ISMEA ED IMPRESE AGRICOLE

ISMEA ED IMPRESE AGRICOLE (Legge 225/16; D.M. 12/10/17)  (progr10)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF), ISMEA, Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA)

Imprese agricole individuali o società di capitali (partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli), cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi operanti nella produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi in Allegato I del Trattato, nonché nella produzione di beni per le attività agricole, Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute e cooperative (aventi come maggioranza dei soci imprenditori agricoli) operanti nella distribuzione e logistica (anche su piattaforma informatica), purché al momento di invio della domanda possiedono seguenti requisiti:

a)hanno un’organizzazione stabilite in Italia;

b)sono regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese di CCIAA;

c)sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in liquidazione volontaria, né sottoposti a procedure concorsuali;

d)non rientrano nella clausola Deggendorf, cioè non hanno ricevuto ordine di rimborso (per altro non eseguito) per aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e)risultano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, prevenzione di infortuni, salvaguardia di ambiente, obblighi contributivi;

f)non sono sottoposti a misure interdittive;

g)risultano economicamente e finanziariamente sane e non in difficoltà secondo quanto previsto dagli orientamenti UE

Escluse imprese di pesca ed acquacoltura

Iter procedurale:

D.M. 12/10/2017 ha definito le modalità e procedure per attuare gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare da parte di ISMEA

Interessati presentano domanda di agevolazione ad ISMEA (specificare: nome e dimensione di impresa; descrizione ed ubicazione del progetto; data di inizio e fine degli investimenti; elenco delle spese ammissibili; importo del finanziamento necessario per realizzare il progetto), secondo modalità definite da ISMEA stessa (riguardanti: presentazione della domanda; procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei finanziamenti). Domande inviate a MIPAAF, che entro 30 giorni può esprimere osservazioni (altrimenti “silenzio-assenso”)

ISMEA esegue l’istruttoria delle domande pervenute (avvalendosi eventualmente delle informazioni esistenti presso CCIAA, Amministrazioni pubbliche, Ordini professionali, soggetti incaricati di tenere registri), accertando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.

Nel caso di grande impresa, ISMEA verifica la proporzionalità e l’effetto incentivante dell’aiuto, rispetto alla situazione esistente in assenza di questo, in base a quanto riportato dall’impresa “come scenario controfattuale al progetto o attività alternative” (Al riguardo forniti documenti giustificativi in merito all’effetto incentivante del sostegno ISMEA, anche “in presenza di un deficit di finanziamento, cioè di costi di investimento che superano il valore netto attuale (VAN) degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base del piano aziendale ex ante”). ISMEA può acquisire da grande impresa documentazione atta a dimostrare che l’aiuto corrisponde ai sovracosti netti di attuazione dell’investimento nella Regione interessata rispetto allo scenario controfattuale vigente in assenza di aiuto. In tal caso l’aiuto agli investimenti è limitato al “minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio”, cioè il tasso di rendimento interno (TRI) non è superiore a quello dei normali tassi di rendimento applicati dall’impresa ad investimenti analoghi (se non disponibili, TRI non aumenta oltre il costo del capitale di impresa od i tassi di interesse ordinari del settore)

Se il beneficiario è grande impresa che effettua investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in agroalimentari fuori dall’Allegato I del Trattato, l’effetto incentivante è verificato basandosi sul fatto che, in mancanza dell’aiuto, il progetto non sarebbe stato realizzato nella zona interessata o non sarebbe stato sufficientemente redditizio per il beneficiario.

