ESONERO NOTIFICA AIUTI CE

ESONERO NOTIFICA AIUTI CE (Reg. 651/14)  (cee27)

Soggetti interessati:

Stato membro, Regioni, PMI, lavoratori svantaggiati

 Iter procedurale:

Il Reg. 651/14 ha definito fino al 31/12/2020 tipologie di aiuto che possono ritenersi compatibili con il mercato interno UE e quindi esonerate da notifica, con esclusione di:

–          aiuti a favore di attività nei settori siderurgica, carbone, cost5ruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relati9ve infrastrutture, produzione e distribuzione di energia ed infrastrutture energetiche;

–          aiuti a finalità regionale relativi a numero limitato di settori specifici di attività economiche (escluse attività turistiche, infrastrutture a banda larga, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);

–          aiuti a finalità regionale che compensano costi di trasporto delle merci prodotte in regioni ultraperiferiche o “zone scarsamente popolate”. concessi a favore di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli in Allegato I del Trattato, agricoltura e pesca, estrazione e scavo di minerali, fornitura di energia elettrica, gas, aria condizionata, trasporto merci mediante conduttore;

–          aiuti a finalità regionale ad investimenti a favore di beneficiario che per 2 anni precedenti invia domanda abbia chiuso la stessa attività in UE o che al momento invio domanda abbia in programma di cessare attività entro 2 anni da completamento di investimento oggetto di aiuto nella zona interessata;

–          aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi ad imprese le cui attività sono di tipo finanziario assicurativo o imprese che esercitano attività infragruppi o attività di consulenza amministrativa e gestionale

Rientrano invece nell’esonero da notifica:       

–          aiuti a finalità regionale ad investimenti, purché:

1)       aiuti concessi in zone assistite per investimento iniziale a prescindere da dimensioni di PMI beneficiaria (aiuti a grande impresa solo per investimento iniziale a favore di nuova attività economica in zona interessata (creazione nuovo stabilimento, ampliamento capacità produttiva stabilimento esistente, diversificazione produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima o cambiamento fondamentale di processo, o riapertura di stabilimento chiuso o in procinto di chiudere, con esclusione di acquisizione di semplici quote di impresa). In tale caso ammessi sosti per investimenti materiali ed immateriali, costi salariali stimati relativi a posti di lavoro creati con investimento iniziale per 2 anni o combinazione di tali costi, purché importo cumulato non superi importo più elevato tra i 2. In caso di cambiamento fondamentale di processo produttivo, costi ammessi inferiori ad ammortamento di attivi relativi ad attività da ammodernare nei 3 esercizi precedenti. In caso di diversificazione attività produttiva, costi ammessi superiori a 200% valore di attivi riutilizzati registrato in anno precedente avvio dei lavori. Attivi immateriali ammessi se usati solo in stabilimento beneficiario di aiuti, ammortizzabili, acquistati a condizioni di mercato da terzi privi di relazioni con acquirente, figurano ad attivo di impresa beneficiaria e rimangono associati a progetto oggetto di aiuto per almeno 3 anni (5 anni per grande impresa). Per grandi imprese, costi immateriali mai superiori a 50% costi investimento. Costi salariali, ammessi se: progetto investimento determina incremento netto nel numero di dipendenti impiegati in stabilimento rispetto a media 12 mesi precedenti; posto di lavoro occupato entro 3 anni da completamento lavori e mantenuto in zone interessate per almeno 3 anni (5 anni per grandi imprese) da loro occupazione;

2)       investimento mantenuto in zona per almeno 3 anni da suo completamento (5 anni in caso di grande impresa), fatto salvo sostituzione di impianti od attrezzature obsolete o guasti entro tale periodo, ed attività economica mantenuta in zona per stesso periodo;

3)       attivi acquisiti siano nuovi, salvo per PMI o acquisizione di stabilimento. Ammessi costi di leasing. Se in caso terreni o immobili, leasing prosegue per almeno 3 anni dopo completamento investimento da parte PMI (5 anni per grande impresa), o se in caso di impianti o macchinari leasing finanziario prevede obbligo di acquisire attivi a sua scadenza. In caso di acquisizione di stabilimento ammesso solo per acquisto da terzi che non hanno relazioni con acquirente             

–          aiuti a finalità regionale per sviluppo reti a banda larga, purché:

1)       concessi solo in zone dove non esistono reti di stessa categoria, né si presume loro sviluppo nei 3 anni successivi;

2)       operatore rete offre accesso attivo e passivo ad ingresso a condizione eque e non discriminatorie, a seguito di procedura di selezione comparativa;    

–          aiuti9 a finalità regionale a favore di infrastrutture di ricerca, purché:

1)       subordinati ad accesso trasparente e non discriminatorio ad infrastrutture;

2)       intensità aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) mai superiore ad aiuti a finalità regionale concessi in zone interessate;

3)       investimento iniziale avviati da stesso beneficiario entro 3 anni da avvio dei lavori di altro progetto sovvenzionato considerato unico grande progetto di investimento;

4)       beneficiario di aiuto copre almeno 25% costo progetto attraverso risorse proprie o finanziamento esterno (senza alcun sostegno pubblico);

5)       in caso di progetti di cooperazione territoriale europea, intensità aiuto applicato in zone di investimento iniziale esteso a tutti i beneficiari del progetto;         

–          aiuti a finalità regionale al funzionamento di zone scarsamente popolate designate da Stato membro, purché

1)       compensano costi aggiuntivi di trasporto merci prodotte o trasformate in queste zone;

2)       beneficiari svolgono attività di produzione in tali zone;

3)       aiuti oggettivamente quantificabili ex ante in base a somma fissa o rapporto Km/t.

4)       costi calcolati in base a viaggio merci entro confini nazionali, utilizzando mezzo di trasporto a minore costo per beneficiario;

5)       intensità di aiuto non superiore a 100% costi aggiuntivi ammissibili;   

–          aiuti a finalità regionale per sviluppo rubano, purché:

1)       attuati mediante Fondi per sviluppo urbano in zone assistite;

2)       cofinanziati da Fondi strutturali e di investimento UE;

3)       sostegno ad attuazione di strategia integrata per sviluppo urbano sostenibile;

4)       investimento non superiore a 20.000.000 €;

5)       aiuto in forma di investimenti in equity o quasi equity, prestiti, garanzie o loro combinazioni;

6)       mobilitati investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello di Fondo per sviluppo urbano, almeno pari a 30% finanziamento complessivo erogato;

7)       investitori pubblici e privati forniscono contributi in denaro o natura, o loro combinazione (al valore di mercato certificato da esperti indipendenti)

Misure per sviluppo rubano debbono soddisfare seguenti condizioni:

1)       gestori di Fondi per sviluppo urbano selezionati tramite gara aperta, non discriminatoria in base a luogo di stabilimento o di costituzione, e tenuti a rispettare criteri predefiniti giustificati da natura di investimenti;

2)       investitori privati indipendenti selezionati tramite gara aperta, non discriminatoria, che mira a stabilire idonei meccanismi di ripartizione di rischi e benefici. In mancanza di tale selezione tasso di rendimenti finanziari offerti definiti da esperto indipendente selezionato;

3)       in caso di ripartizione asimmetrica di perdite tra investitori pubblici e privati, prima perdita sostenuta da investitore pubblico9 non oltre 25% investimento totale;

4)       in caso di garanzie a favore di investitori privati in progetti di sviluppo urbano, tasso di garanzia limitato a 80% e perdite totali coperta da Stato non oltre 25% portafoglio garantito;

5)       investitori autorizzati ad essere rappresentati in organi del Fondo per sviluppo urbano (Consiglio di sorveglianza, Comitato consultivo);

6)       Fondo per sviluppo urbano istituito in base a legislazione vigente adottando “strategia di investimento sono sotto il profilo comunicando ai fini attuazione misura di aiuto per sviluppo urbano”

Fondo gestito in modo da essere orientato al profitto, i cui gestori:

1)       tenuti ad agire con diligenza di gestore professionale, evitando conflitti di interesse ed applicando migliori prassi e vigilanza;

2)       loro remunerazione conforme a prassi di mercato ed in base a risultati conseguiti;

3)       selezionati mediante gara aperta, non discriminatoria, basata su criteri oggettivi connessi ad esperienza, competenza, capacità operativa e finanziaria;

4)       condividono parte dei rischi di investimento, partecipando a questo con proprie risorse (Loro interessi in linea con quelli di investitori pubblici);

