STRUMENTI FINANZIARI CE

STRUMENTI FINANZIARI CE (Reg. 1303/13, 964/14, 26/17)  (cee57)

Soggetti interessati:

Commissione Europea, Corte dei Conti UE, Ufficio europeo per lotta antifrode (OLAF), Stati membri, intermediari finanziari, PMI, cittadini.

Finance Watch, Better Finance intesi quali beneficiari di Reg. 826/17 in quanto  soggetti giuridici non governativi, senza scopo di lucro, senza conflitti di interesse essendo indipendenti da ogni interesse industriale, commerciale, economico, in grado di rappresentare gli interessi dei consumatori e degli altri utenti finali UE  nel settore dei servizi finanziari (anche ampliando rete dei suoi membri, al fine di una garantire maggiore copertura geografica UE); Organizzazioni consumatori senza scopo di lucro.

Iter procedurale:

Fondi FESR, FEASR, FSE, FC, FEAMP (Fondi SIE) possono sostenere strumenti finanziari in 1 o più programmi al fine di contribuire a raggiungere obiettivi specifici nell’ambito di priorità strumenti finanziari intervengono per sostenere investimenti per cui non sufficienti finanziamenti da fonti di mercato. Organismi che attuano strumento finanziario si confermano in materia di aiuti di Stato ed appalti pubblici. Sostegno a strumenti finanziari basata su valutazione ex ante, comprendente:

  1. analisi di fallimenti del mercato, condizioni di investimento ottimali, esigenze di investimento per settori strategici ed obiettivi tematici o priorità;
  2. valutazione valore aggiunto di strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE, coerenza con altre forme di intervento pubblico rivolte al mercato, implicazioni in materia di aiuti di Stato, proporzionalità di intervento previsto, contenere al minimo distorsioni del mercato;
  3. stima di risorse pubbliche e private aggiuntive apportate da strumento finanziario, compresa necessità di remunerazione preferenziale, al fine di attrarre risorse da investitori privati, con relativo livello e macroeconomico;
  4. valutazione di esperienze passate di impiego di strumenti finanziari da Stati membri;
  5. strategia di investimento proposta, prodotti finanziari da offrire, destinatari finali, eventuali combinazioni con sostegno in forma di sovvenzione;
  6. indicazione risultati attesi e impatto strumento finanziario su conseguimento obiettivi specifici di priorità, compresi indicatori;
  7. procedure per riesame ed aggiornamento di valutazione ex ante se durante fase di attuazione di strumento finanziario, Autorità di gestione ritiene non più pertinente precedente valutazione.

Valutazione ex ante eseguita in più fasi, ma completata prima di erogare contributi dal programma a strumenti finanziari. Sintesi di valutazione pubblicati entro 3 mesi ed inviata a Comitato di sorveglianza

Strumento finanziario può sostenere creazione di nuove PMI, messa a disposizione di capitale nella fase iniziale (capitale di costituzione ed avviamento) capitale di espansione, capitale per rafforzamento attività o realizzazione nuovi progetti, penetrazione su nuovi mercati. Sostegno può assumere forme di investimenti materiali e immateriali, nonché capitale circolante e costi diritti di trasferimento diritti di proprietà in imprese, purché trasferimento tra investitori indipendenti e investimenti non completati al momento della decisione.

Se strumenti finanziaria sostengono investimenti in infrastrutture per sviluppo urbano o per diversificare attività non agricola in zone rurali, sostegno a riorganizzare e portafoglio debiti relativi ad infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento fino a 20%  importo totale del sostegno a programma da parte strumento finanziario ad investimento.

Strumento finanziario associato a sovvenzionare, abbuono di interesse, abbuoni commissioni di garanzia, eventualmente combinate in singola operazione con altre fonti di sostegno, disposizioni per strumenti finanziari applicabili a tutte le forme di sostegno pur se mantenute registrazioni separate per ogni forma di sostegno.

Destinatari finali di strumento finanziario possono ricevere assistenza su altra priorità o programma da altro strumento finanziato da CE, mantenendo registrazioni separate per ogni forma di assistenza ricevuta.

Combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari può riguardare stessa voce di spesa, purché somma di tutte le forme di sostegno non superi spesa considerata.