ISMEA conclude l’istruttoria entro 6 mesi dal ricevimento della domanda (fermo restando la possibile sospensione dei termini fino all’invio della documentazione integrativa richiesta), emanando una delibera di rigetto della domanda o di concessione delle agevolazioni (specificare: nominativo del beneficiario; caratteristiche del progetto finanziato; entità dell’agevolazione concessa in termini di ESL; spese ammesse; tempi di attuazione del progetto; durata del finanziamento agevolato). Decisione presa da ISMEA è comunicata al beneficiario, che entro i 6 mesi successivi trasmette ad ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento (compreso l’obbligo di stipulare idonee polizze assicurative a favore di ISMEA su beni oggetto di finanziamento)

Il finanziamento agevolato è erogato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dopo la stipula del contratto e previa verifica della “realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili”. E’ possibile erogare massimo 5 SAL, di importo non inferiore a 10% né superiore al 50% dell’investimento da realizzare, a seguito dell’invio di specifica richiesta da parte del beneficiario ad ISMEA, allegando le fatture relative al SAL da erogare e le fatture quietanzate relative al SAL precedente (Pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, riportando la casuale del pagamento, su un conto corrente dedicato). L’erogazione dell’ultimo SAL, da rendicontare entro il termine previsto nel contratto di finanziamento agevolato, è subordinata, oltre alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture rendicontate, all’esito positivo della verifica finale effettuata sull’investimento.

Beni oggetto di agevolazione sono vincolati all’attività finanziata per almeno 5 anni dalla data del loro completamento, comunque fino  all’estinzione del finanziamento agevolato. Ammessa sostituzione di beni agevolati ritenuti deperiti o obsoleti con beni aventi analoga o superiore quantità e/o qualità, purché: vincolati per lo stesso periodo; inviato preventivo piano di ammodernamento ad ISMEA, che entro 30 giorni può opporsi in modo motivato alla suddetta sostituzione

Sede operativa dell’impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all’estinzione del finanziamento agevolato

ISMEA esegue, in qualunque momento, controlli per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi relativi alla concessione delle agevolazioni, anche tramite ispezioni aziendali ed acquisizione presso terzi di documenti ed informazioni utili a verificare le spese sostenute per realizzare il progetto ed il rispetto degli obiettivi progettuali

ISMEA, su richiesta delle banche, comunica lo stato di ammortamento del finanziamento agevolato, evidenziando data ed ammontare delle rate eventualmente non corrisposte dal beneficiario

ISMEA invia a MIPAAF gli elementi necessari alla redazione delle relazioni annuali da inviare alla Commissione UE

Nel caso di intervento a condizioni di mercato, ISMEA esegue l’istruttoria di ogni progetto, ne delibera l’approvazione e trasmette al MIPAAF una scheda (contenente la descrizione del progetto approvato), affinché la notifichi alla Commissione UE per l’autorizzazione, stipulando nel frattempo accordi “a condizione risolutiva” con il beneficiario. Al fine di controllare l’esecuzione dell’intervento, ISMEA:

a)designa almeno 1 proprio rappresentante nell’organo amministrativo della società beneficiaria;

b)acquisisce i budget annuali ed i resoconti semestrali sulla gestione della società;

c)impone che il bilancio della società sia corredato da una certificazione redatta da una società di revisione iscritta all’Albo;

d)monitora il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e l’andamento dell’attività sociale, anche ispezionando libri sociali, documentazione contabile ed altri documenti utili, o eseguendo sopralluoghi presso la società beneficiaria dell’intervento finanziario

Entità aiuto:

Aiuti concedibili debbono essere compatibili con il mercato interno ai sensi di Art. 107 e 108 del Trattato, o rientrare nell’ambito del regime “de minimis” (esenti dall’obbligo di notifica alla UE), o riguardare finanziamenti a condizioni di mercato

ISMEA concede finanziamenti a tasso agevolato (comunque superiore a 0,50%) avente durata di 15 anni (di cui 5 anni di preammortamento e 10 anni di ammortamento), rimborsabili con rate semestrali posticipate a capitale costante, su investimenti materiali/immateriali inerenti alla produzione agricola primaria, al fine di perseguire uno dei seguenti obiettivi:

a)migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola (riduzione dei costi di produzione; miglioramento e riconversione della produzione);

b)migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e benessere degli animali, purché oltre le vigenti norme UE;

c)creare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, adeguamento, ammodernamento dell’agricoltura, compreso l’accesso al terreno, ricomposizione e riassetto fondiario, approvvigionamento e risparmio energetico ed idrico;

d)garantire il rispetto delle normative vigenti da parte di giovani agricoltori insediati per la 1° volta in azienda in qualità di titolari, purché gli investimenti siano attuati entro 24 mesi dall’insediamento, o nel caso di nuove norme UE gli investimenti di adeguamento siano attuati da PMI entro 12 mesi dalla data in cui queste divengono obbligatorie

Sono esclusi:

a)acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;

b)impianto di piante annuali;

c)acquisto di animali;

d)investimenti intesi a conformarsi alle norme UE vigenti, salvo caso di cui sopra;

e)capitale circolante;

f)costi connessi al contratto di leasing (margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi);

g)investimenti non conformi a: norme in materia di tutela ambientale e di buone condizioni agronomiche ed ambientali previste dalla condizionalità PAC; requisiti ambientali previsti dal PSR;

h)investimenti che determinano un aumento della produzione in contrasto con le eventuali restrizioni e limitazioni fissate dalla Organizzazione comune di mercato (OCM);

i)investimenti avviati prima dell’inizio della domanda;

j)IVA, salvo caso che non sia recuperabile

Ammessi investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con esclusione di:

a)produzione di biocarburanti ottenuti da colture alimentari soggetti ad obbligo di fornitura o miscelazione;

b)investimenti non conformi alla legislazione UE e nazionale o ai requisiti previsti nel PSR in materia ambientale. Se è richiesta una VIA, l’erogazione degli aiuti può avvenire solo dopo l’acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente;

c)capitale circolante;

d)investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE vigenti;

e)investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni fissate da OCM

Ammessi investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell’Allegato I del Trattato (compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché: utilizzati solo sottoprodotti agricoli, agroalimentari e forestali; conseguito un livello più elevato di tutela ambientale; nel caso di investimenti soggetti a VIA o ad autorizzazione, questa rilasciata prima della concessione dell’aiuto) nell’ambito del regime “de minimis” (200.000 € di aiuti percepiti da impresa in 3 esercizi finanziari) quali:

a)investimenti in attivi materiali, volti a creare: nuova attività economica o nuovo stabilimento; ampliamento delle capacità produttive dello stabilimento esistente o diversificazione della sua produzione per ottenere nuovi prodotti;

b)acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento chiuso “da parte di un investitore che non ha relazioni con il venditore” (esclusa l’acquisizione di quote di impresa), purché le attività svolte nello stabilimento risultano diverse da quelle realizzate in precedenza;

c)attivi immateriali, purché: utilizzati solo nello stabilimento del beneficiario; considerati ammortizzabili; acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi privi di relazioni con l’acquirente; figurano nell’attivo dell’impresa beneficiaria; rimangono associati al progetto per almeno 5 anni (ridotto a 3 anni per PMI)

Per gli investimenti connessi alla produzione primaria, o alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari (anche non compresi in Allegato I del Trattato) proposti dalle grandi imprese, l’aiuto è concesso solo se viene accertato un suo effetto incentivante sulla situazione esistente e l’intensità dell’aiuto è commisurata in proporzione al suddetto effetto incentivante

Esclusi aiuti a soggetti che nei 2 anni precedenti la domanda hanno chiuso attività analoghe nella UE, o che hanno “concretamente in programma di cessare l’attività entro 2 anni dal completamento dell’investimento iniziale oggetto di aiuto nella zona interessata”

Nel caso di investimenti superiori a 2.500.000 € ma inferiori a 7.500.000 € l’entità del contributo è pari al 20% per le piccole imprese ed al 10% per le medie imprese

In caso di produzione di energia da fonti rinnovabili per investimenti fino a 15.000.000 €, il contributo è pari a 45% dei costi ammissibili (30% se l’investimento non è individuabile come maggiormente rispettoso dell’ambiente)

Ammessi a finanziamento progetti da 2.000.000 a 20.000.000 €, tenendo presente che aiuti concessi per investimenti superiori a 25.000.000 € debbono essere notificati alla Commissione

