MICROBIRRIFICIO

MICROBIRRIFICIO (D.M. 4/6/19)   (luppol03)

Soggetti interessati:

Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente (Ufficio competente)

Microbirrificio, cioè fabbrica di birra in regime di deposito fiscale che produce ogni anno meno di 10.000 hl. di birra (derivata “esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto”) senza ricevere da altri soggetti obbligati “birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione di accisa” (microbirrifici possono invece spedire in regime sospensivo la suddetta birra), in quanto  indipendente da qualunque altro birrificio

Piccola birreria nazionale, cioè fabbrica di birra avente caratteristiche analoghe a quella dei microbirrifici, munita di licenza fiscale che beneficia di aliquota ridotta di accisa se produce meno di 10.000 hl/anno di birra

Iter procedurale:

Chiunque intende attivare microbirrifici presenta ad Ufficio competente domanda contenente:

  1. a)denominazione di impresa, sede legale, partita IVA, generalità del titolare/rappresentante legale, indiirizzo PEC (dove ricevere comunicazioni)
  2. b)Comune, via, numero civico o località dove ubicato impianto con relativi contatti telefonici
  3. c)descrizione di: processi di lavorazione; apparecchiature produttive installate; impianti di condizionamento; potenzialità produttiva del singolo impianto e complessiva del microbirrificio
  4. d)caratteristiche degli impianti per la produzione ed acquisizione di energia
  5. e)capacità dei serbatoi destinati a contenere mosto, o altri prodotti semilavorati, o la birra non condizionata
  6. f)quantitativo massimo di birra condizionata che è possibile detenere in magazzino e birra condizionata detenuta in regime sospensivo
  7. g)descrizione degli strumenti installati per misurare il mosto e grado Plato
  8. h)stima della quantità annua di birra condizionata ottenibile nel microbirrificio
  9. i)indicazione volontà di detenere o meno birra condizionata in sospensione di accisa nel microbirrificio, “coerentemente con l’assenza, all’interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata”

Allegare:

  1. a)planimetria del deposito fiscale, in cui delimitare i luoghi dove svolte le attività produttive ed il condizionamento della birra (evidenziare area destinata a: magazzino dove detenuta birra condizionata in regime sospensivo; apparecchiature; impianti; serbatoi)
  2. b)tabella di taratura dei serbatoi e denominazione tecnica degli strumenti di misura
  3. c)elenco dei tipi di birra che si intende produrre, indicando per ogni tipo: ricetta; quantità di materie prime impiegate (compresa acqua) in una cotta; resa percentuale media di lavorazione (intesa come rapporto tra mosto realizzato e birra prodotta) con relativo grado Plato (espresso in frazione di 5 decimi/grado)
  4. d)dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che microbirrificio: risulta “legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio”;  utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di ogni altro birrificio; non opera “sotto licenza di utilizzo del diritto di proprietà immateriale altrui”

Piccola birreria nazionale, che intende beneficiare di accisa ad aliquota ridotta, presenta ad Ufficio competente dichiarazione indicante: quantità annua stimata di birra condizionata da realizzare nel proprio impianto; indipendenza del proprio birrificio

Ogni eventuale variazione ai dati riportati in domanda e nei documenti comunicata ad Ufficio competente entro 10 giorni successivi

Ufficio competente esegue verifica tecnica degli impianti oggetto di richiesta, anche tramite:

–          esperimenti di lavorazione per accertarne la potenzialità (compresa la quantità di acqua di lavaggio da usare in media per sanificare le caldaie e gli impianti, da distinguere contabilmente dal mosto, tramite transito nei misuratori);

–          prove di collaudo degli strumenti di misurazione installati.

A conclusione della verifica viene redatto un verbale (in 2 copie), sottoscritto anche dal richiedente, in cui specificare: quantità massima di birra detenuta nel deposito fiscale (calcolata tenendo conto della capacità dei serbatoi di birra presenti); quantità massima di birra che si intende detenere in regime sospensivo in magazzino; ammontare della cauzione da costituire; eventuali prescrizioni da osservare

Ufficio competente accertata:

–          avvenuta presentazione della cauzione, autorizza l’istituzione del deposito fiscale;

–          pagamento del diritto di licenza, rilascia la licenza di esercizio al microbirrificio, con relativo codice di accisa

Esercente del microbirrificio che intende spedire birra condizionata realizzata nel proprio impianto in regime di sospensione di accisa verso Stati membri o Paesi Terzi lo comunica preventivamente, via PEC, ad Ufficio competente

Esercente del microbirrificio è tenuto a:

1)        comunicare ad Ufficio competente, tramite PEC, programma mensile delle lavorazioni di birra almeno 24 ore prima dell’inizio della 1° lavorazione, specificando: data ed ora prevista per l’inizio di ogni operazione di cottura; ricetta della linea di birra da realizzare; quantità di mosto ottenuta da ogni cotta; grado Plato del prodotto finito (cioè birra ottenuta al termine delle operazioni di condizionamento da eseguire all’interno dell’impianto). Qualunque variazione al suddetto programma è comunicata almeno 24 ore prima della sua esecuzione, soprattutto se dopo l’esecuzione della cotta, il valore del mosto si discosta di oltre il 10% da quello indicato nel programma. Ufficio competente può assistere alle operazioni di fabbricazione, prelevando campioni di mosto e di prodotto finito. Prodotto è ritenuto conforme se il grado Plato determinato sul prodotto finito non risulta superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore comunicato

2)        redigere e custodire:

  1. a)registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte in deposito e poi avviate alla produzione di birra;
  2. b)registro del mosto ottenuto da ogni cotta (Modello pubblicato su G.U. 138/19), in cui riportare: letture del misuratore; ricetta; quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti dopo la cotta;
  3. c)registro della birra condizionata (Modello pubblicato su G.U. 138/19), in cui riportare: quantitativi e tipi di birra condizionata nel carico; quantitativi di birra condizionata estratti dal deposito fiscale per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nello scarico; rimanenze contabili giornaliere; codice unico di riferimento amministrativo del documento elettronico in caso di trasferimento di birra in regime sospensivo verso altri Stati membri o indicazione della dichiarazione doganale in caso di esportazione; l’ammontare delle cauzioni relative a singole spedizioni (evidenziare quota di cauzione impegnata “per le spedizioni non ancora appurate” ed “estremi della convalida della nota di ricevimento a conclusione della circolazione”). Esercente di microbirrificio e di piccola birreria nazionale invia, tramite PEC, entro 31 Gennaio ad Ufficio competente una dichiarazione in cui riportare il volume di birra complessivamente preso in carico in tale registro nell’anno precedente;
  4. d)registro in cui riportare quantitativo di birra condizionata da parte di esercente che ha espresso la volontà di non detenere nel microbirrificio birra condizionata in sospensione di accisa;
  5. e)almeno 1 volta/anno, inventario delle materie prime, mosto e birra (condizionata o meno), in cui riportare: bilancio della materia prima con indicazione delle rese di lavorazione; bilancio energetico (indicare consumi di energia elettrica e di combustibile)

Registri sono numerati progressivamente e vidimati (prima del loro uso) da Ufficio competente, e debbono riportare le operazione effettuate nell’impianto entro il giorno successivo

Ufficio competente impartisce all’esercente che ha prodotto oltre 10.000 hl. di birra le prescrizioni necessarie ad adeguare l’assetto del deposito fiscale alle disposizioni previste dal D.M. 153/2001, fissando un “tempo congruo di adeguamento” (comunque non oltre 210 giorni)

Deposito fiscale di un microbirrificio, appositamente delimitato, comprende: magazzino dove detenere le materie prime amidacee; locali dove situati gli impianti per la produzione del mosto; serbatoi ed attrezzature necessarie per realizzare la birra; reparti di condizionamento e magazzinaggio della birra condizionata detenuta in regime sospensivo (Birra condizionata per cui è stata assolta l’accisa è detenuta fuori dal deposito fiscale).

Nel deposito fiscale, indipendentemente dalla sua capacità produttiva, è sempre installato un misuratore del mosto prodotto (collegato alle caldaie e posto a valle degli scambiatori di calore), dimensionato in modo tale da consentire il raffreddamento del mosto fino alla temperatura di 20°C

Nei microbirrifici con produzione inferiore a 3.000 hl./anno di birra, dove è sufficiente l’installazione del solo misuratore, Ufficio competente può prescrivere l’installazione di dispositivi di misurazione del prodotto su tratti di tubazioni rigide e inamovibili (Ammesso nel microbirrificio l’uso di tubazioni mobili solo per trasferire materie prime, semilavorati, prodotti finiti) subito prima della fase di condizionamento e di utilizzo dell’acqua per la produzione del mosto

Depositario autorizzato provvede, a conclusione del condizionamento, ad annotare nel registro il quantitativo di birra condizionata ottenuto. Ufficio competente verifica la regolare tenuta della contabilità del microbirrificio ed il corretto assolvimento dell’accisa, anche tramite il riscontro tra i quantitativi di birra condizionata riportati nella contabilità ed i valori rilevati dal misuratore del mosto. Ufficio competente, in caso di specifiche ricette, può rilevare: resa percentuale di lavorazione dichiarata tramite esperimenti di lavorazione; quantità di acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione delle caldaie e degli impianti

Ai fini della liquidazione dell’accisa, si prende in considerazione la birra, prodotta da microbirrificio, immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione (da eseguire nello stesso giorno del condizionamento).

Esercenti fabbriche di birra titolari di licenza, che intendono adeguarsi al D.M. 4/6/2019, presentano entro il 15/7/2019 richiesta di aggiornamento della suddetta licenza, indicando, oltre agli elementi previsti per avviare un microbirrificio: quantitativo di birra prodotto nel 2018 (in volume); eventuale volontà di non detenere birra condizionata presso il proprio impianto in sospensione di accisa. Allegare gli stessi documenti previsti per microbirrifici (in particolare dichiarazione attestante l’indipendenza del birrificio). Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta, esercenti fabbriche di birra continuano l’attività produttiva, osservando le stesse prescrizioni impartite per microbirrifici (in particolare tenuta della contabilità). Ufficio competente esegue verifiche entro 15 giorni dalla richiesta, provvedendo a vidimare i registri ed a determinare la cauzione (notificando al richiedente il relativo ammontare), nonché a definire eventuali prescrizioni a cui gli esercenti fabbriche di birra si adeguano entro 90 giorni dalla notifica                

Esercenti fabbriche di birra con produzione inferiore a 500 hl/anno titolari al 15/6/2019 di licenza, che hanno installato misuratori di energia elettrica o di prodotto energetico usato nelle operazioni di riscaldamento, possono continuare ad usarli fino al 31/12/2020 ai fini della quantificazione del mosto prodotto

Esercenti piccole birrerie nazionali operanti al 15/6/2019 comunicano all’Ufficio competente di voler fruire dell’applicazione dell’aliquota di accisa ridotta, indicando il volume di birra prodotto nel 2018, ed allegando una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di indipendenza del burrificio

Agenzia delle dogane determina entro il 15/12/2019: modalità di trasmissione telematica delle richieste; dati giornalieri della contabilità; dichiarazioni riepilogative; caratteristiche tecniche dei misuratori impiegati a fini fiscali

Entità aiuto:

Applicata un’aliquota di accisa ridotta del 40% sulla birra ottenuta “a seguito del ciclo di produzione che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento eseguito in microbirrificio e sua immissione in consumo nel territorio nazionale”. La determinazione della media di imposta dovuta nell’anno solare avviene in base ai dati desumibili dal registro di birra condizionata

In caso di birra realizzata e condizionata in piccole birrerie nazionali immessa in consumo in Italia da un soggetto che ha ricevuto tale birra direttamente da una birreria è applicata l’accisa ridotta se:

  1. a)produzione di tale birreria risulta inferiore a 10.000 hl./anno;
  2. b)in possesso degli stessi requisiti previsti per il microbirrificio;
  3. c)presentata entro il 31 Gennaio all’Ufficio competente una dichiarazione riepilogativa, in cui riportare, in relazione all’anno precedente e ad ogni birreria da cui ricevuto birra condizionata, relativi codici di accisa; quantitativi di birra immessi in consumo in Italia
  4. d)allegata certificazione rilasciata dall’Autorità competente attestante la “sussistenza delle condizioni richieste per i microbirrifici nazionali”

Se dalla precedente dichiarazione risulta che nell’anno di riferimento, la produzione del microbirrificio e piccola birreria nazionale risulta superiore a 10.000 hl., Ufficio competente notifica all’esercente un avviso di pagamento inerente al recupero dell’accisa dovuta per i quantitativi di birra immessi in consumo ad aliquota di accisa ridotta in tale periodo. Ufficio, previa diffida, provvede a notificare un analogo avviso di pagamento all’esercente che non ha presentato la suddetta dichiarazione

Posted in: