CONTROLLI IMPORT ANIMALI E MERCI

CONTROLLI IMPORT ANIMALI E MERCI (Reg. 2074/19)   (zoo41)

Soggetti interessati:

Autorità competenti alla frontiera; chiunque importa animali e merci di origine UE che vi fanno ritorno in quanto non ammesse in Paese Terzo

Iter procedurale:

Commissione Europea con Reg. 2074/19 stabilisce che a partire dal 14/12/2019 le Autorità competenti alla frontiera effettuano controlli documentali, fisici e di identità sulle partite di animali e merci in arrivo, comprese quelle che vi fanno ritorno in quanto non ammesse in Paese Terzo, specie qualora vi sia sospetto di non conformità per:

–         animali e materiale seminale alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali fissate dal Reg. 625/17

–         prodotti di origine animale elencati in Allegato al Reg. 2007/19 e per prodotti composti di cui all’Allegato I della Dec. UE 275/07 soggetti al controllo veterinario presso il posto di frontiera, alle prescrizioni in materia di salute animale fissate dal Reg. 625/17 ed alle prescrizioni aggiuntive riguardanti i seguenti documenti di accompagnamento:

a)certificato ufficiale originale rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato membro di cui sono originarie le merci e da cui queste sono state spedite nel Paese Terzo. In deroga l’origine della partita può essere autenticata in base alle prove documentali presentate dal responsabile della partita;

b)dichiarazione ufficiale di Autorità competente o di altra Autorità pubblica del Paese Terzo attestante: motivo del rifiuto all’ammissione in tale Paese di prodotti di origine animale o dei prodotti composti; data e luogo di scarico e ricarico della merce nel Paese Terzo; partita non subito manipolazioni, salvo scarico, magazzinaggio e ricarico; scarico e ricarico dei prodotti in questione effettuato nel rispetto delle norme igieniche per evitare contaminazioni incrociate; magazzinaggio effettuato in condizioni igieniche ed alla temperatura richiesta per i suddetti prodotti. Autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo può concedere esenzioni al riguardo se partite risultano munite di sigilli di origine intatti ed il responsabile di queste presenta una dichiarazione attestante: motivo del rifiuto all’ammissione del prodotto nel Paese Terzo; esecuzione del trasporto in condizioni adeguate per il tipo di prodotto in questione;

c)dichiarazione di Autorità competente del luogo di destinazione UE attestante accettazione di ricevere la spedizione (dichiarazione non necessaria “qualora partita faccia ritorno allo stabilimento di origine nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero”). Autorità di controllo frontaliero verifica trasporto ed arrivo al luogo di destinazione della partita se Autorità competente del luogo di destinazione ha rilasciato la suddetta dichiarazione

–         sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati alle prescrizioni fissate in Reg. 625/17

–         piante, prodotti vegetali ed altre merci alle prescrizioni in materia di sanità delle piante fissate in Reg. 625/17

A tal fine Autorità competente del posto di controllo frontaliero informa Autorità competente del luogo di destinazione “del fatto che è stato ammesso ingresso in UE della partita con specifico luogo di destinazione indicato sul documento sanitario comune di entrata” (DSPE)

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