Importo dell’aiuto è espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), corrispondente al valore attualizzato del differenziale esistente tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso agevolato per l’intera durata del piano di ammortamento

Soggetto beneficiario deve apportare un proprio contributo finanziario almeno pari al 25% dei costi ammissibili

Aiuto concesso solo dopo che tale aiuto è dichiarato compatibile dalla Commissione UE ed interventi ammessi ad aiuto se avviati dopo invio domanda

Aiuti ISMEA sono cumulabili con altri aiuti di Stato, compresi quelli concessi in “de minimis”, purché riguardanti costi ammissibili diversi o se costi (in tutto od in parte) coincidenti il cumulo non determini il superamento dell’intensità di aiuto definito per ogni tipo di intervento

Finanziamento agevolato è garantito dall’ iscrizione di un’ipoteca di 1° grado, pari al 120% dell’importo concesso, sui beni oggetto del finanziamento o su altri beni del soggetto beneficiario o di soggetti terzi. In aggiunta all’ipoteca, vi può essere una fideiussione bancaria fino a coprire il 120% del mutuo agevolato concesso

Entità del contributo per gli interventi ISMEA nelle Marche è pari al 40% per:

a)costruzione, acquisizione (compreso leasing), miglioramento di beni immobili (elevato a 60% in caso di: giovani agricoltori ed agricoltori insediati nei 5 anni precedenti la domanda; investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio o di condizionamento dei prodotti agricoli; investimenti attuati in zone soggette a vincoli naturali; investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene o benessere degli animali), compreso l’acquisto di terreno per non oltre il 10% dei costi totali;

b)acquisto, o noleggio con patto di acquisto, di macchinari ed attrezzature;

c)acquisto o sviluppo di programmi informatici;

d)acquisto di brevetti, licenze, diritti d’autore o marchi commerciali;

e)costi generali (quali: onorari per architetti, ingegneri, consulenti; onorari per consulenze in merito alla sostenibilità ambientale ed economica; brevetti; studi di fattibilità anche se, in base ai loro risultati, non si procede ad alcun investimento successivo)

Investimenti ammissibili alle agevolazioni possono riguardare 1 o più unità produttive facenti capo ad uno stesso beneficiario e comprendere:

a)attivi materiali ed immateriali delle aziende agricole connessi alla produzione primaria;

b)trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

c)beni nell’ambito delle attività agricole individuati ai sensi di  32 comma 2 lettera c del D.P.R. 917/86;

d)distribuzione e logistica (anche su piattaforma informatica) di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato

In caso di interventi finanziari a condizioni di mercato di importo compreso tra 2.000.000 e 20.000.000 €, ISMEA opera come socio di minoranza in una società di capitale (anche di nuova costituzione), sottoscrivendo l’aumento di capitale e/o prestiti obbligatori e/o strumenti finanziari partecipativi, volti a sostenere progetti di sviluppo e/o commerciali, anche mediante processi di aggregazione tra le aziende. Intervento di ISMEA è attuato dopo quello degli investitori privati che intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimenti di beni (solo se questi risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto ed il loro valore è definito con perizia giurata verificata da ISMEA). Rapporto tra ISMEA e società partecipata è definito in base ad un accordo, dove specificati: impegni; obblighi; termini e condizioni per l’attuazione del progetto; modalità e tempistica del riscatto (al valore di mercato) delle partecipazioni acquisite; condizioni per la revoca del finanziamento; obblighi di monitoraggio; attività di accertamento finale della realizzazione del progetto; modalità di controllo; idonee garanzie a favore di ISMEA per il riscatto dell’intervento finanziato a condizioni di mercato

Sanzioni:   

Il mancato rispetto del vincolo di destinazione del bene oggetto di agevolazione od il mancato mantenimento dell’impresa nel territorio italiano, o il non regolare pagamento delle rate del finanziamento agevolato, o il mancato rispetto degli obiettivi progettuali: decadenza delle agevolazioni concesse

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