PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (R.D.L. 436/27; R.D. 1814/27; Legge 285/92, 446/97, 178/02, 289/02, 39/03, 248/06; D.P.R. 131/86; D.M. 514/92, 27/11/98) (strada21)

Soggetti interessati:

Chiunque possiede un veicolo a motore, con esclusione di:

a)       veicoli corpo diplomatico o Stati esteri;

b)       veicoli forze armate;

c)       veicoli amministrazioni civili;

d)       veicoli della Croce Rossa

Iter procedurale:

Istituito presso ogni sede provinciale dell’A.C.I.:

–          registro per autovetture, autocarri, rimorchi …;

–          registro per motocicli e motocarrozzette;

–          registro per trattrici agricole

Nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), utilizzando personale autorizzato, si procede a:

1)       iscrizione originaria o prima iscrizione del veicolo, previa richiesta da presentare a sede A.C.I., entro 60 giorni da rilascio carta di circolazione da parte Motorizzazione Civile, allegando:

  • modulo iscrizione in 3 copie (2 in bollo) contenente: codice fiscale richiedente; numero licenza circolazione; nome fabbrica produttrice; data certificato origine veicolo; numero motore e sua potenza in HP; numero telaio; specie carrozzeria; numero posti, compreso conducente; numero assi, peso a vuoto, sistema attacco …; destinazione veicolo (uso proprio, servizio pubblico); generalità proprietario; prezzo autoveicolo;
  • certificato di origine vidimato da Motorizzazione Civile;
  • atto proprietà veicolo (scrittura privata autenticata in duplice originale) o, in caso di vendita verbale, dichiarazione autenticata del venditore, specificando data acquisto e prezzo. Tali scritture non soggette obbligo registrazione, ma qualora registrate occorre versare ad Ufficio Registro imposta erariale di trascrizione.

Funzionario A.C.I. trascrive nel P.R.A. dati di identificazione veicolo e rilascia ad interessato ricevuta presentazione richiesta. Viene poi emesso certificato di proprietà (Sostituisce foglio complementare) e modulo attestante avvenuta iscrizione.

Iscrizione trattrici agricole può avvenire in qualunque momento al P.R.A. della Provincia in cui viene usata, allegando atto proprietà veicolo e modello iscrizione in 2 copie (Specificare impresa costruttrice, tipo macchina, numero motore e telaio, potenza motore in HP, prezzo trattrice, generalità proprietario).

Nel caso trasferimento proprietà autoveicolo, motoveicolo, rimorchio:

a)       Ufficio Motorizzazione Civile provvede a rinnovo ed aggiornamento carta circolazione o trasferimento di residenza;

b)       P.R.A. su richiesta acquirente, entro 60 giorni provvede a trascrivere atto ed emissione nuovo certificato di proprietà o avvenuto trasferimento, purchè inviato:

i)               copia autentica foglio P.R.A. emesso da A.C.I. di provenienza;

ii)                   nuova licenza circolazione rilasciata da Motorizzazione;

iii)                  atto originale di vendita in bollo e registrato (Accordi verbali trascritti su certificato  proprietà)

iv)                 certificato di proprietà e foglio complementare di circolazione;

v)                   3 note (2 in bollo) indicanti: codice fiscale degli interessati; generalità parti contraenti; numero licenza Motorizzazione e foglio iscrizione al P.R.A., natura e data trasferimento;

vi)                 certificato residenza.

Nel caso di vendita, cedente in base a Legge 289/02 “ha facoltà di produrre al competente   ufficio del P.R.A. idonea certificazione, provvisoriamente sostituita dagli atti richiesti entro 10 giorni in cui effettuata la prima iscrizione del veicolo e contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti”, pena cancellazione d’ufficio dell’iscrizione;          

2)       cancellazione veicoli a motore e rimorchi che hanno cessato di circolare. Interessato deve comunicare a P.R.A. entro 60 giorni la distruzione, demolizione o esportazione all’estero del veicolo, allegando certificato di proprietà, carta circolazione e targa.

      Ufficio P.R.A. ne da immediata comunicazione a Motorizzazione Civile, restituendo carta    

      circolazione e targa.

      Agenti Polizia inviano documenti circolazione e targa a P.R.A., nel caso dopo 180 giorni da

      rimozione veicolo, nessuno reclama restituzione e veicoli avviati a demolizione;

3)       iscrizione privilegio legale a favore venditore o privilegio convenzionale per altri creditori. Domanda iscrizione da presentare entro 60 giorni da autenticazione atto, allegando:

a)       nota contenente: generalità creditore; ammontare somma dovuta; rate per estinguere debito; natura, data ed estremi registrazione atto privilegio;

b)       certificato di proprietà del veicolo.

Funzionario A.C.I. trascrive privilegio su certificato proprietà. Se debitore non consegna atto  proprietà, A.C.I. procede d’ufficio a trascrizione nota su registro ed informa Prefettura che provvede a ritiro certificato proprietà per tempo necessario ad annotazione.

