raccolta dati in allevamento a soggetto terzo in possesso dei requisiti;
  5. sottoporre lo statuto sottoposto al parere preventivo di MIPAAF

Enti selezionatori senza scopo di lucro possono autofinanziare, in tutto od in parte, la propria attività (configurabile come attività di natura non commerciale) tramite realizzazione di servizi ai propri soci, uso di marchi collettivi. Proventi relativi a tali attività sono reimpiegati in “attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico”

Art. 7 Soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina, asinina impegnati nella:

  • riproduzione in monta naturale debbono essere iscritti in Libro genealogico (o in registri dei suini ibridi)
  • riproduzione per inseminazione artificiale debbono essere iscritti in Libro genealogico (o in registro dei suini ibridi), dopo aver superato con esito favorevole valutazioni genetiche

In deroga, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, Regione può autorizzare, per la riproduzione in monta naturale, impiego di:

  • cavalli ed asini stalloni (Esclusi cavalli da corsa e per sport equestri) rispondenti, a livello di razza e di produzione tipica, alle esigenze zootecniche locali senza che sia stato approvato un programma genetico
  • asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e cavalli stalloni abilitati alla fecondazione di asine per riproduzione di muli e bardotti.

Ammesso il trapianto embrionale e l’utilizzo di altro materiale riproduttivo animale, purché gli embrioni provengono da un padre iscritto a Libro genealogico ed in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico

E’ vietato: esercizio della fecondazione in forma girovaga per specie suina ed equina; monta pubblica naturale per la specie suina

Art. 8 Interventi di inseminazione artificiale degli animali sono eseguiti da veterinari iscritti all’Albo professionale o da operatori pratici in possesso di specifica abilitazione

Art. 9 Soggetti maschili delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari di Paesi UE o di Spazio Economico Europeo (SEE) o di Paesi Terzi sono ammessi alla riproduzione in monta naturale, o all’inseminazione artificiale mediante l’impiego di loro materiale seminale, ovuli ed embrioni, se in possesso dei requisiti fissati dal Reg. 1012/16

Non è ammessa introduzione da Paesi Terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati, con ascendenti clonati

Art. 10 MIPAAF, su parere del Centro di ricerca zootecnica e sentite le Regioni, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito da Art. 7, impiego di riproduttori e materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e sperimentazione

Art. 11 MIPAAF, in accordo con MISA e Conferenza Stato – Regioni, emana entro il 25/11/2019 un decreto relativo alle malattie animali trasmissibili

Art. 12 Sanzioni (vedi specifico paragrafo)

Art. 13 Associazioni nazionali allevatori ed Enti pubblici che tenevano al 25/5/2018 registri genealogici ed anagrafici riconosciuti (compresi soggetti detentori dei registri riproduttori suini ibridi) adeguano entro il 25/11/2019 i loro requisiti tecnici ed organizzativi a quanto previsto da Art. 3

Disciplinari dei Libri genealogici e dei registri anagrafici approvati entro il 25/5/2018 sono considerati come programmi genetici approvati ai sensi del Reg. 1012/16

Registri anagrafici approvati al 25/5/2018 sono riconosciuti come Libri genealogici con finalità di conservazione della biodiversità deiie razze o specie

Soggetti che svolgono controlli sulle attitudini produttive degli animali in base ai disciplinari approvati da MIPAAF al 25/5/2018 sono anche riconosciuti ai sensi di Art. 4

Soggetti maschi di specie bufalina ai fini della riproduzione in monta naturale debbono essere iscritti in Libro genealogico entro il 31/12/2020 

 

Regione con D.G.R. 2533 del 30/10/2001 istituisce Commissione regionale per la concessione di autorizzazioni o revoche in materia di:

  1. monta naturale, pubblica e privata, delle varie specie;
  2. impiego nella monta naturale di riproduttori non iscritti a Libro Genealogico;
  3. Centri di riproduzione dello sperma e relativi recapiti di distribuzione;
  4. Gruppi di raccolta di embrioni e Centri di produzione embrioni ed oociti;
  5. iscrizione di veterinari ed operatori pratici nell’Elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale o di impianto di embrionali negli animali.

Per la riproduzione possono essere impiegati metodi di:

  • monta naturale, pubblica e privata con soggetti maschi equini, bovini, bufalini, suini, ovini e caprini:
  • muniti di certificato di iscrizione rilasciato da Associazione Allevatori alla sezione riproduttori del Libro genealogico o registro anagrafico (per razze con limitata diffusione dove non esiste libro genealogico) o registro ibridi (suini) o repertorio degli stalloni (cavalli di razza purosangue inglese trottatore);
  • identificati mediante tatuaggio o marca auricolare;
  • in possesso di certificato di accertamento dell’ascendenza, rilasciato da Associazione allevatori che tiene Libro o registro genealogico;
  • in possesso delle certificazioni sanitarie ASL attestanti il possesso dei requisiti stabiliti

Regione ammette in deroga impiego di:

  • cavalli ed asini stalloni (esclusi cavalli da corsa e per sport equestri) non iscritti a libro genealogico, ma che rispondono ad esigenze zootecniche locali. Ammessa anche fecondazione di cavalle da parte di asini stalloni per muli e bardotti;
  • ovini e caprini di razze diverse, i cui incroci dovranno essere iscritti in appositi registri di meticci

Chiunque intende gestire stazioni di monta (Esclusi gestori di monta privata per suini ed ovi-caprini per i quali sufficiente chiedere a SDA attribuzione codice aziendale e rilasciare certificato di fecondazione)  invia entro 30 Settembre domanda di autorizzazione in carta legale (modello riportato su BUR 130/01) a SDA ed ASL (specificare: generalità del richiedente; ubicazione stazione di monta; se intende usufruire della deroga per cavalli, asini stalloni e tori bufalini non iscritti indicando loro nome e data di nascita, ascendenti noti, descrizione del mantello e disegni particolari nel caso di cavalli ed asini, provenienza e zona di impiego; per stalloni: generalità del veterinario che garantisce il prelievo ed utilizzo del materiale seminale),allegando:

  • elenco dei riproduttori maschi impiegati nella stazione (indicare di ognuno: razza, nome animale e dei suoi genitori, data di nascita, numero identificazione, tariffe di monta);
  • certificato di ASL attestante: rispetto delle condizioni igienico-sanitarie della stazione; descrizione dei locali di monta;
  • descrizione dei locali ed attrezzature per prelievo del materiale seminale e della inseminazione artificiale se richiesta da operatore;
  • descrizione e numero dei box riservati a riproduttori e fattrici;
  • certificato genealogico rilasciato da Associazione Allevatori attestante iscrizione di animale a Libro Genealogico sezione “Riproduttori maschi” ed eventuale certificato di accertamento di ascendenza (Per purosangue inglese e trottatore italiano certificato di iscrizione al repertorio degli stalloni);
  • certificazione sanitaria relativa a tubercolosi, brucellosi e leucosi;
  • attestato di versamento tassa di concessione governativa