Vietato usare sovvenzioni per rimborsare sostegno da strumenti finanziari, né questi usati per prefinanziare sovvenzioni.

Non ammissibili nell’ambito di strumenti finanziari:

  1. contributi in natura, salve terreni o immobili che rientrano in investimenti di sviluppo rurale ed urbano
  2. IVA, salvo se non recuperabile da destinatario finale

Norme applicabili ad aiuti di Stato sono quelle vigenti al momento di attuazione di Fondo o quando strumento finanziario assegna contributi a titolo del programma a destinatario finale

Autorità di gestione favorisce contributo finanziario a favore di:

  1. strumenti finanziari istituiti a livello CE, gestiti direttamente da Commissione. Contributi Fondi SIE depositati su conti distinti ed utilizzati per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con programmi di cui forniti contributi
  2. strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, trasnazionale gestiti da Autorità di gestione che possono fornire contributo a favore di strumenti finanziari che soddisfano condizioni stabilite da Commissione o strumenti costituiti o nuovi concepiti per conseguire obiettivi di specifiche priorità. Quando sostiene strumenti finanziari, Autorità di gestione può:
  • inserire nel capitale, Entità giuridiche nuove o costituite, comprese quelle finanziate da altri Fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione (Sostegno a tali Entità per attuare nuovi investimenti)
  • affidare compiti di esecuzione a BEI o a Istituzioni finanziarie internazionali in cui Stato membro detiene partecipazione, o a Istituzioni finanziarie in Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto controllo di Autorità pubblica o Organismo di diritto pubblico/privato, o gestione direttamente strumento finanziario (se costituito solo da prestiti o garanzie). Organismi possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto di Autorità di gestione o configurare strumento finanziario come capitale separato nell’ambito di Istituto finanziario, purché prodotta contabilità distinta tra risorse del programma investite in strumento finanziario e altre risorse disponibili in istituto finanziario

Nello sviluppare strumento finanziario, Organismi di gestione applicano norme relative a Fondi SIE, aiuto di Stato, appalti pubblici, prevenzione di riciclaggio denaro, lotta a terrorismo ed alla frode fiscale, nonché si impegnano a non intrattenere rapporti con Entità costituite in territori che non collaborano con CE su norme fiscali e “recepiscono tali obblighi nei loro contratti con intermediari finanziari selezionati”

Organismo quando attuano fondi di Fondi possono affidare parte di attuazione ad intermediari finanziari, purché intermediari finanziari selezionati, mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interesse

Termini e condizioni per contributi dei programmi a strumenti finanziari definiti in accordo di finanziamento tra rappresentanti autorizzati di Autorità di gestione ed Organismo che attua fondo di Fondi o Organismo che attua lo strumento finanziario.

Nel caso di gestione diretta da parte di Autorità di gestione di strumenti finanziari,, termini e condizioni per contributi dei programmi ad essi fissati in documento redatto in base ad allegato IV pubblicato su G.U.CE 347/13 esaminato da Comitato di sorveglianza.

Contributi nazionali, pubblici o privati, compresi contributi in natura forniti a strumento finanziario o fondo di Fondi o destinatari finali in base a norme specifiche di ogni Fondo.

Stati membri possono ricorrere a FESR e FEASR per fornire contributo a strumenti finanziari gestiti da BEI su incarico di Commissione per quanto concerne seguenti attività:

  1. garanzie illimitate a fini di alleggerimento di requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili;
  2. cartolarizzazione di portafogli in essere per finanziamento di debito per PMI ed altre imprese con meno di 500 dipendenti e nuovi portafogli per finanziamento debito per PMI

Contributo finanziario concorre a coprire prime perdite e/o seconde perdite dei portafogli corrispondenti, purché intermediario finanziario interessato si assuma quota di rischio di portafoglio almeno apri a quello stabilito da CE con reg. 575/13

Se Stato membro intende partecipare a tali strumenti finanziari “contribuisce per importo allineato a fabbisogno di finanziamento del debito di dato Stato membro a domanda stimata di dato finanziamento del debito di PMI”, comunque non oltre 7% dotazione FESR e FEASR di Stato membro e non oltre 8.500.000.000 € da parte di tutti gli Stati membri. Se Commissione, sentita BEI, ritiene che tale contributo minimo aggregato sia insufficiente “tenuto conto di massa critica minima definita in valutazione ex ante”, attuazione strumento finanziario da termine e contributi restituiti a Stati membri.

Stato membro presenta richiesta di modifica del programma e riassegna contributo  per strumento finanziario ad altri programmi e priorità, in caso di:

  1. se soddisfatte condizioni per cessazione di contributo da Stato membro a strumento istituito con accordo di finanziamento con BEI;
  2. se Stato membro e BEI non riescono a concordare condizioni di accordo di finanziamento;
  3. partecipazione di Stato membro ha termine;
  4. impegni non utilizzati sono disimpegnate.

PMI che ricevono nuovo finanziamento di debito a seguito di costituzione di nuovo portafoglio da parte di intermediario finanziario considerate destinatari finali di contributo FESR e FEASR di strumento finanziario in questione.

Contributo finanziario conforme comunque a:

  1. valutazione ex ante effettuata da BEI e Commissione sulla base di dato relativi a finanziamento debito da parte settore bancario e PMI (analisi fabbisogno di finanziamento di PMI con relative condizioni, situazione socioeconomica e finanziaria di PMI in Stato membro, massa minima critica dei contributi aggregati, volume stimato di prestiti generato da tale contributo e suo valore aggiunto);
  2. fornito da Stato membro in quanto elemento di unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario da FEASR e FESR a sostegno di obiettivo tematico;
  3. subordinato a condizioni fissate in accordo di finanziamento concluso tra Stato membro e BEI comprendente impegni BEI (compresa remunerazione), coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi definiti entro periodo di ammissibilità, condizioni per nuovo finanziamento debito, disposizioni relative ad attività non ammissibili e criteri di esclusione, calendario pagamenti, penali in caso di mancato risultato da parte intermediari finanziari, selezione di intermediari finanziari, sorveglianza e valutazioni, visibilità, condizioni per risoluzione accordo;
  4. se accordo finanziamento non concluso entro 6 mesi successiviad adozione programma, Stato membro può riassegnare contributo ad altri programmi e priorità.

In ogni Stato membro partecipante si consegue coefficiente di leva minimo in corrispondenza a target intermedi, calcolato come rapporto tra nuovo finanziamento del debito a PMI ammissibili generato da i9mtermdiari finanziari e corrispondente contributo di FESR e FEASR destinato da Stato membro a strumenti finanziari. Se non conseguito coefficiente di leva minimo previsto in accordo di finanziamento, intermediario finanziario versa penali a Stato membro, ma non incidono su garanzie rilasciate, né su pertinenti operazioni cartolarizzate.

Richieste pagamento di Stati membri a Commissione effettuate in base a 100% importi che questo deve versare a BEI in conformità a calendario definito in accordo finanziamento. Richieste basate su importi ritenuti necessari da BEI per coprire impegni per contratti di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei 3 mesi successivi. Pagamenti da Stati membri a BEI effettuati prima che impegni stipularti da BEI

A chiusura programma spesa ammissibile equivale ad importo complessivo di contributi programma versati a strumento finanziario

Garanzie non attivate ed importi recuperati considerate risorse restituite a strumenti finanziari. Al momento liquidazione strumenti finanziari, proventi netti di liquidazione, previa deduzione costi, commissioni e pagamenti legati ad importi dovuti a creditori superiore a contributi FEASR e FESR restituiti a Stati membri in percentuale dei loro contributi a strumento finanziario.

Autorità di gestione invia a Commissione relazione di attuazione annuale su operazioni relative a strumenti finanziari, comprendenti:

  1. identificazione programma e priorità/misura nell’ambito di cui fornito sostegno di Fondi SIE
  2. descrizione di strumento finanziario e di mobilità di attuazione
  3. identificazione di organismi di attuazione di strumenti finanziari ed organismo di attuazione di Fondi
  4. importo complessivo dei contributi del programma per priorità/misura versati a strumento finanziario
  5. importo complessivo di sostegno erogato a destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia da strumento finanziario a favore di investimenti per destinatari finali, nonché costi di gestione sostenuti o commissione di gestione pagate per programma e priorità/misura
  6. risultati di strumento finanziario, compresi progressi nella creazione e selezione di Organismi di attuazione dello stesso
  7. interessi ed altre plusvalenze generati da sostegno Fondi SIE a strumento finanziario e risorse del programma rimborsate a strumenti finanziari a fronte di investimenti
  8. progressi compiuti nel raggiungere effetto moltiplicatore attesi di investimenti effettuati da strumento finanziario e valore di investimenti e partecipazione
  9. valore di investimenti azionari rispetto ad anni precedenti
  10. contributo di strumento finanziario a realizzazione di indicatori di priorità o misura
  11. importo totale di sostegno FESR e FEASR versato a strumento finanziario in relazione a garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione per programma o priorità o misura
  12. progressi verso costituzione di nuovo finanziamento o del debito per PMI ammissibili

Informazioni di cui alle lettere h) e j) incluse solo in relazioni di anno 2017 e 2019 e relazione finale. Obblighi di relazione non applicati a destinatari finali. Commissione adotta modello di relazione e fornisce ogni anno a partire da 2016, entro 6 mesi da scadenza invio relazioni per FESR, FSE, FC, FEASR, FEAMP sintesi dei dati relativi a progressi compiuti in finanziamento ed attuazione di strumenti finanziari da inviare a Parlamento europeo e Consiglio

Risorse destinate a strumenti finanziari utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per PMI di Stato membro a prescindere da Regioni, salvo se diversamente stabilito in accordo di finanziamento.

Organismi incaricati di gestione o di audit FESR, FC, FSE, FEASR, FEAMP non effettuano verifiche sul posto di operazioni comprendenti strumenti finanziari, ma ricevono relazioni periodiche di controllo da Organismi incaricati o relazioni di controllo periodiche da revisori di conti designati in accordi istituiti di strumenti finanziari. Audit condotti anche a livello di destinatari finali se si verificano 1 o più delle seguenti condizioni:

  1. documenti giustificativi comprovanti sostegno versato a strumento finanziario o destinatari finali e che utilizzato per scopi previsti non disponibili a livello di Autorità di gestione od Organismi che applicano strumenti finanziari
  2. esistenza di prove che documenti disponibili non rappresentano registrazioni attendibili e complete del sostegno fornito

Commissione definisce modalità di gestione e controllo di strumenti finanziari

Organismi che sviluppano strumenti finanziari debbono rendere disponibili documenti giustificativi e non impongono a destinatari finali tenuta documentazione eccessiva rispetto a loro responsabilità

Pagamenti intermedi effettuati per contributi di programma erogati a strumento finanziario durante periodo di ammissibilità se ricorrono:

  1. importo di contributo in richiesta di pagamento mai superiore a 25% se importo totale di contributo di programma impegnati in strumento finanziario in periodo di ammissibilità. Domanda pagamento pagate dopo tale periodo riguardano importo complessivo
  2. ogni domanda può includere fino a 25% importo totale di cofinanziamento nazionale che si prevede di erogare a strumento finanziario o destinatari finali nel periodo di ammissibilità
  3. successive domande di pagamento intermedio inviate solo se:
  • per 2° domanda almeno 60% importo indicato in 1° domanda sia stato speso
  • per 3° domanda e domande successive almeno 85% importi indicati comprendenti domande sia stato speso
  1. ogni domanda pagamento intermedio riguardanti spese connesse a strumenti finanziari indica in modo distinto importo complessivo contributo di programma erogato a strumento finanziario da importo erogato a titolo di spesa ammissibile. A chiusura programma, domanda saldo finale comprende importo complessivo di spesa ammissibile

Commissione adotta atti relativi a revoca di pagamento a favore di strumenti finanziari ed eventuali adeguamenti di domanda pagamento.

A chiusura programma, spesa ammissibile di strumento finanziario corrisponde ad importo complessivo dei contributi dal programma pagato, o, nel caso di garanzie, impiegate da strumento finanziario entro periodo di ammissibilità, comprendente:

  1. pagamenti a destinatari finali
  2. risorse impegnate per contratti di garanzia in essere o giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali garanzie per perdite, calcolate in base a valutazione ex ante di rischi a copertura di ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischi o per nuovi investimenti a destinatari finali
  3. abbuoni di interessi o di combinazioni di garanzia capitalizzati da pagare per periodo inferiore a 10 annidopo periodo di ammissibilità, usati in combinazione con strumenti finanziari depositati in conto garanzia aperto allo scopo, per esborso effettivo dopo periodo di ammissibilità a destinatari finali in periodo di ammissibilità
  4. rimborso costi di gestione sostenuti o pagamento commissioni di gestione di strumento finanziario

Commissione adotta atti in materia di sistema di capitalizzazione di rate annuali per abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia

Definite con Reg. 964/14 modalità attuative di seguenti strumenti finanziari:

  1. prestito con condivisione del rischio di portafoglio, assume la forma di fondo di credito, che finanzia nuovi prestiti (Escluso rifinanziamento di prestiti esistenti), costituito da intermediario finanziario con contributo del programma e di intermediario finanziario pari almeno a 25% Fondo di credito. Condizione di tale prestito fissato in Allegato II a Reg. 964/14 pubblicato su G.U.CE 271/14
  2. garanzia limitata di portafoglio, fornisce copertura del rischio di credito per ogni prestito fino a 80% ed è finalizzata alla creazione di portafoglio di nuovi prestiti per piccole e medie imprese con importo massimo delle perdite fissato in base a percentuale massima di garanzia, comunque inferiore a 25% di esposizione al rischio a livello di portafoglio. Condizioni fissate in Allegato III a Reg. 964/14 pubblicato su G.U.CE 271/14
  3. prestito per la ristrutturazione assume forma di fondo di credito costituito, al fine di finanziare nuovi prestiti (Escluso rifinanziamento di prestiti esistenti) da intermediario finanziario con contribuito del programma e di intermediario finanziario pari almeno a 15% del Fondo. Destinatari finali possono essere persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti, sia proprietari che amministratori di immobili, od altri Organismi giuridici che agiscono per conto ed a vantaggio di proprietari ed applicano misure in materia di efficienza energetica od energia rinnovabile. Prestito per ristrutturazione conferma ad Allegato IV a Reg. 964/14 pubblicato su G.U.CE 271/14

Autorità di gestione possono inserire ulteriori condizioni oltre quelle individuate da Commissione Europea da inserire in accordo di finanziamento         

Risorse rimborsate a strumenti finanziari a fronte di investimenti o sblocco di risorse impegnate per contratti di garanzia, comprese plusvalenze e rimborsi in conto capitale ed altri rendimenti (v. interessi, commissioni di garanzia, rediti di capitale, altre introiti generati da investimenti) imputabili a sostegno Fondi SIE, reimpiegati per:

  1. ulteriore finanziamenti tramite stesso strumento finanziario in conformità ad obiettivi definitivi in priorità
  2. eventuale remunerazione preferenziale di investitori privati o pubblici che forniscono fondi di contropartita per sostegno Fondi SIE a strumento finanziario o coinvestono a livello di destinatari finali
  3. eventuale rimborso costi di gestione sostenuti e pagamento commissioni di gestione.

Necessità e livello di remunerazione preferenziale fissato in valutazione ex ante, comunque non superiore a “quanto necessario per creare incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compresa in eccesso investitori pubblici e privati”. Allineamento di interessi eseguito secondo criteri commerciali e nel rispetto norme su aiuti di Stato. Autorità di gestione provvede a far mantenere registrazioni circa uso di risorse plusvalenze.

Stati membri adottano misure specifiche affinché “risorse restituite a strumenti finanziari, comprese plusvalenze e rimborsi in conto capitale ed altri rendimenti generati per periodo di almeno 8 anni da fine periodo ammissibilità, imputabili a sostegno da Fondi SIE a strumenti finanziari, utilizzati in conformità a finalità programma o a seguito a disimpegno di tale risorse da strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché valutazione di mercato dimostri necessità di mantenere tale investimento.

Commissione con Reg. 826/17  ha istituito, per il periodo 01/05/2017 – 31/12/2020,  un programma di sostegno ad attività di Organizzazioni svolte nei confronti di consumatori, altri utenti finali dei servizi finanziari, portatori di interessi loro rappresentanti, per:

  1. rafforzarne il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla definizione delle politiche pertinenti al settore dei servizi finanziari
  2. informarli sulle questioni relative alla regolamentazione dei servizi finanziari

Commissione assiste Finance Watch e Better Finance (beneficiari) al fine di: identificare i potenziali membri e Stati UE; verificare il rispetto dei requisiti dei suddetti beneficiari per intera durata del programma, prima di concedere le sovvenzioni in oggetto (se si è proceduto a fusione, soggetto giuridico risultante diventa unico beneficiario del programma).

Commissione predispone programmi annuali di lavoro in cui definiti: obiettivi da perseguire; risultati attesi delle azioni realizzate da beneficiari; priorità e criteri di assegnazione; modalità di attuazione delle azioni; descrizione delle azioni da finanziare, importo totale dei finanziamenti e di quelli stanziati per ogni azione; calendario di attuazione orientativo; tasso massimo di cofinanziamento; tasso di copertura dei costi ammissibili (non oltre 60%). Se beneficiario riceve finanziamenti da soggetti a loro volta beneficiari di finanziamenti UE, Commissione limita il contributo annuale, in modo che il totale dei finanziamenti UE, diretti od indiretti, per le azioni del programma non superi il 70% dei costi ammissibili.

In ogni comunicazione e pubblicazione inerente ad azione finanziata realizzata occorre riportare che beneficiario ha ricevuto sostegno da UE

Per potersi avvalere del programma approvato da Commissione, beneficiario presenta entro 30 Novembre (per 2017 entro 03/06/2017) una descrizione delle attività previste per anno successivo, specificando: obiettivi (in linea con quelli del programma); risultati ed impatti attesi; costi stimati; calendario; indicatori pertinenti per sua valutazione.

Entro due mesi da adozione da parte di Commissione del programma annuale di lavoro, beneficiario dovrà fornire le seguenti informazioni al pubblico e alle Organizzazioni di consumatori:

  1. organizzazione ed ambito di lavoro
  2. possibilità di diventare membro (con relative condizioni di adesione), struttura di beneficiario
  3. quali attività rientrano negli obiettivi di beneficiario

Commissione valuta periodicamente il programma attuato, in base agli obiettivi conseguiti, imponendo ad ogni beneficiario di presentare al riguardo:

  1. descrizione delle azioni annuali realizzate nell’ambito del programma
  2. relazione  su attività annuale svolta, comprensiva degli indicatori quantitativi e qualitativi per ogni attività pianificata
  3. relazione finanziaria

Entro 12 mesi da fine del programma, Commissione invia a Parlamento Europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale una relazione su valutazione del raggiungimento obiettivi del programma, evidenziando “pertinenza e valore aggiunto globale del programma, efficacia ed efficienza della sua esecuzione, efficacia globale ed individuale delle prestazioni fornite da beneficiari”.

Commissione adotta provvedimenti per tutelare gli interessi finanziari UE mediante: applicazione di misure preventive contro frodi, corruzioni ed altre attività illecite; controlli efficaci; recupero di somme indebitamente versate;   applicazione di sanzioni amministrative “efficaci, proporzionate, dissuasive” in caso di irregolarità accertate.

Commissione e Corte dei Conti esercitano un potere di revisione contabile, in base a documenti ed ispezioni in loco su tutti i beneficiari di sovvenzione.

OLAF effettua indagini (anche in loco) per accertare eventuali frodi, corruzione, atti illeciti lesivi degli interessi finanziari UE.

Nei contratti, decisioni, accordi di cooperazione con Paesi terzi ed Organizzazioni internazionali riportate sempre disposizioni che autorizzano Commissione, Corte dei Conti ed OLAF ad eseguire controlli

 

Entità aiuto:

Nel caso di strumenti finanziari combinati con sovvenzioni per supporto tecnico (Non comprende attività coperte dal pagamento di costi e commissioni per gestire lo strumento finanziario, né le spese, coperte dal supporto tecnico, non costituenti parte di investimento da finanziare con prestito) a destinatari finali beneficiari dello strumento finanziario, tali sovvenzioni non superano 5% del contributo dei Fondi SIE a  strumento finanziario e sono soggette a valutazione ex ante che ne giustifica erogazione. Organismo che attua strumento finanziario (cioè intermediario finanziario) gestisce sovvenzione per supporto tecnico

Posted in: