PSR DEFINIZIONI E AIUTI

PSR DEFINIZIONI E AIUTI (Reg. 1305/13; D.G.R. 24/10/16) (psr32)

Soggetti interessati:

Regione Marche, Struttura Decentrata Agricoltura (SDA), operatori del settore primario

Iter Procedurale:

Regione Marche, nel recepire art. 107 paragrafo 1 del Testo Unico UE inerente alle misure di sostegno finanziario a favore delle imprese, compreso il finanziamento nazionale integrativo, ha provveduto a notificare alla Commissione Europea il regime di aiuti concessi con il PSR Marche 2014/2020, impegnandosi a:

  • garantire la trasparenza negli aiuti concessi, riportando sui bandi di finanziamento e negli atti di concessione dell’aiuto: riferimenti normativi agli aiuti di Stato; riferimento agli estremi della pubblicazione in G.U.CE; se aiuto rientra o meno nel regime “de minimis”; Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) dell’aiuto (In caso di prestiti agevolati, ESL è calcolato in base al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, mentre se l’aiuto è concesso sotto forma di garanzia, ESL è calcolato in base al metodo approvato dalla Commissione e riportato nel bando). Se gli aiuti sono erogati in più quote, vengono attualizzati al valore esistente alla data della concessione (Analogamente per i costi ammissibili), applicando un tasso di interesse pari a quello stabilito dalla Commissione e vigente al momento della concessione dell’aiuto. Non sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di: conferimenti di capitale; misure per il finanziamento del rischio
  • garantire l’effetto incentivante degli aiuti. Sono pertanto ammesse le spese sostenute e pagate dal beneficiario tra la data di presentazione del PSR (o sua modifica) alla Commissione o dal 1/1/2014 fino al 31/12/2023, purché riferite ad operazioni attuate dopo la presentazione della domanda di sostegno alla Regione (sempre escluse le operazioni completamente realizzate prima dell’invio della domanda) “a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti sono stati eseguiti dal beneficiario”, fatte salve:
  1. spese generali per la progettazione dell’intervento (inclusi studi di fattibilità), ammesse se effettuate non oltre 12 mesi precedenti l’invio della domanda;
  2. spese sostenute per la costituzione o preparazione dell’attività di cooperazione dei GAL, comprese quelle relative al supporto tecnico per la definizione del Piano di Sviluppo Locale;
  3. spese per l’assistenza tecnica di cui alla Misura 20
  4. spese per la partecipazione a sistemi di qualità (ammesse tra la data di emanazione del bando e l’invio della domanda, se propedeutiche a questa);
  5. spese sostenute in caso di emergenza a seguito di calamità naturali (ammesse a partire dalla data della calamità stessa)

Non si considera aiuto quello concesso alle Associazioni/Organizzazioni produttori riconosciute dal 1/1/2014 per spese comprese in un piano di attività realizzate e sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno

  • evitare il cumulo degli aiuti di Stato concessi nel settore agricolo/forestale e nelle zone rurali, tenendo conto di: disposizioni prescritte ai fini dell’esenzione dalla  notifica (aiuti UE non cumulabili con altri aiuti di Stato); regime “de minimis” (cumulo di aiuto è ammissibile se non viene superata l’intensità o l’importo massimo fissato, comunque non oltre 200.000 € di aiuti percepibili in tale regime nei 2 anni precedenti e nell’anno in corso)
  • applicare la clausola Deggendorf, che prevede di escludere dall’aiuto le imprese destinatarie di un ordine di recupero di contributi (non ancora eseguito), a seguito di una decisione della Commissione di dichiarare illegittimi ed incompatibili con il mercato interno gli aiuti percepiti
  • non versare aiuti ad un’impresa in difficoltà, cioè ad una impresa ricadente in una delle seguenti casistiche:
  1. società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituita da meno di 3 anni) che ha visto venire meno oltre il 50% del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate (cioè la deduzione delle perdite cumulate dalla riserva comporta un saldo negativo superiore al 50% del capitale sottoscritto)
  2. società (diversa da una PMI costituita da meno di 3 anni), in cui alcuni soci hanno responsabilità illimitata per debiti, che ha perso oltre il 50% dei fondi propri, indicati nei conti della società, a causa delle perdite cumulate
  3. impresa oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza, o nei cui confronti è stata aperta tale procedura “su richiesta dei creditori”
  4. impresa beneficiaria di un aiuto per: il suo salvataggio, senza aver ancora rimborsato il prestito concesso; piano di ristrutturazione finanziaria (anche in atto)
  5. impresa nei cui confronti è stata revocata una garanzia concessa
  6. impresa, diversa da PMI, che negli ultimi 2 anni presenta: un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5; un quoziente di copertura degli interessi inferiore a 1
  • pubblicare le informazioni previste dalla normativa UE sul sito web della Regione (http://agricoltura.regione.marche.it/)
  • verificare la dimensione aziendale dell’impresa richiedente l’aiuto, che deve rientrare nella definizione di: micro impresa (cioè impresa con meno di 10 dipendenti e con fatturato/bilancio annuo inferiore a 2.000.000 €); piccola impresa (cioè impresa con meno di 50 dipendenti e con fatturato/bilancio annuo inferiore a 10.000.000 €), media impresa (cioè impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 50.000.000 € o bilancio annuo inferiore a 43.000.000 €)
  • non concedere aiuti che superano le soglie (calcolate sotto forma di ESL) di notifica degli aiuti di Stato (vietato aggirare tali soglie “mediante frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto”) che per le Misure 6.4, 7.2, 7.3 a, 7.4, 7.5, 7.6 sono quelle relative all’esenzione generale, mentre per altre Misure sono fissate in:
  1. 000 €/impresa per investimenti materiali o immateriali in azienda agricola legati alla produzione primaria (Misura 4.1);
  2. 500.000 €/impresa per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che in uscita possono anche non rientrare nell’Allegato I del Trattato (Misura 4.2);
  3. 000 €/impresa per investimenti a favore della conservazione del patrimonio colturale e naturale presente nell’azienda agricola (Misura 7.6 a);
  4. 500.000 €/progetto per investimenti nel settore della forestazione ed imboschimento (Misura 8.1);
  5. 500.000 €/progetto per investimenti nei sistemi agroforestali (Misura 8.2);
  6. 500.000 €/progetto per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Misura 8.5);
  7. 500.000 €/progetto per investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, modernizzazione, adeguamento del settore forestale (Misura 4.3 a);
  8. 500.000 €/progetto per investimenti nelle tecnologie forestali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (Misura 8.6).

Regione invia alla Commissione una relazione annuale sull’applicazione delle disposizioni in oggetto, evidenziando, tra l’altro: epizoozie o presenza di organismi nocivi ai vegetali; informazioni sulla natura, portata, luogo e momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali

  • fornire alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, tutte le informazioni ed i documenti richiesti per controllare la corretta applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.  A tal fine conserva, per 10 anni dalla data di concessione degli aiuti, i registri contenenti le informazioni ed i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto delle condizioni UE
  • riportare gli aiuti di Stato concessi sul PSR 2014/20 in un apposito Registro, predisposto dal MIPAAF, e disponibile su SIAN, al fine di eseguire controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime “de minimis”. Nel provvedimento di concessione dell’aiuto riportare l’obbligo di inserire le informazioni nel Registro
  • escludere dall’aiuto l’IVA se è recuperabile dal beneficiario (anche se poi non viene effettivamente recuperata)
  • applicare le seguenti definizioni comuni nei vari bandi emanati:
  1. AGEA, da intendere come Organismo pagatore, e Regione Marche, da intendere come Autorità di gestione (AdG)
  2. beneficiario, da intendere come soggetto responsabile dell’attuazione delle operazioni indicate nella domanda di sostegno risultata finanziabile a seguito dell’approvazione della graduatoria
  3. cantierabilità dei lavori, riguardante quei lavori che al momento della presentazione della domanda di sostegno sono corredati da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente
  4. capo di azienda, da intendere come il responsabile civile e fiscale dell’impresa agricola, avente poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria
  5. CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole) coincide con il codice fiscale dell’azienda, da riportare in ogni comunicazione con gli Uffici pubblici
  6. CCM (Comitato di Coordinamento della Misura), da intendere come organismo istituito per “coordinare ed uniformare l’attività istruttoria di ogni Misura”, composto dai responsabili provinciali e da quello regionale della Misura
  7. conto corrente dedicato bancario/postale intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale, dove eseguire tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e su cui ricevere il relativo contributo
  8. “decisione individuale di concedere il sostegno”, da intendere come il provvedimento emanato da AdG, con cui si approva la graduatoria unica regionale, concedendo il contributo ai vari beneficiari calcolati in posizione utile di questa
  9. linea di demarcazione, da intendere come la linea di delimitazione degli investimenti finanziabili con PSR e con altri regolamenti UE
  10. domanda di sostegno è quella attraverso cui si chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSR, mentre la domanda di pagamento è quella inviata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell’aiuto
  11. fascicolo aziendale, comprende l’insieme delle informazioni relative ai soggetti iscritti nell’anagrafe, che vengono controllate e certificate da AGEA, avvalendosi delle informazioni presenti nelle banche dati delle Amministrazioni pubbliche (in primo luogo di SIAN e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC)
  12. giovane agricoltore è il soggetto di età compresa tra 18 e 40 anni (al momento di invio della domanda), in possesso di adeguate competenze professionali che si insedia per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di capo azienda, mentre con il termine giovane imprenditore si intende il soggetto che si è insediato da non oltre 5 anni dall’invio della domanda di sostegno
  13. imprenditore agricolo professionale (IAP) è il soggetto che dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all’attività agricola, da cui ricava almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (se IAP ricade in zona montana e svantaggiata, tali requisiti sono ridotti al 25%)
  14. locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al sostegno UE se riguarda l’acquisto di impianti, macchine agricole, arredi, attrezzature (anche informatiche)
  15. produzione standard, da intendere come il potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolato in base al valore  medio delle produzioni agricole derivate dalle coltivazioni e dagli allevamenti aziendali
  16. potenza motrice delle macchine agricole semoventi (kw) è espressa in base ai seguenti rapporti di conversione: 1 CV (cavallo vapore) = 0,73 Kw, 1 Hp = 0,74 Kw, 1 Kw = 1,36 CV
  17. qualità certificata comprende: DOP (Denominazione di Origine Protetta); IGP (Indicazione Geografica Protetta); QM (Qualità Garantita dalle Marche)
  18. sistemi informativi sono: SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale); SIB (Sistema Informativo Biologico)
  19. superficie agricola utilizzata (SAU) non comprende: superficie forestale (salvo quella per impianti di arboricoltura da legno e la superficie a bosco in attualità di coltura); tare; incolti; superfici a pascolo in assenza di un codice aziendale di allevamento bovino, bufalino, equino, caprino, ovino connesso
  20. trasformazione dei prodotti agricoli, da intendere come qualsiasi trattamento subito da un prodotto agricolo, che si mantiene comunque tale a conclusione del processo (salvo le attività realizzate in azienda per preparare il prodotto animale/vegetale da destinare alla prima vendita); commercializzazione dei prodotti agricoli, da intendere come detenzione o esposizione di prodotti agricoli allo scopo di metterli in vendita, o consegnare, od immettere sul mercato, salvo il caso di prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori od all’impresa di trasformazione e qualsiasi attività preparatoria del prodotto da destinare alla prima vendita (vendita da parte del produttore primario al consumatore finale è considerata commercializzazione se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo )
  21. UBA (unità di bestiame adulto), da intendere come consistenza media degli allevamenti in azienda, determinata  utilizzando specifici coefficienti definiti per ogni specie