TUTELA LAVORO AUTONOMO

TUTELA LAVORO AUTONOMO (Legge 81/17)                 (lavoro23)

 

Soggetti interessati:

Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), Centri per impiego, lavoratori  autonomi o collaboratori in forma coordinata (cioè collaboratori che organizzano autonomamente attività lavorativa nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo tra le parti), imprese, Amministrazioni pubbliche.

Iter procedurale: TUTELA LAVORO AUTONOMO

Legge 81/17 definisce, tra l’altro, le modalità di:

  • rapporti di lavoro autonomo, compresi quelli con disciplina particolari di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ma esclusi quelli facenti capo ad imprenditori, compresi i piccoli imprenditori, di cui ad art. 2083 del Codice Civile.
  • transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, lavoratori autonomi ed Amministrazioni pubbliche o tra gli stessi lavoratori autonomi.

Si considerano abusive e quindi prive di effetto:

  1. clausole che attribuiscono al committente facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto avente per oggetto prestazioni continuative, con possibilità di recedere dal contratto senza congruo preavviso
  2. clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni da data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento
  3. rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

In tali circostanze il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di  conciliazione mediante gli Organismi abilitati.

Salvo casi in cui attività lavorativa sia prevista e compensata nel contratto, “diritti di utilizzo economico relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo”, in base alle norme sulla proprietà industriale.

Governo adotta decreti legislativi, su proposta dei Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni ed acquisito il parere delle  competenti Commissioni di Camera e Senato (pareri da esprimere entro 30 giorni, altrimenti silenzio-assenso) riguardanti:

  1. individuazione atti di Amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi a professioni organizzate in Ordini e Collegi
  2. individuazione misure che garantiscono la tutela dei dati personali nella gestione degli atti di cui alla lettera a)
  3. rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e sociali dei professionisti iscritti ad ordini e collegi, al fine di abilitare Enti di previdenza di diritto privato ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio sanitarie, anche prestazioni sociali finanziate con apposita contribuzione ( in particolare a favore di iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, o colpiti da gravi patologie)
  4. riduzione requisiti  di accesso alle prestazioni di maternità,  aumentando il numero dei mesi precedenti il periodo indennizzabile, entro cui individuare le 3 mensilità di contribuzione  dovuta, nonché introdurre minimali e massimali per le suddette prestazioni
  5. modificare i requisiti di indennità di malattia, aumentando la platea dei beneficiari, compresi i soggetti che superano 70% del massimale contributivo, e prevedendo l’esclusione della corresponsione di indennità solo per malattie di durata inferiore a 3 giorni
  6. previsione di aumento dell’aliquota aggiuntiva ( non oltre 0,5%)
  7. individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e la sicurezza delle persone impegnate negli studi professionali, con o senza retribuzione, al fine di apprendere arte, mestiere, professione
  8. determinazione di misure tecniche ed amministrative di promozione compatibile con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali
  9. semplificazione adempimenti formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche tramite unificazione dei documenti
  10. riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, tenendo conto dei “poteri del soggetto contravventore e della natura sostanziale o formale della violazione”.

Entro 12 mesi da entrata in vigore dei decreti legislativi, Governo può adottare con stessa procedura disposizioni integrative e/o correttive dei decreti stessi, tenendo conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse

Amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per prestazioni di servizi, o a bandi per assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca, favorendo il loro accesso ad informazioni su gare pubbliche e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Ai fini di accesso ai programmi operativi regionali/ nazionali sui Fondi strutturali UE, i lavoratori autonomi sono equiparati  a PMI.

