SOSTEGNO IMPRESA GIOVANI

SOSTEGNO IMPRESA GIOVANI (Legge 126/20; D.M. 4/12/20)    (giovan13)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Associazione bancaria italiana (ABI), Agenzia nazionale per attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa (INVITALIA)

Micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non oltre 60 mesi da data di invio domanda, in modo che compagine societaria composta per oltre 50% a livello di soci e di quote di partecipazione da giovani aventi età compresa tra 18 e 35 anni e/o donne

Iter procedurale:

MISE con D.M. 4/12/2020 ha provveduto a definire modalità di sostegno alla imprenditorialità giovanile e femminile che prevede nelle disposizioni generali ad:

Art. 1 definizioni, compresa quella riguardante convenzione sottoscritta tra MISE, ABI, INVITALIA per adozione da parte di banche aderenti di uno “specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione di agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate”

Art. 2 finalità dell’intervento volta a “sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenere lo sviluppo tramite concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto, purché importo totale delle agevolazioni concesse mai superiore a 90% delle spese ammissibili

Art. 3 funzioni di INVITALIA, in qualità di soggetto gestore dell’iniziativa, definite in base a convenzione sottoscritta con MISE ()in cui definiti apporti reciproci per svolgimento delle attività, comprese modalità di rendicontazione) riguardano: istruttoria delle domande pervenute; concessione ed erogazione delle agevolazioni; monitoraggio e controllo; fornitura servizi di tutoraggio ai beneficiari.

Art. 4 concessione di agevolazioni nell’ambito  del Fondo rotativo per imprenditoria giovanile dotato di 10.000.000 €/anno per anni 2020, 2021, 2022, 2023, a cui possono aggiungersi ulteriori risorse derivanti dalla programmazione UE, nazionale, regionale. INVITALIA provvede a monitorare risorse disponibili ed a comunicarle a MISE secondo modalità definite nella convenzione

Art.  5 soggetti beneficiari delle agevolazioni sono imprese che alla data di invio della domanda dimostrano di:

  1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese. Se impresa non dispone di sede legale e/o operativa in Italia deve: essere costituita secondo norme vigenti nello Stato di residenza ed iscritta nel relativo registro delle imprese; avere disponibilità di almeno 1 sede operativa in Italia al momento della richiesta di 1° erogazione di agevolazione
  2. essere in possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, né sottoposta a procedure concorsuali, né in difficoltà finanziaria;
  3. non rientrare nella clausola Deggendorf, che vieta erogazione di agevolazioni ad imprese che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali od incompatibili dalla Commissione UE;
  4. avere restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse da MISE

Possono presentare domanda anche persone fisiche che intendono costituire impresa, purché, entro termine di notifica di concessione delle agevolazioni, inviano documentazione attestante: avvenuta costituzione di impresa; possesso dei requisiti prescritti (se ciò non avviene si ha decadenza delle agevolazioni)

Escluse dalle agevolazioni imprese:

  1. nei cui confronti applicata sanzione interdittiva;
  2. i cui legali rappresentanti/amministratori sono condannati con sentenza definitiva vigente al momento di invio della domanda per reati costituenti “motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  3. controllate da soci controllanti imprese che hanno cessato, nei 12 mesi precedenti invio domanda, attività analoga a quella oggetto di agevolazione

Art. 6 investimenti realizzati nel territorio nazionale, entro 24 mesi da data di stipula del contratto di finanziamento, ammissibili alle agevolazioni se riguardano:

  1. produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli (prodotto finale ottenuto deve rimanere agricolo, salvo “attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare prodotto animale o vegetale alla prima vendita”), compresi quelli afferenti ad innovazione sociale (cioè “beni che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali, anche tramite soluzioni innovative”);
  2. fornitura di servizi ad imprese e/o persone, compresi quelli afferenti ad innovazione sociale;
  3. commercio di beni e servizi;
  4. turismo, comprese attività turistico culturali volte a valorizzare ed usufruire del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, nonché attività volte al miglioramento dei servizi per attività di accoglienza

Agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato a tasso di interesse pari a 0 e di contributo a fondo perduto (comunque non oltre il 20% di agevolazione concessa ed il limite delle risorse disponibili), nonché di erogazione servizi di tutoraggio tecnico gestionale in caso di imprese costituite da non oltre 36 mesi

Art. 7 procedura valutativa per accesso alle agevolazioni definita con provvedimento del Direttore generale MISE, in cui specificate: modalità e termini di presentazione delle domande; criteri di selezione e relativi punteggi di priorità; spese ammissibili

Imprese hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, tenendo conto dei dati trasmessi da INVITALIA. Qualora risorse residue non consentono integrale accoglimento delle spese ammissibili riportate in domanda, agevolazioni concesse in misura parziale, fermo restando che in caso di successive risorse disponibili, MISE può riaprire termini di presentazione delle domande

INVITALIA comunica sul proprio sito internet (www.invitalia.it) eventuale esaurimento delle risorse disponibili per concessione di contributi a fondo perduto ed eventuali risorse aggiuntive intervenute

Art. 8 istruttoria delle domande pervenute effettuata, entro 45 giorni da loro invio, da INVITALIA secondo ordine cronologico di invio, tenendo conto degli elementi contenuti nella domanda stessa e a seguito di un colloquio con richiedente. Istruttoria riguarda verifica del possesso dei requisiti prescritti ad Art. 5 e 6 e valutazione della validità dell’iniziativa imprenditoriale in base a:

  1. adeguato possesso delle competenze tecniche, organizzative, gestionali richieste da attività imprenditoriale;
  2. coerenza del progetto con aspetti tecnico produttivi, organizzativi e funzionali alla realizzazione dell’attività imprenditoriale;
  3. coerenza del progetto con potenzialità del mercato di riferimento

Ad ognuno di tali criteri è attribuito un punteggio, fermo restando che MISE può attribuire ulteriori premialità per “programmi di investimento che prevedono introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e commerciale”

Se valutazione si conclude con esito negativo, domanda viene respinta, mentre in caso di esito favorevole INVITALIA procede a:

  1. verificare sostenibilità dell’iniziativa proposta e suoi aspetti economici e finanziari (compresa capacità di far fronte ad impegni derivanti da realizzazione del progetto, tenuto conto di natura ed importo delle agevolazioni concedibili);
  2. determinare: costo del programma ammissibile; funzionalità e coerenza delle spese di investimento proposte (analisi delle spese attuata in base a documentazione di spesa); idoneità della sede individuata;
  3. valutare compatibilità del programma di investimento proposto con attività di impresa ed esperienze di liquidità connesse ai costi iniziali di gestione;
  4. espletare verifiche tecniche necessarie per programmi che prevedono realizzazione di opere murarie di importo superiore a 150.000 € o acquisto delle sede operativa (INVITALIA può sempre eseguire verifiche tecniche anche per altre voci di investimento)

A conclusione delle suddette verifiche (da attuarsi entro 45 giorni), INVITALIA:

  1. adotta delibera di ammissione o meno alle agevolazioni, notificandolo ad interessato e riportando importo concesso nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di non ammissione, soggetto può presentare nuova domanda entro 6 mesi dalla notifica, con riconoscimento delle spese sostenute a partire dalla prima domanda;
  2. chiede ad impresa beneficiaria documentazione necessaria per stipula del contratto di finanziamento agevolato (compresa disponibilità di immobile dove attuato investimento agevolato e sua rispondenza a vincoli edilizi, urbanistici e destinazione d’uso)

Art. 9 sottoscrizione da parte di INVITALIA del contratto di finanziamento con beneficiario, in cui riportare:

  1. spese ammesse, ammontare e forma delle agevolazioni;
  2. rapporti giuridici e finanziari vigenti tra le Parti, compresi: termini per realizzare programma di investimento; obblighi di mantenimento di beni ed attività oggetto di agevolazione; ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca delle agevolazioni

