Società benefit

SOCIETA’ BENEFIT (Legge 208/15)            (PMI32)

Soggetti  interessati:

Chiunque intende  costituire  una società benefit.

Iter procedurale:

Legge 208/15 istituisce società benefit, intesa come società che nell’esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividere utili, persegue finalità di “beneficio comune”, cioè punta a conseguire uno o più effetti positivi, o riduzione di effetti negativi nei confronti  di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, Enti ed Associazioni ed altri soggetti portatori di interessi (cioè soggetti o gruppi di soggetti coinvolti, direttamente od indirettamente, nell’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, Pubblica Amministrazione società civile).

La società deve:

  1. esplicitare nel proprio statuto “le finalità specifiche del beneficio comune che si intende perseguire”. Società diverse da società benefit se intendono perseguire finalità di “beneficio comune”, sono tenute a modificare il proprio atto costituto o statuto, che viene depositato, iscritto e pubblicato nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile
  2. essere amministrata in modo tale da bilanciare gli interessi dei soci, il perseguimento delle finalità di “beneficio comune” e gli interessi delle categorie a cui rivolta l’attenzione come indicate nello statuto
  3. individuare soggetto responsabile, a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette  finalità. Inosservanza di tali obblighi può costituire un inadempimento dei doveri a carico degli amministratori, con conseguente applicazione delle sanzioni disposte dal codice civile per “ciascun tipo di società”
  4. redigere una relazione annuale, pubblicata su sito internet di società (eventualmente omettendo dati ritenuti sensibili per questa) da allegare al bilancio societario, comprendente:
  • obiettivi, modalità ed azioni attuate da amministratori per il perseguimento delle finalità statutarie, evidenziando eventuali circostanze che lo hanno impedito o limitato
  • valutazione di impatto generato, attraverso: standard di valutazione esterno (caratteristiche riportate in Allegato 4 a Legge 208/15 pubblicato su G.U. 302/15), che serve a valutare impatto generato da società benefit  in termini di “beneficio comune”; aree di valutazione (cioè ambiti settoriali identificati in Allegato 5 a Legge 208/15 pubblicato su G.U. 302/15)
  • descrizione di nuovi obiettivi che società intende perseguire in esercizio successivo.

Qualora non consente finalità di “beneficio comune”, società è soggetta a norme su pubblicità ingannevole e disposizioni del codice di consumo.

Società benefit può riportare, accanto a denominazione sociale, parola “società benefit” o sigla “SB” su ogni comunicazione verso terzi, documentazione, pubblicità.

Autorità garante della concorrenza esegue controlli su società benefit, senza oneri a carico di questa.