LAVORO IMMIGRATI

LAVORO IMMIGRATI (D.Lgs. 286/98)                      (emigra 09)

 

Soggetti interessati:

Immigrati, datore di lavoro, Associazione di categoria.

Iter procedurale:

  1. Lgs. 286/98, come modificato da ultimo con D.Lgs. 203/16, prevede ad art. 24 che datore di lavoro, o Associazione di categoria (per conto dei loro associati) che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con stranieri presenta richiesta a Sportello Unico per Immigrazione (SUI) della Provincia di residenza.

Se datore di lavoro fornisce alloggio, immigrato, al momento  della sottoscrizione del contratto di soggiorno, esibisce “titolo  idoneo a provare effettiva disponibilità di alloggio”, in cui riportare:  condizioni di alloggio; abilitazione di alloggio rilasciata ai sensi delle norme vigenti; eventuale canone di affitto (“non eccessivo rispetto a qualità di alloggio ed a retribuzione di lavoratore”, comunque inferiore ad 1/3 di retribuzione)

SUI rilascia entro 20 giorni da richiesta, nulla osta (anche pluriennale) per intera durata del lavoro stagionale richiesto (non oltre 9 mesi su 12), con priorità per lo straniero che ha già lavorato in Italia nei 5 anni precedenti, purchè abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

In caso il  lavoratore  risulti impiegato in tale periodo presso più datori di lavoro, il nulla osta rimane unico, pur facendo seguito ad una richiesta cumulativa dei datori di lavoro interessato (nulla osta rilasciato comunque ad ognuno di loro).

Nulla osta rilasciato per un periodo inferiore a 9 mesi  può essere prorogato fino a compimento di 9 mesi e permesso di soggiorno rinnovato “in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta da stesso od altro datore di lavoro”.  In tale ipotesi, lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientrare in Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.

Se SUI non comunica, entro 20 giorni, il proprio diniego, la richiesta si intende accolta qualora:

  1. riguarda uno straniero già autorizzato, almeno 1 volta nei 5 anni precedenti, a prestare  lavoro stagionale presso stesso datore di lavoro
  2. lavoratore risulti regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato condizioni riportate nel permesso di soggiorno

Lavoratore che ha svolto attività per almeno 3 anni in Italia, a cui viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato od indeterminato, può chiedere a SUI la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote  stabilite.

Datore di lavoro che intende avvalersi di uno straniero  già impiegato nei 5 anni precedenti può chiedere a SUI un nulla osta di lavoro pluriennale. SUI, accertati i requisiti dello straniero, rilascia nulla osta per lavoro stagionale valido 3 anni, sulla cui base Autorità consolare, previa esibizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, concede il visto di ingresso al lavoratore, che lo trasmette al datore di lavoro, affinchè lo presenti a SUI.

Lavoratore straniero, entro 8 giorni da ingresso in Italia, si reca presso SUI per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro. Richiesta di assunzione di tale lavoratore per anni successivi può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello iniziale.

Nulla osta di lavoro stagionale può essere rifiutato o revocato  se già rilasciato in caso di:

  1. datore di lavoro risulti oggetto di sanzioni per lavoro irregolare
  2. datore di lavoro non abbia rispettato: obblighi giuridici in materia di previdenza sociale; tassazione dei diritti dei lavoratori; condizioni di lavoro ed impiego previsti dalle norme sui contratti collettivi
  3. impresa del datore di lavoro sia posta in liquidazione per insolvenza, o non svolge alcuna attività economica
  4. datore di lavoro, nei 12 mesi precedenti, ha effettuato licenziamenti per creare posto di lavoro vacante a favore di straniero

Permesso di soggiorno non viene rilasciato o revocato (se già rilasciato) qualora, oltre ai casi precedenti:

  1. risulti ottenuto in modo fraudolento o falsificato/contraffatto
  2. accertato che straniero non soddisfa i requisiti di ingresso o di soggiorno, o soggiorna in Italia per fini diversi da quelli per cui rilasciato il nulla osta

Nei casi di revoca di nulla osta o di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro versa al lavoratore straniero una indennità, in funzione delle retribuzioni dovute e non corrisposte ai sensi  del contratto nazionale.

Sanzioni:

Datore di lavoro che occupa per lavori stagionali 1 o più stranieri privi di permesso di soggiorno per lavori stagionali, o con permesso scaduto, o revocato: arresto da 6 a 2 anni + multa di 5.000 €/lavoratore irregolare.

Se straniero non si presenta ad ufficio di frontiera al termine periodo di validità annuale per rientro nel proprio territorio: permesso revocato.

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