IDENTIFICAZIONE SANITARIA EQUIDI

IDENTIFICAZIONE SANITARIA  EQUIDI (Reg. 1940/17; Ord. 01/03/13, 07/03/2017)   (equini 01)

 

Soggetti interessati:

Ministero Salute (MISA), Associazione Italiana Allevatori (AIA), Servizi veterinari ASL, proprietari di equini, gestori  impianti di macellazione.

 

Iter procedurale:

Commissione UE ha definito con Reg. 1940/17 il contenuto ed il formato del certificato zootecnico facente parte del documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori e quindi razza pura (modello pubblicato su GU Ce 275/17). A decorrere da 01/01/2018 la Sezione V del suddetto documento di identificazione viene integrata con la parte II del certificato zootecnico, che va comunque allegato al documento di identificazione.

MISA con Ordinanza del 01/03/2013prorogata al 31/03/2017 dalla Ordinanza  del 07/03/2017, prevede:

  • costituzione all’interno della Banca Dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe Zootecnica di una Sezione specifica per identificazione degli equidi a fini sanitari. Sezione  costantemente aggiornata da AIA, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio veterinario ASL  competente per territorio, e dai proprietari di equidi
  • impegno del Servizio Veterinario ASL, che trova equidi di oltre 12 mesi  non identificati, a:
  1. procedere a loro identificazione, mediante applicazione di dispositivo elettronico individuale
  2. rilasciare scheda identificativa (modello pubblicato su GU 95/13) con valore di documento  identificativo provvisorio  fino al rilascio del passaporto
  3. registrare nella specifica Sezione di BDN i dati di identificazione di animali
  4. prescrivere al proprietario o detentore di animali gli adempimenti necessari per regolarizzare le violazioni accertate entro 15 giornicompreso pagamento di sanzione comminata. Disposizioni applicate anche in caso di equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte di Autorità Giudiziaria
  • che Servizio veterinario ASL, qualora riscontri durante controlli su allevamenti ed altre strutture  di permanenza di equidi, differenti situazioni rispetto ad informazioni in BDN, rettifiche tali dati, applicando  sanzioni pecuniarie a trasgressore e fissando termine di 15 giorni per regolarizzare situazione (durante tale periodo vietata movimentazione di equidi)
  • che, qualora equide non sia identificato in modo corretto, Servizio Veterinario ASL dichiari  tale  animale “non destinato a produzione di alimenti per uso umano” (dichiarazione annotata  nel passaporto ed in BDN)
  • registrazione, da parte di proprietario di equidi, nella Sezione specifica di BDN le informazioni relative alla movimentazione di equidi aventi durata superiore a 15 giorni. Registrazioni da attuarsi entro 7 giorni da evento
  • comunicazione, prima di ispezione ante mortem di animale, da parte di gestore del macello al Servizio Veterinario ASL competente, di ogni informazione connessa a corretta identificazione di animale, pena sospensione di macellazione

 

Entità aiuto:

Spese per identificazione sanitaria di equidi sono a carico di proprietario di animale.

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