Al fine di consentire la partecipazione ad assegnazione di incarichi ed appalti privati, soggetti che svolgono attività professionale, indipendentemente da forma giuridica, possono costituire:

  1. reti di esercenti la professione (anche in forma mista con la partecipazione alla rete di imprese),  con accesso alle relative provvidenze in materia
  2. consorzi stabili di professionisti
  3. associazioni temporanee di intermediazione  nel lavoro

Centri per impiego ed Organismi autorizzati di intermediazione sul lavoro si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche tramite stipula di convenzioni non onerose con Ordini e Collegi professionali ed Associazioni dei lavoratori autonomi (iscritti  o meno ad Albi professionali).  Elenco di soggetti convenzionati pubblicato da ANPAL  nel proprio sito internet. Sportello ha il compito di: raccogliere domande ed offerte di lavoro autonomo; fornire le informazioni a professionisti ed imprese richiedenti su procedure per avviare attività autonoma ed accedere a commesse ed appalti pubblici, nonché su opportunità di credito ed agevolazioni pubbliche nazionali o locali.

Centri per l’Impiego forniscono informazioni e supporto a lavoratori autonomi disabili.

MILPOS  istituisce un Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (composto da rappresentanti designati da MILPOS, Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, Associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale), con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di lavoro autonomo (in particolare sui modelli previdenziali, modelli del welfare, formazione professionale).

Entità aiuto:

A partire da 14/06/2017  lavoratrici e lavoratori iscritti a gestione separata, non titolari di una pensione, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono tenuti al versamento di una contribuzione maggiorata (almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti, salvo congedo parentale nel 1° anno di vita del bambino che spetta a qualunque lavoratore avente titolo ad indennità di paternità o maternità indipendentemente  dal requisito contributivo), al fine di acquisire il diritto al trattamento economico per il congedo parentale per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino.

Indennità  giornaliera per intero periodo indennizzabile è calcolata pari al 30% del reddito di lavoro relativo a predetta contribuzione (nel caso di 1°  anno di vita è pari al 30% del reddito preso a riferimento per corrispondere indennità di maternità o paternità).

Tali disposizioni sono applicate anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Per coprire le suddette erogazioni stanziati 5.260.000 €  per 2017, 5.110.000 €  per 2018, 5.000.000 €  per 2019, 5.140.000 €  per 2020, 5.240.000 €  per 2021, 5.340.000 €  per 2022, 5.450.000 €  per 2023, 5.570.000 €  per 2024, 5.680.000 €  a decorrere dal 2025.

In caso di maternità, previa consenso del committente si può sostituire la lavoratrice autonoma con altri lavoratori autonomi di fiducia di questa “ in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché di soci, anche tramite riconoscimento di forme di compresenza di lavoratrice e suo sostituto”.

Per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata i periodi di malattia (certificati in conseguenza di trattamenti terapeutici, o necrologie, o gravi patologie cronico-degenerative, o che comportano inabilità lavorativa temporanea pari al 100%) sono equiparati a degenza ospedaliera. A tal fine stanziati 360.000 €  a decorrere dall’anno 2017.

Gravidanza,  malattia, infortunio dei lavoratori autonomi che prestano attività in via continuativa presso un committente non comportano estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, viene sospesa, senza diritto ad alcun corrispettivo, per un periodo di non oltre 150 giorni/anno  fatto salvo il venire meno di interesse da parte del committente.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per intera durata della malattia o infortunio (fino ad un massimo di 2 anni), al cui termine lavoratore deve versare contributi e premi maturati nel periodo di sospensione mediante un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. A tal fine stanziati 70.000 €  per  anno 2017.

Ai componenti del Tavolo permanente del lavoro autonomo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Sono integralmente deducibili dal lavoratore autonomo, nel limite di 40.200.000 €  per 2018, 23.500.000  a decorrere dal 2019:

  1. entro limite di 1.000 €/anno,  le spese  per iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale
  2. spese di iscrizione a convegni e congressi (comprese quelle di viaggio e soggiorno)
  3. entro limite di 5.000 €/anno,  le spese sostenute per servizi  personalizzati erogati da Organismi accreditati inerenti la certificazione delle competenze o orientamento, ricerche e sostegno all’autoimprenditorialità, azioni mirate a individuare sbocchi occupazionali esistenti
  4. oneri sostenuti per garanzia fornita da forme assicurative o di solidarietà contro il mancato pagamento delle prestazioni rese di lavoro autonomo.