ISPEZIONI SANITARIE

ISPEZIONI SANITARIE (LR 3/20)                (sanità36)

Soggetti interessati:

Giunta Regionale, Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), strutture pubbliche/private esercenti attività sanitarie e sociosanitarie

Iter procedurale:

Regione Marche con LR 3/20 ha approvato la “disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociosanitaria” nei confronti degli Enti del SSR e delle strutture pubbliche/private esercenti attività sanitarie e sociosanitarie nella Regione, al fine di migliorare efficacia ed efficienza del SSR. Attività ispettiva, “improntata ai principi della legalità, indipendenza, correttezza, riservatezza ed integrità”, può essere di tipo:

–          ordinario secondo il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria adottato entro il 31 Marzo dalla Giunta Regionale, in cui individuare: percentuale minima delle ispezioni ordinarie da realizzare nel corso dell’anno; aree prioritarie di intervento nell’ambito delle diverse tipologie di strutture sottoposte a controllo (tenere conto della programmazione regionale e della omogeneità degli interventi nella Regione);

–          straordinario relativo a “situazioni particolari per gravità ed urgenza”. Ispezioni eseguite d’ufficio, anche a seguito di denunce o segnalazioni o su richiesta della Giunta Regionale o dei consiglieri regionali

Ispezioni sono eseguite:

–          tramite struttura organizzativa regionale competente in materia di controlli (eventualmente articolata in sedi decentrate), che può avvalersi di: personale del SSR con qualifica apicale nel settore di riferimento; personale di altri servizi regionali. Nucleo ispettivo, la cui composizione varia in relazione a: specifiche competenze richieste; natura e complessità degli accertamenti da svolgere, opera in piena autonomia rispetto agli altri organi di controllo previsti dalla normativa vigente. Componenti del Nucleo sono individuati dal Dirigente della struttura regionale tra gli iscritti in un apposito Elenco formato a seguito di avviso pubblico;

–          nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con apposita delibera, fermo restando “attività di controllo attribuite dalla vigente normativa ad altre strutture”

Attività ispettiva riguarda “atti e fatti di gestione in materia sanitaria e sociosanitaria” ed è esercitata tramite accertamenti, indagini, inchieste, verifiche (cioè “attività di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su informazioni, atti, registri ed ogni altro elemento acquisito”), sopralluoghi (cioè “attività condotte meditante ricognizione di luoghi, strutture, impianti, anche con relativi riscontri documentali”) volti ad accertare:

a)andamento delle attività assistenziali per verificarne: conformità a norme di legge ed a regolamenti vigenti; coerenza con indicazioni di atti programmatici sanitari;

b)corretta erogazione delle prestazioni, regolare funzionamento, efficienza e produttività dei servizi e presidi sanitari (compreso andamento delle liste di attesa);

c)permanenza dei requisiti di autorizzazione o accreditamento, anche in materia di trasporto sanitario

Struttura regionale e Nucleo durante attività ispettiva possono:

a)chiedere informazioni e documentazione necessaria al controllo;

b)accedere ai sistemi informativi delle strutture oggetto di ispezione, al fine di acquisire documentazione vitale all’ispezione;

c)invitare dirigenti, organi di controllo interno, revisori dei conti di Enti del SSR a: fornire documentazione e chiarimenti richiesti in merito ad attività di controllo da questi esercitata; mettere in atto verifiche ed approfondimenti

Strutture sottoposte a controllo debbono: fornire documentazione richiesta entro termine fissato; consentire accesso ai sistemi informativi ed ai luoghi oggetto di attività ispettiva

Attività ispettiva condotta dal Nucleo nel rispetto della normativa sulla privacy (personale incaricato accede alle sole informazioni “indispensabili per adempiere ai propri compiti e doveri d’ufficio, curandone conservazione in modo che non siano accessibili al pubblico”) si conclude con la redazione di un verbale sottoscritto da tutti i componenti, in cui riportare esito di ispezione e da comunicare ad interessato, insieme ad eventuali raccomandazioni e prescrizioni

In caso venga accertata mancanza di collaborazione nello svolgimento dell’attività ispettiva si applicano provvedimenti disciplinari (questi influiscono “nell’ambito della verifica dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti di SSR”)

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