FEAGA – FEASR

FEAGA – FEASR (Reg. 1542/20, 2115/21, 42/22, 126/22)  (cee56)

Soggetti interessati:

Commissione UE, Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), AGEA, Organismo intermedio pubblico o privato che agisce in qualità di Autorità di gestione (Per Italia è la Regione) Regioni, agricoltori

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 2115/21 ha definito nuove norme per la Politica Agricola Comune (PAC) che prevede ad:

Art. 1 ambito di applicazione del Reg. 2115/21 inerente sostegno del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale (FEASR) per interventi riportati nel Piano strategico di attuazione della PAC (PSPAC) elaborato da Stato membro ed approvato da Commissione UE per periodo 1/1/2023 – 31/12/2027. PSPAC contenente in particolare:

  1. obiettivi generali e specifici da perseguire tramite sostegno di FEAGA e FEASR nel quadro della PAC con relativi indicatori;
  2. tipi di interventi e requisiti comuni per perseguire tali obiettivi da parte di Stato membro, con relative modalità di finanziamento;
  3. modalità di fissazione dei target finali da conseguire, precisando condizioni degli interventi ed assegnando risorse finanziarie in conformità ad obiettivi specifici ed esigenze individuate;
  4. coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione, valutazione

Art. 2 disposizioni applicabili al Reg. 2115/21 sono quelle del Reg. 2116/21 e di Art. 19 del Reg. 1060/21

Art. 3 definizioni di: agricoltore; azienda; intervento; operazione; spesa pubblica; target intermedi; target finali; AKIS (sistemi di conoscenza ed innovazione in campo agricolo); fondi di mutualizzazione; Regioni meno sviluppate; beneficiario; aliquota di sostegno; LEADER; Organismo intermedio; esercizio finanziario

Art. 4 definizioni e condizioni da fornire nei PSPAC (v. scheda “gestione PAC”)

Art. 5 sostegno FEAGA e FEASR volto a: mantenere funzionamento di mercato interno e parità di condizioni tra agricoltori UE; migliorare sviluppo sostenibile di agricoltura, alimenti, zone rurali; contribuire a conseguire in ambito economico, ambientale, sociale obiettivi di Agenda 2030 per sviluppo sostenibile, quali:

  1. promuovere settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente, diversificato in grado di garantire sicurezza alimentare a lungo termine;
  2. sostenere e rafforzare tutela di ambiente (compresa biodiversità ed azione per clima);
  3. rafforzare tessuto socioeconomico delle aree rurali

Art. 6 conseguimento degli obiettivi generali di cui ad Art. 5 tramite raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

  1. sostenere reddito agricolo sufficiente e resilienza del settore agricolo nella UE in modo da: rafforzare sicurezza alimentare a lungo termine e diversità agricola; garantire sostenibilità economica di produzione agricola UE;
  2. migliorare orientamento di mercato ed aumentare competitività delle aziende agricole a breve e lungo termine, compresa maggiore attenzione alla ricerca, tecnologia, digitalizzazione;
  3. migliorare posizione degli agricoltori nella catena del valore;
  4. contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, anche riducendo emissioni di gas serra e migliorando sequestro di carbonio, nonché promuovendo energie sostenibili;
  5. promuovere sviluppo sostenibile ed efficiente gestione delle risorse naturali (v. acqua, aria, suolo), anche riducendo uso di sostanze chimiche;
  6. contribuire ad arrestare ed invertire processo di perdita della biodiversità, migliorare servizi ecosistemici, preservare habitat e paesaggi;
  7. attirare e sostenere giovani in agricoltura e nuovi agricoltori, facilitando sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
  8. promuovere occupazione, crescita, parità di genere (compresa partecipazione di donne ad agricoltura), inclusione sociale e sviluppo delle zone rurali, tramite economia circolare e silvicoltura sostenibile;
  9. migliorare risposta di agricoltura UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti ottenuti in modo sostenibile, ridurre sprechi alimentari, migliorare benessere di animali, contrastare resistenza antimicrobica;
  10. incoraggiare agricoltori a migliorare accesso alla ricerca, innovazione, scambio di conoscenza e formazione

Stato membro al fine di conseguire tali obiettivi specifici può adottare misure per semplificare attuazione di PAC, riducendo oneri amministrativi

Art. 7 conseguimento degli obiettivi generali e specifici valutati in base ad indicatori riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 435/21 (v. scheda “PAC ed indicatori di impatto e risultato”), articolati in:

  1. indicatori di output realizzati dagli interventi sostenuti;
  2. indicatori di risultato relativi ad obiettivi specifici usati per: definire target intermedi e finali quantificati nel PSPAC; valutare progressi compiuti nel conseguire target fissati;
  3. indicatori di impatto riferiti ad obiettivi generali e specifici ed usati nell’ambito di PSPAC;
  4. indicatori di contesto riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 435/21

Commissione UE può adottare atti per modificare ed adeguare suddetti indicatori in funzione di problemi tecnici intervenuti nel corso della loro applicazione

Art. 8 Stato membro persegue obiettivi generali e specifici individuando interventi “in conformità della valutazione delle esigenze e requisiti comuni di cui al presente capo”

Art. 9 Stato membro:

  1. elabora interventi relativi al proprio PSPAC e norme di BCAA in conformità a: principi generali del diritto UE; criteri oggettivi e non discriminatori; corretto funzionamento del mercato interno (evitare distorsioni di concorrenza)
  2. stabilisce quadro giuridico inerente concessione del sostegno UE ad agricoltori ed altri beneficiari in conformità a PSPAC approvato da Commissione UE da attuarsi successivamente

Art. 10 Stato membro elabora interventi riportati in Allegato III pubblicato su GUCE 435/21 in modo che siano conformi ai criteri riportati in Allegato II pubblicato su GUCE 435/21 relativi ad accordi su ogni coltura di OMC (Organizzazione mondiale commercio), con particolare riferimento a: sostegno di base al reddito per sostenibilità; sostegno redistributivo complementare al reddito per sostenibilità; sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori; regimi per clima, ambiente e benessere di animali

Art. 11 se Stato membro prevede interventi diretti basati su superfici diverse da quelli riportati in Allegato 2 pubblicato su GUCE 435/21 (compreso sostegno accoppiato al reddito), riguardante una parte o totalità dei semi oleaginosi, superficie totale sovvenzionata inclusa in PSPAC mai superiore a superficie massima sovvenzionata per intera UE

Commissione UE entro 8/6/2022 adotta atti che fissano superficie sovvenzionata di riferimento per ogni Stato membro, calcolata in base a quota di superficie media coltivata in UE nel periodo 2016 – 2020. Ogni Stato membro indica numero di ha. oggetto di sovvenzione nel proprio PSPAC. Se accertato superamento della quota di superficie massima fissata, Commissione UE determina per ogni Stato membro con superficie eccedente un coefficiente di riduzione proporzionale, in modo da mantenere superficie sovvenzionata nei limiti fissati, e lo comunica a Stato membro entro 31 Gennaio precedente anno di domanda, affinché possa presentare modifica al proprio PSPAC entro 31 Marzo. Stato membro non può mai modificare di propria iniziativa superficie sovvenzionata

Stato membro comunica a Commissione UE numero totale di ha. per cui sostegno versato (con esclusione della superficie coltivata a semi di girasole da tavola cui per sostegno non concesso) nell’ambito delle relazioni annuali

Se Stato membro intende aumentare output di cui sopra comunica alla Commissione UE dati previsti con relativa modifica al suo PSPAC prima del 1 Gennaio precedente domanda

Art. 12 Stato membro individua nel PSPAC un sistema in base al quale applicare sanzioni amministrative “efficaci e proporzionate” ad agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti e pagamenti annuali per Misure a superficie PSR se non rispettano seguenti criteri di gestione obbligatori (CGO) e norme BCAA (buone condizioni agronomiche ed ambientali):

CGO 1 Direttiva 2000/60 istituzione quadro per azione UE in materia di acque (in particolare Art. 11 requisiti obbligatori per controllare fonti diffuse di inquinamento da fosfato)

CGO 2 Direttiva 91/676 protezione delle acque da inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

CGO 3 Direttiva 2009/147 conservazione di uccelli selvatici

CGO 4 Direttiva 92/43 conservazione di habitat naturali e seminaturali di flora e fauna selvatiche

CGO 5 Reg. 178/02 inerente principi e requisiti di legislazione alimentare con istituzione di Autorità europea per sicurezza alimentare e definizione di procedure nel campo della sicurezza alimentare

CGO 6 Direttiva 96/22 divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica, B-agoniste nelle produzioni animali

CGO 7 Reg. 1107/09 inerente immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

CGO 8 Direttiva 2009/128 istitutiva quadro per azione comunitaria ai fini di utilizzo sostenibili di pesticidi (in particolare: Art. 12 inerente restrizioni all’uso di pesticidi in zone protette definite in base a Direttiva 2000/60 e della legislazione relativa a Natura 2000; Art. 13 su manipolazione e stoccaggio di pesticidi e smaltimento dei residui)

CGO 9 Direttiva 2008/119 norme minime per protezione dei vitelli

CGO 10 Direttiva 2008/120 norme minime per protezione dei suini

CGO 11 Direttiva 98/58 protezione di animali negli allevamenti

BCAA 1 mantenimento dei prati permanenti che consente conversione ad altri usi agricoli di non oltre 5% di tale superficie a livello nazionale o locale di gruppo di aziende rispetto al 2018, al fine di preservare stock di carbonio

BCAA 2 protezione di zone umide e torbiere a partire da domanda anno 2024 o 2025 al fine di gestire sistema in grado di mantenere in tali superfici attività agricola idonea a proteggere suoli ricchi di carbonio

BCAA 3 divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante, al fine di mantenere livelli di sostanza organica nel suolo

BCAA 4 introduzione di fasce tampone lungo corsi d’acqua aventi larghezza minima di 3 m. dove non usare né pesticidi, né fertilizzanti, fermo restando possibilità per Stato membro di adeguare larghezza minima in zone con notevole quantità di pozzi di disidratazione, ai fini di protezione di corsi d’acqua da inquinamento e ruscellamento

BCAA 5 gestione della lavorazione del terreno per ridurre rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto della pendenza in modo da limitare erosione dei suoli

BCAA 6 copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo a nudo nei periodi più sensibili (Stato membro definisce tale periodo in base a periodo vegetativo, lunghezza e rigidità del periodo invernale)

BCAA 7 rotazione delle colture a seminativo (escluse colture sommerse) per preservare potenziale del suolo, tramite cambiamento di coltura almeno 1 volta/anno per stessa parcella (tranne caso di colture poliennali, terreni lasciati a riposo). Stato membro può autorizzare altre pratiche di rotazione rafforzata con leguminose od esentare da tale obbligo:

  1. aziende i cui seminativi sono usati per oltre 75% per produzione di erba o piante da foraggio o terreni sono lasciati a riposo o investiti a colture leguminose;
  2. aziende la cui superficie costituita per oltre 75% da prato permanente o investita a colture sommerse per parte significativa dell’anno;
  3. aziende la cui superficie a seminativo inferiore a 10 ha. Stato membro può introdurre limite massimo per superfici coperte da singola coltura al fine di evitare monocoltura di grande estensione

BCAA 8 percentuale minima di almeno 4% dei seminativi di azienda agricola (comprese superfici lasciate a riposo) destinata a superficie non produttiva o a elementi non produttivi, al fine di migliorare biodiversità nelle aziende agricole. Stato membro può esentare da tale obbligo aziende:

  1. i cui seminativi usati per oltre 75% per produzione di erba o altre piante da foraggio o costituita da terreni lasciati a riposo o investiti a colture leguminose o sottoposti a combinazione di tali impegni;
  2. la cui superficie agricola ammissibile costituita per oltre 75% da prato permanente, usata per produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per parte significativa dell’anno;
  3. con superficie a seminativi inferiore a 10 ha.

Se agricoltore si impegna a destinare almeno 7% dei seminativi a superfici/elementi non produttivi (compresi terreni lasciati a riposo) nell’ambito di regime ecologico rafforzato ai sensi di Art. 31, quota da rispettare per BCAA 8 scende al 3%. Se percentuale minima del 7% comprende anche colture intercalari (usare coefficiente di ponderazione 0,3) o colture azofitossatrici o coltivate senza uso di prodotti fitosanitari, almeno 3% deve essere costituita da terreni lasciati a riposo o a elementi non produttivi

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, comporta divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e nidificazione degli uccelli

Ammesso a livello facoltativo adozione di misure per combattere specie vegetali invasive

BCAA 9 divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000 ai fini della protezione di habitat e delle specie

Art. 13 Stato membro provvede affinché tutte le superfici agricole (compresi terreni non più utilizzabili a fini produttivi) siano mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali, definendo a livello nazionale o regionale norme minime (anche aggiuntive rispetto a quelle fissate da Commissione UE, purché “non discriminatorie, proporzionate e corrispondenti alle esigenze individuate”) a carico di agricoltori ed altri beneficiari da rispettare per ogni norma BCAA in relazione a: caratteristiche delle superfici interessate (comprese condizioni pedoclimatiche); metodi colturali in uso; pratiche agronomiche; dimensione e struttura aziendale; uso del suolo

Commissione UE può adottare atti volti a “garantire parità di condizioni in merito a percentuale per norma BCAA1”

Art. 14 Stato membro riporta nel PSPAC entro 1/1/2025, a seguito di consultazione delle parti sociali rappresentative del settore agricolo, “sistema efficace e proporzionato” di sanzioni amministrative da applicare ai beneficiari di pagamenti diretti se non rispettano condizioni di lavoro od obblighi del datore di lavoro derivati dagli atti giuridici di cui ad Allegato IV pubblicato su GUCE 435/21

Art. 15 Stato membro introduce nel PSPAC sistema di servizi di consulenza aziendale a favore di beneficiari PAC per:

  1. coprire aspetti economici, ambientali, sociali della gestione aziendale, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti;
  2. fornire informazioni scientifiche e tecnologiche, nonché sviluppare progetti di ricerca ed innovazione;
  3. fornire assistenza adeguata lungo intero ciclo di sviluppo di azienda, compresa: costituzione di nuova azienda agricola; conversione dei modelli di produzione verso domanda dei consumatori; introduzione pratiche innovative e tecniche agricole per resilienza ai cambiamenti climatici; miglioramento benessere di animali; norme sulla sicurezza e sostegno sociale

Consulenza fornita in imparziale da tecnici qualificati ed esenti da conflitti di interesse

Servizi di consulenza adeguati ai vari tipi di produzione ed azienda, riguardanti almeno:

  1. requisiti ed impegni in materia di gestione a carico dei beneficiari PAC (in particolare quelli relativi a condizionalità, strumenti finanziari, piani aziendali);
  2. requisiti stabiliti da Stato membro per attuare Direttive CEE 1992/43, 2000/60, 2008/59, 2009/178, 2003/147, 2016/429;
  3. pratiche aziendali atte a prevenire sviluppo della resistenza antimicrobica;
  4. prevenzione e gestione del rischio;
  5. sostegno ad innovazione (in particolare preparazione ed attuazione di progetti di gruppi operativi PEI);
  6. tecnologie digitali in agricoltura e nelle zone rurali;
  7. gestione sostenibile dei nutrienti (compresa adozione, non oltre il 2024, da parte di aziende agricole di uno strumento di sostenibilità in grado di fornire: un bilancio dei principali nutrienti presenti nel suolo; requisiti legali relativi ai nutrienti; dati relativi al suolo; dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC);
  8. condizioni di impiego ed obblighi dei datori di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, sostegno sociale ad agricoltori

Art. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 vedi scheda “Gestione PAC”

Art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88 vedi scheda “PAC e sostegno ad alcune colture”

Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 vedi scheda “FEASR”

Art. 85 FEAGA sostiene pagamenti PAC di cui ad Art. 16 ed interventi in taluni settori produttivi

FEASR sostiene interventi del PSR ed assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri di cui ad Art. 94

Art. 86 spese ammissibili a contributo: FEAGA a partire da 1 Gennaio successivo ad invio PSPAC (comunque dopo 1/1/2023); FEASR a partire da data di invio di PSPAC (comunque dopo 1/1/2023).

In caso di modifica a PSPAC spese ammesse a contributo in caso di:

  1. FEAGA dopo approvazione di modifica da parte di Commissione UE, comunque a partire da data di entrata in vigore di modifica in Stato membro;
  2. FEASR a partire da data di invio di modifica a Commissione. In deroga PSPAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche, “cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio economiche di Stato membro o Regione”, spese decorrenti da data del verificarsi di evento

Ammesse a contributo FEASR spese sostenute e pagate da beneficiario entro 31/12/2029 ed a partire da data fissata da  Stato membro (comunque dopo 1/1/2023), con esclusione di spese per “operazioni materialmente compiute prima di invio domanda di sostegno ad Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati”, salvo caso di operazioni relative a cura precoce del soprassuolo originato da seme e cura del bosco giovane e che perseguono 1 o più obiettivi specifici di cui ad Art. 6

Contributi in natura e costi di ammortamento ammessi a sostegno FEASR secondo condizioni fissate da Stato membro

Art. 87 importo totale concesso a Stato membro sotto forma di pagamenti diretti per tipi di intervento mai superiore per dato anno a dotazione finanziaria fissata in Allegato V pubblicato su GUCE 435/21 (Per Italia pari a 3.628.529.155 €). Commissione UE può adottare atti delegati modificativi delle dotazioni per Stati membri riportate in Allegati V e IX pubblicati su GUCE 435/21, in base ad evoluzione di importi massimi totali dei pagamenti diretti PAC concessi, compresi eventuali trasferimenti di risorse a FEASR e detrazioni necessarie per finanziarie interventi in altri settori

Importo finanziario indicato in Art. 101 per tipi di intervento in forma di pagamenti diretti concesso da Stato membro in un dato anno può superare dotazione definita in Allegato V per tale Stato membro di un importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura in PSPAC

Reg. 42/2022 pubblicato su GUCE 9/22 ha fissato massimali nazionali concessi da UE per pagamenti diretti a Stati membri per anno 2022 (ad Italia assegnati 3.628.529.000 €, che al netto della riduzione dell’aiuto per importi PAC superiori a 150.000 € viene 3.623.100.000 €)

Art. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99 vedi scheda “FEASR”

Art. 96 dotazioni finanziarie indicative per interventi di sostegno accoppiato al reddito ammesse per non oltre 13% all’anno di 3.628.529.155 €. In deroga se Stato membro utilizzato oltre il 13% nella precedente programmazione può continuare ad usare tale aliquota nel limite di quella approvata dalla Commissione UE per il sostegno accoppiato per domande anno 2018, comunque non oltre il 15% e purché percentuale eccedente il 13% sia destinata a sostenere colture proteiche. In deroga Stato membro può utilizzare fino a 3.000.000 €/anno per finanziare sostegno accoppiato al reddito

Art. 98 almeno 10% della dotazione di 3.628.529.155 € è riservata ogni anno al sostegno redistributivo del reddito, come stabilito nel PSPAC approvato da Commissione UE

Art. 100 Commissione UE, in base ad informazioni fornite da Stato membro, valuta:

  1. contributo della politica al conseguimento degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, compreso obiettivo di spesa stimato, mediante applicazione di ponderazioni specifiche differenziate pari a:
    • 40% in caso di spese inerenti a: sostegno di base e complementari al reddito; vincoli naturali e/o territoriali specifici (v. indennità compensativa, aree Natura 2000);
    • 100% in caso di spese inerenti ai regimi ecologici (v. biologico);
  2. se sostegno UE fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Commissione UE può adottare atti per modificare tali ponderazioni qualora “giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità della spesa destinata ad obiettivi in materia di ambiente e clima”

Art. 101 Stato membro nel PSPAC definisce dotazione finanziaria indicativa per ogni anno ed intervento, compresi quelli di cui ad Art. 42, ma con esclusione dei pagamenti attesi sulla base di finanziamenti nazionali integrativi. Tali dotazioni indicative non impediscono a Stato membro di usare questi fondi per altri tipi di interventi senza modificare PSPAC purché loro utilizzo non incida sui programma operativi approvati e dotazioni finanziarie destinate ad:

  1. interventi sotto forma di pagamenti diretti usate per altri interventi analoghi;
  2. interventi del PSR usate per altri interventi a favore di sviluppo rurale;
  3. interventi nel settore di apicoltura e vitivinicoltura usate solo per altri interventi nello stesso settore;
  4. interventi in altri settori colturali di cui ad Art. 42 usate solo per altri interventi nello stesso settore

Stato membro che decide di concedere sostegno di base al reddito tenendo conto dei diritti ad aiuto di cui ad Art. 23 può aumentare o diminuire tali importi in relazione al valore dei diritti attivati nell’anno entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi fissati per gli interventi di sostegno al reddito di cui ad Art. 102

Art. 102 Stato membro definisce 1 o più importi unitari per ogni intervento incluso in PSPAC che possono essere uniformi (pari a valore di cui si prevede il pagamento per ognuno dei relativi output) o medi (pari a “valore medio dei diversi importi unitari di cui si prevede pagamento per i relativi output”).

Stato membro, per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, può fissare importi unitari massimi o minimi per ogni intervento, corrispondenti a quelli per cui si prevede il pagamento per relativi output. Nel definire tali importi applicata “necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che fondi rimangano inutilizzati”

Importo unitario può essere inferiore a quello minimo previsto “solo per evitare superamento delle dotazioni finanziarie fissate per tipo di intervento sotto forma di pagamento diretto”

Stato membro per tipi di intervento di sviluppo rurale può definire importo unitario medio massimo (pari a “importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output”)

Stato membro definisce ogni anno output previsti per ogni intervento quantificati per ogni importo unitario uniforme o medio previsto (output forniti a livello aggregato per tutti gli importi unitari o per gruppo di importi unitari)

Art. 103 Stato membro nell’ambito della proposta di PSPAC può decidere di trasferire:

  1. fino a 25% della dotazione per pagamenti diretti relativa agli esercizi 2023 – 2026 (previa eventuale dotazione per il cotone) al FEASR per gli esercizi 2024 – 2027. Tale percentuale può aumentare fino a: 40% se Stato membro utilizza tale aumento per finanziare interventi FEASR relativi ad obiettivi specifici di clima ed ambiente; 27% se Stato membro utilizza tale aumento per favorire insediamento di giovani agricoltori;
  2. fino a 25% della dotazione FEASR per gli esercizi 2024 – 2027 al FEAGA per pagamenti diretti per gli esercizi 2023 – 2026. Tale percentuale può essere aumentata fino a 30% per Stato membro con pagamenti diretti per ha. inferiori a 90% di quelli medi UE (non applicabile in Italia)

Decisioni relative alla fissazione delle suddette percentuali possono variare ogni anno e comunque Stato membro entro 31/12/2025 può variare, nell’ambito della modifica del PSPAC, le suddette percentuali

Art. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 vedi scheda “Piano strategico PAC”

Art. 125, 127 vedi scheda “FEASR”

Art. 126 Stato membro istituisce entro 12 mesi da approvazione di PSPAC da parte di Commissione UE “rete nazionale della PAC” inerente a rete di Organizzazioni ed Amministrazioni, consulenti, ricercatori ed altri attori dell’innovazione e del settore agricoltura e sviluppo rurale esistenti a livello nazionale

Commissione UE istituisce “rete europea della PAC” per collegare in rete le reti nazionali, Organizzazioni ed Amministrazioni nazionali del settore agricoltura e sviluppo rurale

Collegamento in rete tramite rete europea e nazionale persegue seguenti obiettivi:

  1. aumentare coinvolgimento dei portatori di interesse ad attuazione di PSPAC (compresa loro elaborazione)
  2. assistere amministratori di Stati membri nell’attuazione di PSPAC e nella fase di transizione verso modello basato su efficacia
  3. contribuire a migliorare qualità di attuazione di PSPAC
  4. contribuire ad informare il pubblico e potenziali beneficiari circa possibilità di finanziamento PAC
  5. promuovere innovazione nel settore di agricoltura e sviluppo rurale, nonché sostenere apprendimento tra pari, inclusione ed interazione tra i vari portatori di interesse nei processi di scambio ed acquisizione di conoscenza
  6. contribuire alle capacità ed alle attività di monitoraggio e valutazione
  7. contribuire alla diffusione dei risultati di PSPAC

Funzioni di reti nazionali ed europea della PAC per conseguire suddetti obiettivi sono:

  1. raccolta, analisi e diffusione di informazioni su azioni e buone pratiche sostenute da PSPAC, nonché analisi degli sviluppi in agricoltura e nelle zone rurali degli obiettivi specifici di cui ad Art. 6
  2. acquisizione di capacità di Amministrazione di Stati membri ed altri attori coinvolti nell’attuazione di PSPAC, anche in merito ai processi di monitoraggio e valutazione
  3. creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare scambio di esigenze tra portatori di interessi ed apprendimento tra pari ed eventuali scambi con Paesi Terzi
  4. raccolta di informazioni e sostegno alla loro diffusione, nonché messa in rete di strutture e progetti finanziati da parte di Gruppi di azione locali (GAL) e Gruppi operativi PEI per innovazione
  5. sostegno a progetti di cooperazione tra Gruppi operativi PEI e GAL ai fini di cooperazione transnazionale
  6. creazione di collegamenti con altre strategie finanziarie di UE o reti
  7. contributo ad ulteriore sviluppo di PAC e preparazione ai periodi successivi di PSPAC
  8. partecipazione e contributo di reti nazionali a rete europea di PAC

Commissione UE adotta atti per definire struttura organizzativa e funzionamento di rete europea PAC

Art. 128, 129, 130, 131, 132, 133 vedi scheda “controllo e monitoraggio PAC”

Art. 134 Stato membro presenta relazione annuale su efficacia di attuazione di PSPAC nel corso del precedente esercizio (ultima relazione comprende “sintesi delle valutazioni effettuate durante periodo di attuazione”) contenente:

  1. principali informazioni qualitative e quantitative relative ad attuazione di PSPAC con riferimento a dati finanziari, indicatori di output e di risultato (eventualmente a livello regionale);
  2. output realizzati;
  3. spesa dichiarata nei conti annuali prima di applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni, tenendo conto nel caso di FEASR di riassegnazioni di fondi esclusi o recuperati;
  4. rapporto tra la spesa e pertinenti output (importo unitario realizzato);
  5. risultati e distanza dai corrispondenti target intermedi fissati;
  6. importi unitari medi per operazioni selezionate nell’esercizio finanziario precedente con relativo numero di risultati e le relative spese o rapporto tra spesa pubblica totale (esclusi finanziamenti nazionali integrativi) impegnata per operazioni oggetto di pagamenti nell’esercizio precedente ed output realizzati, nonché relativo numero di risultati e spese (informazioni aggiuntive fornite da Stato membro);
  7. informazioni qualitative comprendenti: sintesi dello stato di attuazione di PSPAC rispetto a precedente esercizio; eventuali problematiche incidenti su efficacia di attuazione di PSPAC in particolare in merito a deviazioni dei target intermedi, illustrandone ragioni ed eventuali misure adottate;
  8. informazioni qualitative eventualmente aggiuntive da Stato membro relative a giustificazione di eventuale superamento di importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario previsto ed eventuale importo unitario massimo fissato da Art. 102 o al corrispondente importo unitario medio per operazioni selezionate o al rapporto tra spesa pubblica totale (esclusi finanziamenti nazionali integrativi) impegnata per operazioni oggetto di pagamento nel precedente esercizio e relativi output realizzati. Giustificazione specifica se superamento eccede il 50%;
  9. per strumenti finanziari informazioni riguardano:
    • spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;
    • impianto dei costi e delle commissioni di gestione dichiarate spese ammissibili;
    • importo per tipo di prodotto finanziario delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta a FEASR;
    • interessi ed altre plusvalenze generate dal sostegno della partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari e risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR;
    • valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti dei destinatari finali garantiti con spesa pubblica ammissibile (esclusi finanziamenti nazionali integrativi) versati ai destinatari finali

Relazioni annuali, insieme a loro sintesi, messe a disposizioni del pubblico, tenendo conto che informazioni di cui alle lettere b, c, d sono indicate per importo unitario come illustrato in PSPAC. Ai fini di esame biennale di efficacia di attuazione, relazione annuale contiene informazioni sui finanziamenti nazionali integrativi

Commissione UE può: formulare osservazioni su relazioni annuali entro 1 mese da loro invio, altrimenti relazione si intende accettata; adottare atti esecutivi relativi a modalità di invio e contenuto delle relazioni annuali

Art. 135 Commissione UE effettua esame biennale su efficacia dell’attuazione di PSPAC in base alle informazioni riportate nelle relazioni annuali. Qualora 1 o più indicatori di risultato usati da Stato membro per esame di efficacia rivela un deficit rispetto al corrispondente target intermedio superiore al 35% per anno 2024 (25% per anno 2026), Stato membro deve giustificare tale divario. Commissione UE può eventualmente chiedere a Stato membro di presentare un piano di azione, contenente misure correttive con relative tempistiche previste

Commissione UE nel 2026 riesamina informazioni fornite nelle relazioni annuali su efficacia di attuazione del PSPAC per anno 2025. Qualora valore di 1 o più indicatori di risultato comunicati rilevassero un deficit superiore a 35% per anno 2025, Commissione UE può chiedere a Stato membro l’adozione di misure correttive

Art. 136 Stato membro organizza ogni anno riunione di riesame con Commissione UE da tenere non prima di 2 mesi da invio della relazione annuale di cui ad Art. 135, al fine di analizzare efficacia di attuazione del PSPAC, compresi: progressi compiuti per raggiungere target fissati; informazioni disponibili su importi pertinenti; eventuali problematiche incidenti su efficacia di attuazione ed interventi intesi a porvi rimedio

Art. 137 programma specifico cotone (Italia esclusa)

Art. 138 Stato membro che concede aiuto nazionale transitorio di cui ad Art. 147 fornisce a Commissione UE entro 15 Febbraio a partire dal 2025 e fino al 2030 informazioni su: numero di beneficiari; importo totale di aiuti nazionali transitori concessi; numero di ha. od animali per cui concesso aiuto

Art. 139, 140, 141, 142, 143 vedi scheda “Controllo e monitoraggio PAC”

Art. 144 sostegno a forum di cooperazione tra imprese concesso solo qualora queste rispettano le regole della concorrenza di cui al Reg. 1308/13

Art. 145 sostegni concessi dal Reg. 2115/21 sono soggetti alla regola degli aiuti di Stato di cui agli Art. 107, 108, 109 del TFUE, salvo sostegno fornito da Stati membri o finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nell’ambito di Art. 42 del TFUE

Art. 146 Stato membro può offrire finanziamenti integrativi a favore dello sviluppo rurale FEASR oggetto di aiuto UE in qualsiasi momento nel periodo di validità del PSPAC, purché conforme al Reg. 2115/21 e riportato nel PSPAC approvato da Commissione UE

Art. 147 Stato membro che ha concesso aiuti nazionali transitori ad agricoltori nel periodo 2015 – 2022 può continuare a concederli, fermo restando che importo totale degli aiuti concedibili per settore è pari a 50% del livello dei pagamenti per anno 2023 (45% per anno 2024, 40% per anno 2025, 35% per anno 2026, 30% per anno 2027)

Art. 148 Commissione UE adotta atti immediatamente esecutivi in casi di emergenza al fine di risolvere problemi specifici, anche in deroga alle disposizioni del Reg. 2115/21 “per il periodo strettamente necessario (comunque non superiore a 12 mesi), fermo restando continuità di PSPAC. Se al termine del periodo di emergenza, problemi specifici permangono, Commissione UE può presentare un’adeguata proposta legislativa

