VENDITA CARNE SUINA

VENDITA CARNE SUINA (D.M. 6/8/20)                (suini21)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF)

Chiunque intende commercializzare carni di ungulati domestici della specie suina, o carni macinate, o carni separate meccanicamente, o prodotti a base di carne suina, o preparazioni di carni suine, con esclusione di prodotti ad indicazione geografica protetta (IGP), o “protetti in virtù di accordi internazionali”, o “prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altro Stato UE o in Turchia o in Stato aderente ad Accordo SEE (Spazio Economico Europeo)

Iter procedurale:

MIPAAF, con D.M. 6/8/2020 come modificato da D.M. 28/12/2021, definisce, in via sperimentale fino al 31/12/2022, le indicazioni obbligatorie del luogo di provenienza da applicare ai prodotti di cui sopra, al fine di: fornire corretta e completa informazione ai consumatori; rafforzare prevenzione e repressione di frodi alimentari e concorrenza sleale; tutelare diritti di proprietà industriale ed indicazioni geografiche. Indicazione di provenienza da applicare in etichetta “nel campo visivo principale” in modo da essere “facilmente visibile e chiaramente leggibile”(non deve essere pertanto “nascosta, oscurata, limitata”) e separata da altre indicazioni scritte o grafiche, stampata in caratteri non inferiori a 1,2 mm. (per imballaggi/contenitori aventi dimensioni superiori a 80 cmq. altezza dei caratteri pari o superiore a 0,9 mm.)

Indicazione del luogo di provenienza deve includere nome del Paese di nascita, allevamento e macellazione degli animali. Se carne proviene da suini nati, allevati, macellati nello stesso Paese è sufficiente riportare “Origine: nome del Paese”. Dicitura “100% italiano” può essere usata solo se carne proveniente per il 100% da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Se carne proveniente da suini nati, allevati e macellati in 1 o più Stati UE riportare dicitura “Origine UE; se invece suini nati, allevati e macellati in 1 o più Stati extraUE riportare dicitura “Origine extraUE”

Prodotti che non soddisfano requisiti di cui sopra immessi sul mercato od etichettati prima di 15 Novembre 2020 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, comunque ”entro termine di conservazione previsto in etichetta”!

Sanzioni:

Chiunque viola disposizioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza della carne suina: multa da 2.000 a 16.000 € (da 500 a 4.000 € in caso di errori formali)

 

 

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