ARRESTO DEFINITIVO PESCA

ARRESTO DEFINITIVO PESCA (DM 29/09/16)                               (pesca 40)

 

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).

Proprietari di unità di pesca autorizzati ad esercizio della pesca con strascico (reti a strascico a divergenti, sfogliare rapida, reti gemelle divergenti) o circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura), o volante (reti da traino pelagiche  a coppia, reti da traino, reti pelagiche divergenti), o PGP (reti da posta calate, reti da posta circuitanti, reti a tramaglio, incastellate o combinate, nasse a cestelli, cogoli e bertovelli, palangari fissi, palangari derivanti, lenze a mano e a canna, arpione, piccola rete derivante), purché:

  1. non rientrano tra casi di inammissibilità di cui al Reg. 508/14 art. 10, o di esclusione di cui al Reg. 966/12 art. 106
  2. unità di pesca abbia età di oltre 10 anni da data di sua entrata in servizio
  3. unità di pesca sia iscritta in Registro UE e in Comportamento marittimo ricadente in GSA (geographical subareas)
  4. unità svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni/anno nel corso dei 2 anni invio domanda
  5. unità in possesso di: titolo abilitativo ad esercizio attività di pesca in corso di validità; autorizzazione ad esercizio pesca con almeno 1 degli attrezzi sopra citati.

Iter procedurale:

MIPAAF, con DM 29/09/16, definito modalità di erogazione aiuto a proprietari di pescherecci che effettuano arresto definitivo attività di pesca, al fine di ridurre capacità di pesca di flotta italiana, con esclusione di: unità rientranti in accordi internazionali; unità autorizzate a pesca del tonno rosso con sistema a circuizione. Obiettivi di disanno fissati da DM 29/09/16 in termini di valori minimi di stazza (GT) da ritirare per GSA, sono riportati in tabella pubblicata su GU 268/16.

Domanda di premio per arresto definitivo (modello pubblicato su GU 268/16)  redatta in carta semplice da proprietario di unità di pesca  invitata ad Ufficio marittimo di iscrizione nave entro 16/12/2016. Copia, recante timbro protocollo di Ufficio marittimo, inviata, a mezzo raccomandata A/R, a MIPAAF Direzione generale della pesca marittima ed acqucoltura PEMAC IV via XX Settembre 20 – Roma, o mediante PEC  (pec.politicheagricole.gov.it.)

Nella domanda specificare:

  • per persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail e telefono
  • per persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono e fax, indirizzo e-mail, generalità di legale rappresentante
  • elementi identificativi di unità da pesca: numero di matricola o di iscrizione a registro; ufficio di iscrizione di unità di pesca; numero UE; valore di GT; valore di kW; anno di entrata in servizio
  • coordinate bancarie per accreditamento del premio; Istituto credito; numero conto corrente; codice ABI; codice CAB; codice IBAN
  • dichiarazione seguente: “il sottoscritto autorizza codesta Amministrazione, ai sensi di D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti”.

Alla domanda allegare copia documento di identità del richiedente in corso di validità

Ufficio marittimo di iscrizione nave provvede ad istruire domanda e a trasmettere  entro 30 giorni a MIPAAF  certificazione (modello  Allegato B pubblicato su GU 268/16), comprensiva di estratto del registro NN.MM. e G.G. e/o delle matricole aggiornato. Se importo del premio superiore a 150.000 €, allegare copia richiesta di certificato antimafia formulata da Ufficio marittimo (analoga richiesta inviata a Camera di Commercio per certificato di iscrizione con dicitura non fallimentare). Se istruttoria ha esito negativo, Autorità marittima comunica a richiedente ed a MIPAAF, entro 30 giorni, mancato accoglimento di domanda evidenziando motivazioni e modalità di ricorso.

MIPAAF acquisita istruttoria e verificata disponibilità finanziaria, provvede a redigere graduatoria (articolata in sub graduatorie per GSA e sistema di pesca) in base a seguenti criteri:

  1. età di imbarcazione (peso 5): 1 punto se da 10 a 15 anni; 0,5 punti da 15 a 29 anni
  2. maggior numero di kW di imbarcazione (peso 5): 1 punto oltre 400 kW; 0,8 punti da 250 a 400 kW; 0,6 punti da 150 a 250 kW; 0,4 punti d 100 a 250 kW; 0,4 da 100 a 150 kW; 0,2 punti da 50 a 100 kW
  3. maggior numero di GT di imbarcazione (peso 5): 1 punto se oltre 500 GT; 0,8 punti se da 250 a 500 GT; 0,6 punti se da 100 a 250 GT; 0,4 punti se da 50 a 100 GT; 0,2 punti se da 25 a 50 GT
  4. numero di giorni di pesca in mare effettuati da unità nei 2 anni precedenti invio domanda (peso 5): 1 punto se oltre 150 giorni; 0,5 punti se da 100 a 150 giorni

A parità di merito si procede a sorteggio.

A seguito pubblicazione graduatoria su GU, MIPAAF predispone entro 31/12/2017 decreti di concessione fino a conseguire obiettivo di riduzione capacità di pesca per singolo GSA come indicato in tabella pubblicata su GU 268/16. Se raggiunto obiettivo per GSA, risorse residue assegnate, scorrendo graduatoria, secondo seguenti priorità (sempre rispettati  criteri di selezione precedenti): sistema strascico/rapido; sistema circuzione/volante; sistema PGP

Termine di restituzione ad Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 15 giorni da notifica della concessione premio pena decadenza  domanda. Ufficio marittimo invia a MIPAAF titolo abilitativo insieme a modello Allegato C pubblicato su GU 268/16. Riconsegna  del titolo è un atto irrevocabile, che ne determina annullamento qualora beneficiario provveda a demolire unità di pesca entro 4 mesi da consegna del titolo pena perdita del premio, salvo casi di forza maggiore da verificare e certificare da parte di Ufficio marittimo di iscrizione unità. Autorità Marittima può concedere proroga di 30 giorni a demolizione di unità. Ufficio marittimo invia certificazione attestante avvenuta demolizione (modello Allegato D pubblicato su GU 268/16) a  Ministero, affinchè,  cancelli nave da Archivio licenze e da Registro comunitario.

Titolo abilitativo viene riconsegnato a beneficiario a seguito di invio a Ministero di domanda di rinuncia al contributo entro 2 mesi da riconsegna licenza ad Ufficio marittimo (trascorso tale termine, titolo è annullato).

Perdita di unità di pesca avvenuta per cause accidentali intervenute nel periodo compreso tra concessione del premio ed arresto definitivo, come attestato da Ufficio marittimo, è considerata demolizione.

Premio viene liquidato ad avvenuta demolizione di nave, comprovata da acquisizione da parte di MIPAAF del certificato di demolizione, corredato da:

  1. copia estratto di Registro NN.MM. e GG e/o della matricola, con attestazione di avvenuta cancellazione di nave a seguito di demolizione
  2. copia del verbale di avvenuta demolizione
  3. certificato di iscrizione a Camera di Commercio con dicitura “non fallimentare” o certificato di Tribunale con dicitura “non fallimentare”
  4. certificazione antimafia per importi di premio superiori a 150.000 €.

Enti pubblici erogatori comunicano a Ufficio di iscrizione di nave agevolazioni concesse e data di scadenza del vincolo. Autorità marittima annota vincolo ed in caso di trasferimento di peschereccio deve darne comunicazione ad Ufficio marittimo di destinazione.

Beneficiario di premio per arresto definitivo non può registrare un nuovo peschereccio prima di 5 anni da ottenimento del premio in oggetto.

Autorità marittima di iscrizione unità, conserva documenti cartacei per almeno  10 anni successivi ad arresto definitivo, al fine di eventuali controlli da parte di Autorità di gestione FEAMP, Commissione UE, Corte dei Conti UE.

Entità aiuto:

Stanziati 62.000.000 € + eventuali ulteriori risorse disponibili.

Premio determinato per pescherecci aventi età compresa tra 10 e 15 anni in: 12650 GT + 5.800 € per classi di stazza (come  rilevata da Ufficio marittimo in base a registri in proprio possesso) 1-5 GT; 11775 GT + 10.175 € per classi di stazza 10-25 GT; 48306 GT + 94.300 € per classi di stazza 25- 100 GT; 3105 GT + 266.800 € per classi di stazza 100 -300 GT; 2530 GT + 439.300 € per classi di stazza 200 – 500 GT ; 13806 GT + 1014.300 € per classi di stazza oltre 500 GT.

Per pescherecci di età compresa tra 16 e 29 anni tali massimali ridotti di 1,5 %/anno in più oltre 15 anni; per pescherecci di oltre 30 anni, tali  massimali ridotti di 22,5%.

Entità di premio diminuito di intero importo riscosso in caso percepita:

  1. arresto temporaneo obbligatorio di attività di pesca
  2. misure finanziarie di investimento relative a FEP (Fondo Europeo Pesca) se natante ancora vincolato a questi al momento di concessione premio arresto definitivo.

 

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