5)       definiscono strategia, criteri, tempi previsti per investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone prima redditività finanziaria ed impatto previsto su sviluppo urbano;

6)       investimento in equity e quasi equity prevede strategia di uscita chiara e realistica

Se Fondo fornisce prestito o garanzie a progetti di sviluppo urbano, calcolo di investimento massimo tiene conto importo nominale del prestito                  

–          aiuti a PMI sotto forma di aiuti ad investimento, purché:

1)       costi ammissibili riguardano:

·         costi salariali stimati relativi a posti di lavoro direttamente creati da progetto di investimento calcolati in 2 anni. Posti creati entro 3 anni da completamento investimento, con aumento netto numero di dipendenti di stabilimento rispetto a media di 12 mesi precedenti, mantenuti per almeno 3 anni;

·         costi di investimenti materiali necessari per installare nuovo stabilimento, o ampliarlo o diversificarne produzione mediante nuovi prodotti o trasformando radicalmente processo produttivo complessivo di stabilimenti esistente o acquisto di attività di stabilimento chiuso od in procinto di chiudere, purché operazione attuata a condizioni di mercato e acquisto effettuato da terzi senza relazioni con acquirente. Se acquisto attuato per membro di famiglia di proprietario originario o da dipendente non applicata clausola di terziarietà. Escluso acquisto quota di impresa;

·         costi per investimenti/attivi immateriali, purché usati solo in stabilimento oggetto di aiuto, considerati ammortizzabili, acquistati a condizione di mercato da terzi privi di relazione con acquirente, riportati in bilancio di impresa per almeno 3 anni;        

2)        intensità di aiuto non oltre 20% costi ammissibili per piccole imprese (10% per medie imprese);    

–          aiuti a PMI per servizi di consulenza, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 50% costi ammissibili di consulenza prestata da terzi;

2)       servizi non continuativi o periodici (Esclusi costi di esercizio ordinari di impresa, quali consulenza fiscale, legale, pubblicità);  

–          aiuti a PMI per partecipazione a fiere, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 50% costi ammissibili per locazione, installazione, gestione di stand in occasione di partecipazione impresa a fiera o mostra;

–          aiuti per costi di cooperazione sostenuti da PMI partecipanti a progetti di cooperazione territoriale europea, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 50% costi ammissibili per:

·         costi di cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese spese di personale e di uffici “nella misura in cui connesse a progetto di cooperazione”;

·         servizi di consulenza e sostegno in materia di cooperazione, prestati da fornitori esterni, non continuativi (Esclusi costi di esercizio ordinari di impresa, quali consulenza legale, fiscale, pubblicità);

·         spese viaggio, costi di attrezzatura, spese per investimenti collegati a progetto, ammortamento di strumenti ed attrezzatura utilizzati per progetto;     

–          aiuti al finanziamento del rischio a favore di PMI, purché:

1)       a livello di intermediari finanziari assumono una delle seguenti forme: investimenti in equity o quasi equity o dotazione finanziaria per investire (direttamente od indirettamente) nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; prestiti per investire (direttamente o indirettamente) nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; garanzia per coprire perdite derivanti da investimenti (diretti od indiretti) per finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

2)       a livello di investitori privati indipendenti, aiuti possono assumere forme di cui sopra o forme di incentivi fiscali ad investitori privati che finanziano, direttamente o meno, rischi di imprese ammissibili;

3)       a livello di imprese ammissibili, aiuti possono assumere forma di investimenti in equity o quasi equity, prestiti, garanzie o combinazioni di queste.

Imprese ammissibili a finanziamento al rischio sono PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato o operano sul mercato da meno di 7 anni e necessitano di investimento iniziale per finanziamento di rischio (oltre 50% del fatturato medio ultimi 5 anni) a seguito di piano aziendale elaborato per lancio di nuovo prodotto od ingresso in nuovo mercato.

Aiuti a finanziamento al rischio possono coprire ulteriori investimenti dopo 7 anni se non superato importo totale di finanziamento del rischio fissato in 15.000.000 €, tali ulteriori investimenti già indicati nel piano aziendale, impresa non collegata ad altra impresa di intermediario finanziario o investitore privato

Nel caso di investimenti in equity o quasi equity, una misura di finanziamento del rischio può sostenere capitale di sostituzione con combinazione con apporto di nuovo capitale almeno pari a 50% di investimento. Per investimenti in equity o quasi equity non oltre 30% aggregato conferimento di capitali impegnato non dichiarato da intermediario finanziario usato ai fini di gestione liquidità

Misura per finanziamento del rischio che prevedono investimento in equity, quasi equity o prestiti a favore di imprese, mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello di intermediari finanziari o imprese ammissibili, in modo da conseguire tasso di partecipazione privata almeno pari a 10% del finanziamento del rischio in caso di imprese che debbono ancora vendere sul mercato (40% per le imprese che operano sul mercato da meno di 7 anni; 60% per imprese che operano sul mercato da oltre 7 anni).

Se misura attivata da intermediario finanziario destinata ad imprese nelle diverse fasi di sviluppo senza prevedere partecipazione del capitale privato di imprese, intermediario deve conseguire tasso di partecipazione privata rappresentante almeno media ponderata basata su volume singoli investimenti del portafoglio risultante applicando loro tassi di partecipazione minima di cui sopra.

Misura per finanziamento del rischio deve soddisfare seguenti criteri:

1)       attuata tramite 1 o più intermediari finanziari (Assenza discriminazione tra loro in base a luogo costituzione in Stato membro ma tenuti a rispettare determinati criteri in base a natura di investimento), salvo incentivi fiscali a favore di investitori privati per investimenti diretti in impresa;

2)       intermediari finanziari, investitori, gestori del fondo selezionati mediante gara aperta, non discriminatoria in cui fissare meccanismi di ripartizione dei rischi e benefici, privilegiando ripartizione asimmetrica di utili rispetto a protezione dei rischi;

3)       in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, perdite di investitore pubblico limitata a 25% importo totale di investimento;

4)       tasso di garanzia limitata a 80% e perdita totale coperte da Stato membro limitata a 25% massimo del relativo portafoglio garantito (Solo queste concesse a titolo gratuito). Se garanzia copre anche perdite impreviste, intermediario finanziario paga per esse premio conforme al mercato

Misure per finanziamento del rischio garantiscono che decisioni di finanziamento orientate a profitto se soddisfatte:

1)       intermediari finanziari costituiti a norme di legislazione;

2)       Stato membro prevede procedura atta ad assicurare strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale di misura finanziamento del rischio, compresa politica di diversificazione del rischio in modo da conseguire efficienza in termini di dimensione e portata territoriale del portafoglio di investimenti;

3)       finanziamento del rischio concesso ad impresa basato su piano aziendale sostenibile contenente idonee informazioni su prodotti, andamento vendite e profitti e redditività finanziaria;

4)       strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento in equity e quasi equity.

Intermediari finanziari gestiti con logica commerciale soddisfatta se:                

1)       agiscono in buona fede e con diligenza di gestore professionale, evitando conflitti di interesse, applicando migliori prassi e vigilanza;

2)       remunerazione conforme a prassi di mercato, con selezione di intermediario finanziario mediante gara parta, non discriminatoria, basata su criteri oggettivi connessi ad esperienze, competenze, capacità operativa e finanziaria;

3)       remunerazione ricevuta in base ai risultati o condivisione rischi di investimento tramite partecipazione ad esso con proprie risorse;

4)       definizione di strategia, criteri e tempistica prevista per investimenti;

5)       investitori autorizzati ad essere rappresentati in organi direttivi del Fondo investimenti

Misura per finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore di imprese deve consentire investimenti altrimenti non realizzati o realizzati in modo diverso o limitato in assenza di aiuto. Intermediario dimostra che tutti i vantaggi di intervento trasferiti a beneficiari finali in forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità di portafoglio, minori requisiti per garanzia, premi di garanzia o tassi di interessi inferiori

In caso di prestiti calcolo di investimento massimo tiene conto di importo nominale del prestito di garanzie (Garanzia non oltre 80% del prestito);

–          aiuti a finanziamento del rischio a PMI che non soddisfano precedenti condizioni, purché:  

1)       a livello di PMI aiuti soddisfano condizioni di Reg. CE 1407/13;

2)       rispettate comunque condizioni di cui sopra;

3)       misura per finanziamento del rischio di investimenti in equity e quasi equity o prestiti a favore di imprese mobilitano finanziamenti aggiuntivi da parte investitori privati in qualità di intermediari finanziari o PMI in modo da conseguire tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno 60% finanziamento del rischio concesso a PMI;     

–          aiuti ad imprese in fase di avviamento, purché:

1)       sono piccole imprese non quotate fino a 5 anni da iscrizione a registro imprese che non hanno distribuito utili e non costituitesi a seguito di fusione. Per imprese non obbligate ad iscrizione, 5 anni calcolati a partire da quando avviato attività economica o soggetta ad imposta;

2)       erogati sotto forma di:

·         prestiti con tassi di interesse agevolati, con durata 10 anni ed importo massimo di 1.000.000 € (1.500.000 € per imprese ubicate in zone assistite). Per prestiti aventi durata di 5-10 anni, importi massimi adeguati moltiplicando precedenti importi per 10 anni per durata effettiva del prestito. Per prestiti inferiori a 5 anni, importo massimo è pari a quello sui prestiti di 5 anni;

·         garanzie agevolate con durata 10 anni ed importo garantito di 1.500.000 € (2.250.000 € per imprese ubicate in zone assistite). Per garanzie di durata di 5-10 anni importi massimi garantiti adeguati moltiplicando precedenti importi per il rapporto tra 10 anni e durata effettiva di garanzia. Per garanzie inferiori a 5 anni, importo massimo garantito è quello di 5 anni;

·         sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi equity, riduzione tassi di interesse e premi di garanzia fino a 400.000 € in equivalente sovvenzione lordo (600.000 € per imprese ubicate in zone assistite).

Beneficiario può ricevere sostegno mediante combinazione di tali strumenti. Importi massimi di cui sopra raddoppiate per piccole imprese innovative;       

–          aiuti a piattaforme alternative da negoziazione specializzate in PMI, purché:

1)       gestore di piattaforma e piccole imprese;

2)       misura di aiuto può assumere forma di avviamento per gestione piattaforma o nel caso di investitori privati indipendenti di incentivi fiscali rispetto ad investimenti per finanziamento del rischio realizzati tramite tale piattaforma a favore di imprese ammissibili;

–          aiuti a costi di esplorazione, purché:

1)       intensità aiuto inferiore a 50%  costi ammissibili per verifica iniziale e procedure formali di UE con diligenza svolte da gestori di intermediari finanziari o investitori al fine di individuare imprese ammissibili;

–          aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, purché:

1)       progetto di ricerca e sviluppo rientra in: ricerca fondamentale; ricerca industriale; sviluppo sperimentale; studi di fattibilità;

2)       costi imputabili a:

·         personale, ricercatori, tecnici o altro personale ausiliario nella misura in cui impiegati nel progetto;

·         strumenti ed attrezzature nella misura e periodo in cui utilizzati per progetto. Se non usati per tutto il ciclo di vita per progetto, considerati ammissibili solo costi di ammortamento corrispondenti a durata di progetto, calcolati secondo principi contabili accettati;

·         immobili e terreni in misura e periodo in cui usati per progetto. In merito ad immobili ammessi solo costi di ammortamento corrispondenti a durata progetto, calcolati secondo principi generali, mentre per terreni ammessi costi di cessione a condizioni commerciali o spese di capitale effettivamente sostenute;

·         ricerca contrattuale, conoscenza e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza da terzi alla condizione di mercato, nonché servizi di consulenza e servizi equivalenti a fini del progetto;

·         spese supplementari ed altri costi di esercizio, compresi costi dei materiali, forniture e prodotti analoghi imputabili al progetto;

3)       intensità di aiuto per ogni beneficiario non oltre 100% per ricerca fondamentale; 50% per ricerca industriale e studi di fattibilità; 25% per sviluppo sperimentale. Intensità aiuto per ricerca industriale e sviluppo sperimentale aumentato fino a 80% di: 10% per impresa media; 20% per piccola impresa; 15% se progetto prevede collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno 1 PMI o realizzato in almeno 2 Stati membri o 1 Stato membro ed 1 Paese aderente ad accordo SEE ed 1 impresa non sostiene oltre 70% dei costi (o collaborazione tra impresa ed 1 o più Organismi di ricerca che sostengono almeno 10% costi con diritto a pubblicare risultati ricerca) e diffusione risultati del progetto tramite conferenze, pubblicazioni, banche dati. Intensità aiuto per studi di fattibilità aumentati di 10% per media impresa e 20% per piccole imprese; 

–          aiuti ad investimenti per infrastrutture di ricerca, purché:

1)       infrastrutture di ricerca svolge attività economica e non economica;

2)       finanziamenti, costi, entrate di ogni tipo di attività contabilizzate separatamente;

3)       prezzo applicato per gestione uso di infrastrutture corrisponde a prezzo di mercato;

4)       accesso di infrastruttura aperto a più utenti, in modo non discriminatorio, con preferenza ad imprese che hanno finanziato per almeno 10% infrastruttura (comunque proporzionale a contributo di impresa a costi di investimento per evitare sovracompensazione);

5)       intensità aiuto non oltre 50% costi di investimento materiali ed immateriali;

6)       istituito da parte di Stato membro sistema di monitoraggio e recupero al fine di garantire non superamento intensità di aiuto in caso di aumento proporzionale di attività economiche di infrastruttura di ricerca rispetto a situazione esistente al momento concessione aiuti;    

–          aiuto a poli di innovazione, purché:

1)       concessi solo a soggetto giuridico gestore di polo innovativo;

2)       accesso a locali, impianti ed attività del polo aperto a più utenti in modo non discriminatorio, con accesso preferenziale ad imprese che hanno finanziato 10% costo del polo (comunque in modo proporzionale a contributo fornito da impresa per evitare sovracompensazioni);

3)       canoni pagati per uso impianti e partecipazione ad attività del polo a prezzi di mercato;

4)       aiuti concessi ad investimenti per creazione o ammodernamento poli di innovazione con intensità non oltre 50% (Intensità aumentata di 15% per poli ubicati in zone assistite)

5)       aiuti concessi al funzionamento di poli aventi durata inferiore a 10 anni a copertura di non oltre 50% spesa personale e spese amministrative relative ad animazione del polo (agevolare collaborazione, condividere informazioni, fornitura servizi specializzati e personalizzati a sostegno imprese); attività di marketing del polo (promozione, partecipazione nuove imprese ad Organismi scientifici, aumenti visibilità del polo), gestione infrastruttura polo, organizzazione programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare condivisione, conoscenze lavoro in rete, cooperazione trasnazionale;          

–          aiuti ad innovazione a favore di PMI, purché:

1)       ammessi aiuti per non 60% costi per ottenimento, convalida e difesa di brevetto ed altri attivi immateriali; messa a disposizione di personale qualificato da parte Organismo ricerca; diffusione conoscenza (Nel caso di grande impresa occorre svolgere attività di ricerca, sviluppo ed innovazione “in funzione di nuova creazione” e non sostituisce altro personale); servizi di consulenza e sostegno ad innovazione (Aiuto può essere elevato a 100% se importo totale aiuto per tali servizi non oltre 300.000 €/beneficiario su periodo di 3 mesi);

–          aiuti per innovazione di processi ed organizzazione, purché:

1)       aiuti a grandi imprese compatibili solo se queste collaborano con PMI nell’attività sovvenzionata e PMI sostengono almeno 30% totale costi ammissibili;

2)       intensità non oltre 50% (15% nel caso di grandi imprese) dei costi ammissibili relativi a personale; strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e periodo in cui usati per progetto; ricerca contrattuale; competenza brevetti acquisiti od ottenuti in licenza da terzi a condizioni di mercato. Spese generali e costi di esercizio (compresi costi dei materiali forniture direttamente imputabili a progetto);

–          aiuti a ricerca e sviluppo in settore pesca ed acquacoltura, purché:

1)       progetto sovvenzionato di interesse per tutte le imprese nel settore;

2)       pubblicato su internet prima di avvio del progetto: conferma di attuazione progetto; obiettivo del progetto; data presumibile pubblicazione dei risultati finale ed indirizzo web dove reperibili in modo gratuito per tutte le imprese del settore;

3)       risultati del progetto messi a disposizione su internet per almeno 5 anni da data in cui fornite a membri di particolare organismo;

4)       aiuti concessi ad Organismo di ricerca e diffusione di conoscenza, con esclusione di aiuti per ricerca a favore di impresa produzione, trasformazione, commercializzazione prodotti di pesca ed acquicoltura;