Commissione UE informa Parlamento europeo e Consiglio delle misure adottate entro 10 giorni lavorativi successivi

Art. 149 riguarda Regioni ultraperiferiche di UE ed isole minori del mare Egeo

Art. 150 Commissione UE, in collaborazione con Stati membri, istituisce:

  1. sistema che consente scambio sicuro dei dati di comune interesse;
  2. sistema elettronico adeguato e sicuro per registrazione e gestione delle informazioni e delle relazioni sul monitoraggio e valutazioni

Commissione UE adotta atti per definire norme relative al funzionamento dei sistemi

Art. 151 Stati membri e Commissione UE raccolgono dati personali al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione senza sottoporli ad un trattamento incompatibile con tali finalità ed utilizzando sistema elettronico che li rende anonimi. Dati personali, anche quando trattati dai servizi di consulenza aziendale, sono conservati in modo da non consentire identificazione degli interessati “per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui raccolti e successivamente trattati”

Stato membro informa gli interessati circa possibilità che loro dati personali siano trattati da Organismi nazionali o da UE, fermo restando che “godono dei diritti di protezione dei dati ai sensi del Reg. 1725/18 (privacy)

Art. 152 Commissione UE ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di 7 anni a decorrere dal 7/12/2021 (delega prorogata per 5 anni, salvo che Parlamento europeo o Consiglio non si oppongano). A tal fine elabora una relazione sull’esercizio della delega almeno 9 mesi prima della scadenza di 5 anni.

Delega può sempre essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio, con effetto a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione su GUCE, fermo restando validità degli atti delegati in vigore

Commissione UE, prima di adottare atti delegati, consulta esperti designati da ogni Stato membro, e subito dopo loro adozione li notifica al Parlamento europeo e Consiglio, affinché possano sollevare entro 2 mesi (termine prorogabile di 2 mesi) eventuali obiezioni (se ciò non avviene, atto entra in vigore)

Art. 153 Commissione UE è assistita da Comitato per politica agricola comune, che è tenuto ad esprimere parere vincolante su atti della Commissione UE, altrimenti questi non applicabili

Art. 154 abrogazione del Reg. 1305/13 a partire dal 1/1/2023, fermo restando validità:

  1. fino al 31/12/2025 dell’attuazione del PSR (cioè ammesse spese sostenute da beneficiari e pagate da AGEA entro 31/12/2025);
  2. di Art. 32 ed di Allegato III inerente la designazione delle zone soggette a vincoli naturali ed altri vincoli specifici (cioè riferimenti a zone montane ed aree Natura 2000 sono da intendersi riferite a PSPAC);
  3. rete europea per sviluppo rurale, rete del partenariato europeo per innovazione (PEI), reti rurali nazionali fino ad istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui ad Art. 126

Abrogazione di Reg. 1307/13 a partire dal 1/1/2023, salvo sua applicazione per domande inviate prima del 1/1/2023

Art. 155 spese relative ad impegni giuridici nei confronti di beneficiari presi con Reg. 1257/99, 1608/05 e 1315/13 continuano ad essere ammissibili a contributo FEASR 2023/2027, purché:

  1. tali spese siano previste nel PSPAC;
  2. applicato tasso di partecipazione di FEASR per intervento fissato nel PSPAC;
  3. sistema integrato di cui ad Art. 65 di Reg. 2116/21 applicato ad impegni giuridici assunti nel quadro delle misure corrispondenti a superficie ed animali ed operazioni pertinenti sono chiaramente identificate e pagamenti eseguiti entro 31/12/2031
  4. spese comunicate a Commissione UE riportate nel piano finanziario PSPAC come informazioni supplementari

Art. 156 a partire dalla data di attuazione del PSPAC somma dei pagamenti effettuati nel corso di un esercizio nell’ambito di ogni tipo di intervento per determinati settori di cui al Reg. 1308/13 (riforma OCM) o ad Art. 42 non deve superare dotazioni finanziarie fissate al riguardo

Art. 157 spese di cui ad Art. 31 del 1060/21 e ad Art. 77 sono assimilabili a contributi FEASR a decorrere da data di invio di PSPAC, purché pagate da AGEA a decorrere da 1/1/2023, mentre spese di Reg. 1306/13 ammesse fino a 31/12/2022

Art. 158 Commissione UE può adottare atti integrativi di Reg. 2115/21 con misure volte a tutelare diritti acquisiti e legittimo affidamento dei beneficiari relativamente al regime di transizione per i Reg. 1305/13, 1307/13, 1308/13 (in particolare norme per cui sostegno concesso con tali Regolamenti è integrato con quello del Reg. 2115/21, compresa assistenza tecnica e valutazione ex post)

Art. 159 Commissione UE esamina entro 31/12/2025 elenco di cui ad Allegato XIII per aggiungere ulteriori atti legislativi in materia di ambiente e clima

Art. 160 Reg. 2115/21 entra in vigore al 7/12/2021, anche se misure applicabili dal 1/1/2023

Commissione UE con Reg. 1542/20 stabilito che prefinanziamento nell’attuazione dei programmi operativi per il periodo 2021-2023 è fissato al 2% del loro importo totale

Il Reg. 126/22 attuativo del Reg. 2115/21 prevede, tra l’altro, ad:

Art. 45 Stato membro può inserire in PSPAC sostegno ad interventi relativi a: attività di conservazione, uso e sviluppo sostenibile di risorse genetiche in agricoltura e silvicoltura; impegni agroclimatici ambientali atti a preservare nelle aziende agricole razze della specie bovina, ovina, caprina, equina, suina, uccelli, cunicola, api a rischio di estinzione e/o varietà vegetali “geneticamente adattate a sistemi produzione o ambienti tradizionali minacciate di erosione genetica”

Ammesso a sostegno solo razze locali purché:

  1. indicato a livello nazionale numero delle femmine riproduttrici interessate;
  2. Ente selezionatore riconosciuto registra e tiene aggiornato Libro genealogico della razza

Ammesse a sostegno solo risorse genetiche vegetali minacciate di erosione se fornite prove adeguate basate su risultati scientifici e su indicatori capaci di stimare riduzione delle varietà autoctone o primitive locali, diversità delle loro popolazioni ed eventuali modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale

Operazioni per conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche comprendono:

  1. azioni mirate a promuovere: conservazione in situ od ex situ; caratterizzazione, raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura e silvicoltura; compilazione di inventari delle risorse genetiche conservate in situ presso aziende agricole e silvicole o delle collezioni ex situ o delle banche dati
  2. azioni concertate volte a promuovere scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura e silvicoltura di UE tra Organizzazioni competenti di Stati membri
  3. azioni di informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche che coinvolgono Organizzazioni non governative od altri portatori di interesse

Al riguardo si deve intendere per:

  1. conservazione in situ: conservazione del materiale genetico negli ecosistemi ed habitat naturali ed il mantenimento o recupero di popolazioni vitali di specie o razze animali domestiche o specie vegetali coltivate nel loro ambiente naturale o nell’ambiente domestico dove tali specie/razze hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive
  2. conservazione in azienda agricola/silvicola: conservazione e sviluppo in situ di tale materiale nell’azienda
  3. conservazione ex situ: conservazione di materiale genetico per uso agricolo/silvicolo fuori da suo habitat
  4. collezione ex situ: collezione di materiale genetico per uso agricolo/silvicolo conservato fuori da suo habitat

Art. 46 se Stato membro inserisce in PSPAC interventi relativi al benessere degli animali deve prevedere introduzione di criteri superiori ai normali metodi di produzione relativamente a:

  1. acqua, mangimi e cura di animali secondo le loro naturali esigenze;
  2. condizioni di stabulazione migliorative del loro comfort e libertà di movimento (v. maggiore spazio, pavimentazione, luce naturale, controllo microclimatico, stabulazione libera o di gruppo);
  3. condizioni che consentono espressione del comportamento naturale (v. arricchimento ambiente di vita, svezzamento tardivo);
  4. accesso all’esterno e pascolo all’aperto);
  5. pratiche che aumentano robustezza e longevità di animali (anche di razze a crescita lenta);
  6. pratiche volte ad evitare mutilazione o castrazione di animali (se queste ritenute necessarie occorre prevedere impiego di anestetici, analgesici, farmaci antinfiammatori, ricorso ad immunocastrazione);
  7. misure sanitarie in grado di prevenire malattie non trasmissibili che non richiedono uso di sostanze mediche (v. vaccini, insetticidi, antiparassitari)

Art. 47 se Stato membro inserisce in PSPAC interventi relativi a regimi di qualità deve prevedere che questi riguardino:

  1. regimi (compresi regimi di certificazione di aziende/prodotti agricoli, cotone, prodotti alimentari) conformi a:
    • specificità del prodotto finale tutelato da tale regime in merito a: sue caratteristiche; particolari metodi di produzione; qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti a livello di sanità pubblica, salute di piante ed animali, benessere di animali, tutela ambiente;
    • apertura a tutti i produttori dei regimi di qualità;
    • disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto accertato da Autorità pubblica od Organismo indipendente di controllo;
    • trasparenza del regime così da assicurare tracciabilità completa dei prodotti;
  2. regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti da Stato membro

Art. 48 Stato membro stabilisce ogni anno percentuale di prati permanenti da mantenere (BCAA 1), a livello nazionale, regionale, locale (gruppo di aziende) o aziendale, dividendo le superfici a prato permanente per la superficie agricola totale dichiarata in tale anno da agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti PAC (eventualmente adeguata ad una possibile modifica nella definizione di prato permanente o di superficie agricola a livello UE). Se accertata diminuzione di oltre 5% di superficie a prato permanente, Stato membro obbliga azienda a riconvertire terreni a prato permanente o a creare superfici a prato permanente qualora agricoltori dispongono di terreno convertito ad altri usi “a partire da superfici investite in passato a prato permanente”. In deroga se superfici a prato permanente in un certo anno è pari a 0,5% delle superfici a prato permanente, impegno di ritiene rispettato. Nessun impegno supplementare se diminuzione superiore a 5% dovuta a cessazione di attività agricola (compreso impianto di alberi di Natale o coltivazione di piante od alberi per produzione di energia) sulle superfici in questione. Ai fini del calcolo della percentuale, superfici considerate a prato permanente (quindi utilizzabili per produzione di erba od altre piante erbacee da foraggio per almeno 5 anni consecutivi da loro riconversione o creazione o se superfici già utilizzate per tali produzioni per numero residuo di anni fino a raggiungere 5 anni) a decorrere dal primo giorno di riconversione o creazione                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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