ACCISA CARBURANTI

ACCISA CARBURANTI (Reg. 389/12; D. Lgs. 504/95, 26/07; Legge 5/14, 205/17)  (meccag10)

Soggetti interessati:

Ministero Economia e Finanze (MEF), Uffici Finanza (UTIF), Agenzia Dogana, stabilimenti di produzione e depositi in regime fiscale di prodotti energetici, alcool, bevande alcoliche ed in particolare benzina, benzina con piombo, petrolio lampante o cherosene, olio da gas o gasolio, oli combustibili, gas di petrolio liquefatto, gas naturale o gas naturale ottenuto da miscela contenente metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore a 70%, carbone, lignite, coke, biodiesel, idrocarburi (Esclusa la torba), olio lubrificante messi in vendita per usi diversi da combustione o carburazione, od utilizzati in miscela con carburanti con funzione di lubrificazione (compresi oli lubrificanti imbarcati a bordo di navi ed  aerei, od oli lubrificanti ottenuti da rigenerazione di oli usati con accisa pari a quella di oli di prima distillazione), bitumi di petrolio, oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alcoli e benzoli sintetici, polimeri poliofinici sintetici impiegati nella lubrificazione meccanica debbono pagare imposta sulla produzione e consumo (accisa) per il prodotto utilizzato ad usi civili ed industriali, artigianali, agricoli, alberghieri, esercenti della ristorazione (anche se attività eseguite in locali fuori da impianti produttivi), impianti sportivi gestiti senza fini di lucro, Istituzioni finalizzate ad assistenza dei disabili, anziani, indigenti  utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento (Nel caso di miscela, anche per produzione di energia elettrica imposta dovuta “secondo le caratteristiche della miscela risultante”).

Esclusi da accisa:

  1. Torba
  2. oli lubrificanti impiegati nella lavorazione di gomma naturale e sintetica, materie plastiche, resine artificiali e sintetiche, produzione di antiparassitari per piante da frutta
  3. oli lubrificanti usati destinati a combustione o prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione
  4. bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli, manufatti per edilizia, combustibile in cementifici
  5. biodiesel entro limite di 125.000 t. anno
  6. miscele gassose di gas naturale ed altri idrocarburi gassosi di origine
  7. consumo prodotti energetici all’interno stabilimento a fini produzione energia, comprese “operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare fluidità dei prodotti energetici eseguite all’interno dei depositi fiscali”, o combinazione di prodotti energetici con combustibile per riscaldamento. Per consumi non connessi con produzione di prodotti energetici e propulsione di veicoli a motore dovuta accisa. Non si ha produzione di prodotti energetici se “ottenuta in via accessoria in piccole quantità di prodotti energetici”, o se reimpiegato prodotto energetico recuperato oggetto di pagamento accisa, o in caso di operazione di miscelazione di prodotti energetici tra loro o con altre sostanze eseguita fuori da stabilimento o deposito fiscale per cui pagata accisa

Iter procedurale:

D.Lgs. 504/95 come modificato da ultimo da Leggi 225/16 e 232/16 prevede tra l’altro:

Art. 3 prodotto da sottoporre ad accisa va accertato per quantità e qualità. In caso di controversie nella classificazione applicate disposizioni in merito a controversie doganali con risoluzione demandata a competente Direzione regionale di Agenzie dogane.

Liquidazione di imposta effettuata applicando a quantità di prodotto aliquota di imposta vigente al momento di sua immissione in consumo (in caso di ammanchi, aliquota vigente al momento di loro constatazione).

Termini e modalità di pagamento di accisa sono fissati con decreto MEF. Per prodotti immessi in consumo nel mese, pagamento accisa entro giorno 16 di mese successivo (nel caso di Luglio entro 20 Agosto, nel caso di 1-15 Dicembre pagamento entro 27 Dicembre). In caso di ritardo nel pagamento si applica indennità di mora pari a 6% (ridotta a 2% se pagamento attuato entro 5 giorni successivi a scadenza) + interessi legali. Dopo scadenza termine di pagamento, non consentita estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti, fino a quando non estinto debito di imposta.

Per prodotti di importazione accisa riscossa con modalità e termini relativi a diritti di confine, fermo restando che periodo di tempo concesso per pagamento è pari a quello vigente per prodotti nazionali.

Titolare di deposito fiscale di prodotti energetici, alcool, bevande alcoliche, che si trova in oggettiva e temporanea difficoltà economica, può presentare ad Agenzia dogane, entro scadenza di pagamento accisa, una richiesta di rateizzazione del debito di imposta relativo ad immissioni in consumo del mese precedente (procedura di rateizzazione ammessa per non oltre 2 scadenze; successive richieste ammesse  solo dopo avvenuto pagamento di importo rateizzato). Agenzia dogana accoglie o meno richiesta entro 15 giorni da invio, autorizzando pagamento di accisa dovuta in rate mensili (almeno 6 e non oltre 24) + interessi legali. Mancato versamento di 1 rata entro scadenza fissata comporta decadenza di rateizzazione con obbligo di pagamento integrale di importi residui + interessi legali + indennità di mora + sanzione per ritardato pagamento di accisa. Non si ha decadenza se si verificano errori di limitata entità nel versamento delle rate.

Art. 6 circolazione  dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione nello Stato italiano ed in territorio UE può avvenire tra:

  1. prodotti provenienti da deposito fiscale verso altro deposito fiscale o destinatario registrato o luogo da cui questi lasciano territorio UE
  2. prodotti spediti da luogo di importazione da speditore registrato, verso qualunque destinazione (cioè luogo in cui si trovano prodotti al momento di loro immissione in libera pratica)

Si ha circolazione di tali prodotti nel momento in cui lasciano il deposito fiscale di speditore.

Depositario autorizzato, o mittente, o speditore registrato è tenuto a fornire garanzie valide in tutti gli Stati membri, in merito al pagamento di accisa gravante sui prodotti spediti (garanzia prestata anche da proprietario, o da trasportatore di merce, o da più soggetti di quelli menzionati, o da destinatario dei prodotti stessi). Svincolo della cauzione avviene quando: fornita prova di: presa in carico dei prodotti da parte di destinatario; uscita dei prodotti esportati da territorio  UE. Amministrazione finanziaria può esonerare da obbligo di garanzia sia i trasferimenti nazionali, sia (previo accordo con Stati membri interessati) quelli comunitari, qualora il depositario autorizzato sia riconosciuto affidabile e di notoria solvibilità.

Circolazione ha luogo con copia del documento amministrativo elettronico (DAE) emesso dal sistema, a seguito di inserimento dati da parte di speditore (in particolare codice unico di riferimento amministrativo). Documento  da esibire,  su richiesta, ad Autorità competenti.

Se sistema informatizzato è indisponibile:

  • al momento della spedizione, merci circolano in base a documento cartaceo, contenente stessi elementi (speditore deve poi inserire dati nel sistema non appena questo funzionante)
  • al momento di ricevimento dei prodotti, destinatario presenta ad Amministrazione finanziaria documento cartaceo, contenente gli stessi dati, che provvede poi ad inserire nel sistema non appena questo funzionante

Circolazione si conclude quando:

  1. prodotti sono presi in consegna da destinatario, come attestato da nota di ricevimento, trasmessa da questo, per via informatica, ad Amministrazione finanziaria
  2. prodotti da esportare lasciano il territorio UE, come attestato da nota di esportazione compilata da Ufficio doganale

In assenza di nota di ricevimento (non causata da indisponibilità  del sistema informatizzato), conclusione di circolazione accertata da UTIF competente per spedizione, sulla base di: attestazione di Autorità di Stato membro di destinazione (nel caso di merci spedite sul territorio  nazionale, sufficiente documento attestante loro ricezione); visto di Autorità doganale competente di Stato membro di uscita.

Tali disposizioni si applicano anche (salvo per tabacchi lavorati) ai prodotti sottoposti ad accisa già immessi al consumo, quando, su richiesta di un operatore, sono avviati ad un deposito fiscale. Sono invece esclusi prodotti sottoposti ad accisa vincolati a procedura doganale sospensiva

Domanda di rimborso di imposta assolta va presentata prima di spedizione dei prodotti.

Autobotti o bettoline usate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di un sistema di tracciamento della posizione e misurazione delle quantità scaricate.

Art. 8. Soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato con codice identificativo da Amministrazione finanziaria. Autorizzazione in cui riportati estremi di garanzia prestata, è valida fino a revoca, e in considerazione di attività da questo svolta presso proprio deposito.

Se destinatario  registrato intende ricevere solo sporadicamente prodotti soggetti ad accisa, autorizzazione è valida per un unico movimento e per una quantità definita di prodotto proveniente da unico speditore.

Copia di autorizzazione deve scortare prodotti, insieme a copia DAE o ad altro documento commerciale, indicante codice unico amministrativo.

Destinatario registrato non può detenere, né ricevere prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, se:

  1. mittente prima di loro spedizione non ha fornito garanzia in merito al pagamento di imposta gravante su questi
  2. non provvede ad iscrivere nella propria contabilità tali prodotti non appena ricevuti
  3. non si sottopone ai controlli volti a verificare effettivo ricevimento dei prodotti e pagamento di accisa

Accisa esigibile al momento di  ricevimento dei prodotti, con suo pagamento entro 1° giorno lavorativo  successivo a quello di arrivo.

Disposizioni non applicate a prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.

Art. 12. Prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati a parte rispetto a quelli ad accisa normale e circolano con apposito documento di accompagnamento.   In caso di spedizioni tra località nazionali utilizzato DAE e presentata da mittente, prima di spedizione, una dichiarazione ad UTIF competente per spedizione.

Art. 14.  Accisa è rimborsata se risulta indebitamente pagata. Rimborso e chiesto a pena di decadenza entro 2 anni da data di pagamento o da quando diritto è esercitabile. Se al termine di procedimento giudiziale, soggetto obbligato al pagamento di accisa è condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa su accisa, il rimborso è chiesto da soggetto obbligato entro 90 giorni da sentenza passata in giudicato.

Su somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere da invio richiesta di rimborso.

Prodotti assoggettati ad accisa immessi in  consumo possono dar luogo a rimborso su richiesta di operatore, quando sono trasferiti in altro Stato o esportati, o qualora miscelati si ottiene un prodotto per cui  è dovuta un’accisa di ammontare inferiore a quella pagata su singoli componenti (richiesta presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni da data di operazione).

Rimborso è concesso anche mediante accredito di imposta da usare per pagamento di accisa.

In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere rimborsi per importi superiori a quelli dovuti, applicate sanzioni. Nessun rimborso dovuto per somme inferiori a 30 €.

Art. 15. Somme dovute a titolo di imposta o indebitamente restituite si esigono mediante procedura di  riscossione coattiva, previa notifica di avviso di pagamento ad interessato (fissando termine di 30 giorni per adempiere a pagamento) da attuarsi da parte di Agenzia dogane entro: 5 anni da data di omesso versamento o di indebita restituzione; 10 anni in caso di violazione delle disposizioni sui tributi (con obbligo di contestuale denuncia ad Autorità giudiziaria).

Termine di prescrizione per il recupero del credito da parte di Agenzia è di 5 anni (10 anni per tabacchi lavorati). Per mancanze eccedenti i cali consentiti da normativa per prodotti in regime sospensivo,  i 5 anni di prescrizione decorrono da verbale di constatazione di tale deficienza.

Prescrizione del credito di imposta è sempre interrotta a seguito di azione penale (prescrizione decorre da data di sentenza passata in giudicato).

Registri, dichiarazioni, documenti debbono essere conservati per almeno 5 anni successivi a quello di imposta (10 anni per tabacchi lavorati).   

Art. 18. UTIF gestisce tributi di impianti gestiti in regime di deposito fiscale, presso destinatario ed altri impianti soggetti a denuncia. A tal fine può applicare bolli od ordinare, a spese di depositario autorizzato/registrato, attuazione di opere necessarie per tutela di interessi fiscali (compresa installazione strumenti di misura). Presso depositi fiscali sono istituiti uffici finanziari che, per esecuzione attività di vigilanza, si avvalgono di Guardia d Finanza.

Funzionari UTIF, muniti di tessera di riconoscimento, e Guardia di Finanza possono per eseguire indagini:

  1. accedere, in qualsiasi momento, a depositi, impianti, luoghi in cui fabbricati, detenuti, utilizzati prodotti sottoposti ad accisa e/o dove risulta custodita documentazione inerente a questi
  2. prelevare campioni di prodotti in impianti, redigendo apposito verbale
  3. applicare sigilli ad apparecchiature
  4. eseguire controlli su circolazione dei prodotti in accisa anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati (possono apporre sigilli al carico e prelevare campioni)

Ispettori procedono su richiesta UTIF, ad acquisire elementi utili per accertare corretta applicazione di legge. A tal fine:

  • invitano titolare di imposta a comparire per fornire notizie o documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto od utilizzo di prodotti soggetti ad accisa
  • chiedono ad Istituti di credito documentazione relativa ai rapporti con cliente
  • chiedono documenti ritenuti utili per indagini, depositati preso uffici di Amministrazione pubblica
  • procedono a perquisizioni domiciliari, in caso di sospetto di violazione della norma, con possibile reato

Coordinamento tra Guardia di Finanza ed UTIF, in merito ad interventi presso impianti, è definito con decreto da MEF.

UTIF può svolgere interventi presso soggetti che producono e distribuiscono beni e servizi per controllare osservanze delle disposizioni in oggetto.

Art. 19. Constatazione delle violazioni compete a funzionari di Agenzia dogane e pubblici ufficiali, e viene attuata mediante redazione di un verbale da inviare ad Autorità giudiziaria ed Agenzia delle Imposte.

Destinatario può, entro 6 giorni da notifica di contestazione, comunicare ad Agenzia proprie osservazioni, che saranno valutate prima della notifica di avviso di pagamento, o di irrogazione di sanzione.

Ufficio dogane è competente per applicare le sanzioni amministrative in materia di violazioni su accisa.

Art. 19 bis. Invio di atti è effettuato da Agenzia dogane tramite PEC, o raccomandata A/R, o “messo speciale autorizzato da Ufficio competente”.

Soggetti tenuti al pagamento di imposta e quelli che intendono iniziare attività subordinata al rilascio di un’autorizzazione comunicano ad Agenzia il proprio indirizzo PEC.

Art. 23. Regime di deposito fiscale è consentito a seguito del rilascio di licenza a:

  1. raffinerie ed altri stabilimenti dove ottenuti prodotti energetici o destinati a carburazione e combustione, o prodotti sottoposti ad accisa
  2. impianti petrolchimici

Gestione in regime di deposito fiscale è autorizzata per depositi commerciali di gas petrolio liquefatto (GPL) con capacità di oltre  400 mc. o di altri prodotti con capacità di oltre 1.000 mc. se:

  1. sussistono necessità operative e di approvvigionamento di impianto
  2. deposito effettua forniture di prodotto in esenzione di accisa o trasferimento di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi UE o esportazioni verso Paesi terzi almeno pari a 30% del totale di estrazione in 2 anni
  3. deposito è una propaggine di deposito fiscale ubicato nelle vicinanze, appartenente a stesso gruppo  societario e destinato ad operare al servizio del deposito stesso

Autorizzazione è negata a quei soggetti che:

  1. nei 5 anni precedenti hanno subito una sentenza irrevocabile di condanna per reati di natura tributaria, finanziaria, fallimentare, o per delitti non colposi per cui prevista reclusione
  2. sono in corso o sono state definite negli ultimi 5 anni procedure concorsuali
  3. hanno commesso violazioni gravi e ripetute a disposizioni su accisa, IVA tributi doganali con conseguenti sanzioni amministrative comminate loro negli ultimi 5 anni

Istruttoria per il rilascio di autorizzazione è sospesa:

  1. fino a passaggio in giudicato di sentenza
  2. su richiesta di Agenzia dogana per reati di natura tributaria, finanziaria, fallimentare
  3. se pronunciata nei confronti di depositario una sentenza di condanna di reclusione non definitiva fino ad emissione di sentenza irrevocabile

Autorizzazione è revocata a quei soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di  condanna, con applicazione definitiva di pena di reclusione per reati di natura tributaria, finanziaria e  fallimentare.

Licenza negata, sospesa o revocata se ricorrono condizioni di cui sopra.

In caso di società, autorizzazione o licenza negata, revocata, sospesa se situazioni di cui sopra riferite a persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione,  direzione, o ne esercitano gestione e controllo”.

Agenzia dogana verifica permanenza delle condizioni ed in caso di perdita dei requisiti sospende autorizzazione fino a quando non attestato loro ripristino (comunque non oltre 1 anno), altrimenti revoca.

Al fine del controllo di produzione, trasferimento ed impiego dei prodotti energetici Agenzia dogana prescrive installazione di strumenti per misurare e procede al campionamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. In impianti dotati di sistema, informatizzato di controllo in tempo reale del processo, Agenzia dogana procede ad accertamento e liquidazione di imposta avvalendosi dei dati necessari a determinare quantità e qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema mediante  accesso a questi in modo diretto ed autonomo.

Nei recipienti dei depositi non detenuti prodotti energetici ad imposta assolta, salvo quelli strettamente necessari per il funzionamento di impianti (Agenzia dogana ne fissa quantità e qualità).

Per prodotti immessi in consumo da sottoporre ad operazioni di miscelazione o rilavorazione, in impianto, gestito in regime di deposito fiscale, applicate le disposizioni di cui ad art. 6.

Art. 24 ter. È soggetto ad accisa il gasolio commerciale usato come combustibile, cioè il gasolio impiegato da veicoli, salvo quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati in via prioritaria da detentore per:

  1. attività di trasporto merci, con veicoli di massa superiore a 7,5 t., esercitata da: persone (fisiche o giuridiche) iscritte ad “Albo nazionale autonomo dei portatori di cose per conto terzi”, persone, fisiche o giuridiche, munite di licenza di esercizio ad autotrasporto di cose in conto proprio iscritte in apposito Elenco; imprese stabilite in altri Stati membri in possesso dei requisiti per esercizio attività di trasporto merci su strada
  2. attività di trasporto di persone svolta da Enti pubblici o imprese pubbliche (anche a fini di servizio pubblico), nonchè imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale, locale, o in ambito UE

Rimborso di onere conseguente a maggiore accisa applicata su gasolio commerciale è pari a differenza tra aliquota di accisa su gasolio carburante e la presente. Ai fini del rimborso, i soggetti interessati  presentano una dichiarazione ad Ufficio dogane  entro mese successivo a scadenza di trimestre in cui avvenuto consumo di gasolio commerciale. Credito è riconosciuto anche mediante compensazione, da esercitare entro 31 Dicembre anno successivo a quello in cui il credito è sorto. In alternativa credito può essere riconosciuto in denaro.

Art. 25. Denunciano esercizio di attività ad Agenzia dogane:

  1. esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa
  2. esercenti depositi per uso privato agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 ml
  3. esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti
  4. esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli, industriali collegati a serbatoi di oltre 10 mc

Esonerati: Amministrazioni di Stato; esercenti vendita al minuto purchè quantità di deposito inferiore a 500 kg.

Esercenti impianti e depositi in possesso di autorizzazione sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono tenuti a contabilizzare i prodotti in questione in apposito registro di carico e scarico (esclusi impianti di distribuzione stradale di gas naturale esercenti depositi oli combustibili per uso privato ed industriale, purchè in questi impianti non conservati prodotti  denaturati per usi esenti).

Esercenti vendita al minuto di GPL per uso combustione sono tenuti a comunicare inizio attività ad Ufficio dogane, ma sono esonerati dal tenere registri di carico e scarico.

In impianti di distribuzione  stradale di gas naturale esercenti annotano in registro i quantitativi di prodotti ricevuti (distinti per tipo di carburante erogato qualità e numero di lettura a fine giornata nel contatore di singola colonna di distribuzione installata). Trasmesso, entro 30 giorni da chiusura annuale ad Agenzia dogane un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto nell’anno (evidenziare rimanenze contabili ed effettive e loro differenze). Direttore di Agenzia dogane può anche stabilire sostituzione di registro con sistema telematico.

Esercenti garantiscono accesso ad impianto ed a relativa documentazione contabile per controlli.

Per depositi commerciali di prodotti energetici, nonché per depositi ad uso privato, agricolo, industriale, licenza è rilasciata al locatore, che è tenuto a gestire registro di carico e scarico, mentre nel caso di distributori stradali, licenza è intestata a titolare della gestione di imposta. Precedenti disposizioni applicate anche a depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, per la cui gestione occorre prestare cauzione, nella misura prevista per i depositi fiscali.

Licenza è sospesa, anche su richiesta di Amministrazione, qualora esercente è sottoposto ad un procedimento penale per violazioni  connesse nella gestione di impianto (passibile di reclusione superiore a 1 anno). Sospensione permane fino ad assoluzione, mentre in caso di sentenza di condanna definitiva, licenza viene revocata + esclusione dal rilascio di nuova licenza prima di 3 anni.

Prodotti energetici soggetti ad accisa circolano con documento di accompagnamento, salvo: quelli trasferiti in quantità inferiore a 1000 kg. a depositi non soggetti a denuncia; GPL per uso combustibile, trasferito da esercenti di vendita al minuto.

Trasferimento di prodotti energetici soggetti ad accisa tra depositi commerciali, preventivamente comunicato da mittente e confermato da destinatario entro stesso giorno di arrivo a mezzo fax ad Agenzia dogane dove ubicati depositi di movimentazione

Art. 27. Sottoposti ad accisa birra, vino, bevande fermentate diverse da vino/birra, prodotti alcolici, alcol etilico, qualora ottenuti in impianti gestiti in regime di deposito fiscale. Ammessa autorizzazione ad impianti diversi per prodotti ad imposta assolta ed in cui accisa complessiva pagata su componenti non inferiore a quella dovuta per prodotto miscelato.

Preparazione da parte di un privato di prodotti alcolici, utilizzando alcool ad imposta assolta, non soggetti ad autorizzazione, se destinati; a suo uso esclusivo o dei suoi familiari ed ospiti e non oggetto di alcun tipo di vendita.

Alcool e bevande alcoliche esenti da accisa quando sono denaturate con prodotti approvati da MEF e destinati a vendita, nonché impiegate:

  1. denaturate nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare o come combustibile per riscaldamento o carburante
  2. nella produzione di aceto
  3. nella fabbricazione di medicinali
  4. in processi di fabbricazione, il cui prodotto finale non contiene alcool
  5. nella produzione di aromi, destinati alla preparazione di prodotti alimentari e bevande analcoliche, aventi titolo alcolometrico effettivo inferiore a 1,2% vol.
  6. direttamente, o come componenti di semilavorati, nella elaborazione di prodotti alimentari (ripieni o meno) purchè con contenuto di alcool puro inferiore a 5 l./100kg (8,5 l. in caso di cioccolato)
  7. come campioni per analisi, o prove di produzione o a fini scientifici
  8. nella fabbricazione di componenti non soggette ad accisa

Art. 28. Produzione di alcool etilico, prodotti alcolici intermedi, vino, birra, bevande fermentate diverse da vino e birra effettuata in regime di deposito fiscale.

Attività di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo è consentita previo rilascio licenza di esecuzione nei seguenti impianti:

  1. distillerie e di opifici di rettificazione per alcool etilico
  2. stabilimenti di produzione di prodotti alcolici intermedi
  3. fabbriche ed annessi opifici di condizionamento per birra
  4. cantine e stabilimenti di produzione per vino e bevande fermentate diverse da vino e birra

Regime di deposito fiscale è autorizzato quando risulta funzionale a soddisfare condizioni oggettive di operatività di:

  1. opifici promiscui di trasformazione e condizionamento di alcool etilico
  2. impianti ed opifici di solo condizionamento di prodotti soggetti ad accisa
  3. magazzini di invecchiamento di spiriti
  4. magazzini di fabbriche ed opifici di condizionamento birra, ubicati fuori da tali impianti
  5. impianti di condizionamento e depositi di vino e bevande fermentate (diverse da vino e birra) che eseguono movimentazioni in territorio UE
  6. fabbriche di birra con produzione annua inferiore a 10.000 Hl.
  7. depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa

Gestione in regime  di deposito fiscale è autorizzata per magazzini ad ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre alle precedenti condizioni, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad esigenze economiche.

Esercizio di depositi fiscali autorizzati è subordinato al rilascio di licenza.

Cauzione prevista per quantità detenuta nel deposito fiscale è pari a 1% di accisa gravante su prodotti detenuti negli stabilimenti ed opifici di cui sopra nonché negli opifici promiscui di trasformazione alcol etilico magazzini invecchiamento spiriti, fabbriche di birra con produzione inferiore a 10.000 Hl,. (10% per altri impianti e magazzini, nonché per esercenti aderenti a contabilità di tipo telematico). Cauzione è pari ad ammontare di accisa se prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.

Nei recinti dei depositi fiscali è vietato detenere prodotti alcolici ad imposta assolta, salvo quelli necessari per il consumo aziendale (quantità e qualità fissata da Agenzia dogana).

Art. 35. Accisa su birra, applicata sul volume di ogni partita di birra immessa in consumo, cioè su somma dei volumi nominali di imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati per altri contenitori utilizzati (Per grado plato si intende quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 g. di mosto da cui birra è derivata, esclusi gli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte a birra. Metodo di determinazione di grado Plato fissato da Agenzia dogana).

Installati misuratori di materie prime e contenitori al fine di determinare numero di imballaggi preconfezionati e confezionati, nonché di birra a monte di condizionamento e semilavorati.

Condizionamento di birra eseguito  anche in fabbriche diverse da quelle di produzione, o in opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, nei quali installati contatori per determinare numero di imballaggi preconfezionati e confezioni.

Concluso condizionamento, prodotto viene custodito in apposito magazzino, preso in carico da depositario ed accertato da Agenzia dogana.

Nelle fabbriche con produzione annua inferiore a 10.000  Hl. accertamento del prodotto finito, salvo diversa richiesta di depositario, viene eseguita a monte di  condizionamento, avvalendosi di misuratore, direttamente da parte di esercente impianto, purchè prodotto finito sia confezionato nella stessa fabbrica e detenuto ad imposta assolta.

Per fabbriche con capacità produttiva inferiore 20 Hl., Agenzia dogana può stipulare  “convenzione di abbonamento” per 1 anno, con corresponsione di accisa convenuta in 2 rate semestrali  anticipate.

Accisa non esigibile per perdite, causate da rotture di contenitori, inferiori a 0,3% del quantitativo  estratto nel mese (parte accedente di perdite superiori a 0,3% considerate come immesse in consumo). Sono ammesse tolleranze:

  1. di 3 decimi di grado rispetto a quanto dichiarato per gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata in base a riscontri effettuati su lotti di imballaggi
  2. previste da normativa metrica vigente per volume di imballaggi preconfezionati
  3. 2% del volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi da imballaggi preconfezionati rispetto a volume nominale dichiarato

Per imballaggi preconfezionati con gradazione media superiore a quella dichiarata (tra 2 e 4 decimi) si prende in carico imposta relativa a parte eccedente la tolleranza, e si applica sanzione amministrativa per irregolare tenuta dei registri contabili. Per differenze superiori a 4 decimi, oltre a presa in carico di imposta, si applica anche penalità per sottrazione di prodotto da imposta. Per lotti di contenitori, diversi da imballaggi preconfezionati, che superano livello di tolleranza per grado o volume: presa in carico di imposta su percentuale di ettolitri grado eccedenti 5% di quelli dichiarati + sanzione per irregolare tenuta dei registri + penalità previste per sottrazione del prodotto da accertamento imposta se percentuale è superiore a 9%.

Art. 36. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, quantitativi di prodotti finiti e prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto di registrazioni obbligatorie.

Art. 37. Produttori di vino con  meno di 1000 Hl di produzione media negli ultimi 3 anni  sono considerati “piccoli produttori” e sono dispensati, fino a quando soggetto ad accisa con aliquota  zero, da obblighi previsti per la circolazione e il controllo di cui sopra. Sono invece tenuti a:

  1. informare Agenzia dogana circa operazioni effettuate in territorio UE
  2. assolvere obblighi inerenti tenuta dei registri di carico e scarico, emissione documenti di accompagnamento
  3. sottoporsi ai controlli.

In caso di accisa o fermi restando vincoli di circolazione previsti per trasferimenti in ambito UE, circolazione di vino nel territorio Italiano avviene mediante documenti di accompagnamento, o obblighi di contabilizzare annualmente i dati di produzione e di redigere l’inventario delle materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti. Obblighi che si intendono assolti da esercenti depositi fiscali di vino, attraverso invio dichiarazioni obbligatorie di produzione e giacenza e tenuta dei registri, compresa rilevazione delle giacenze effettive presenti al momento chiusura annua dei conti.

Reg. CE 389/12 impone ad Autorità competenti di Stati membri (Elenco pubblicato su G.U.CE ed aggiornato periodicamente) di collaborare tra loro e con Commissione Europea in merito ad accise. Autorità competente (Per Italia: Agenzia dogane):

  1. designa Ufficio centrale di collegamento per le accise nei confronti di altri Stati membri (in particolare in materia di cooperativa amministrativa e legislazione di settore), comunicandola a Commissione e ad altri Stati membri;
  2. designa funzionari competenti che possono scambiarsi informazioni. Elenco di tali funzionari messo a disposizione di altri Stati CE

Ufficio centrale responsabile di

  1. scambio di informazioni prodotti oggetto ad accisa ed in particolare su legislazione nazionale, movimenti prodotti ad accisa in ambito CE, indagini amministrative specifiche (Stato membro può informare Commissione loro non necessità). Autorità interpellata può chiedere ad Autorità committente ritorno di informazioni, fatto salvo dati sensibili. Richiesta di informazioni ed indagini e relativi risultati scambiati “documento di assistenza amministrativa” (DAA) reciproca predisposto da Commissione sulla base di modalità e termini fissati dalla stessa. Stati membri stabiliscono quando sistema informatizzato è indisponibile con conseguente ricorso ad altri mezzi di scambio informazioni. Documenti di indagine trasmessi, insieme a documento assistenza amministrativa, ad Autorità competente ed a fornirli ad Autorità richiedentenon oltre 3 mesi (Ammessa deroga in caso di “categoria di casi specifici”). Se impossibile rispettare tale termine, Autorità interpellata in forma della situazione entro 1 mese, Autorità richiedente, tramite DAA, evidenziando motivi che impediscono rispetto termine fissato. Funzionari autorizzati di Autorità richiedente possono essere presenti in qualunque luogo dove Autorità raccolgono le informazioni, nonché fornitura loro di ogni documento utile, partecipazione (previo accordo con Stato membro) ad indagini amministrative nel territorio “al fine di scambiare informazioni necessarie e garantire corretta applicazione delle norme in materia di accise”. Funzionari di altro Stato membro esibiscono mandato scritto, in cui evidenziata generalità e qualifica ufficiale. Più Stati membri possono decidere, in base ad analisi del rischio, di procedere a controlli simultanei “avente interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio in fatto di accise di 1 o più operatori economici, se questi ritenuti più efficaci di controllo da unico Stato membro”, purché opposta avanzata da Stato membro ad altri Stati membri contiene indicazioni casi per cui proposto controllo simultaneo, persone oggetto di controllo, ragioni di controllo simultaneo, termine di esecuzione. Autorità competenti confermano o rifiutano consenso a partecipare a controlli simultanei entro 1 mese da notifica proposta, designando eventuale funzionario. Al termine dei controlli simultanei informazioni di9 carattere generale trasmesse ad Uffici centrali di collegamento per accise di altri Stati membri (in particolare circa pratiche rilevate per “contravvenire legislazione in materia di accise”);
  2. notifica relative a decisioni adottate da Autorità amministrative di Stati membro richiedente inerente applicazione normativa su accise (specificare: oggetto decisione; nome, indirizzo ed ogni altro elemento utile ad identificare destinatario; data ed ora in cui decisione notificata al destinatario). Se impossibile dare seguito a notifica, Autorità interpellata lo comunicaentro 1 mese ad Autorità richiedente (Autorità interpellata non può comunque rifiutare, anche se interviene solo quando Autorità richiedente non in grado direttamente di notificare decisione a destinatario). Esclusa assistenza reciproca in materia di recupero crediti di dazi, imposte, ecc.;
  3. scambio obbligatorio di informazioni tra Autorità competenti di vari Stati membri così da garantire corretta applicazione normativa in materia di accise, soprattutto se:
  • in uno Stato si è verificato o si sospetta irregolarità in materia che possa avere ripercussione in altro Stato membro;
  • esiste rischio di frode o perdita di accise in altro Stato membro;
  • verificata distruzione totale o perdita irrimediabile di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione;
  • durante movimento di prodotti soggetti ad accisa entro CE, verificatosi evento eccezionale che può incidere sul calcolo di accise a carico di operatore economico

Autorità può chiedere ritorno di informazioni ad altre Autorità, che è tenuta ad eseguire quanto prima (Nel caso movimento prodotti entro CE, sufficiente invio documenti di assistenza amministrativa), salvo che ciò comporti “onere amministrativo economico” e nel rispetto norme di sicurezza dati.

Commissione determina: categoria di informazioni oggetto di scambio (v. dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale o CUAA, codice o descrizione prodotto); frequenza dello scambio regolare e termini per scambi di eccezione; contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca e di quello di riserva; procedure relative a scambi di documenti; situazioni per cui sistema informatizzato può considerarsi indisponibile.

Autorità competenti di Stati membri possono trasmettersi in via facoltativa alcune informazioni per assicurarsi corretta applicazione normativa su accisa, con obbligo di ritorno info0rmazioni, “salvo onere amministrativo sproporzionato o motivi di segretezza dati”. Commissione Europea determina procedure scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca e loro contenuto.

Stato membro adotta misure amministrative ed organizzative necessarie per agevolare scambi di informazione, senza comunque imporre ulteriori obblighi di raccolta informazioni a persone.

Stato membro gestisce banca dati informatizzata contenente:

  1. registro operatori economici appartenenti a depositari autorizzati, destinatari registrati, speditori registrati;
  2. registro dei depositi fiscali autorizzati.

Registri contenenti seguenti informazioni:

  1. numero unico di accisa rilasciati da Autorità per operatore o luogo;
  2. nome ed indirizzo di operatore o luogo;
  3. categoria di prodotto soggetto ad accisa e/o codice prodotto soggetto ad accisa;
  4. estremi Ufficio centrale di collegamento per accisa od Ufficio presso cui ottenere informazioni;
  5. data a partire dalla quale autorizzazione è valida, modificata, revocata,
  6. elenco depositi fiscali per cui concessa autorizzazione;
  7. menzione indicante che destinatario autorizzato a far trasportare prodotti soggetti ad accisa verso luogo di consegna diretta;
  8. contenuto di autorizzazione per quanto riguarda quantità di prodotti soggetti ad accisa, identità di speditore nello Stato membro di invio, periodo di validità autorizzazione;
  9. contenuto di autorizzazione in caso di depositari registrati a ricevere prodotto da speditori per quanto riguarda prodotti soggetti ad accisa e periodo validità autorizzazione;
  10. depositario per il cui uso è autorizzato deposito fiscale.

Ufficio centrale di collegamento per accise provvede a:

  1. accertare che informazioni contenute nei registri nazionali siano “complete, esatte, aggiornate”;
  2. sollecitare scambi per via informatizzata in caso di operatori che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione;
  3. comunicare a Commissione contenuto del registro nazionale e sue eventuali modifiche;
  4. accertare che operatori impegnati in movimentazione prodotti in regime di sospensione di accisa ricevono “validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale”, o ricevere da operatore richieste di rettifica delle informazioni in registro;
  5. conservare informazioni riguardanti movimenti prodotti soggetti ed accisa in ambiti CEper almeno 5 anni da fine anno in cui iniziato movimento (3 anni per informazioni inserite nel registro nazionale entro 1/7/2012). Informazioni conservate in modo da poterle estrapolare e sottoporle a successiva elaborazione.

Commissione Europea definisce modalità aggiornamento automatico di banche dati e di accesso ad informazioni.

Commissione e Stati membri garantiscono che sistema informatizzato sia sempre funzionante e quindi oggetto di manutenzione ed in sicurezza.

Autorità interpellata fornisce informazioni ad Autorità richiedente in caso questa esaurito consuete fonti di informazioni e numero e tipo di informazioni presentate entro determinato periodo di tempo. Non sussiste obbligo di fornire informazioni se:

  1. legislazione Stato membro non consente ad Autorità competente di effettuare indagini o raccogliere notizie “per esigenze proprie di detto Stato membro”;
  2. Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni;
  3. venga divulgato segreto commerciale, industriale, professionale o “informazioni contrarie ad ordine pubblico”. Non rientra in questa casistica, informazioni detenute da banca o istituto finanziario o persone che agisce in qualità di agente finanziario.

Informata Autorità richiedente motivi che impediscono fornitura informazioni ed ogni anno Commissione circa “motivi per i quali è apposto rifiuto”.

Richiesta di assistenza subordinata a soglia minima su accise dovute. Stati membri rinunciano comunque ad ogni compenso per fornitura informazioni, salvo “compensi versati a periti”.

Informazioni comunicate o raccolte da Stati membri sono coperte da segreto di ufficio e possono essere utilizzate solo per: accertamento base imponibile di accise; riscossione o controllo di accise; controllo movimenti prodotti soggetti ad accisa; analisi di rischio nel settore di accisa; indagini nel settore di accisa; accertamento di altre tasse, dazi, oneri; altri scopi ammessi da Stato membro (v.ò procedimenti giudiziari o amministrativi con applicazione sanzioni; informazioni utili per procedimenti ad Autorità di altri Stati membri)

Accesso alle informazioni consentito, oltre alle Amministrazioni pubbliche, anche ad altre persone autorizzate da Ce solo “nella misura necessaria per assistenza, manutenzione e sviluppo della rete e per funzionamento del registro centrale” e nel rispetto del segreto d’ufficio.

Relazioni, attestati ed ogni altro documento scambiato tra Autorità competenti può avere valore probatorio nei confronti di altro Stato membro.

Stati membri debbono garantire:

  • coordinamento interno tra Autorità competenti e buon funzionamento sistema di scambio delle informazioni;
  • sollecito trasferimento ad Autorità di altri Stati membri e CE di informazioni ricevute da Paesi Terzi (in particolare per irregolarità di operazioni soggette ad accise);
  • assistenza a speditore prodotti soggetti ad accisa che non riceve nota di esportazione o copia documento accompagnamento, anche chiedendo specifiche informazioni ad Autorità di Stato membro (questa può rifiutarsi se speditore “non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere dati a conclusione movimentazione prodotti”.

Al fine di effettuare periodiche verifiche su applicazione Reg. 389/12, Stati membri inviano a CE tutte le informazioni disponibili in materia di applicazione Reg. 389/12 compresi dati statistici ed in particolare quelle relative a metodi utilizzati per compiere irregolarità in materia di accise. Commissione trasmette informazioni ricevute ad altri Stati membri ai fini lotto contro frodi. Informazioni comunicate o elaborate ai fini statistici e di analisi non debbono contenere dati individuali o personali o comportare aumento eccessivo di onere amministrativo. Commissione ogni 5 anni presenta relazione al Parlamento Europeo circa applicazione del Reg. 389/12.

Entità aiuto:

Con Legge 5/14 definite seguenti accise:

  • benzina con piombo: 564 €/1000 litri;
  • benzina: 564 €/1000 litri;
  • petrolio lampante o cherosene: 625,62 €/1000 litri se usato come carburante; 625,62 €/1000 litri se usato come combustibile per riscaldamento;
  • olio da gas o gasolio: 423 €/1000 litri se usato come carburante; 378 €/1000 litri come combustibile per riscaldamento.
  • olio combustibile: 45 €/1000 kg.. Se olio combustibile con basso tenore di zolfo: 27,5 €/1000 kg.;
  • gas petrolio liquefatto: 227,77 €/1000 kg. se usato come carburante; 180 €/1000 kg. se usato come combustibile per riscaldamento;
  • gas metano: 0 €/mc. per autotrazione; 0,01 €/mc. se per usi industriali; 0,043 €/mc. per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda; 0,07 €/mc. per riscaldamento individuale; 0,16 €/mc. per altri usi civili. Regione può applicare imposta addizionale sul gas naturale anche usato come combustibile in imprese artigiane, agricole, industriali in misura compresa tra 0,005 e 0,025 €/mc.;
  • oli lubrificanti su cui applicate imposte diverse nella misura di 750 €/1000 kg.;
  • bitumi di petrolio su cui applicate imposte diverse nella misura di 30 €/1000 kg.;
  • carbone, lignite, coke impiegato per: riscaldamento 4,60 €/1000 kg. da parte impresa (9,20 €/1000 kg. da parte di soggetti diversi da imprese);
  • produzione energia elettrica: 0,002 €/Kwh per abitazioni (0,0125 €/Kwh per qualsiasi locale diverso da abitazioni nei primi 200.000 Kwh/mese. 0,0075 €/Kwh per consumi eccedenti 200.000 ma inferiore a 1.200.000 Kwh/mese)

Se aumentata accisa su benzina, accisa relativa a ETBE aumentata nella misura del 53% di aliquota di accisa su benzina.

Esenzione o riduzione di accisa per oli minerali in caso di:

  • impiego diverso da carburante per motori o combustibili da riscaldamento: 0
  • impiego come carburante per navigazione area diversa da quella privata e voli didattici, o navigazione nelle acque marine (compresa pesca, ma escluse imbarcazioni private da diporto) e navigazione in acque interne per trasporto merci: 0
  • impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci: 30% aliquota normale
  • gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, allevamento, silvicoltura, piscicoltura, florovivaistica, comprese coltivazioni sotto serra: 30% aliquota normale
  • benzina destinate a macchine agricole con potenza del motore inferiore a 40 CV e non adibite a lavorazioni conto terzi (Escluse da limitazioni le mietitrebbie)ed in relazione ad estensione terreni, qualità delle colture, dotazione macchine agricole di impresa: 55% aliquota normale
  • benzina per prosciugamento e sistemazione terreni allagati a seguito alluvione, o sollevamento acque per agevolare coltivazione del fondo su terreni bonificati: 0
  • prove sperimentali e collaudo motori di aviazione e marina: 30% aliquota normale
  • produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agroindustriali, laboratori cantieri di ricerca di idrocarburi e cantieri di costruzione:30% aliquota normale
  • gas naturale impiegato negli usi di cantieri nei motori fissi o nella coltivazione di idrocarburi: 11,73 €/1000 mc.
  • produzione diretta od indiretta di energia elettrica con impianti obbligati a denuncia: 0 se usati oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturali e gasi di petrolio liquefatti; 16,9 €/1000 litri se usato gasolio, olio combustibile, olio minerale greggio; 2,60 €/1000 kg. se usato carbone, lignite, coke
  • autoproduzione di energia elettrica: 0,42 €/1000 litri se usato gasolio; 0,5 €/1000 kg. se usato olio combustibile; 1,25 €/1000 kg. se usati oli minerali greggi naturali
  • autovetture da noleggio da piazza (compresi motoscafi adibiti a trasporto pubblico): 40% aliquota normale in caso di benzina con o senza piombo, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale fino a 11 litri/giorno in città con meno di 100.000 abitanti (14 litri/giorno in città con meno di 50.000 abitanti)
  • autoambulanze dei vari Enti di assistenza e pronto soccorso: 40% aliquota normale per benzina, con o senza piombo, gasolio, GPL, gas naturale;
  • produzione di magnesio da acqua di mare: 0
  • gas di petrolio liquefatto (GPL) usato in impianti centralizzati per usi industriali, autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico: 10% aliquota normale
  • oli minerali iniettati in altiforni per realizzare processi produttivi: 0

Istituita addizionale su accisa di energia elettrica pari a:

  • 18,59 €/1000 Kwh in favore dei Comuni per impiego in abitazioni (Escluse 2° case e potenza erogata superiore a 3 Kwh) limitatamente ai primi 150 Kwh di consumo mensile;
  • 20,40 €/1000 Kwh in favore dei Comuni per qualsiasi uso nelle 2° case;
  • 9,30 €/1000 Kwh in favore di Province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione per tutte le utenze fino a 200.000 Kwh di consumo al mese. Province possono incrementare addizionale fino a 11,40 €/1000 Kwh. Escluse da addizionale illuminazione pubblica, attività di produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica.

Legge 205/17 ad art. 1 commi 937-943 stabilisce che, a partire da 01/02/2018, la immissione in consumo od estrazione dal deposito fiscale o dal deposito del destinatario registrato di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (nonché per altri prodotti combustibili individuati da MEF) è subordinata al versamento di  IVA da parte del soggetto interessato (utilizzando modello F24) senza possibilità di compensazione (riferimenti del versamento vanno riportati nel documento di accompagnamento). Base imponibile (comprendente ammontare di accisa) è costituita o dal corrispettivo o valore relativo alle operazioni di introduzione o all’ultima cessione effettuata durante la custodia del prodotto in deposito, eventualmente aumentato dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi, di cui il prodotto ha fruito durante il periodo di deposito (escluso dalla base imponibile l’eventuale importo su cui si è già versata l’IVA in dogana, al momento dell’importazione).

In mancanza della ricevuta di versamento, il gestore che procede ugualmente all’immissione in consumo o all’estrazione dei prodotti dal deposito è “solidalmente responsabile della IVA non versata”. Le cessioni intervenute durante la custodia dei prodotti nei depositi sono effettuate senza pagamento di IVA.

Le suddette disposizioni:

  • si applicano ai prodotti introdotti a seguito di acquisto in ambito UE anche se il deposito fiscale viene utilizzato come deposito IVA
  • non si applicano ai prodotti:
  1. di proprietà del gestore del deposito, qualora vengano da questo immessi in consumo o estratti
  2. immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale, avente capacità non inferiore ai limiti fissati con D.Lgs. 504/96  
  3. immessi in consumo da un deposito fiscale, avente capacità non inferiore ai limiti fissati con D.Lgs. 504/96 per conto di un soggetto fornitore di idonea garanzia in cui occorre prevedere, tra l’altro, l’attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta di versamento, ai fini della immissione in consumo di gasolio/benzina, modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti IVA effettuati.

Sanzioni:

Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli minerali, o li sottrae a pagamento accisa (compresa fabbricazione in tempi diversi da quelli comunicati), o li destina ad usi diversi da quelli previsti per accisa agevolata, o effettua operazioni di miscelazione non autorizzate, o rigenera prodotti denaturati per renderne più facile impiego, o detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte: arresto  da 6 mesi a 3 anni (Se quantità superiore a 2.000 kg.: da 1 a 5 anni. Nessun arresto in caso di altra destinazione e prodotti con accisa agevolata, purché quantità inferiore a 10 kg.) + multa da 2 a 10 volte imposta evasa, comunque non inferiore a 7.746 € (Nel caso gas metano in quantità inferiore a 5.000 mc.: multa non inferiore a 516 €) + confisca prodotto irregolare.

Chiunque non denuncia deposito oli minerali o impianti carburanti: multa da 1.000 a 5.000 €.€

Se nella verifica di depositi ed impianti riscontrate eccedenze rispetto a risultanze registro di carico e scarico o documentazione posseduta: multa da 500 a 3.000 € (Ridotta a 150 €  900 € se differenza inferiore ad 1% quantità estratta nel periodo esaminato).

Esercente depositi od impianti che effettua consegna prodotti in accisa senza rispettare modalità prescritte o modifica impianti senza autorizzazione Guardia Finanza: multa da 250 a 1.500 €. €

Chiunque non versa diritto annuale per licenza: multa da 1 a 3 volte diritto stesso

Chiunque trasporta prodotti soggetti ad accisa senza prescritta documentazione “che non consente di individuare la merce e la quantità trasportata, si presumono di illecita provenienza”: arresto da 6 mesi a 3 anni + multa da 2 a 10 volte  imposta evasa. Se provenienza dimostrata legittima e regolare pagamento imposta: multa da 500 a 3.000 €.  pagata da spedizioniere e trasportatore. Nessuna sanzione se differenza riscontrata tra carico e documento accompagnamento inferiore a 2% oltre calo ammesso.

In caso di mancato versamento nei tempi prescritti dell’imposta su carbone, coke e bitume: multa pari da 2 a 4 volte imposta dovuta.