BENESSERE ANIMALI IN ALLEVAMENTO

BENESSERE ANIMALI IN ALLEVAMENTO (D.Lgs.146/01; Circ. 5/11/01) (zoo24)

Soggetti interessati:

Qualunque persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali allevati “per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce od altri scopi agricoli”, compresi pesci, anfibi, rettili, ma esclusi animali:

1)       che vivono in ambienti selvatici;

2)       destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, attività sportive o culturali;

3)       utilizzati a fini di sperimentazione.

Iter procedurale:

Proprietario, detentore animali deve rispettare seguenti disposizioni nell’allevare e custodire animali compresi pesci, rettili ed anfibi:

1)       allevati “nel rispetto del loro benessere senza provocare loro dolore”;

2)       applicare per “specie di mammiferi ed uccelli di maggiore rilevanza nel settore zootecnico” le seguenti prescrizioni specifiche:

  • disporre  di numero sufficiente di personale qualificato che controlla benessere animali almeno 1 volta al giorno;
  • animali malati o feriti immediatamente soccorsi (anche mediante intervento veterinario) ed eventualmente trasferiti in apposito locale;
  • tenuta registro trattamenti terapeutici effettuati. Registro conservato per almeno 3 anni e messo a disposizione Organi di controllo;
  • non limitare libertà movimento animale. Se animale incatenato o trattamento deve disporre comunque  di spazio adeguato per sue necessità fisiologiche;
  • materiale di costruzione fabbricati o recinti non nocivi per animali (v. sporgenze taglienti) e facilmente disinfettabili, dotati di buona aerazione ed illuminazione naturale, con temperatura, umidità e concentrazione di gas mantenuta a livello accettabile;
  • animali all’aperto in caso di necessità debbono potersi riparare da intemperie od attacchi da animali predatori;
  • impianti meccanici necessari per allevamento controllati almeno 1 volta al giorno;
  • fornita alimentazione sana ed adeguata alla età e specie animale (Vietata somministrazione sostanze che possono fare male ad animale). Disponibilità acqua idonea per qualità e quantità. Attrezzature di distribuzione alimenti e bevande debbono evitare forme di contaminazione di tali sostanze;
  • vietata mutilazione degli animali. Ammesso taglio ali e code bovini solo a fini terapeutici. Taglio becco e cauterizzazione abbozzo corneale ammesso solo nei primi giorni di vita. Castrazione ammessa per garantire qualità prodotto tradizionale. A partire da 31 Dicembre 2005 vietata spiumatura animali vivi;
  • procedure di allevamento attuate non debbono causare sofferenze ad animali;
  • allevamenti animali da pelliccia ammessi solo se rispettate: dimensioni minime gabbia (altezza cm. 45, superfice di 2.550 cmq. per singolo capo adulto + piccoli, o per 4 animali giovani dopo svezzamento, larghezza superiore a 30 cm e lunghezza superiore a 70 cm.) da adeguare entro 31 Dicembre 2010.

Regione attiva tramite servizi veterinari ASL corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per operatori del settore “allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnica, giurisprudenza”.

Presso ASL costituita banca dati (Utilizzare informazioni anagrafe allevamenti, autorizzazioni sanitarie rilasciate) relativa a numero allevamenti esistenti, specie animali interessate e loro orientamento produttivo.

ASL effettua controlli presso aziende (Se possibile su tutte quelle rilevate, altrimenti a rotazione) per verificare rispetto disposizioni di cui sopra. Di ogni controllo redatto specifico verbale, in cui riportare: caratteristiche controllo eseguito, eventuali irregolarità riscontrate, provvedimenti adottati di conseguenza (Modelli riportati su G.U. 277/01). Dati relativi ai controlli effettuati su vitelli, suini, galline ovaiole trasmessi entro 2 anni a partire da Marzo 2002 a Ministero Salute, affinchè questo possa trasmetterli a Commissione CE

Sanzioni:

Chiunque non rispetta norme relative a benessere animali allevati: multa da 1.500 a 9.000 EUR. In caso di recidiva multa da 2.250 a 13.500 EUR + sospensione allevamento da 1 a 3 mesi.

 

 

 

 

 

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