Domanda trasmessa a Commissione regionale per le autorizzazioni, che decide in merito (Se autorizzazione negata va motivata) entro 31 Dicembre, verificando, nel caso di stalloni non iscritti, loro identità. Autorizzazione concessa (attribuire codice di identificazione) con atto del Dirigente Servizio Agricoltura entro 31 Gennaio, purché:

  • stazione disponga di strutture ed attrezzature adeguate per la monta (in caso di inseminazione artificiale presenza di locali ed attrezzature idonee per la conservazione del materiale seminale fresco);
  • stazione di monta garantisca necessarie misure di protezione contro malattie infettive;
  • gestore stazione di monta in possesso di diploma di istruzione secondaria;
  • personale impiegato qualificato (prelievo ed impiego seme fresco garantito da veterinario)

Autorizzazione ha validità 5 anni (1 anno per attestato alla fecondazione di stallone non iscritto), non è cedibile a terzi ed è rinnovabile alla sua scadenza. In caso di cambio di gestione o di ragione sociale, invio di comunicazione a Regione e MIPAAF.

Regione entro 30 giorni da rilascio autorizzazione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regioni, Associazione Allevatori: generalità del titolare della stazione, del veterinario e degli operatori responsabili di inseminazione artificiale; ubicazione della stazione di monta; codice regionale di attribuzione; specie e razze trattate; periodo di validità di autorizzazione; elenco degli asini e stalloni non iscritti autorizzati alla fecondazione.

Regione ogni anno pubblica elenco delle stazioni di monta autorizzate, precisando che presso ogni stazione di monta potranno operare solo riproduttori autorizzati allo scopo. Ultimo aggiornamento di tale elenco approvato per anno 2020 con DDS 433 del 1/9/2020

Titolari delle stazioni di monta autorizzate debbono:

  • tenere un registro in cui annotare: specie, razza, matricola dei riproduttori presenti in stalla, codice attribuito alla stazione, data di monta, codice identificativo aziendale (da chiedere a SDA), se praticata “monta brada” (indicare data di entrata ed uscita del maschio e delle fattrici dal gruppo di monta), codice identificativo di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta;
  • registrare atti di fecondazione su appositi modelli (Certificato di intervento fecondativo) forniti da Associazione Allevatori e conservati per 3 anni;
  • rilasciare copia del certificato di fecondazione in caso di vendita di fattrici gravide ad allevatore acquirente che la conserva fino allo svezzamento di animale ed invia parte del modello compilato entro 60 giorni ad Associazione Allevatori;
  • uniformarsi alle norme veterinarie di ASL e denunciare “qualsiasi manifestazione sospetta o malattia infettiva” comparsa nei riproduttori;
  • conservare certificato ASL attestante il possesso dei requisiti sanitari delle stazioni di monta;
  • non tenere nei locali della stazione, attrezzature atte al congelamento del materiale seminale;
  • tenere nella stazione di monta solo riproduttori autorizzati separati tra le diverse specie e da altri animali;
  • comunicare entro 15 Dicembre alla Regione elenco dei riproduttori iscritti nel Libro genealogico impiegati nella stazione e tariffe di monta;
  • comunicare entro 30 giorni a SDA l’immissione nella stazione di un nuovo maschio (allegando certificato di iscrizione a Registro riproduttori o certificato genealogico) o la cessazione dell’attività di questo.

Se vengano riscontrate inadempienze o vengano meno requisiti, Regione revoca autorizzazione

  • riproduzione su pascolo comune non recintato in zone montane e marginali. Allevatori inviano domanda (Modello riportato su BUR 98/04) a SDA, impegnandosi a:
    1. registrare atti fecondativi su apposito modello, riportando data di inseminazione, razza o tipo genetico della fattrice coperta, generalità del proprietario o della fattrice;
    2. inviare certificato di intervento fecondativo (CIF) entro 60 giorni;
    3. tenere registro in cui annotare: specie, razza e tipo genetico dei riproduttori presenti nel pascolo comune;
    4. rilasciare al proprietario della fattrice il CIF da conservare per almeno 3 anni;
    5. denunciare a veterinario comparsa su riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva o diffusiva;
    6. uniformarsi alle prescrizioni emanate dal Servizio veterinario ASL, in materia di profilassi e polizia sanitaria;
    7. non detenere nelle particelle comuni riproduttori non autorizzati o non aventi requisiti idonei alla riproduzione;
    8. comunicare entro 31 Dicembre a SDA elenco dei propri riproduttori presenti nel pascolo comune;
    9. sottoporsi a controllo degli Uffici regionali

Alla domanda allegare:

  1. elenco dei riproduttori impiegati nel pascolo comune, indicando per ognuno: razza, nome, nome di padre e madre, data di nascita, certificato genealogico, numero di identificazione, segni particolari
  2. certificazione della ASL competente attestante il rispetto delle norme sanitarie
  3. registro di stalla rilasciato da ASL
  4. titolo di possesso delle particelle catastali adibite a pascolo comune (nel caso di Ente pubblico proprietario o contratto di affitto, o asta pubblica, o altro tipo di concessione, in cui specificato foglio e numero di particelle)
  5. dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti al pascolo comune attestante volontà di usufruire delle particelle di questo, specificando loro nominativi
  6. eventuale attestato di concessione di Ente pubblico, in cui evidenziato che questo “non lede interessi di alcuno”

SDA esegue istruttoria e concede autorizzazione solo ad allevatori:

  1. di specie bovina ed equina, già gestori di stazioni di monta, che abbiano presentato, insieme a domanda di pascolo comune, anche richiesta di gestione di stazione di monta pubblica allo stato brado;
  2. in possesso delle particelle catastali interessate;
  3. in possesso del registro di stalla;
  4. che adibiscono a riproduzione soggetti maschi equini e bovini in possesso di marchi auricolari e muniti di certificato sanitario rilasciato da ASL;
  5. rispettano nella pratica fecondativa le norme igiene e profilassi vigenti
  • inseminazione artificiale. In generale materiale seminale deve:
    • provenire da bestiame:
      • iscritto a libro genealogico o registro anagrafico o registro dei suini ibridi o repertorio degli stalloni. Regione, previa comunicazione a MIPAAF, può autorizzare raccolta di materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e “tipi etnici a limitata diffusione” direttamente nelle aziende ospitanti;
      • che “abbia superato con esito positivo le valutazioni genetiche” dell’Associazione Allevatori (Nessuno spostamento al Centro di produzione dello sperma prima del completamento delle valutazioni);
      • identificato mediante marca auricolare;
      • munito di certificato di accertamento su ascendenza rilasciato da Associazione Allevatori;
      • in possesso di certificazione sanitaria rilasciata da ASL attestante eventuali antibiotici somministrati ad animali;
      • sottoposto ad un periodo di isolamento di almeno 30 giorni prima di raccolta dello sperma, durante il quale sottoposto ad una serie di prove per verificare l’assenza malattie infettive o contagiose. Se animale risulta positivo a tali prove, subito allontanato. Sperma raccolto “dopo ultima prova negativa non ammesso a scambi intracomunitari”, mentre sperma di altri animali conservato separatamente ed utilizzato solo dopo il ripristino dello stato sanitario del Centro;
      • non destinato a monta naturale e non oggetto di vaccinazione;
    • essere raccolto solo nel Centro produzione dello sperma, facendo in modo che:
      • strumenti usati per raccolta, trattamento, conservazione o congelamento di sperma siano disinfettati o sterilizzati;
      • sperma congelato ed immagazzinato prima della spedizione per almeno 30 giorni dalla data di raccolta;
      • sperma venga trasportato in recipienti puliti e disinfettati prima dell’uso (o recipienti monouso), sigillati e numerati nel centro di raccolta, in modo che il numero di provette in questo contenute corrisponde a quello indicato nel certificato sanitario

Nel caso di sperma equino, stallone donatore deve:

  1. non presentare sintomi clinici di malattie infettive o contagiose nel giorno di prelievo dello sperma
  2. provenire dal territorio di uno Stato membro o Paese Terzo non sottoposto a misure di restrizione sanitaria
  3. aver soggiornato nei 30 giorni precedenti il prelievo dello sperma in un’azienda in cui nessun equino presenta sintomi clinici di arterite virale
  4. non essere stato usato nella monta naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta
  5. essere stato sottoposto presso laboratorio accreditato con esito negativo a: test di immunodiffusione in gel di AGAR e test Elisa per anemia infettiva; test di isolamento del virus per arterite virale; test per metrite contagiosa
  6. essere stato sottoposto a:
    • test eseguiti su suoi campioni di sperma prelevati prima di raccolta di sperma e dopo 14 giorni qualora animale abbia soggiornato nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima di raccolta di sperma e non sia entrato in contatto con equini di condizioni sanitarie inferiori
    • test eseguiti almeno 1 volta/anno prima di raccolta e dopo 14 giorni da inizio raccolta e durante periodo di raccolta (almeno ogni 90 giorni) qualora animale abbia soggiornato nel centro di raccolta per almeno 30 giorni prima di raccolta dello sperma, lasciando però occasionalmente il centro per un periodo inferiore a 14 giorni e/o entrato in contatto con altri equidi in condizioni sanitarie inferiori
    • prelievo di campioni almeno 1 volta/anno ad inizio del periodo produttivo e durante magazzinaggio (Non prima di 14 giorni ed entro 90 giorni dalla raccolta dello sperma) qualora stallone non soddisfa precedenti condizioni e sperma raccolto per essere commercializzato congelato
  7. essere posto in isolamento se dai test emerge positività, con sperma prelevato non commercializzato fino ad esito negativo del test, mentre sperma raccolto da altri stalloni del Centro immagazzinato separatamente e sottoposto ad indagine per escludere presenza di patogeni
  8. essere tenuto in magazzino separato lo sperma prodotto da stalloni in Centro soggetto a restrizioni sanitarie (sperma non commercializzato fino a quando: non ristabilito lo stato sanitario del Centro; sperma sottoposto ad indagine ufficiale con esito negativo)

Nel caso di femmine donatrici equine:

  1. non usate nella riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima della raccolta di ovuli ed embrioni;
  2. sottoposte con esito negativo a test di immunodiffusione con gel di Agar o test Elisa per anemia infettiva tra il 1° prelievo di campioni e la raccolta degli ovuli ed embrioni;
  3. sottoposte con esito negativo a test per metrite contagiosa in 2 periodi di calore consecutivo nei 30 giorni prima l’inizio della raccolta e poi ogni 90 giorni durante il periodo di raccolta

Nel caso di sperma ovi-caprino, maschi donatori debbono:

  1. essere sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in appositi impianti, in cui presenti solo animali aventi lo stesso stato sanitario;
  2. appartenere ad azienda ufficialmente indenne da brucellosi;
  3. essere sottoposti, nei 60 giorni precedenti la quarantena, a test sierologico per epididimite contagiosa di ariete e nei 28 giorni precedenti la quarantena a test sierologico per brucellosi, test di isolamento virus e test sierologico per stabilire presenza o assenza di anticorpi per malattia di Border. ASL può autorizzare la raccolta di campioni per test negli impianti di quarantena, purché se il test fornisce esito positivo, animale venga subito allontanato dalla quarantena;
  4. essere sottoposti con esito negativo, durante il periodo di quarantena, a test sierologico per brucellosi, edidimite contagiosa e malattia di Border;
  5. essere ammessi al Centro di raccolta dello sperma solo con permesso veterinario e purché nel giorno di ammissione non presentino sintomi clinici di malattia e risultano indenni da afta epizootica e brucellosi da almeno 3 anni;
  6. provenire da un impianto di quarantena situato in una zona in cui negli ultimi 30 giorni dall’invio di animali al Centro di raccolta non rilevati casi di afta epizootica nel raggio di 10 km.;
  7. annotare sul registro tutti i movimenti in entrata ed uscita degli animali dal Centro di raccolta;
  8. eseguire il trasferimento dell’animale da un Centro riconosciuto di raccolta ad un altro avente un equivalente stato sanitario, evitando contatti con animali di stato sanitario inferiore e con mezzo di trasporto disinfettato prima dell’uso;
  9. sottoporre tutti gli ovini e caprini presenti nel Centro di raccolta, almeno 1 volta/anno, a test sierologici contro brucellosi, epididimite contagiosa, malattia di Border eseguiti da laboratorio riconosciuto. Se test fornisce risultato positivo, animale va isolato, allontanato dal Centro ed il suo sperma non commercializzato, mentre lo sperma degli altri animali del Centro va immagazzinato separatamente e non commercializzato fino a quando lo stato sanitario del Centro non viene ristabilito e lo sperma è sottoposto ad indagini che ne escludono presenza di patogeni;
  10. essere mantenuti per almeno 30 giorni prima della raccolta sperma in Centro di raccolta riconosciuto, in cui sottoposti a test con esito negativo nei confronti di brucellosi, epididimite contagiosa, malattia di Border
  11. non presentare sintomi di malattia alla data di raccolta dello sperma, né essere sottoposti nei 12 mesi precedenti la raccolta dello sperma a vaccinazione contro afta epizootica (se sottoposti a vaccinazione oltre 30 giorni prima della raccolta, almeno il 5% dello sperma raccolto è sottoposto a test con esito negativo), né essere utilizzati per la riproduzione naturale nei 30 giorni prima della raccolta o tra data del 1° prelievo e fine del periodo di raccolta