5)       intensità di aiuto non oltre 100% costi ammissibili per personale strumenti ed attrezzature nella misura e periodo di impiego nel progetto;     

–          aiuti alla formazione, purché:

1)       intensità aiuto non oltre 50% dei costi ammissibili, per: personale relativo a formazione per ore di partecipazione a formazione; costi di esercizio dei formatori e partecipanti a formazione (quali spese viaggio, materiali di consumo e didattici, ammortamento di strumenti ed attrezzature per quota inerente a progetto di formazione, mentre escluse spese di alloggi e salvo quelle di partecipanti lavoratori disabili); servizi di consulenza; personale e spese generali (spese amministrative, locali di formazione, spese generali). Intensità aiuto elevato di 10% se formazione destinata a lavoratori disabili o svantaggiati; 20% nel caso di piccola impresa (10% per media impresa), comunque non oltre 70%. Nel caso di trasporti marittimi intensità aiuto fino a 100% se partecipanti a formazione non sono membri attivi di equipaggio ma soprannumerari, formazione impartita a bordo di navi immatricolate in UE;

2)       non concessi aiuti per formazione organizzata da impresa per conformarsi a normative nazionali di formazione obbligatoria;

–          aiuti ad assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, purché:

1)       intensità aiuti non oltre 50% costi ammissibili corrispondenti a costi salariali per periodo massimo di 12 mesi dopo assunzione (24 mesi in caso di lavoratori molto svantaggiati). Se periodo di occupazione più breve, aiuto ridotto in proporzione;

2)       garantito a lavoratori svantaggiati continuità di impiego stabilito da legislazione nazionale o contratti collettivi di lavoro, salvo licenziamento per giusta causa;

–          aiuti ad occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali, purché:

1)       intensità aiuto non supera 75% costi ammissibili comprendenti salari relativi a periodo in cui lavoratore disabile impiegato;

2)       qualora assunzione non rappresenti aumento netto del numero dipendenti di impresa rispetto a media dei 12 mesi precedenti, posto occupato reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento di vecchiaia, riduzione volontaria di orario di lavori, licenziamento per giusta causa, ma non per licenziamento per riduzione del personale;

3)       garantita continuità di impiego a lavoratori svantaggiati per periodo minimo compatibile con legislazione nazionale o contratti collettivi di lavoro, salvo licenziamento per giusta causa; 

–          aiuti intesi a compensare i sovracosti connessi ad occupazione di lavoratori disabili, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 100% dei costi ammissibili per:

·         adeguamento dei locali;

·         tempo di lavoro del personale dedicato ad assistenza di lavoratori disabili;

·         formazione del personale per assistenza lavoratori disabili;

·         adeguamento od acquisto di attrezzature o acquisto e validazione di software ad uso di lavoratori disabili, compresi ausili tecnologici adattati o di assistenza, eccedenti costi che beneficiario avrebbe sostenuto se impiegato lavoratori non disabili;

·         trasporto lavoratori disabili sul luogo di lavoro e per attività correlate a questo;

·         costi salariati e relativi ad ore impiegate da lavoratore disabile per riabilitazione;

·         in caso di datore che offre lavoro protetto, costruzione, installazione, ammodernamento di unità produzione e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto, purché direttamente derivante da occupazione lavoratori disabili;       

–          aiuti intesi a compensare costi assistenza fornita a lavoratori svantaggiati, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 50% costi ammissibili per:

·         tempo di lavoro dedicato da personale ad assistenza lavoratori svantaggiati per periodo massimo di 12 mesi da sua assunzione (24 mesi in caso di assunzione lavoratore molto svantaggiato);

·         formazione del personale per assistenza lavoratori svantaggiati;  

2)       assistenza concerne misure per rendere autonomo lavoratore svantaggiato e suo adattamento ad ambiente di lavoro assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale ed amministrativa, agevolare comunicazione con datore di lavoro e gestione dei conflitti;    

–          aiuti ad investimenti che consentono ad imprese di andare oltre norme UE in materia di tutela ambientale o innalzare livello di tutela ambientale in mancanza di norme, purché:

1)       intensità aiuto inferiore a 40% costi ammissibili per:

·         investimenti che aumentano grado di tutela ambientale oltre norme UE ed indipendentemente da norme nazionali più rigorose. Esclusi aiuti per investimenti effettuati per adeguarsi a norme UE già adottate, ma non ancora in vigore. In deroga ammessi aiuti per acquisto di nuovi veicoli per trasporto stradale, ferroviario, marittimo e fluviale, purché veicoli acquistati prima di entrata in vigore di tali norme;

·         interventi di adattamento a veicoli già circolanti per trasporto stradale, ferroviario, marittimo, fluviale, purché nuove norme UE non si applicano retroattivamente.

Intensità aiuto aumentata di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti effettuati in zone assistite;    

2)       costi ammissibili sono quelli supplementari necessari per andare oltre norme UE determinati in base se individuali come investimento distinto nell’ambito di costo complessivo di investimento al costo connesso a tutela di ambiente, altrimenti in riferimento ad investimento analogo meno rispetto di ambiente realizzabile senza aiuto (Differenza tra costi corrisponde a costi di tutela ambientale e quindi ammissibile). Esclusi costi non direttamente connessi a conseguimento livello più elevato di tutela ambientale;

–          aiuti ad investimenti per adeguamento anticipato a future normative UE, purché:

1)       norme UE adottate ed investimenti ultimati almeno 1 anno prima di entrata in vigore norma;

2)       intensità di aiuto inferiore a 20% per piccole imprese (15% per medie imprese, 10% per grandi imprese)  se investimento ultimato oltre 3 anni prima di entrata in vigore di norme UE (Aiuto ridotto rispettivamente a 15%, 10% e 5% se investimento completato tra 1 e 3 anni prima di entrata in vigore di norme UE) per costi di investimento supplementari necessari per andare oltre norme UE determinati come nel precedente paragrafo. Nelle zone assistite da UE intensità di aiuto elevabile di 15%;     

–          aiuti ad investimenti a favore di misure di efficienza energetica, purché:

1)       intensità aiuto inferiore a 30% costi ammissibili relativi ad investimenti supplementari per conseguire livello più elevato di efficienza energetica calcolati come nei paragrafi precedenti. Esclusi costi non direttamente connessi a conseguimento livello più elevato di efficienza energetica o attuati per conformarsi a norme UE già adottate di prossima entrata in vigore. Intensità aiuto elevata di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per zone assistite da UE;

–          aiuti ad investimenti a favore di progetti per efficienza energetica di immobili, purché:

1)       aiuti possono essere concessi sotto forma di dotazione equity, garanzia, prestito a favore di fondo per efficienza energetica ad altro intermediario finanziario che li trasferiscono integralmente ai proprietari di immobili o locatari;

2)       aiuti concessi da Fondo per efficienza energetica od altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per efficienza energetica in forma di prestiti o garanzie, il cui valore nominale inferiore a 10.000.000 € per progetto ed a 80% relativo prestito. Rimborso da parte proprietari immobiliari al fondo non inferiore a valore nominale di prestito;         

3)       aiuti mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno 30% di finanziamento totale erogato a progetto di efficienza energetica. Se aiuto fornito da Fondo per efficienza energetica investimenti privati mobilitati a livello di Fondo per efficienza energetica e/o livello di progetti per efficienza energetica in modo da raggiungere almeno 30% finanziamento complessivo erogato;

4)       Stato membro può istituire Fondi per efficienza energetica e/o avvalersi di intermediari finanziari, purché:

·         gestori di Fondo selezionati tramite gara aperta, non discriminatoria in base a luogo di stabilimento, tenuti a rispettare criteri predefiniti in base a natura di investimenti;

·         investitori privati indipendenti selezionati tramite gara aperta, non discriminatoria che mira a stabilire adeguati criteri di ripartizione di rischi e benefici, che per investimenti diversi da garanzie privilegiano ripartizione asimmetrica di utili rispetto a protezione rischi. Se investitori non selezionati, congruo tasso di rendimento finanziario fissato da esperto indipendente selezionato mediante gara;

·         in caso di ripartizione asimmetrica di perdite tra investitori pubblici e privati, perdita di investitore pubblico limitata a 25% importo investimento;

·         tasso di garanzia limitata a 80% e perdite coperte a titolo gratuito da Stato membro limitate a 25% del relativo portafoglio garantito. Se garanzie copre anche perdite impreviste, intermediario paga per queste un premio conforme al mercato;