Se debitore rilascia cambiale garantita da privilegio su veicolo, annotare sede A.C.I. presso cui registrato privilegio.

Nel caso trasferimento di privilegio, riduzione o cancellazione inviare ad Ufficio A.C.I.:

  • certificato proprietà o foglio complementare licenza circolazione;
  • titolo proprietà in originale o copia autenticata;
  • 2 note contenenti: generalità debitore e persone cui trasferire istanza, ammontare credito, numero licenza circolazione, natura e data annotazione, numero volume e foglio P.R.A.

      Funzionario A.C.I. esegue iscrizione su P.R.A. ed annota modifica su certificato proprietà;

4)       rilascio copia iscrizione ed annotazione. Domanda deve specificare numero carta di circolazione   ed allegare versamento imposta erariale;

5)       rilascio duplicato certificato di proprietà in caso indisponibilità (Smarrimento, furto, distruzione) o deterioramento. Allegare a domanda copia denuncia a Polizia.

La Legge 248/06 prevede che l’autenticazione della sottoscrizione di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o costituzione di diritti di garanzia su questa può essere chiesta anche ad uffici comunali e titolari di sportelli telematici di automobilista, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne diritti previsti da segreteria, nello stesso giorno di richiesta, salvo motivato diniego.   

A partire da 1 Gennaio 1999 abolita imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli a P.R.A. ed addizionale provinciale ad imposta erariale di trascrizione.

Province possono istituire imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione “dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità” (Dovuta solo imposta anche se con unico atto effettuate più formalità). Provincia notifica entro 10 giorni, delibera adottata a P.R.A. comprendente anche modalità di riscossione (Pagamento imposta a stesso concessionario delle tasse automobilistiche) e sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Esclusi da imposta cessione veicoli usati a quanti “ne fanno commercio” e veicoli adattati a portatori di handicap.

In caso di atti societari e giudiziari, pagamento imposta richiesto “a partire da 6° mese successivo a pubblicazione nel registro imprese e comunque entro 60 giorni da effettiva restituzione alle parti dei rispettivi adempimenti”.

Funzionari A.C.I. debbono:

–          consentire, previo pagamento di diritto, visione registri P.R.A.;

–          restituire originali dei documenti depositati;

–          chiedere pagamento soprattassa entro 3 anni da omesso versamento imposta, pena decadenza. Dati segnalati, entro 6 mesi da omissione soprattassa, ad Ufficio Registro per riscossione;

–          non accogliere pratiche e pubblico fuori orari previsti, né opporsi a ricevere pratiche, pena risarcimento danni ad interessati. Nel caso di eventuali errori si provvederà d’ufficio a rettificare registro e certificato proprietà.

Procuratore della Repubblica ed Intendenza di Finanza verificano regolare tenuta dei registri.

Agente Polizia, in caso di determinate infrazioni, può procedere a ritiro certificato proprietà da inviare entro 5 giorni a P.R.A., che restituirà documento, previo accertamento che interessato abbia adempiuto a prescrizione omessa (Annotazione su patente e carta circolazione). Ricorso a Prefetto.

Entità aiuto:

Non dovuta imposta provinciale di trascrizione + imposta di bollo + emolumenti dovuti al P.R.A. da parte soggetto che acquista da imprese di commercio autoveicoli usati di potenza inferiore a 85 Kw. conformi a direttiva CE su inquinamento, purché:

1)       consegnato autoveicolo di proprietà del soggetto stesso o di suo familiare convivente non conforme a direttiva CE su inquinamento;

2)       autoveicolo usato garantito per 1 anno e sottoposto a revisione prima della vendita, salvo che immatricolato da meno di 24 mesi o sottoposto a revisione nei 12 mesi precedenti.

Ministero Economia “rimborsa a Regione con cadenza mensile minori entrate dovute a non applicazione tasse di cui sopra”.

Sanzioni:

Chiunque circola nonostante ritiro certificato proprietà: arresto da 1 a 8 mesi + multa da 148 a 594 €.

Chiunque non provvede a richiedere certificato proprietà: multa da 148 a 573 €

Chiunque circoli privo o con certificato proprietà non aggiornato: multa da 74 a 296 €

Richiedente od interessato per omissione o ritardato pagamento imposta erariale di trascrizione o provinciale: soprattassa pari a 4 volte importo dovuto (Ridotta di 1/4 se ritardo entro 30 giorni).

Chiunque non comunica entro termini cancellazione veicolo: multa da 292 a 1.169 €

Chiunque non paga imposta provinciale di trascrizione, iscrizione, annotazione: multa da 1 a 4 volte imposta, da richiedere entro 3 anni da mancato versamento.

Chiunque non rispetta obblighi nel trasferimento di proprietà dei veicoli: multa da 622 a 3.111 €

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