CARATTERISTICHE RIMORCHI (D.Lgs. 285/92; 360/93; Legge 112/92) (strada13)
Soggetti interessati:
Chiunque intende circolare su strada con veicoli destinati ad essere trainati, del tipo:
– rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno 2 assi ed ai semirimorchi;
– rimorchi per trasporto di cose;
– rimorchi per trasporti specifici;
– rimorchi per uso speciale;
– caravan o rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza di 1 m. attrezzati ad alloggio persone a veicolo fermo;
– rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (Rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza inferiore a 1 m., muniti di specifica attrezzatura per tali tipologie di trasporto);
– semirimorchi: parte del rimorchio che si sovrappone ad unità motrice, di cui parte notevole della massa o del carico sopportata da detta motrice;
– carrelli: veicoli a 2 ruote destinati a trasporto bagagli, attrezzi … considerati parti integranti del veicolo, purché rientranti nei limiti di massa e sagoma previsti.
Iter procedurale:
Ministero Trasporti fissa per circolazione:
– sagoma limite avente:
1) larghezza massima non superiore a 2,5 m. (Rimorchi agricoli 2 m.)
2) altezza massima non superiore a 4 m.
3) lunghezza massima compresi organi di traino non superiore a 7,5 m se ad 1 asse e 12 m. se a 2 assi (Per rimorchi agricoli 3 m.)
– massa limite non superiore a 6 t. per rimorchi a pieno carico ad 1 asse, 22 t. se a 2 assi, 26 t. se a 3 o più assi (Esclusi semirimorchi). Per rimorchi agricoli: massa a pieno carico non superiore a 1,5 t
– organi traino rimorchi, modalità e procedure agganciamento che devono rispondere ad esigenze di massima sicurezza della circolazione. 1 rimorchio trainato solo da 1 veicolo
– dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione
– pneumatici o sistemi equivalenti
– apposizione di strisce posteriori e laterali retroriflettenti su rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
– per rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. muniti a partire da 1/1/2007 di dispositivi “atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni”
– se rimorchi agganciati a motrice obbligo di targa posteriore retroriflettente, che riporti dati immatricolazione della motrice. Interessato dovrà richiedere tante targhe ripetitrici quante sono le motrici a cui i rimorchi attaccati e montare di volta in volta targa su rimorchio corrispondente a motrice. Nel caso rimorchi agricoli targhe ripetitrici ad ex U.M.A., riportando in domanda estremi motrici ed allegando ricevuta versamento pagamento targa e fotocopia carta circolazione motrici. Ammessa richiesta cumulativa per massimo 5 targhe.
Sanzioni:
Chiunque circola con rimorchi aventi dispositivi prescritti mancanti o non conformi o viola disposizioni su traino veicoli: multa da 74 a 296 . In caso di trasporto di merci pericolose: multa da 148 a 594
Chiunque dopo 1/1/2007 circola con rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 7,5 t. non muniti di nebulizzatore acqua: multa da 74 a 296