SOSTEGNO A COMUNI MONTANI

SOSTEGNO A COMUNI MONTANI (L.R. 41/20)  (monti07)

Soggetti interessati:

Comuni, Unioni Montane, esercizi commerciali e servizi polifunzionali (tramite esercizi postali), edicole, ristoranti, tabaccherie

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 41/20 sostiene attività commerciali e servizi minimi indispensabili (tra cui rientrano commercio di prodotti alimentari e non alimentari, prodotti sanitari, farmaci da banco, servizi per spesa a domicilio, tabaccherie, edicole, servizi bancari e postali, pagamento di utenze e tributi, servizi pubblici per trasporto e relativa biglietteria, gestione pratiche on line, servizio di informazione turistiche, servizi di promozione del territorio anche tramite commercio elettronico di prodotti locali) ubicati in località rurali o montane fino ad un massimo di 1.500 abitanti appartenenti a Comuni ricadenti in Unioni montane delle Marche, al fine di contrastare spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e valorizzare il capitale naturale del territorio. Al riguardo concessi contributi ad Unioni Montane per: garantire mantenimento o potenziamento sul territorio attività commerciali e di servizio; definire convenzioni sottoscritte con soggetti individuati a seguito di bando (specificare eventuale uso di immobili o spazi messi a disposizione da Enti locali od Associazioni)

Giunta Regionale entro 31 Marzo adotta, previo parere di competente Commissione consiliare, ogni 2 anni (in sede di prima applicazione entro 6/11/2020) le disposizioni riguardanti: criteri di riparto delle risorse regionali tra le Unioni Montane; modalità di presentazione domanda; formazione di graduatorie dei progetti ammissibili presentati da ogni Unione Montana; tasso di contributo erogato nel rispetto delle norme UE su aiuti di Stato; spese ammissibili; modalità di concessione e liquidazione del contributo; modalità di monitoraggio e rendiconto dei progetti attuati

Apertura o potenziamento di un centro multiservizi o la stipula delle convenzioni debbono avvenire entro 1 anno dalla concessione del contributo, salvo eventuali proroghe (non oltre 1 anno) a seguito di invio richiesta motivata prima di scadenza

Beneficiario si impegna a mantenere attività prevista per almeno 3 anni dalla concessione del contributo, pena di questo

Entità aiuto:

Stanziati 10.000 € per anno 2020, mentre per anni successivi risorse definite in sede di bilancio regionale

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