Art. 10 erogazione delle agevolazioni attuata, su richiesta di impresa beneficiaria (Modello predisposto da INVITALIA), mediante non oltre 5 stati di avanzamento dei lavori (SAL) ognuno di importo superiore a 10% dei costi ammessi. Ogni richiesta di erogazione deve essere corredata da documenti di spesa (anche non quietanzati nel limite del 20% per il 1° SAL e 30% per i successivi SAL) attestanti sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese stesse. Erogazioni successive al 1° SAL effettuate solo previa dimostrazione di avvenuto pagamento delle spese presentate ai fini dell’erogazione di SAL precedente. INVITALIA può chiedere al beneficiario documentazione attestante avvenuto pagamento dei titoli di spesa qualora, decorsi 6 mesi da richiesta di erogazione del SAL, beneficiario non presenti ulteriori richieste di pagamento

Beneficiario può chiedere ad INVITALIA, allegando polizza fidejussoria a prima richiesta, erogazione di anticipo in misura non superiore a 40% delle agevolazioni concesse.

Richiesta di erogazione del saldo inviata entro termine stabilito nel contratto in funzione della durata del programma di investimento, comunque non oltre 30 mesi dalla stipula del contratto stesso (Ammessa concessione di proroga), corredata da documentazione attestante effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati. Erogazione del saldo effettuata previo accertamento presso unità produttiva da parte di INVITALIA di avvenuta realizzazione del programma di investimento, organicità e funzionalità di questo. A seguito di tale verifica si può procedere a nuovo calcolo delle agevolazioni in base alle spese sostenute riconosciute ammissibili, con eventuale recupero delle somme erogate in eccesso tramite SAL

In alternativa alla procedura illustrata sopra, erogazioni possono essere eseguite in base a fatture di acquisto non quietanzate secondo modalità stabilite nel provvedimento di concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata tra MISE, INVITALIA, ABI, in cui banche aderenti adottano un “conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota delle agevolazioni spettanti ad impresa beneficiaria da parte di INVITALIA e della quota a carico di impresa beneficiaria medesima”

Imprese beneficiarie costituite da meno di 36 mesi:

  • possono chiedere erogazione delle agevolazioni in modo proporzionale ai costi iniziali di gestione riconosciuti come ammissibili nell’ambito del contratto di finanziamento
  • inviano, insieme a 1° SAL, ad INVITALIA documentazione attestante: piena disponibilità dei locali o del terreno dove realizzato programma di investimento; regolare possesso dei permessi ed autorizzazioni necessarie per realizzare programma di investimento o loro richiesta inoltrata ad Organismi competenti

Art. 11 revoca delle agevolazioni da parte di INVITALIA in caso di:

  1. assenza dei requisiti di accesso o documentazione incompleta od irregolare “per fatti imputabili al richiedente le agevolazioni e non sanabili”
  2. mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi di eventuale proroga concessa, salvo casi di forza maggiore
  3. trasferimento, alienazione, destinazione ad usi diversi da quelli indicati nel programma di investimento senza autorizzazione di INVITALIA di beni mobili e diritti aziendali oggetto di agevolazione prima di 3 anni da data di ultimazione del programma
  4. delocalizzazione dell’attività produttiva oggetto di agevolazione in Paesi extraUE, salvo Paesi aderenti a Spazio Economico Europeo (SEE), entro 5 anni da data di ultimazione del programma
  5. cessazione dell’attività da parte di impresa beneficiaria o sua alienazione (totale o parziale) o concessione in locazione o trasferimento all’estero di questa entro 3 anni da data di ultimazione del programma
  6. fallimento, messa in liquidazione od oggetto di procedure concorsuali con finalità liquidatorie di impresa beneficiaria
  7. mancato adempimento ad obblighi di monitoraggio e controllo
  8. mancata restituzione per oltre 1 anno del finanziamento concesso
  9. ulteriori casi di revoca (totale o parziale) previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto

Art. 12 eventuali variazioni riguardanti impresa beneficiaria dovute ad operazioni societarie od alla compagine societaria o al programma di investimento preventivamente comunicate (con adeguata motivazione) ad INVITALIA, al fine di loro autorizzazione concessa previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità del programma di investimento (se verifica fornisce esito negativo, INVITALIA procede alla revoca delle agevolazioni)

Se variazioni della compagine sociale, intervenute nei 3 anni successivi alla firma del contratto di finanziamento (comunque prima della ultimazione del programma),  determinano perdita della maggioranza dei soci e del capitale da parte di giovani e/o donne si ha revoca delle agevolazioni concesse, salvo cause di forza maggiore “adeguatamente motivate” ad INVITALIA

Art. 13 INVITALIA e MISE (anche avvalendosi della Guardia di Finanza) effettuano, in ogni fase del procedimento, controlli ed ispezioni (anche a campione) su iniziative agevolate, al fine di verificare: mantenimento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni; attuazione degli interventi finanziati

Imprese beneficiarie inviano ad INVITALIA documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo termini e modalità fissate da MISE

MISE presenta ogni anno una relazione su attuazione del D.M. 4/12/2020 al Parlamento

Disposizioni specifiche per imprese costituite da meno di 36 mesi 

Art. 14 ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento volti a realizzare nuove iniziative imprenditoriali o sviluppare attività esistenti che:

  • prevedono spese ammissibili (comprese quelle riguardanti costi iniziali di gestione) di importo non superiore a 150.000 € (al netto di IVA)
  • vengono avviati dopo invio domanda o dopo data del 1° titolo di spesa ammissibile successivo a costituzione della società
  • prevedono durata inferiore a 24 mesi decorrenti da data di sottoscrizione del contratto (Ammessa proroga concessa da INVITALIA su richiesta del beneficiario non superiore a 6 mesi)

Art. 15 spese ammissibili sono quelle relative ad acquisto di beni materiali ed immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalità del progetto, quali:

  1. opere murarie ed assimilate (compresa ristrutturazione di unità produttiva) nel limite di 30% di investimento ammissibile
  2. macchinari, impianti, attrezzature varie (comprese quelle necessarie per erogazione di servizi) “strettamente necessarie ad attività oggetto di iniziativa agevolata, dimensionate ad effettiva produzione ed identificabili singolarmente”
  3. programmi informatici e servizi per tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) commisurati ad esigenze produttive e gestionale di impresa (compresi quelli relativi a tecnologie di intelligenza artificiale)
  4. acquisto di brevetti o di relative licenze d’uso
  5. consulenze specialistiche nel limite di 5% di investimento ammissibile
  6. oneri connessi a: stipula del contratto di finanziamento agevolato; costituzione della società

Ammesse spese sostenute da impresa beneficiaria dopo invio domanda o costituzione di società, come desumibili da data di emissione delle fatture o di altro documento equivalente, nonché “importo a copertura delle esigenze di capitale circolante” nel limite di 20% di investimento ammissibile, purché giustificato dal piano di impresa valutato positivamente da INVITALIA ed utilizzato esclusivamente per pagare:

  1. materie prime (compresi beni acquistati destinati ad ulteriori processi di trasformazione), materie sussidiarie, materiali di consumo, merci
  2. servizi necessari per svolgimento attività di impresa
  3. godimento beni di terzi

Art. 16 agevolazioni concedibili sotto forma di:

  • finanziamento agevolato a tasso di interesse pari a 0 della durata massima di 10 anni, restituito da impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate con scadenza 31 Maggio e 30 Novembre a decorrere dalla data di erogazione del saldo
  • contributo a fondo perduto (non oltre 20% delle spese di cui alle lettere b, c, d dell’Art. 15)
  • servizio di tutoraggio tecnico gestionale fornito da INVITALIA, anche con modalità telematiche, al fine di trasferire ad impresa “competenze specialistiche e strategiche per il miglioramento delle iniziative finanziate negli ambiti tematici di maggiore interesse per impresa” (in particolare corretta fruizione delle agevolazioni, accesso al mercato dei capitali, marketing, organizzazione e risorse umane, innovazione e trasferimento tecnologico). Valore del servizio inferiore a 5.000 €/impresa per investimenti di importo inferiore a 250.000 € (10.000 € per investimenti di importo superiore)