·         investitori possono essere rappresentati in organi direttivi del Fondo;

·         Fondo istituito a norma di legislazione Stato membro;

5)       intermediari finanziari, compresi Fondi per efficienza energetica, gestiti secondo logica commerciale di progetto. Condizione rispettata se:

·         tenuti per contratto ad agire con diligenza di gestore professionale, evitare conflitti di interesse, applicando migliori prassi e vigilanza;

·         loro remunerazione conforme a prassi di mercato;

·         ricevono remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi di investimento, partecipando ad esso con risorse proprie in modo da garantire che loro interessi in linea con interessi di investitore pubblico;

·         definiscono strategia, criteri, tempi previsti per investimenti in progetti per efficienza energetica, fissandone ex ante redditività finanziaria ed impatto su efficienza energetica;

·         esiste strategia chiara per fondi pubblici investiti in Fondo per efficienza energetica in modo da consentire a mercato di finanziare tali progetti;      

6)       occorre notificare miglioramenti di efficienza energetica eseguiti per garantire a beneficiario di adeguarsi a norme UE;              

–          aiuti ad investimenti a favore di cogenerazione ad alto rendimento, purché:

1)       intensità di aiuto inferiore a 45% (Elevato di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in zone assistite) dei costi supplementari per impianto atto a funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento rispetto ad impianto convenzionale di energia elettrica o riscaldamento di stessa capacità; consentire ad impianto di cogenerazione che già raggiunge soglia di alto rendimento di migliorare proprio livello di efficienza;

2)       aiuti concessi solo a capacità installate o ammodernate di recente;

3)       nuova unità di cogenerazione consente di ottenere risparmio complessivo di energia primaria rispetto a produzione separata di calore o energia elettrica. Miglioramento di unità di cogenerazione esistente consente risparmio di energia primaria rispetto a partenza;

–          aiuti ad investimenti volti a pro,muovere produzione di energia da fonti rinnovabili, purché:

1)       in caso di aiuti ad investimenti per produzione di biocarburanti sostenibili solo se ottenuti con prodotti diversi da colture alimentari, ma compresi investimenti per conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati, in cui produzione di colture alimentari ridotte in proporzione a nuova capacità;

2)       nessun aiuto concesso a biocarburante soggetti ad obbligo di fornitura o in relazione ed a centrali idroelettriche non conformi;

3)       aiuti concessi solo a nuovi impianti, escludendo ad impianti già entrati in attività ed indipendenti da produzione;

4)       intensità aiuto non oltre 45% se costo produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile rispetto ad investimento complessivo o ad investimento analogo meno rispettoso di ambiente che in assenza di aiuti sarebbe stato realizzato (Differenza tra costi costituisce costo ammissibile), ridotto a 30% se spese per impianti in scala ridotta costo non individuabile e non esistono impianti di dimensioni analoghe. Esclusi costi non connessi a conseguimento livello superiore di tutela ambientale. Intensità di aiuto elevata di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in zone assistite. Intensità aiuto potrà giungere a 100% se aiuti concessi mediante procedura di gara non discriminatoria. aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate (Aiuti non concessi a tutti i partecipanti, ma in base ad offerta iniziale presentata da concorrente);             

–          aiuti al funzionamento volti a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché:

1)       aiuti concessi nell’ambito di gara aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria. Procedura di gara eventualmente limitata a specifiche tecnologie, tenendo conto di potenziale a più lungo termine di data tecnologia nuova o innovativa, o necessità di diversificazione, o vincolo/stabilità di rete, o costi di integrazione del sistema, o necessità di limitare distorsioni sui mercati di materie prime dovuta a sostegno di biomassa. Stati membri effettuano valutazione su applicabilità di queste condizioni e le inviano a Commissione;

2)       aiuti concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per energie rinnovabili tramite procedura di gara competitiva aperta ad almeno 1 di queste tecnologie in base a criteri non discriminatori. Aiuti non oltre 50% totale annuo di nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili;

3)       aiuti concessi sotto forma di p0remio che si aggiunge a prezzo di mercato a cui produttori vendono propria energia elettrica;

4)       beneficiari di aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento (vincoli di bilanciamento trasferibili ad altre imprese aggregatici);

5)       nessun aiuto concesso se prezzi sono negativi;

6)       aiuti concessi senza procedura di gara competitivi ad impianti con capacità installato di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 Mw (Esclusa energia eolica per concessi aiuti senza gara fino a 6 Mw, o impianti con meno di 6 unità produzione). Precedenti condizioni non applicate per aiuti ad impianti con capacità elettrica installata fino a 500 Kw (Nel caso di energia eolica fino a 3 Mw o 3 unità di produzione). Ai fini del calcolo di capacità massima installata, impianti con punto di conversione comune a rete elettrica considerati unico impianto;

7)       aiuti concessi fino a completo ammortamento di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità a principi contabili vigenti. Qualunque aiuto ad investimenti precedentemente ricevuto dedotto da aiuto a funzionamento;               

–          aiuti a funzionamento volti a promuovere produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta, purché:

1)       aiuti concessi solo ad impianti con capacità installata inferiore a 500 Kw per produzione di energia di tutte le fonti rinnovabili (per energia eolica fino a 3 Mw o 3 unità di produzione; per biocarburanti fino a 50.000 t./anno). Al fine del calcolo della capacità massima, impianti su scala ridotta con punto di connessione comune a rete elettrica considerati unico impianto;

2)       aiuti concessi solo ad impianti che produzione biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari, salvo quelli entrati in attività prima di 31/12/2013 e non ancora completamente ammortizzati (comunque aiuti non oltre 2020). Non concessi aiuti a biocarburanti soggetti ad obbligo di fornitura o miscelazione;

3)       importo aiuto per unità di energia non oltre differenza costi livellati (aggiornati ogni anno) di produzione di energia da fonte rinnovabile e prezzo di mercato di energia. Tasso di rendimento massimo usato nel calcolo del costo livello non superiore a tasso swap pertinente (cioè tasso di valuta in cui consumo aiuto per durata corrispondente a periodo di ammortamento impianti) maggiorato di prima di 100 punti base;

4)       aiuto concessi solo fino a completo ammortamento impianto secondo principi contabili vigenti ogni aiuto ad investimento concesso ad impianto dedotto da aiuto al funzionamento;

–          aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, purché:

1)       beneficiari di sgravi fiscali selezionati in base a criteri trasparenti ed oggettivi e versano almeno il livello minimo di imposizione richiesto da UE;

2)       regime di aiuti basato su riduzione di aliquota di imposta ambientale e su pagamento di importo di compensazione fisso o combinazione di questi;

3)       non concessi aiuti a biocarburanti soggetti ad obbligo di fornitura o  miscelazione;      

–          aiuti ad investimenti per risanamento di siti contaminati, purché:

1)       investimento comporta riparazione di danno ambientale, compreso quello a qualità del suolo, acque superficiali e falda freatica;

2)       se individuata persona fisica/giuridica responsabile del danno ambientale, questa deve finanziarie risanamento in base a principio “chi inquina paga” senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se impossibile individuare responsabile, persona responsabile di risanamento o decontaminazione può beneficare di aiuti di Strato;

3)       costi ammissibili sono quelli sostenuti per lavori di risanamento meno aumento di valore del terreno. In caso di risanamento di siti contaminati, sono ammissibili tutte le spese sostenute da imprese per tale risanamento, indipendentemente da loro iscrizione ad attivo di bilancio;

4)       valutazione incrementi di valore del terreno a seguito di risanamento eseguite da esperto indipendente;

5)       intensità aiuto non oltre 100% costi ammissibili;   

–          aiuti ad investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto profilo energetico, purché:

1)       intensità aiuto fino a 45% costi ammissibili (Elevato di 20% per piccole imprese, 10% per media impresa, 15% per investimenti in zone assistite) per rete di distribuzione e per impianti produzione sono quelli supplementare sostenuti per costruzione, ampliamento, ammodernamento di 1 o più unità di produzione di energia atti a realizzare sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto profilo energetico rispetto ad impianto tradizionale;

2)       importo aiuto per rete di distribuzione non supera differenza tra costi ammissibili e risultato operativo, che viene dedotto da costi ammissibili ex ante o mediante meccanismo di recupero;   

–          aiuti ad investimenti per riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese, purché:

1)       materiale riciclato o riutilizzato altrimenti eliminati o trattati con approccio meno rispettoso per ambiente. Aiuti ad operazione di recupero diverso da riciclaggio non oggetto di esecuzione;

2)       aiuto non esenta indirettamente inquinatore degli oneri incombenti da normativa UE;

3)       investimenti che “vanno al di la dello stato dell’arte”, non si limitano ad accrescere domanda di materiali da riciclare senza potenziarne la raccolta;

4)       intensità aiuto non oltre 35% (Elevata di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese, 15% per investimenti in zone assistite) dei costi di investimento supplementari necessari per realizzare attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a processo tradizionale di riutilizzo o riciclaggio realizzato in assenza di aiuti;

5)       non sono esclusi da obbligo di notifica aiuti ad investimenti relativi a riciclaggio e riutilizzo di rifiuti propri di beneficiario;   

–          aiuti ad investimento per infrastrutture energetiche, purché:

1)       aiuti concessi in infrastrutture energetiche situate in zone assistite;

2)       infrastrutture soggette a regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conforme a legislazione su mercato interno di energia;

3)       importo di aiuto non supera differenza tra costi ammissibili di investimento e risultato operativo di investimento (dedotto dai costi ammissibili ex ante);

4)       aiuti ad investimenti destinati a progetti di stoccaggio di energia elettrica e gas ed alle infrastrutture petrolifere non esenti da obbligo di notifica;

–          aiuti per studi ambientali, purché:

1)       intensità di aiuto non oltre 50% costi di studio ammissibili. Aiuto elevato di 20% per piccole imprese, 10% per medie imprese. Non sono concessi aiuti a grandi imprese, salvo caso in cui audit energetico effettuato in aggiunta ad audit energetico obbligatorio previsto da Direttiva 2012/27/UE;

–          aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinata calamità naturale (quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe di aria, uragani, eruzione vulcaniche, incendi9 boschivi di origine naturali), purché:

1)       aiuti concessi da Autorità pubbliche che hanno riconosciuto calamità naturale ed esistenza di “nesso causale diretto tra danni provocati da calamità e danni subiti da impresa”;

2)       regime di aiuti adottato entro 3 anni dal verificarsi di evento ed aiuto concesso entro 4 anni da evento;

3)       aiuto (compreso eventuali altri programmi a copertura del danno) non può superare 100% dei costi dei danni subiti in conseguenza di calamità naturale valutati da esperto indipendente riconosciuto da Autorità nazionale o da imprese di assicurazione. Tra i danni ammessi immobili, attrezzature, macchinari, scorte, perdite di redditi dovuta a sospensione totale o parziale di attività per non oltre 6 mesi da evento. Calcolo dei danni basato su costi di riparazione o valore economico che beni colpiti avevano prima di calamità, comunque non oltre costi di riparazione o differenza tra valore beni subito prima e dopo verificarsi di calamità. Perdita di reddito calcolata in base a dati finanziari di impresa (utile al loro di interessi, imposte, tasse, costi di ammortamento, costi di lavoro relativi a stabilimento colpito da calamità) confrontati con quelli dei 6 mesi successivi ad evento con media dei 3 anni su 5 precedenti calamità (Escludere anno migliore e peggiore). Danno calcolato per ogni beneficiario;              

–          aiuti a carattere sociale per trasporti a favore di residenti in Regioni remote, purché:

1)       aiuto a beneficio di utenti finali con residenza abituale in Regioni remote;

2)       aiuti concessi per trasporto passeggeri su rotta che collega aeroporto o porto in Regione remota con altro porto o aeroporto posto in spazio economico UE;

3)       aiuti accordati senza discriminazione per identità vettore o tipo di servizio e senza limitazioni di rotta o di Regione remota;

4)       intensità aiuto non oltre 100% costi ammissibili di prezzo biglietto di andata e ritorno da e per Regione remata, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore ad utente;     

–          aiuti per infrastrutture a banda larga, purché:

1)       aiuti concessi in base a procedura di selezione aperta e non discriminatoria, rispettando principio su neutralità tecnologica;

2)       costi ammissibili riguardanti: sviluppo infrastrutture passive a banda larga; opere di ingegneria civile relative a banda larga; sviluppo di reti a banda larga; sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA);

3)       investimenti eseguiti in zone dove non esistono infrastrutture di stessa categoria (reti di base a banda larga e reti NGA), né sviluppate a condizioni commerciali nei 3 anni successivi a data pubblicazione misura di aiuto (condizione verificata tramite consultazione pubblica);

4)       operatore di rete offre accesso attivo e passivo ad ingrosso il più ampio possibile a condizioni non discriminatorie, compresa disaggregazione fisica in caso di reti NGA (Diritti di accesso concessi per almeno 7 anni; illimitato nel tempo nel caso di accesso a cavidotti e tralicci). Per aiuti a costruzione di cavidotti questi sufficientemente lunghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse tipologie di rete;

5)       prezzo di accesso ad ingrosso basato su tariffari fissati da Autorità nazionale, tenendo conto di aiuti ricevuti da parte operatore di rete. Autorità consultata in merito a condizione di accesso (compresi prezzi) ed in caso di controversie tra soggetti interessati ad accesso ed operatore di infrastrutture sovvenzionata;

6)       istituito da parte Stato membro meccanismo di monitoraggio e recupero di aiuto concesso a progetto superiore a 10.000.000 €            

–          aiuti per cultura e conservazione del patrimonio, purché:

1)       aiuti concessi per seguenti obiettivi ed attività culturali:

·         musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri (compresi quelli lirici), sale da concerto, altri spettacoli dal vivo, cineteche, infrastrutture ed organizzazioni culturali ed artistiche;

·         patrimonio culturale mobile ed immobile, siti archeologici, monumenti e siti ed edifici storici, patrimonio naturale collegato a quello culturale riconosciuto da Autorità pubbliche;

·         patrimonio immateriale in ogni sua forma, compresi costumi ed artigianato di folclore;

·         eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali analoghe;

·         attività di educazione culturale ed artistica e sensibilizzazione pubblico su importanza tutela e promozione diversità culturali, anche tramite nuove tecnologie;

·         scrittura, editino, produzione, distribuzione, pubblicazione di musica ed opere letterarie, comprese traduzioni;         

2)       aiuti ad investimenti, i cui costi ammissibili riguardano:

·         costruzione, ammodernamento, acquisizione, conservazione, miglioramento di infrastrutture usate per almeno 80% di tempo o capacità a fini culturali;

·         acquisizione (escluso leasing), trasferimento di possesso, ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

·         tutela, conservazione, restauro, riqualificazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale, compresi costi aggiuntivi per idoneo stoccaggio attrezzi speciali, materiali, documentazione, ricerca e pubblicazione;

·         miglioramento accessibilità al pubblico del patrimonio culturale (In particolare a persone disabili, compresa digitalizzazione, rampe e sollevatori per disabili) e promozione di diversità culturale in materia di presentazione, programmi, visitatori;

·         progetti ed attività cultuali, cooperazione, programmi di scambio, borse di studio (compresi costi di selezione, promozione);   

3)       aiuti al funzionamento costi ammissibili riguardano:

·         istituzioni culturali esiti del patrimonio collegato ad attività permanenti e periodiche, comprese mostre, spettacoli, eventi, attività culturali analoghe;

·         attività di educazione culturale ed artistiche, sensibilizzazione pubblico su tutela e promozione delle diversità culturali, concesso uso di nuove tecnologie;

·         migliorare accesso al pubblico, specie persone disabili, siti ed attività di istituzioni culturali e patrimonio, compresi costi utilizzo di nuove tecnologie;

·         locazione o affitto di immobili a centri culturali, spese viaggio, materiali e forniture per progetto o attività culturali, strutture architettoniche usate per mostre e messa in scena, prestiti, locazione ammortamento di strumenti, software, attrezzature, costi per accesso ad opere protette da diritto di autore, costi di promozione e direttamente imputabili a progetto, costi di ammortamento e finanziamento, purché non inclusi negli aiuti ad investimento;

·         personale impiegato nella istituzione culturale o sito del patrimonio o per progetto;

·         servizi di consulenza fornito da esterni direttamente imputabili a progetto;           

4)       aiuti al investimenti non superiore a differenza tra costi ammissibili e risultato operativo di investimento stesso che viene dedotto da costi ammissibili ex ante, in base a meccanismo di recupero. Gestore di infrastruttura può conservare utile ragionevole nel periodo rilevante;

5)       importo aiuto a funzionamento non superiore a copertura perdite di esercizio ed utile ragionevole nel periodo in questione;

6)       per aiuti inferiori a 1.000.000 €, importo massimo di aiuto fissato a 80% di costi ammissibili;

7)       per pubblicizzazione di musica ed opere letterarie, importo massimo aiuto non oltre né differenza tra costi ammissibili ed entrate attualizzate del progetto (Entrate dedotte da costi ammissibili ex ante), né 70% costi ammissibili riguardanti pubblicazione di queste (compresi diritti di autore, spese di traduzione, costi editoriali, costi di stampa);

8)       escluso aiuti per stampa  e periodici sia cartacei che elettronici;          

–          aiuti a favore di opere audiovisive, purché:

1)       aiuti sostengono prodotto culturale. Stato membro provvede a selezione proposte tramite persona incaricata per verificarne valenza culturale;

2)       aiuto a preproduzione, produzione e distribuzione di opere audiovisive. Stato membro può imporre che fino a 160% costo concesso ad riguardo speso in territorio dello Stato stesso, o aiuto (in forma di incentivo fiscale) calcolato in termini di percentuale di spesa effettuata in Stato membro. In ogni caso se Stato membro impone a progetti beneficiari di aiuto livello minimo di attività di produzione da effettuare nel proprio territorio, quota livello non oltre 50% bilancio totale di produzione e massimo di spesa su territorio nazionale non oltre 80% bilancio totale produzione;

3)       intensità di aiuto fino a 50% (60% in caso di produzioni transfrontaliere finanziate da più di uno Stato membro con produttori di più Stati membri; 100% per opere audiovisive difficili e coproduzioni con intervento di Paesi in assistenza e sviluppo) per seguenti costi ammissibili: produzione opere audiovisive (comprese opere per migliorare accesso a persone disabili); sceneggiatura e sviluppo di opere audiovisive; distribuzione e promozione di opere audiovisive;

4)       se sceneggiatura o progetto porta a realizzare opere audiovisive come film, costi di produzione inseriti in bilancio totale film e presi in considerazione nel calcolo intensità aiuto;

5)       intensità aiuto a distribuzione uguale a quello di produzione;

6)       aiuto non riservato ad attività specifica di produzione. Infrastrutture studi cinematografici escluse da aiuto;

7)       aiuti non riservati solo a cittadini di Stato membro che li concede e beneficiari non tenuti ad essere imprese costituite ai sensi norme diritto commerciale nazionale;             

–          aiuti per infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, purché:

1)       uso di infrastruttura sportiva non a favore di unico sportivo professionista, ma anche di altri sportivi per oltre 20% del tempo. Se infrastruttura utilizzata in contemporanea da più soggetti calcolare funzioni corrispondenti del tempo di utilizzo;

2)       infrastruttura ricreativa con  carattere multifunzionale offre servizi culturali e ricreativi (Esclusi parchi divertimenti ed alberghi);

3)       accesso a tali infrastrutture aperto a più utenti, in modo non discriminatorio. Imprese che finanziano per oltre 30% impianto possono beneficiare di accesso a condizioni più favorevoli, purché rese pubbliche;

4)       se club sportivi professionali sono utenti di infrastrutture sportive, Stato membro pubblica condizioni tariffarie;

5)       qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di terzi per costituzione, ammortamento, gestione di infrastruttura assegnata in maniera aperta, non discriminatoria, in base a norme su appalti pubblici;

6)       aiuti ai costi di investimento materiali ed immateriali, comunque non superiori a differenza tra costi ammissibili e risultato operativo di investimento (Risultato dedotto dai costi ammissibili ex ante in base a “proiezioni ragionevoli” o mediante meccanismo di recupero);

7)       aiuti al funzionamento di infrastrutture sportive riguardanti costi di esercizio (quali: personale; materiali: servizi appaltati; comunicazioni; energia; manutenzione; affitto; amministrazione) con esclusione costi di ammortamento e funzionamento se questi inclusi in aiuti ad investimento. Importo aiuto non superiore a perdite di esercizio nel periodo in questione;

8)       se aiuto inferiore a 1.000.000 € importo aiuto fino a 80% costi ammissibili           

–          aiuti ad investimenti per infrastrutture locali, purché

a)       escluse infrastrutture portuali ed aeroportuali ed infrastrutture già trattate in precedenza, salvo caso di aiuti a finalità regionale;

b)       infrastrutture messe a disposizione di interessati su base aperta e non discriminatoria, con prezzo applicato per uso o vendita di infrastrutture pari a quello di mercato;

c)       qualsiasi concessione o atto di conferimento nei confronti di terzi per gestione di infrastrutture assegnato in modo aperto,, non discriminatorio, nel rispetto norme di appalto;

d)       importo aiuto non oltre differenza tra costi di investimento materiali ed immateriali e risultato operativo di investimento (Risultato dedotto dai costi ammissibili ex ante, in base a proiezioni presumibili o mediante meccanismo di recupero)     

Esclusi da Reg. 651/14:

–          regimi di aiuto se dotazione annuale media di Stato supera 150.000.000 € a partire da 1/1/2015;

–          eventuali modifiche ai suddetti regimi diverse da quelle che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

–          aiuti per attività connesse ad esportazione verso Paesi Terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente connessi a quantitativi esportati, a costituzione e gestione di rete di distribuzione, o altre spese correnti inerenti attività di esportazione;

–          aiuti subordinati ad uso di prodotti nazionali rispetto a quelli di esportazione;

–          aiuti connessi a settore pesca ed acquicoltura ad eccezione aiuti a formazione, aiuti per accesso di PMI a finanziamenti, aiuti per ricerca, sviluppo, innovazione a favore di PMI, aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e con disabilità;

–          aiuti alla produzione primaria di prodotti agricoli, salvo compensazione per sovracosti diversi dai costi di trasporto per Regioni ultraperiferiche, aiuto a PMI per servizi di consulenza, aiuti a finanziamento del rischio, aiuti a ricerca, sviluppo, innovazione a favore di PMI, aiuti per tutela ambiente, aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e con disabilità. Se impresa, oltre ad operare nel settore primario, interviene anche in altri settori, Reg. 651/14 si applica ad aiuti concessi in questi settori, od attività purché Stato membro in grado di garantire separazione di attività o distinzione dei costi;

–          aiuti concessi a trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli se importo aiuto fissato in base a prezzo o quantitativo di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato da imprese interessate, o se aiuto subordinato al fatto di venire totalmente o parzialmente trasferito ai produttori primari;

–          aiuti per agevolare chiusura di miniere di carbone non competitive;

–          categoria di aiuti a finalità regionale non rientranti tra quelle sopra citate;

–          aiuti che non escludono pagamento di aiuti individuali a favore di impresa destinataria di ordine di recupero pendente per effetto di precedente decisione di Commissione, che dichiara aiuto illegale e incompatibile con mercato UE, salvo regime di aiuti destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali;

–          aiuti ad hoc a favore di imprese oggetto di recupero;

–          aiuti ad imprese in difficoltà, salvo regime di aiuto destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturale;

–          misure di aiuto di Stato comportano violazione diritto UE ed in particolare:

a)       concessione di aiuto subordinata ad obbligo per beneficiario di avere propria sede in Stato membro o stabilito prevalentemente in questo (Ammessa comunque avere sede o filiale in Stato che concede aiuto al momento pagamento aiuto);

b)       concessione di aiuto subordinata ad obbligo per beneficiario di usare prodotti o servizi nazionali;

c)       misure di aiuto che limitano possibilità per beneficiari di sfruttare in altri Stati risultati ottenuti di ricerca, sviluppo, innovazione;

–          aiuti che superano seguenti soglie:

a)       100.000.000 € in caso di aiuti a: finalità regionale agli investimenti; investimenti per cultura e conservazione del patrimonio per impresa e anno

b)       20.000.000 € in caso di aiuti a: finalità regionale per sviluppo urbano; investimenti per infrastrutture di ricerca; investimenti per risanamento siti contaminati per impresa e progetto; investimenti per rete di distribuzione di teleriscaldamento e teleraffreddamento; investimenti in infrastrutture locali;

c)       7.500.000 € in caso di aiuti a: investimenti per impresa e progetto; poli di innovazione; innovazione di processi ed organizzazione per impresa e progetto;

d)       2.000.000 € in caso di aiuti a PMI per: servizi di consulenza per impresa e progetto; partecipazione a fiere per impresa e per anno; costi di cooperazione connessi a partecipazione a progetti di cooperazione territoriale per impresa e per progetto;

e)       2.000.000 € in caso di aiuti a: formazione per progetto; funzionamento di infrastrutture sportive per anno;

f)        15.000.000 € in caso di aiuti a: finanziamento del rischio per impresa; investimenti per tutela di ambiente per impresa ed investimento (salvo investimenti per risanamento di siti contaminati; impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e relativa rete di distribuzione); funzionamento per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed aiuti a funzionamento per promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (150.000.000 € se aiuto concesso in base a procedura di gara, tenendo conto di dotazione cumulata in tutti i regimi di aiuti in natura);

g)       1.000.000 € in caso di aiuti ad imprese in fase di avviamento;

h)       40.000.000 € in caso di aiuti a: ricerca e sviluppo se progetto per oltre 50% rientra in progetto di ricerca fondamentale (20.000.000 € se progetto di ricerca industriale; 15.000.000 € se progetto di sviluppo sperimentale. Limiti raddoppiati in caso di progetto EUREKA o elevati di 50% se aiuti concessi in forma di anticipi rimborsabili. 7.500.000 € in caso di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca);

i)         5.000.000 € in caso di aiuti a: innovazione a favore di PMI per impresa e progetto; assunzione di lavoratori svantaggiati per impresa ed anno; compensare costi di assistenza fornita a lavoratori svantaggiati per impresa ed anno;                          

j)         10.000.000 € in caso di aiuti a: occupazione di lavoratori disabili in forma di integrazione salariale per impresa ed anno; compensare sovracosti connessi ad occupazione lavoratori disabili per impresa e per anno; investimenti a favore progetti per efficienza energetica;

k)       50.000.000 € in caso di aiuti a: investimenti per infrastrutture energetiche per impresa e progetto; funzionamento per cultura e conservazione del patrimonio per impresa e anno; opere audiovisive per anno; investimenti per infrastrutture sportive per anno;

l)         70.000.000 € in caso di aiuti per infrastrutture a banda larga per progetto.

Reg. 651/14 applicato a:

1)       aiuti per cui possibile calcolare con precisione equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza effettuazione valutazione dei rischi (“aiuti trasparenti”), come nel caso di aiuti concessi sotto forma di: sovvenzioni e contributi in conto interessi; prestiti (ESL calcolato in base a premi esenti); agevolazioni fiscali (fissato massimale per non superare soglie di cui sopra); aiuti a finalità regionale per sviluppo urbano; misure per finanziamenti del rischio; aiuti ad impresa in fase di avviamento; aiuti a progetti di efficienza energetica; premi aggiuntivi a prezzi di mercato; anticipi rimborsabili purché non superiore a soglie fissate   

2)       aiuti che hanno effetto incentivante, cioè se prima di avvio progetto od attività presenta domanda di aiuto a Stato membro, contenente: nome e dimensioni di impresa; descrizione di progetto (comprese date di inizio e fine); ubicazione del progetto; elenco di soci del progetto; tipologia di aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, apporto di capitale) e importo del finanziamento pubblico. Nel caso di grande impresa, Stato membro, prima di concedere aiuto, deve verificare che questo consentirà di conseguire:

·         in caso di aiuti a finalità regionale: investimento in assenza di aiuto non realizzato in quella zona;

·         negli altri casi: aumento significativo della portata della attività/progetto, o dell’importo totale speso da beneficiario, o riduzione significativa dei tempi per completamento di progetto/attività

In deroga agevolazioni fiscali possono avere effetto incentivante da misura consente di beneficiare di aiuti secondo criteri oggettivi (assenza di poteri discrezionali da parte di Stato membro), o misura adottata prima di avvio lavori di progetto/attività

In deroga non si ha necessità di dimostrare effetto incentivante in caso di: aiuti a finalità regionale al funzionamento; aiuti per accesso di PMI a finanziamenti; aiuti per lavoratori svantaggiati; aiuti per compensare sovracosti per occupazione di lavoratori disabili; aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali; aiuti per ovviare a danni arrecati da determinate calamità naturali; aiuti a carattere sociale per trasporto a favore di residenti in Regioni remote; aiuti per cultura e conservazione del patrimonio

Ai fini calcolo intensità di aiuto e dei costi, importi sempre intesi al lordo di imposte ed oneri, come risulta da documentazione allegata. Se aiuto concesso in forma diversa da sovvenzione diretta corrisponde sempre a equivalente sovvenzione lordo                

Aiuti concessi in più quote e costi ambientali al loro valore al momento di concessione, ad un tasso di interesse valido al momento di concessione. Se aiuto concesso in forma di agevolazione fiscale, attualizzazione rate di aiuto effettuata in base a tassi vigente al momento di agevolazione fiscale diventa effettiva. Se aiuto concesso in forma di anticipi rimborsabili, espressi come percentuale di costi ammissibili, anticipi rimborsati con tasso di interesse attualizzato al momento di concessione (Intensità massima di aiuto maggiorata di 10%, salvo aiuti a finalità regionale)

Al fine di rispettare soglie di notifica ed intensità massima di aiuto occorre tenere conto importo totale aiuti di Stato a favore di attività, progetto, impresa sovvenzionata. Se finanziamenti UE combinati con aiuti di Stato, solo questi sono da considerare a fini verifica rispetto di soglia di notifica ed intensità massima di aiuto, purché importo totale di finanziamento pubblico concesso non superi tasso di finanziamento più favorevole stabilito da norme UE

Aiuti con costi individuabili esentati ai sensi di Reg. 651/14 cumulati con altri aiuti di Stato se misure riguardano diversi costi individuabili o stessi costi ma senza superare intensità di aiuto più elevata concedibile. Aiuti per costi ammissibili non individuabili cumulati con altre misure di aiuto di Stato con costi individuabili o con costi non individuabili (in questo caso fino a soglia massima di finanziamento fissata da UE)

Aiuti di Stato esentati da Reg. 651/14 non cumulabili con aiuti “de minimis” relativamente a stessi costi ammissibili se cumulo porta ad intensità di aiuto superiore a quello fissato sopra, salvo per lavoratore disabile, i cui aiuti cumulabili fino a 100% costi pertinenti a periodi in cui tali lavoratori sono stati impegnati

Stato membro pubblica su web:

–          informazioni su aiuto di Stato (Modello riportato su G.U.CE 187/14), in particolare testo integrale di ogni misura esente da notifica;

–          informazioni su ogni aiuto individuale concesso oltre 500.000 € (Modello pubblicato su G.U.CE 187/14). Informazioni pubblicate entro 6 mesi da concessione aiuto.

Nel caso di aiuti a progetti di cooperazione territoriale, informazioni pubblicate su sito web di Stato membro dove ricade sede Autorità di gestione. Nel caso di aiuti ai trasporti in regioni remote, obbligo di pubblicazione non si applica ai consumatori finali. Nel caso di aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, pubblicazione informazioni per importi raggruppati per seguenti scaglioni: 500.000 – 1.000.000 €; 1.000.000 – 2.000.000 €; 2.000.000 – 5.000.000 €; 5.000.000 – 10.000.000 €; 10.000.000 – 30.000.000 €; oltre 30.000.000 € (pubblicazione entro 1 anno da concessione aiuto)

Informazioni disponibili su sito per almeno 10 anni da data di concessione aiuto.

Se Stato concede aiuto senza adempiere ad obblighi di notifica, Commissione può adottare decisione che stabilisce totalità o parte delle futura misure di aiuto adottate da Stato membro dovranno essere notificate, pur rientrando nel regime di esonero ai sensi di Reg. 651/14 (eventualmente limitate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o misure di aiuto adottate da certe Autorità di Stato membro).

Stato invia a Commissione:

a)       tramite sistema di notifica elettronica, informazioni sintetiche su ogni misura esentata (modello pubblicato su G.U.CE 187/14) entro 20 giorni da sua entrata in vigore

b)       relazione annuale concernente misure attivate esenti da notifica

Stato membro conserva a disposizione di Commissione per controlli per almeno 10 anni da data concessione aiuto, registri contenenti informazioni e documenti giustificativi inerenti misure esentate da notifica. Stato membro fornisce a Commissione entro 20 giorni lavorativi tutte le informazioni e documenti giustificativi che Commissione ritiene necessari per controllare applicazione di Reg. 651/14                         

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