CONTRASTO AI BULLISMI

CONTRASTO AI BULLISMI (L.R. 32/18)   (social31)

Soggetti interessati:

Istituzioni scolastiche e formative, pubbliche e private (anche associate); Comuni (singoli od associati); ATS (Ambiti territoriali sociali); Aziende del Servizio Sanitario Regionale; soggetti del terzo settore operanti nelle Marche da almeno 2 anni nel campo della educazione, del disagio sociale dei minori e del contrasto ai fenomeni del bullismo; Associazioni sportive operanti nelle Marche in possesso di settore giovanile ed impegnate nelle attività di avviamento e formazione allo sport dei minori; CORECOM;  giovani.

 

Iter procedurale:

Regione ha approvato la L.R. 32/18 per prevenire e contrastare le varie forme di bullismo comprendente:

Art. 1 finalità della Legge riguardante la promozione di:

  1. cultura della legalità (specie nell’ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile), in modo da contrastare i fenomeni del bullismo in ogni sua forma (compreso il cyber bullismo, sexting, cyberpedofilia)
  2. informazione ed educazione all’uso consapevole dei nuovi media

Art. 2 approvazione da parte della Regione del piano integrato delle politiche di informazione ed educazione alla prevenzione e contrasto al bullismo contenente:

  1. analisi e valutazione della realtà regionale e descrizione degli interventi in atto e programmati al riguardo
  2. interventi da sostenere nel periodo della programmazione
  3. strumenti e modalità atte a garantire il coordinamento di tali interventi
  4. definizione dei criteri per la concessione dei finanziamenti
  5. indirizzi per l’attività del Comitato Regionale per la comunicazione e per la Giornata di educazione ai nuovi media
  6. definizione degli indicatori di risultato e delle metodologie atte a verificare il raggiungimento degli obiettivi e gli effetti promossi da tali interventi

La Giunta presenta all’Assemblea Regionale il piano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, tenendo conto delle analisi eseguite, azioni di monitoraggio e proposte del Comitato. Piano ha validità di almeno 3 anni e può essere soggetto ad aggiornamenti

Art. 3 concessione di contributi per:

  1. promuovere  iniziative di carattere educativo su temi relativi a: gestione dei conflitti; rispetto reciproco; diversità di genere
  2. realizzare campagne (prioritariamente nelle scuole) per la prevenzione, sensibilizzazione ed informazione rivolte a studenti, docenti, personale scolastico, figure con funzioni genitoriali, in merito a:
  • gravità e conseguenze del fenomeno del bullismo
  • conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video
  • modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo
  1. organizzazione di corsi di formazione per docenti e personale scolastico, educatori, figure con funzioni genitoriali (anche tramite il potenziamento delle “scuole per genitori”), al fine di acquisire idonee pratiche educative e competenze psicologiche in grado di attuare un’efficace azione preventiva e di contrasto ai fenomeni del bullismo
  2. attuare progetti  per formare la figura del mediatore scolastico che, con il supporto del docente, possa svolgere un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo di particolare gravità
  3. promuovere servizi di ascolto (compreso numero verde regionale) e punti di accesso telematici per favorire l’emersione dei fenomeni del bullismo
  4. intraprendere progetti per: sostenere le vittime del bullismo (compresi i minori vittime della cyberpedofilia); recuperare autori e spettatori degli atti di bullismo

Nelle iniziative di cui sopra inserire sempre indicatori dei risultati attesi e metodologia per una loro verifica

Per realizzare tali attività, Regione può stipulare accordi con Università marchigiane, Ufficio scolastico regionale, Ordini professionali

Art. 4  beneficiari dei finanziamenti di cui ad Art. 3 sono i soggetti riportati in premessa

Art. 5 istituisce il “Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia” quale organismo di raccordo e concertazione tra soggetti pubblici e privati, composto da: Assessore regionale competente (ne è il Presidente); Presidente della Commissione consiliare competente; Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini; Presidente di CORECOM; Presidente della Consulta regionale dei giovani; 2 rappresentanti della Consulta regionale sull’immigrazione; Presidente della Consulta regionale per la famiglia; 1 rappresentante di ATS; 2 rappresentanti del terzo settore; 2 dirigenti di Servizio designati dalla Giunta Regionale. Al Comitato sono invitati a partecipare: esperti designati dalle Università marchigiane e dagli Istituti professionali competenti nelle materie della L.R. 32/18; operatori della rete internet; Procuratore del Tribunale dei minori delle Marche; rappresentanti dei Servizi regionali di Polizia postale e comunicazioni; dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. Il Comitato è costituito con delibera di Giunta (non appena designati almeno il 50% dei suoi componenti), in cui fissate anche le modalità del suo funzionamento. Comitato dura in carica per l’intera legislatura e svolge le seguenti funzioni:

  1. raccoglie e conserva i dati attinenti al fenomeno del bullismo;
  2. esegue analisi sulla realtà regionale, avvalendosi dei suddetti dati;
  3. esegue il monitoraggio delle attività a carattere educativo intraprese da vari soggetti per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo  nella Regione e ne informa la Giunta Regionale mediante una relazione annuale;
  4. mantiene un rapporto costante con tutti i soggetti coinvolti nella R. 32/18,anche per acquisire proposte e migliori pratiche;
  5. promuove la creazione di una rete regionale tra Istituzioni, Ordini professionali, Associazioni impegnate nelle politiche della R.32/18;
  6. formula proposte in merito al piano di cui ad Art. 2;
  7. collabora alla definizione della relazione di cui ad  Art. 8

La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza

Art. 6 per conseguire gli obiettivi di cui alla  L.R. 32/18, il CORECOM:

  1. effettua indagini conoscitive, studi ed analisi in ambito regionale sull’uso dei media tradizionali e dei nuovi media;
  2. attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
  3. promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia;
  4. promuove campagne di educazione contro il fenomeno dei messaggi di odio, o delle false notizie

CORECOM redige una relazione in cui evidenzia le attività intraprese ed i risultati conseguiti in merito a: educazione all’uso dei media; riconoscimento delle notizie false e dei messaggi di odio; modalità per evitarne la diffusione

Art. 7 istituisce nel mese di Novembre la “Giornata di educazione dai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexyting  e cyberpedofilia”. In occasione della Giornata, Giunta regionale e Assemblea legislativa organizzano iniziative per promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sui suddetti fenomeni anche in collaborazione con: Ufficio scolastico regionale; docenti referenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado; Organismo regionale di garanzia; Consulta regionale degli studenti.

Art. 8 Giunta Regionale a partire dal 2021 invia all’Assemblea regionale, una relazione annuale sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla LR 32/18, in cui riportare:

  1. interventi ed azioni realizzare indicando: tempi della loro esecuzione; risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; grado di raggiungimento di questi; distribuzione territoriale delle iniziative; soggetti coinvolti con le relative caratteristiche
  2. entità del finanziamento dei singoli interventi, con relativa distribuzione delle risorse sul territorio regionale e fra soggetti coinvolti
  3. attività e servizi di: educazione realizzati per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni oggetto della LR 32/18 presenti nella Regione; presa in carico di soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting, cyber pedofilia sulla base dei dati desumibili dal monitoraggio effettuato dal Comitato
  4. modalità di costituzione di una rete regionale tra le Istituzioni, Ordini professionali ed Associazioni impegnate nelle tematiche della LR 32/18
  5. eventuali criticità rilevate nell’attuazione della LR 32/18 e proposte per il loro superamento
  6. punti di forza e di criticità delle azioni intraprese per coordinare gli interventi previsti nel piano

Assemblea consiliare, acquisita la relazione della Giunta e degli Organismi regionali di garanzia di cui alla LR 30/16, valuta l’impatto della LR 32/18 su fenomeni affrontati e provvede a divulgare i risultati di tale valutazione, nonché le informazioni raccolte al riguardo.

Art. 9 per l’anno 2018 i finanziamenti relativi agli interventi di cui ad Art. 2 sono erogati secondo criteri individuati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione assembleare competente.

Il primo piano dell’Art. 2 ha carattere sperimentale ed è valido per il periodo 2019/2020.

Ai fini della costituzione del Comitato di cui all’Art. 5 la Giunta Regionale chiede la designazione dei componenti ai vari Organismi di riferimento, che devono provvedere nei 30 giorni successivi, altrimenti la Giunta costituisce il Comitato non appena raggiunta la maggioranza dei suoi componenti (fermo restando la possibilità di successive integrazioni).

Art. 10 per attuare la LR 32/18 è autorizzata la spesa di 60.000 € nell’anno 2018 e di 100.000 €  per ognuno degli anni 2019 e 2020, mentre per gli anni successivi le risorse sono individuate nella Legge di bilancio. La Giunta Regionale può effettuare una variazione di bilancio se necessaria ai fini della gestione della LR 32/18.

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