Interessati presentano domanda (Modello riportato su BUR 130/01) di iscrizione all’Elenco regionale degli operatori pratici di inseminazione artificiale a SDA, allegando convenzione con Centro di produzione del materiale seminale “che si assume la responsabilità dell’impiego del seme”. SDA, verificato il possesso dei requisiti, provvede nei successivi 30 giorni all’iscrizione in Elenco, assegnando un codice identificativo. Per anno 2021 Elenco approvato con DDS 397 del 4/11/2021. In caso di inadempienze accertate o di perdita dei requisiti, Servizio revoca l’iscrizione.

Pratica di inseminazione artificiale è effettuata da veterinari iscritti ad Albo e da operatori pratici riconosciuti, che debbono:

  1. rifornirsi di materiale seminale solo presso i recapiti autorizzati;
  2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
  3. utilizzare solo materiale seminale da riproduttori approvati;
  4. comunicare a SDA la distruzione del materiale seminale non idoneo;
  5. certificare l’intervento di inseminazione artificiale (salvo quello suino) su moduli predisposti da MIPAAF. Parte del modulo da trasmettere entro 60 giorni ad AIA, riportando il codice identificativo;
  6. utilizzare dose per 1 sola fattrice.

Regione comunica entro 30 giorni MISA, altre Regioni, AIA: generalità degli operatori; codice identificativo loro assegnato; specie trattate; Centri di produzione sperma e/o recapiti convenzionati con operatore; ambito territoriale di operatività; svolgimento dell’attività nel proprio allevamento o per conto terzi.

Allevatore può detenere nella propria azienda materiale seminale od embrioni, purché:

  1. impiegato solo nella inseminazione delle proprie fattrici;
  2. se distrutto, comunicato evento entro 30 giorni a Servizio Decentrato e recapito fornitore del materiale;
  3. conservato in locale separato da quelli dove detenuti animali;
  4. nel caso di suini: prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale dei riproduttori aziendali da impiegare nelle proprie fattrici avvenga in locali idonei e separati, rispettando norme di igiene e profilassi sanitaria da parte di personale competente e previa comunicazione a SDA che entro 31 Dicembre invia elenco aziende interessate a Servizio;
  5. prelevato da recapito autorizzato;
  6. impiegato per inseminazione artificiale da veterinario od operatori pratici autorizzati.

Domanda di autorizzazione per stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica (Modello riportato su BUR 130/01) inviata a SDA entro 30 Settembre, specificando: generalità titolare, ubicazione stazione, generalità veterinario responsabile. Allegare:

  • certificato ASL attestante rispetto condizioni igienico-sanitarie;
  • descrizione locali a disposizione, di cui uno destinato a visite veterinarie;
  • pianta planimetrica della stazione ed estremi catastali;
  • descrizione locali per conservazione del seme;
  • relazione su organizzazione tecnica stazione.

Domanda esaminata da Commissione che può respingerla precisandone i motivi.

Autorizzazione concessa da Dirigente Servizio, entro 31 Gennaio, attribuendo codice  se:

  • stazione dispone di locali ed attrezzature ritenute da ASL adeguate a: conservazione materiale seminale congelato o refrigerato; controllo su stato sanitario dei genitali fattrici ed eventuale terapia; inseminazione artificiale;
  • rispettate norme benessere animali;
  • stazione in grado di assicurare assistenza veterinaria continuativa e qualificata.

Autorizzazione ha durata 5 anni, non cedibile e rinnovabile. Ammesso che stesso titolare autorizzazione possa gestire stazione di monta naturale e stazione di inseminazione artificiale purché operazioni attuate in locali separati. Gestore stazione autorizzata deve:

  • registrare atti fecondativi su moduli (reperibili presso APA) indicando: data inseminazione, razza e matricola del maschio riproduttore, razza e matricola della fattrice, generalità proprietario fattrice. Parte del modulo inviata ad APA entro 60 giorni da compilazione e conservare per 3 anni;
  • rilasciare a proprietario fattrice copia del certificato di fecondazione;
  • uniformarsi a prescrizioni in materia di profilassi veterinaria;
  • denunciare comparsa su fattrici di qualunque manifestazione sospetta o malattia infettiva;
  • rendere pubbliche tariffe di inseminazione per ciascun riproduttore impiegato a comunicarla a Regione;
  • non mantenere nella stazione maschi in età di riproduzione;
  • non ammettere negli stessi locali animali di specie diverse;
  • tenere registro cronologico di carico e scarico materiale seminale distinguendo quello congelato da quello refrigerato;
  • comunicare a Regione eventuale sostituzione veterinario responsabile

Autorizzazione revocata se titolare inadempiente o vengono meno requisiti per riconoscimento.

Regione entro 30 giorni da rilascio autorizzazione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regioni, AIA, ARA e APA: generalità titolare stazione; ubicazione stazione; codice regionale attribuito a stazione; specie e razze trattate; periodo di validità autorizzazione; numero fattrici ospitate nella stazione; generalità veterinario od operatori fecondatori artificiali.

Materiale può essere ottenuto in:

  • centro di produzione e magazzinaggio di sperma, ove si provvede “alla raccolta, preparazione, controllo, confezione, conservazione e distribuzione ai recapiti del materiale seminale” o direttamente alle aziende agricole, agli operatori pratici, ai veterinari. Titolare del centro invia domanda (Carta da bollo) di autorizzazione (Modello riportato su BUR 130/01) a SDA, allegando:
  1. descrizione attrezzature di laboratorio per produzione e conservazione seme;
  2. descrizione di impianti, allegando planimetria ed estremi catastali del Centro;
  3. elenco dei recapiti collegati;
  4. elenco dei riproduttori presenti nel Centro (specificare per ognuno: specie, razza, data nascita, codice identificazione, provenienza, certificato genealogico);
  5. relazione su organizzazione tecnica e commerciale per produzione e distribuzione materiale seminale;
  6. certificato ASL attestante idoneità igienico-sanitaria dei centri.