Finanziamenti di importo complessivo:

  • inferiore a 250.000 € non sono assistiti da forma di garanzia “fermo restando che crediti nascenti dalla ripartizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi di Art. 24 comma 33 di Legge 449/1997
  • superiore a 250.000 € sono sempre assistiti da privilegio speciale “acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni”

Nel caso di ritardo sul pagamento della rata di ammortamento applicato un tasso di interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza della suddetta rata maggiorato di 3 punti percentuali

Art. 17 agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina UE in materia di aiuti di Stato di riferimento, che prevede concessione di aiuti ad impresa per non oltre 200.000 € (25.000 € per imprese agricole) in 3 anni (2 anni precedenti ed anno in corso)

Disposizioni specifiche per imprese costituite da più di 36 mesi 

Art. 18 ammessi alle agevolazioni programmi di investimento volti a realizzare nuove unità produttive o consolidare e sviluppare attività esistenti tramite ampliamento dell’attività, diversificazione della produzione mediante nuovi prodotti aggiuntivi o radicale cambiamento del processo produttivo, purché:

  1. prevedono spese ammissibili inferiori a 3.000.000 € (al netto di IVA)
  2. avviati (cioè data di inizio dei lavori in caso di costruzione o data del 1° impegno giuridicamente vincolante in caso di acquisto di attrezzature) dopo invio domanda. Acquisto del terreno o lavori preparatori (v. richiesta di permessi, realizzazione di studi di fattibilità) non sono considerati avvio dei lavori
  3. aventi durata inferiore a 24 mesi decorrenti da data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (Ammessa proroga su richiesta motivata di impresa beneficiaria, comunque non superiore a 12 mesi)

Art. 19 ammissibili spese sostenute dopo invio domanda, quali:

  1. acquisto di immobile sede di attività progettuale (solo per imprese del turismo) nel limite di 40% di investimento complessivo
  2. opere murarie ed assimilate (comprese opere di ristrutturazione dell’unità produttiva) nel limite di 40% di investimento complessivo
  3. macchinari, impianti, attrezzature nuove (comprese quelle necessarie ad erogazione di servizi con la formula sharing economy), purché necessari ad attività progettuale, dimensionati in base ad effettiva produzione, identificabili singolarmente
  4. programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, purché: commisurati ad esigenze produttive e gestionali di impresa; ammortizzabili; utilizzati solo nell’unità produttiva oggetto di investimenti agevolati; acquistati a condizioni di mercato da soggetti terzi privi di relazioni con acquirenti; riportati nel bilancio di impresa per almeno 3 anni

Art. 20 agevolazioni concedibili sotto forma di:

  • finanziamento agevolato (tasso di interesse pari a 0) della durata massima di 10 anni restituito da impresa secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti con scadenza 31 Maggio e 30 Novembre a decorrere dalla data successiva ad erogazione del saldo
  • contributo a fondo perduto (non oltre 15% delle immobilizzazioni materiali ed immateriali)

Agevolazioni nel complesso mai superiori a 90% delle spese ammissibili (Se valore complessivo delle agevolazioni supera tale percentuale, importo del contributo a fondo perduto viene ridotto)

Finanziamenti di importo inferiori a 250.000 € non assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore a 250.000 € assistiti da:

  • privilegio speciale “ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni;
  • ipoteca di 1° grado su immobile sede di attività qualora programma di investimento comprenda il suo acquisto

In caso di ritardo nel pagamento di una rata di ammortamento, applicato interesse di mora pari a tasso unico di riferimento vigente alla data di scadenza della rata maggiorato di 3 punti percentuali

Art. 21 agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche in regime “de minimis”, fino ai limiti di intensità consentite dalla normativa UE sugli aiuti di Stato

Entità aiuto:

Legge 126/20 ad Art. 61 bis sostiene progetti da parte di giovani aventi età inferiore a 30 anni, che intendono avviare attività di impresa, lavoro autonomo o professionale in tutti i settori produttivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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