GENZIA UE SICUREZZA MARITTINA

AGENZIA UE  SICUREZZA MARITTINA (Reg. 1406/02)                          (pesca22)

 

 

Soggetti interessati:

Stati membri

Iter procedurale:

Commissione istituito con Reg. 1406/02 Agenzia Europea per Sicurezza Marittima con il compito di:

  1. assistere Commissione nei lavori preparatori per aggiornare legislazione UE in materia di sicurezza marittima e prevenzione di inquinamento causato da navi, tenendo conto di evoluzione della normativa internazionale. Tale compito comprende analisi dei progetti di  ricerca realizzati al riguardo.
  2. assistere Commissione nell’attuazione in territorio UE della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima e prevenzione di inquinamento causato da navi, ed in particolare:
  • verifica il funzionamento del regime UE di controllo dello stato di approdo, comprese eventuali visite presso gli Stati membri, suggerendo alla Commissione eventuali miglioramenti da apportare nel settore
  • fornisce assistenza tecnica alla Commissione per partecipare ai lavori di organismi tecnici internazionali per il controllo delle navi
  • assiste la Commissione nella realizzazione di qualsiasi altro compito affidato a questa, in particolare su legislazione relativa a società di classificazione della sicurezza di navi passeggeri, formazione, rilascio di brevetti, sicurezza degli equipaggi delle navi

3. collaborare con gli Stati membri per:

  • organizzare iniziative di formazione
  • sviluppare soluzioni tecniche e fornire assistenza per applicazione della normativa UE

4. facilitare la cooperazione tra Stati membri e Commissione in materia di:

  • promozione della cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate
  • sviluppo e operatività dei sistemi di informazione al fine di raggiungere tali obiettivi

5. facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell’elaborazione di strategie comuni di indagine su incidenti, in conformità ai principi internazionali

6. fornire a Commissione e Stati membri informazioni oggettive ed attendibili sulla sicurezza marittima  ed inquinamento marino causato da navi, per  consentire loro di adottare  misure atte a migliorare la sicurezza e prevenire l’inquinamento, sia accidentale che intenzionale. Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione semestrale delle informazioni sulle navi, a cui è stato rifiutato l’accesso ai porti UE. Agenzia assiste altresì Commissione e Stati  membri per facilitare l’identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acque marine ed applicare le relative sanzioni

7. fornire assistenza agli Stati candidati ad adesione alla UE nelle materie di cui sopra

8. sostenere le Autorità nazionali che svolgono funzioni di Guardia costiera a livello nazionale, UE, internazionale:

  • condividendo, integrando, analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di  segnalazione delle navi ed in altri sistemi di informazione vigenti presso Agenzia Europea di controllo della pesca, fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri
  • fornendo servizi di sorveglianza e comunicazione basati su tecnologie avanzate (comprese quelle spaziali)
  • potenziando capacità di elaborazione degli orientamenti e raccomandazioni, anche attraverso migliori prassi e scambio di personale
  • migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di Guardia costiera, anche tenendo conto dei rischi emergenti nel settore marittimo
  • condividendo la capacità di pianificare e realizzare operazioni multifunzionali approvate dai competenti Stati membri interessati
  • definendo accordo di lavoro con Agenzia per la pesca ed Agenzia per Guardia costiera, tenendo conto del manuale predisposto da Commissione in materia di funzioni di Guardia costiera

Per realizzare tali compiti, Agenzia può eseguire visite presso Stati membri che sono tenuti a favorirle, purchè tempestivamente informati (comunicare data di visita, funzionari incaricati, oggetto e scopo di missione). A conclusione di ogni visita, Agenzia redige una relazione da inviare a Commissione e Stato membro interessato.

Agenzia, per richieste di accesso ai suoi dati, applica principi di trasparenza e non discriminazione. Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa, consentendo al pubblico e ad ogni soggetto interessato a ricevere tempestivamente  informazioni comprensibili riguardanti la sua attività. Informazioni raccolte da Commissione ed Agenzia sono comunque soggette alle disposizioni sulla privacy.

Agenzia è un organismo di UE dotato di personalità giuridica, ed in quanto tale può acquistare o alienare beni mobili ed immobili nei vari Stati membri, nonché “stare in giudizio”. Su richiesta della Commissione e previo accordo  con Stati membri, può istituire dei Centri regionali al fine di svolgere compiti legati al monitoraggio sul traffico marittimo.

Ad Agenzia possono partecipare Paesi Terzi che hanno concluso accordi con UE in materia di   sicurezza marittima e prevenzione da inquinamento, sulla base di specifiche intese sottoscritte tra le parti.

Agenzia  gestita da un Consiglio di amministrazione, con il compito di:

  1. nominare il Direttore esecutivo
  2. adottare entro 30 Aprile relazione generale sull’attività svolta in anno precedente da inviare a Stati membri, Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione
  3. esaminare le richieste di assistenza tecnica avanzate dagli Stati membri
  4. adottate entro 31 Ottobre, tenendo conto del parere di Commissione, il programma di lavoro di Agenzia per anno successivo da inviare a Stati membri, Palamento Europeo, Consiglio, Commissione (può esprimersi entro 15 giorni in modo sfavorevole, con conseguente riesame del documento da parte di Consiglio Amministrazione che lo adotta entro 2 mesi a maggioranza di 2/3)
  5. adottare bilancio definitivo di Agenzia prima di inizio dell’esercizio finanziario, apportando eventuali adeguamenti successivi in funzione del contributo UE assegnato o di entrate di Agenzia
  6. fissare procedure per assunzione delle delibere del Direttore esecutivo
  7. definire orientamento relativo a visite da effettuarsi presso Stati membri
  8. esercitare proprie funzioni in materia di bilancio di Agenzia
  9. esercitare azioni disciplinari su Direttore esecutivo e sui capi unità
  10. adottare proprio regolamento interno
  11. adottare entro 30 Aprile il bilancio, corredato dal programma di lavoro, da trasmettere a Commissione e Paesi terzi partecipanti ad Agenzia. Commissione inserisce progetto di bilancio di Agenzia in bilancio UE, rispettando il massimale fissato. Dopo adozione del bilancio UE, Consiglio Amministrazione approva bilancio  e programma definitivo di lavoro di Agenzia  apportandovi eventuali adeguamenti  a seguito della decisione di Commissione (documenti inviati a Commissione, Autorità di bilancio, Paesi terzi partecipanti ad Agenzia).
  12. adottare, previo parere di Commissione e Corte dei Conti, regolamento finanziario di Agenzia, in cui specificare procedure da seguire per elaborazione e la esecuzione del bilancio di Agenzia
  13. incaricare un valutatore esterno indipendente di stabilire quale impatto ha avuto Agenzia e suoi metodi di lavoro sul livello di sicurezza marittima e prevenzione da inquinamento causato da navi. Valutazione presentata a Commissione con eventuali raccomandazioni in merito alle modifiche da appontare ad Agenzia e suoi metodi di lavoro.

Consiglio di amministrazione è composto da: 1 rappresentante per Stato  membro;  4 rappresentanti di Commissione; 4 professionisti dei settori maggiormente interessati nominati da Commissione, in base ad esperienza maturata nel settore (non aventi diritto di voto). Durata del mandato è di 5 anni, rinnovabile 1 sola volta.

Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri  membri, Presidente e Vice Presidente, il cui mandato dura 3 anni (rinnovabile 1 sola volta).

Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno 2 volte/anno,  nonché su iniziativa di Commissione o di 1/3 degli Stati membri. Consiglio può decidere di: esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri professionisti, che potrebbero trovarsi in conflitto di interessi; invitare alle proprie riunioni, come osservatori, qualsiasi persona il cui parere  potrebbe risultare utile. Membri del Consiglio possono essere assistiti da consiglieri o esperti.

Consiglio prende le sue decisioni a maggioranza di 2/3 dei membri aventi diritto al voto (ogni membro ha diritto  ad 1 voto, escluso Direttore esecutivo di Agenzia, anche  se regolamento interno può consentire ad un membro “di agire per conto di un altro”).

Agenzia rappresentata dal suo Direttore esecutivo, che è persona indipendente ed esercita le seguenti funzioni:

  1. elabora programma di lavoro da presentare al Consiglio (previa consultazione di Commissione) adottando poi le misure necessarie per sua attuazione e rispondendo nel contempo alle richieste avanzate da Commissione o Stato membro
  2. decide in merito ad esecuzione delle visite presso Stati membri, previa consultazione di Commissione
  3. adotta misure necessarie, emanando istruzioni amministrative interne e pubblicando avvisi, per assicurare il corretto funzionamento di Agenzia
  4. predispone un’efficace sistema di monitoraggio per valutare risultati di Agenzia rispetto ad obiettivi fissati, elaborando al riguardo una relazione annuale da sottoporre al Consiglio
  5. esercita poteri di controllo nei confronti del personale
  6. elabora una stima delle entrate e delle spese di Agenzia
  7. provvede ad attuare bilancio di Agenzia. Controlli su impegni e pagamenti delle spese, nonché su riscossione delle entrate di Agenzia effettuato da Commissione
  8. entro 31 Marzo sottopone a Commissione, Consiglio di amministrazione, Corte dei Conti contabilità dettagliata di tutte le entrate e spese relative ad anno precedente. Corte dei Conti esamina tale contabilità e pubblica la relazione annuale su attività di Agenzia
  9. elabora la stima delle entrate e delle spese di Agenzia per esercizio successivo e le invia al Consiglio di Amministrazione, insieme a tabella di organico del personale

Direttore nominato da Consiglio Amministrazione (decisione a maggioranza di 4/5 dei voti), in base a “provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima e prevenzione di inquinamento causato da navi”, può essere coadiuvato da 1 o più capi unità che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Consiglio può revocare Direttore prima della scadenza del suo mandato di 5 anni.

Agenzia esercita nei confronti del proprio personale poteri conferiti da statuto dei funzionari UE e dal regime applicabile nei confronti di altri agenti di UE. Personale, composto da funzionari, effettivi o distaccati da Commissione o da Stati membri a titolo temporaneo, nonché di personale proprio di agenzia, beneficia dei protocolli su privilegi ed immunità di UE.

Agenzia chiamata a risarcire danni causati dai suoi servizi o agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Corte di Giustizia, a cui compete giudicare sui contratti stipulati da Agenzia, deve conoscere le controversie esistenti in merito al risarcimento dei danni di cui sono responsabili gli agenti di Agenzia, tenendo conto di statuto del personale.

Agenzia aderisce a lotta contro frode, corruzione, altre attività illegali.

Corte dei Conti, Agenzia per lotta contro frodi (OLAF) possono sempre eseguire controlli sul posto nei confronti di beneficiario delle risorse di Agenzia.

Entità aiuto:

Entrate di  Agenzia sono costituite da:

  • contributo della Comunità Europea
  • eventuali contributi da Paesi Terzi partecipanti ai lavori di Agenzia
  • corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti da Agenzia

Spese riguardano: personale; amministrative; infrastrutture; esercizio.

Entrate e spese debbono risultare in pareggio.

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