Centro produzione sperma che intende raccogliere sperma da riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione “iscritti a registro anagrafico nelle stesse aziende ospitanti” invia domanda (Modello riportato su BUR 130/01) a SDA, almeno 30 giorni prima prelievo, allegando relazione su organizzazione tecnica e commerciale per produzione e distribuzione materiale seminale.

Servizio, acquisito parere favorevole Commissione, rilascia, entro 60 giorni (30 giorni in caso di raccolta materiale seminale di razze autoctone) autorizzazione (eventualmente per periodi limitati), assegnando numero di codice, purché:

  1. centri posti sotto sorveglianza permanente di un veterinario;
  2. in possesso certificato ASL attestante garanzia misure di igiene e sanità;
  3. centro disponga di idonee strutture stabulazione (provviste di dispositivi di chiusura) ed isolamento (assenza di comunicazione con normali locali di stabulazione) animali; impianti per prelievo materiale seminale (anche all’aperto, protetti da effetti del maltempo, con pavimenti antisdrucciolo nella zona di raccolta); locali di stabulazione separati da locali per trattamento e conservazione, servizi igienici per personale, locale per pulizia, disinfezione e sterilizzazione di attrezzature; locale per trattamento sperma separato da impianti raccolta e da locale per pulizia attrezzature, locale di magazzinaggio sperma; intero centro di raccolta di facile pulizia e disinfezione; locali idonei alla inseminazione artificiale delle fattrici;
  4. centro magazzinaggio sperma in luoghi distinti per singola specie: dotato di idonee attrezzature per magazzinaggio di sperma ed embrioni; costruito in modo da proteggere prodotti ed attrezzature dal maltempo e da contatti con bestiame esterno; intero centro di facile pulizia e disinfezione;
  5. disponga di personale qualificato

Se domanda respinta va motivata e comunicata ad interessato.

Autorizzazione non cedibile ha validità 5 anni (Rinnovo da inviare almeno 2 mesi prima scadenza) e riporta titolare del Centro e specie trattate.

Qualunque variazione di gestione o veterinario responsabile od elenco recapiti comunicati a MIPAAF ed a Regione che informa UE circa Centri produzione sperma riconosciuti.

Titolare del centro di produzione sperma autorizzato deve:

  1. vietare presenza di animali di diversa specie, salvo che non siano autorizzati da veterinario ASL e non presentino rischi di infezione per specie oggetto di raccolta sperma. Se ammessi animali di diversa specie, occorrono strutture separate;
  2. vietare ingresso a persone non autorizzate e visitatori autorizzati rispettano condizioni stabilite da veterinario dal centro;
  3. raccogliere, trattare, immagazzinare sperma in appositi locali. Sperma immagazzinato proviene da soli Centri autorizzati, trasportato in condizioni sanitarie idonee e non venuto a contatto con sperma. Se non conforme conservato in locali idonei ed in condizioni igieniche rigorose. Ammesso in deroga magazzinaggio di embrioni, purché in recipienti separati;
  4. disinfettare o sterilizzare prima di ogni impiago strumenti o recipienti usati per magazzinaggio o trasporto venuti in contatto con sperma od animale donatore;
  5. verificare che: prodotti usati per trattamento sperma non presentino alcun rischio per salute di animali; agenti criogeni usati per conservare sperma non impiegati prima per altri prodotti di origine animale;
  6. contrassegnare singola dose di sperma destinato ad ulteriore trattamento in modo da risalire a data raccolta, specie, razza e identificazione animale donatore;
  7. allevare solo riproduttori maschi autorizzati ad inseminazione artificiale, vietando loro utilizzo per riproduzione naturale almeno nei 30 giorni precedenti 1° prelievo di sperma e durante periodo di raccolta;
  8. uniformarsi a prescrizioni veterinarie in materia di profilassi;
  9. denunciare comparsa di malattie infettive ed attenersi a prescrizioni veterinarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione seme;
  10. comunicare a Regione nominativo del veterinario responsabile del centro e tariffe applicate per materiale seminale di ciascun riproduttore;
  11. comunicare tariffe applicate per materiale e seminale di ciascun riproduttore;
  12. tenere registro in cui indicare per ciascun riproduttore: specie, razza, data di nascita, numero identificazione, eventuali movimenti in entrata ed in uscita dal centro, eventuali malattie, trattamenti e vaccinazioni praticate, data di raccolta e trattamento dello sperma, destinazione sperma, modalità di magazzinaggio sperma, dosi prodotte per ciascuna partita distinte tra fresche, refrigerate e congelate, materiale seminale venduto proveniente da altri Centri, eventuale segnalazione di distruzione materiale seminale fornito da parte recapiti, allevatori, operatori. Dati desunti dai registri comunicati entro 30 Aprile, 30 Luglio, 30 Ottobre, 28 Febbraio a SDA. Nei centri di magazzinaggio registrare tutti i movimenti di sperma in entrata ed in uscita;
  13. rilasciare documento di accompagnamento (contenente: specie, razza, matricola del riproduttore maschio, identificazione partita) e certificato attestante caratteristiche qualitative del materiale seminale. Ammessa distribuzione dosi ottenute da materiale seminale di 2 verri, purché della stessa razza ed in possesso requisiti per materiale seminale;
  14. tenere registro in cui annotare controlli sanitari attuati ed eventuali vaccinazione eseguite;
  15. consentire controlli almeno 1 volta/anno, da parte veterinario ASL per verificare mantenimento requisiti di riconoscimento su almeno 5% riproduttori maschi;
  16. conservare sperma in locali idonei almeno 30 giorni prima vendita seme da attuare solo in fiale o contenitori sigillati, riportanti indicazioni: centro di produzione, data raccolta, razza, specie, matricola del riproduttore. In caso di materiale importato da UE o Paesi Terzi conservazione fino ad avvenuto accertamento qualitativo;
  17. esecuzione controlli di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto in merito a: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi, numero spermatozoi mobili. Esiti analisi conservate per 10 anni. Regioni e MIPAAF eseguono controlli su materiale seminale per verificarne rispondenza ai requisiti qualitativi.

Se a seguito verifiche da attuare da parte veterinario ufficiale almeno 2 volte/anno (Almeno 1 volta/anno se riproduzione stagionale), SDA od ASL riscontra irregolarità o perdita requisiti chiede a Centro di adeguare struttura entro 30-180 giorni, pena revoca autorizzazione. Regione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regioni, AIA, ARA, APA: generalità titolare del Centro, ubicazione del Centro, codice attribuzione, specie e razze trattate, periodo validità autorizzazione, generalità veterinario responsabile Centro. MIPAAF pubblica su G.U. ogni anno elenco dei Centri

  • recapiti autorizzati che provvedono a conservare e distribuire materiale seminale congelato od embrioni congelati. Domanda (Carta da bollo) di riconoscimento (Modello riportato su BUR 130/01) inviata a SDA, allegando:
  1. certificato ASL attestante che recapito rispetta condizioni igienico-sanitarie;
  2. descrizione fabbricati, pianta planimetrica ed estremi catastali;
  3. descrizione attrezzature disponibili;
  4. relazione su organizzazione tecnica e commerciale per distribuire embrioni e materiale seminale;
  5. versamento tassa di concessione governativa.

Dirigente Servizio Agricoltura, acquisito parere favorevole Commissione, rilascia entro 60 giorni autorizzazione (Non trasferibile ad altro titolare, valida 5 anni e rinnovabile) assegnando numero codice del recapito, purché:

  1. diretti da esperto zootecnico in possesso di diploma scuola superiore o laurea in indirizzo agrario e zootecnico;
  2. dispongono di idonei locali dotati di pareti lavabili, servizi igienici, contenitori materiale seminale ed embrioni

In caso di distribuzione materiale seminale estero occorre allegare lettere di impegno tra centro di produzione estero e recapito di rispettare norme del D.M. 172/94.

Variazioni elementi dopo autorizzazione comunicate entro 30 giorni a Regione.

Titolari di recapiti riconosciuti debbono:

  1. distribuire materiale seminale proveniente solo da centri di produzione sperma ed embrioni autorizzati, ad allevatori direttamente o tramite consegna a domicilio;
  2. tenere registro in cui annotare: provenienza materiale seminale in carico, nominativo allevatore cui venduto seme, eventuale segnalazione di avvenuta distruzione materiale seminale od embrionale da parte allevatori od operatori inseminazione. Dati semestrali desunti da registro trasmessi a SDA entro 30 Luglio e 30 Gennaio;
  3. comunicare ogni 3 mesi a SDA numero dosi distribuite di materiale seminale ed embrioni distinte per riproduttore;
  4. comunicare a Regione e rendere pubbliche le tariffe per dose materiale seminale;
  5. rilasciare documento di accompagnamento contenente: razza, specie, numero matricola del riproduttore maschio da cui proviene materiale seminale;
  6. comunicare a SDA distruzione dosi di materiale seminale od embrioni;
  7. divulgare dati ufficiali circa valutazione dei riproduttori.

Se a seguito verifiche, SDA od ASL riscontrano irregolarità o perdita requisiti chiedono a recapito di adeguare strutture entro 30-90 giorni. Qualora ciò non avvenisse si procede a revoca autorizzazione. Regione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regione, AIA, ARA e APA: generalità titolare recapito, ubicazione recapito, codice attribuzione assegnato, specie e razze trattate, periodo validità autorizzazione, elenco centri di produzione sperma od embrioni a questo collegati.

  1. trapianto embrionale (Embrio-transfert): embrioni o altro materiale riproduttivo proveniente da fecondazione in vitro di un oocita proveniente da femmina iscritta a libro genealogico o registro anagrafico …. con materiale seminale di un riproduttore autorizzato ad inseminazione artificiale (Animali donatori debbono soddisfare requisiti sanitari stabiliti da Ministero Salute). Requisito non richiesto per razze autoctone a limitata diffusione entro programmi di recupero MIPAAF. Veterinari che intendono praticare impianto embrionale debbono essere iscritti in Elenco regionale degli operatori di impianto embrionale. Domanda (Modello riportato su BUR 130/01) in carta legale a SDA che esegue istruttoria e trasmette esito a Dirigente Servizio Agricoltura che, entro 60 giorni da domanda, provvede ad iscrizione veterinario in Elenco, assegnando codice identificativo. Regione sospende o revoca autorizzazione ai veterinari in caso di inadempienze ai seguenti obblighi:
    • rifornirsi di embrioni solo da recapiti autorizzati;
    • mantenere in buono stato di conservazione gli embrioni;
    • certificare su moduli MIPAAF (reperibili presso APA) interventi di impianto embrionale eseguiti, riportando, tra l’altro codice identificativo assegnato. Parte del modulo da trasmettere entro 60 giorni ad APA;
    • distruggere embrioni non idonei comunicandolo a SDA e recapito o centro produzione embrioni.

Regione comunica a MIPAF, MISA, altre Regioni, AIA, ARA, APA: generalità veterinario, codice assegnato.

Allevatore può detenere in azienda embrioni prelevati dai gruppi di raccolta da animali della stessa azienda, purché conservati in appositi locali diversi da quelli dove ospitati animali e corredati da documento di accompagnamento.

Materiale ottenuto in:

  • gruppo di raccolta embrioni (Esclusi embrioni concepiti tramite fecondazione in vitro). Gruppo di raccolta invia a SDA domanda di autorizzazione (Modello riportato su BUR 130/01), allegando:
  1. certificato ASL attestante rispetto condizioni igienico-sanitarie;
  2. descrizione attrezzature impiegate e specie trattate;
  3. relazione su organizzazione tecnica per produzione ed eventuale descrizione embrioni;
  4. ubicazione e descrizione fabbricati di laboratorio ed impianti collegati, corredati di planimetria.

Dirigente Servizio Agricoltura, acquisito parere favorevole Commissione, autorizza entro 60 giorni gruppo di produzione e raccolta, assegnando numero di codice, purché:

  1. dotato di laboratorio fisso o mobile per esame, trattamento e confezionamento embrioni, consistente in area di lavoro, microscopio, impianto criogenico. In caso di laboratorio mobile, veicolo attrezzato costituito da 2 reparti separati di cui 1 destinato ad esame e trattamento embrioni ed 1 per sistemare attrezzature e materiali venuti a contatto con animali;
  2. dotato di locale destinato al prelievo di oociti, trattamento di oociti, ovuli, embrioni, “separato da luogo di accoglimento animali donatori” per raccolta, e locale per pulizia e sterilizzazione di strumenti (salvo utilizzo di strumenti monouso) e materiali per prelievo embrioni;
  3. dotati di locale per immagazzinare embrioni, chiuso a chiave, di facile pulizia e disinfezione, munito di registro dove riportare tutti i movimenti in entrata ed uscita di embrioni, dotato di recipienti per ovuli ed embrioni ispezionati regolarmente da veterinario ASL;
  4. sotto responsabilità veterinario ASL;
  5. membri del gruppo debbono avere ricevuto idonea formazione in materia di lotta a malattie e tecniche di laboratorio;
  6. in possesso di certificato ASL attestante rispetto normative igienico-sanitaria

Autorizzazione non cedibile a terzi, valida 5 anni, rinnovabile

Gruppi di raccolta autorizzati ed in particolare veterinario responsabile di operazione del gruppo deve:

  1. verificare identità e condizioni di salute di animale donatore, comprese eventuali operazioni sanitarie e chirurgiche attuate su questi;
  2. accertare procedure igieniche e di disinfezione;
  3. uniformarsi a norme di profilassi sanitaria;
  4. seguire norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento, stoccaggio embrioni;
  5. comunicare a Regione nominativo veterinario responsabile e ogni variazione intervenuta al riguardo o nel gruppo;
  6. tenere registro in cui annotare: specie, razza, data di nascita di animale donatore con relativi risultati degli esami diagnostici e vaccinazioni a cui sottoposto; luogo e data di raccolta, trattamento, magazzinaggio di embrioni, ovuli, oociti; dati di identificazione embrioni e loro destinazione; proprietari animale donatore; numero embrioni raccolti e trapiantati; classe qualitativa, curva di congelamento, metodo di scongelamento. Gruppo comunica entro 30 Luglio e 30 Gennaio dati riassuntivi semestre precedente;
  7. conservare embrioni in contenitori sigillati, recanti su etichette: numero codice, gruppo di raccolta; specie, razza e matricola dei donatori;
  8. rilasciare documento di accompagnamento, contenente dati identificativi embrioni (specie, razza, numero matricola del riproduttore) e certificato attestante dati identificativi embrione e sue caratteristiche qualitative;
  9. certificare intervento di trasferimento embrionale specificando: data; specie, razza, numero matricola donatori; generalità del proprietario di questo. Moduli reperibili presso APA ed a queste trasmessi da veterinario responsabile Centro entro 60 giorni da compilazione. Allevatore conserva parte del modulo fino a svezzamento;
  10. non operare in zona dichiarata infetta;
  11. provvedere a sterilizzare attrezzature venute a contatto con embrioni o animali.

Servizio veterinario ASL sottopone a controllo gruppo almeno 1 volta/anno per accertare rispetto procedure di raccolta, trattamento, magazzinaggio embrioni e mantenimento requisiti. Se a seguito verifiche, Servizio Decentrato riscontra irregolarità o perdita requisiti chiede a gruppo raccolta di adeguare strutture entro 30-180 giorni, pena revoca  autorizzazione. Regione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regioni, AIA, ARA, APA: generalità titolare, ubicazione gruppo di raccolta, specie e razze trattate, periodo validità autorizzazione, generalità veterinario responsabile;

  • centri di produzione embrioni (Embrioni concepiti in vivo sono risultato di inseminazione artificiale con sperma raccolto e trattato da gruppo di raccolta riconosciuto senza venire in contatto con altre partite di embrioni non conformi; embrioni concepiti in vitro sono risultato di fecondazione in vitro con sperma conforme) ed oociti, loro fecondazione in vitro, coltura degli embrioni ottenuti, eventuali trattamenti di congelamento, conservazione e distribuzione degli embrioni. Embrioni ed ovuli provenienti da femmine donatrici iscritte a Libro genealogico o registro anagrafico localizzate non in zone infette o comunque macellate per cause diverse da quelle della profilassi. Femmine suine, salvo per embrioni concepiti in vitro, sottoposte a trattamento con tripsina per prevenire malattia di Aujesky. Femmine donatrici equine non usate nella riproduzione naturale per almeno 30 giorni prima raccolta ovuli ed embrioni e tra 1° prelievo campioni e raccolta ovuli ed embrioni sottoposte con esito negativo a test di immunodiffusione con gel di Agar o test di Elisa per anemia infettiva e 30 giorni prima inizio raccolta e poi ogni 30 giorni durante periodo di raccolta sottoposte con esito negativo a test per metrite contagiosa in 2 periodi di calore consecutivo. Responsabile centro invia domanda autorizzazione (Modello riportato su BUR 130/01) a Servizio Decentrato Agricoltura, allegando:
  1. certificato ASL attestante rispetto condizioni igienico-sanitarie del Centro;
  2. indicazioni su specie trattate;
  3. elazione su organizzazione tecnica e commerciale del Centro;
  4. relazione su modalità di certificazione degli embrioni;
  5. ubicazione e descrizione impianti, locali, attrezzature, allegando pianta planimetrica.

Dirigente Servizio Agricoltura, acquisito parere favorevole Commissione, autorizza entro 60 giorni Centro produzione, assegnando numero codice, purché:

  1. dotato di personale qualificato e veterinario responsabile;
  2. munito di certificato ASL attestante idoneità igienico-sanitaria dei locali;
  3. disporre di locali per raccolta e trattamento embrioni separati da stabulazione animali e che risultino di facile pulizia e disinfezione;
  4. laboratorio fisso o mobile non ricade in zona infetta (Non rilevati casi di afta epizootica nel raggio di 10 km. nei 30 giorni precedenti raccolta embrioni) e dotato di locale separato per pulizia e disinfezione attrezzature e materiali prima del loro uso.

Autorizzazione non cedibile a terzi, valida 5 anni, rinnovabile.

  • in caso di raccolta e trattamento ovuli, ovaie ed altri tessuti da utilizzare per fecondazione in vitro occorre:
  1. far conoscere ad ASL aziende di origine di animali donatori;
  2. se prelievo di ovaie eseguito in macello riconosciuto, prelievo effettuato sotto controllo veterinario responsabile di ispezioni ante e post mortem di animale donatore e rilasciato certificato attestante assenza di “sintomi delle pertinenti malattie contagiose” (Macello ubicato in zona in cui non rilevati caso di afta epizootica entro 10 km. nei 30 giorni precedenti);
  3. portare partite di ovaie a laboratorio di trattamento solo dopo aver completato ispezione post mortem di animali donatori;
  4. pulire e disinfettare attrezzature per rimozione e trasporto ovaie e prima di uso.

Centri di produzione embrioni autorizzati debbono:

  1. uniformarsi a prescrizioni sanitarie emanate da ASL;
  2. seguire prescrizioni sanitarie ASL in materia di raccolta e conservazione embrioni e oociti. In particolare:
    • agenti criogeni utilizzati per conservare embrioni non utilizzati in precedenza per altri prodotti di origine animale;
    • ogni provetta od altro contenitore per embrioni chiaramente identificato;
    • embrioni lavati e dotati prima e dopo lavaggio di “zona pellucida” facendo attenzione a non lavare insieme embrioni di animali diversi;
    • zona pellucida esaminata in modo da certificarne integrità ed assenza di sostanze aderenti. Solo dopo tale esame, embrioni collocati in provetta, sigillata e contrassegnata;
    • embrione subito congelato ed immagazzinato in locale sottoposto a controllo veterinario del gruppo;
    • campioni di embrioni od ovuli non vitali e liquidi di lavaggio sottoposti ad analisi per ricerca di infezioni batteriche.
  3. in caso di embrioni concepiti in vitro: al termine periodo coltura in vitro e prima del congelamento, embrioni lavati e sottoposti a trattamento, evitando simultaneità delle operazioni per embrioni provenienti da diversi animali donatori; vietato conservare embrioni provenienti da animali diversi nella stessa provetta o altro contenitore;
  4. in caso di micro manipolazione di embrioni che comporti penetrazione della pellucida eseguita in laboratorio sotto sorveglianza di veterinario del gruppo tenendo registro in cui annotare numero micro manipolazione effettuate, identificazione embrioni oggetto di intervento (data e luogo di raccolta ovaie, azienda origine animali donatori);
  5. comunicare a SDA nominativo del veterinario responsabile ed eventuale sostituto;
  6. tenere registro prelievi per ciascuna donatrice di oociti, contenente: specie, razza, età, codice di identificazione animale; stato sanitario riscontrato al momento prelievo; luogo di raccolta, trattamento, magazzinaggio embrioni; identificazione embrioni; estremi del destinatario; eventuale segnalazione di distruzione embrioni da parte recapiti ed allevatori. Dati relativi a semestre precedente inviati a SDA entro 31 Luglio e 30 Gennaio Registro conservato per almeno 2 anni dopo che embrioni commercializzati;
  7. conservare embrioni a temperature adeguate in locali di magazzinaggio per un periodo di almeno 30 giorni da raccolta prima di spedizione;
  8. rilasciare documento di accompagnamento, contenente dati identificativi della partita (specie, razza, numero matricola del riproduttore maschio) e certificato attestante dati identificativi e caratteristiche qualitative degli embrioni venduti;
  9. trasporto in recipienti puliti e disinfettati o sterilizzati prima dell’uso o in recipienti sigillati e numerati prima di spedizione, riportanti in etichetta: centro di produzione; data raccolta embrione; specie, razza e matricola genitori; numero identificativo di provetta (Deve corrispondere a quello del certificato sanitario);
  10. provvedere a sterilizzare attrezzature per asportazione e trasporto ovaie;
  11. disporre autorizzazione a distribuzione diretta di embrioni

Se a seguito verifiche, SDA od ASL riscontra irregolarità o perdita requisiti chiede a Centro produzione di adeguare strutture entro 30-180 giorni, pena revoca  autorizzazione. Regione comunica a MIPAAF, MISA, altre Regioni, AIA, ARA, APA: generalità titolare Centro, ubicazione Centro, specie e razze trattate, codice regionale assegnato, periodo validità autorizzazione, generalità veterinario responsabile

  1. per ricerca e sperimentazione: riproduttori e materiali non rispondenti a requisiti di cui sopra, purché autorizzati da MIPAAF.

APA trasmette a Regione ed AIA entro 30 Aprile, 30 Luglio, 30 Ottobre, 30 Gennaio dati riepilogativi trimestre precedente in merito interventi fecondativi o impianti embrioni distinti per allevamento, riproduttori, responsabile della certificazione. Tali dati aggregati inviati da Regione entro 30 Aprile a MIPAF (Entro 30 Marzo inviati dati relativi a Centri produzione sperma, recapiti, gruppi di raccolta embrioni, Centri di produzione embrioni)

Vigilanza su applicazione norme affidata a MIPAAF, MISA. Regione, ASL. Titolari stazioni di monta, centri di produzione sperma, recapiti, centri produzione embrioni debbono consentire libero accesso ad impianti e mettere a disposizioni documenti.

ASL effettua almeno 1 visita/anno a stazione di fecondazione, recapiti ed almeno 2 volte/anno a centri produzione materiale seminale, gruppi di raccolta e centri di produzione embrioni, nonché ogni volta gestore impianto richiede visita per “accertare stato sanitario dei riproduttori”.

Vietata vendita di partite di materiale seminale ed embrioni privi dei requisiti sanitari prescritti da legge.

In tal caso si deve procedere a distruzione materiale seminale presso centri produzione sperma ed embrioni alla presenza rappresentante Regione ed ARA. Avvenuta distruzione comunicata a Regione, centro di produzione o recapito fornitore, nonché riportata su registro.

Importazione ed esportazione di riproduttori e materiale seminale avvengono nell’ambito della normativa comunitaria, purché nel caso di importazione da Paesi Terzi Organismi ufficiali autorizzati a tenere Libro genealogico. Centri di produzione nazionali debbono conservare materiale seminale congelato ed embrioni fino ad accertamento qualitativo eseguito da ASL.

Vietata per specie equina e suina fecondazione in forma ambulante e per specie suina monta pubblica naturale.

Sanzioni:

D.Lgs. 52/18 ad Art. 12 definisce le seguenti sanzioni:

  • chiunque adibisce alla riproduzione animale od utilizza per trapianti embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto dal D.Lgs. 52/18: multa di 1.032,91 €/capo o 51,65 €/dose di materiale riproduttivo usato nella specie bovina o bufalina: multa di 206,58 €/capo o 20,66 €/dose di materiale riproduttivo usato per specie suina (Sanzione aumentata di 1/3 per ogni capo se utilizzato verro in forma girovaga o in monta pubblica); multa di 103,29 €/capo o 10,33 €/dose di materiale riproduttivo usato per specie ovina e caprina; multa di 2.065,83 €/capo o 103,29 €/dose di materiale riproduttivo usato per specie equina (Sanzione aumentata di 1/3 se utilizzato stallone in forma girovaga) + confisca del materiale riproduttivo usato e sua distruzione a spese del contravventore (Sequestro cautelare dei capi utilizzati). Sanzioni aumentate di 1/3 se impiegati per la riproduzione animali o materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari prescritti. Analoghe sanzioni applicate per bestiame e materiale seminale di importazione non conforme
  • responsabile di Ente selezionatore che gestisce programma genetico in modo difforme alle prescrizioni in questo contenute: multa da 2.582,28 € a 25.493,71 €
  • in caso di violazione in materia di autorizzazione, obblighi di gestione delle stazioni di monta o dei centri di produzione dello sperma o in materia di recapiti o di gruppi di raccolta o di centri di produzione di embrioni: multa da 774,86 € a 4.648,11 €
  • in caso di violazione esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici: multa da 258,23 € a 1.549,37 €

Illeciti amministrativi previsti da D.Lgs. 52/18 sono esclusi dal pagamento in misura ridotta, salvo per infrazioni di Enti selezionatori e le sanzioni applicate da Presidente Giunta Regionale sono oggetto di comunicazione a MIPAAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in: