CARATTERISTICHE RIMORCHI (D

CARATTERISTICHE RIMORCHI (D.Lgs. 285/92; 360/93; Legge 112/92)  (strada13)

Soggetti interessati:

Chiunque intende circolare su strada con veicoli destinati ad essere trainati, del tipo:

–          rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno 2 assi ed ai semirimorchi;

–          rimorchi per trasporto di cose;

–          rimorchi per trasporti specifici;

–          rimorchi per uso speciale;

–          caravan o rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza di 1 m. attrezzati ad alloggio persone a veicolo fermo;

–          rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive (Rimorchi ad 1 o 2 assi posti a distanza inferiore a 1 m., muniti di specifica attrezzatura per tali tipologie di trasporto);

–          semirimorchi: parte del rimorchio che si sovrappone ad unità motrice, di cui parte notevole della massa o del carico sopportata da detta motrice;

–          carrelli: veicoli a 2 ruote destinati a trasporto bagagli, attrezzi … considerati parti integranti del veicolo, purché rientranti nei limiti di massa e sagoma previsti.

Iter procedurale:

Ministero Trasporti fissa per circolazione:

–          sagoma limite avente:

1)       larghezza massima non superiore a 2,5 m. (Rimorchi agricoli 2 m.)

2)       altezza massima non superiore a 4 m.

3)       lunghezza massima compresi organi di traino non superiore a 7,5 m se ad 1 asse e 12 m. se a 2 assi (Per rimorchi agricoli 3 m.)

–          massa limite non superiore a 6 t. per rimorchi a pieno carico ad 1 asse, 22 t. se a 2 assi, 26 t. se a 3 o più assi (Esclusi semirimorchi). Per rimorchi agricoli: massa a pieno carico non superiore a 1,5 t

–          organi traino rimorchi, modalità e procedure agganciamento che devono rispondere ad esigenze di massima sicurezza della circolazione. 1 rimorchio trainato solo da 1 veicolo

–          dispositivi di segnalazione visiva ed illuminazione

–          pneumatici o sistemi equivalenti

–          apposizione di strisce posteriori e laterali retroriflettenti su rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose o per trasporti specifici immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

–          per rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. muniti a partire da 1/1/2007 di dispositivi “atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni”

–          se rimorchi agganciati a motrice obbligo di targa posteriore retroriflettente, che riporti dati immatricolazione della motrice. Interessato dovrà richiedere tante targhe ripetitrici quante sono le motrici a cui i rimorchi attaccati e montare di volta in volta targa su rimorchio corrispondente a motrice.  Nel caso rimorchi agricoli targhe ripetitrici ad ex U.M.A., riportando in domanda estremi motrici ed allegando ricevuta versamento pagamento targa e fotocopia carta circolazione motrici. Ammessa richiesta cumulativa per massimo 5 targhe.

Sanzioni:

Chiunque circola con rimorchi aventi dispositivi prescritti mancanti o non conformi o viola disposizioni su traino veicoli: multa da 74 a 296 €. In caso di trasporto di merci pericolose: multa da 148 a 594 €

Chiunque dopo 1/1/2007 circola con rimorchi e semirimorchi di massa superiore a 7,5 t. non muniti di nebulizzatore acqua: multa da 74 a 296 €

Posted in: